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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/09/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 41 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 10.09.2025 e vertente
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ZAMPINI MICHELINA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: monetizzazione ferie non godute
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. fascicolo monitorio, doc. 1) n. 142/2020, emesso dal Tribunale di Isernia, il 17.12.2020, RG n. 508/2020, notificato a mezzo pec il 18.12.2020, il sig. ingiungeva il pagamento della somma complessiva di CP_1
€ 8.280,09, oltre ac della procedura, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro al servizio del a far data dal 01/02/1979 (v. all. 1, fascicolo monitorio) e sino al Parte_1
30/04/2015 (v. all. 2). Il lavoratore documentava (v. all. 3) di avere maturato, a partire dall'anno 2013, e fino alla conclusione del rapporto di impiego (v. doc. 2), le seguenti giornate di ferie: Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
“- Anno 2013: gg. 21
- Anno 2014: gg. 32
- Anno 2015: gg. 10
- TOTALE: gg. 63 ”. A supporto della domanda monitoria, il dipendente esibiva le istanze avanzate per il godimento delle ferie residue (v. all. 4 e doc. 4 ricorso in opposizione), le quali, però, venivano respinte dal Responsabile dell'Ufficio Comunale (all'epoca la carica di Segretario Comunale era ricoperta dal sig. , per dichiarate esigenze di Parte_2 servizio (v. doc. 4). Con ricorso in opposizione del 27.01.2021, il impugnava il d.i. n. Parte_1
142/2020 obiettando il divieto di monetiz assumendo che il lavoratore avesse il potere di attribuirsi le ferie senza ingerenza datoriale, nonché eccependo “tuzioristicamente” la prescrizione del credito. La causa, di natura documentale, dopo la dichiarazione di provvisoria esecutività del d.i. giungeva alla decisione all'udienza del 10.09.2025, trattata in modalità cartolare.
***
2. Va innanzitutto esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, Pt_1 che deve essere rigettata. L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (in questo senso, Cass. 3021/2020). Poiché lo stesso opponente ha allegato la richiesta di corresponsione di emolumenti dovuti formulata nell'ottobre 2015 da parte del ricorrente, dopo la cessazione del rapporto di lavoro che deve considerarsi un atto di messa in mora validamente interruttivi del termine di prescrizione decennale (tra tutti, all. 4), questa deve essere respinta.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata. È appena il caso di ricordare che l'art.5 comma 8 del d.l. n.95/12 prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche ……. sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…” E' stato, dunque, previsto un obbligo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di fruire delle ferie, riposi e permessi ed il divieto assoluto di monetizzazione di quelle/i eventualmente non fruite/i in caso di cessazione del rapporto (tranne, come detto dalla Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
Corte Costituzionale, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia indipendente dalla volontà del lavoratore o da cause prevedibili). Si tratta di una disciplina rigorosa, finalizzata in via primaria al contenimento della spesa per il personale alle dipendenze delle sole pubbliche amministrazioni, che introduce ulteriore restrizione della competenza della contrattazione. La normativa appena citata si riferisce quindi a situazioni per le quali la prevedibilità dell'evento (collocamento a riposo), come nel caso di specie, ovvero la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione), consente una ponderazione circa l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto, compatibilmente con le esigenze personali e organizzative dell'amministrazione. Orbene, la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D. L. n.95/2012 consiste proprio nel contrastare gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro. La conclusione non cambia anche alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.95 del 2016. Infatti la Corte Costituzionale, nel ritenere non fondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 (convertito nella legge n. 135 del 2012), ha posto in evidenza come il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)
o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. Il Giudice delle Leggi ha precisato che la disciplina statale in questione, come interpretata dalla prassi amministrativa e dalla magistratura contabile, è nel senso di escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Nel caso di specie, il ricorrente ha cessato il servizio per raggiunti limiti di età (evento che consentiva la previa pianificazione) e, quindi, a lui si applica appieno l'art.5 citato nonché l'art.21 del CCNL 5.12.96 che al comma 13 prevede la possibilità di monetizzare le ferie non godute per necessità di servizio stabilendo che “fermo restando il disposto del c. 8, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse”. Consolidato è, poi, il principio secondo cui il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione (v. Cass., 7.5.2005, n.11786; Cass., 16.6.2009. n.13953; Cass., 1.10.2012, n. 16636, in motivazione, Cass.
8.6.2021 n. 15952). Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
3.1. In relazione all'onere della prova, è costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell' indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020). È stato invece superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava l'indennità sostitutiva delle ferie, l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore. Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 21780 del 2022 (v. anche Cass. n. 15652 del 2018), in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. le tre sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C - 569 e C - 570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa C - 619/2016 in causa C- 684/2016 ), si è sottolineato Parte_3 Per_1 che le feri tuiscono un diritto fon irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all' interessato il riposo ed il relax cui sono destinate - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Deve quindi ribadirsi che, cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 27/03/2003) 14/06/2024, n. 16603. 4. Nel caso di specie, premesso che la posizione di lavoro del responsabile del servizio di ragioneria non è equiparabile a quella del personale dirigente, e dunque che il ricorrente non aveva la facoltà di auto attribuirsi le ferie, è pacifico che, a fronte della reiterata richiesta di fruizione delle ferie del ricorrente, la risposta del del resistente sia Pt_1 stata per due volte negativa, o concessiva di ferie in misura molto minore del richiesto;
quest'ultimo ha soltanto addotto una manifestata disponibilità “per le vie brevi” alla concessione del periodo di ferie subito prima della collocazione in quiescenza del Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
dipendente, nel marzo 2025, che però non risulta provata in alcun modo. Dunque, l'opposizione al d.i. non merita accoglimento. 5. Le spese seguono la soccombenza, non essendovi ragioni per derogare al generale principio di cui all'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo nella misura minima del parametro, tenuto conto della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione al d.i. n. 142/2020, confermandolo integralmente;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 ricorrente , che liquida in 2.109,00 euro per competenze, Controparte_1 oltre iva, cpa e rimb. Forf. 15%.
Così deciso in Isernia, il 17.09.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 41 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 10.09.2025 e vertente
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ZAMPINI MICHELINA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: monetizzazione ferie non godute
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. fascicolo monitorio, doc. 1) n. 142/2020, emesso dal Tribunale di Isernia, il 17.12.2020, RG n. 508/2020, notificato a mezzo pec il 18.12.2020, il sig. ingiungeva il pagamento della somma complessiva di CP_1
€ 8.280,09, oltre ac della procedura, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro al servizio del a far data dal 01/02/1979 (v. all. 1, fascicolo monitorio) e sino al Parte_1
30/04/2015 (v. all. 2). Il lavoratore documentava (v. all. 3) di avere maturato, a partire dall'anno 2013, e fino alla conclusione del rapporto di impiego (v. doc. 2), le seguenti giornate di ferie: Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
“- Anno 2013: gg. 21
- Anno 2014: gg. 32
- Anno 2015: gg. 10
- TOTALE: gg. 63 ”. A supporto della domanda monitoria, il dipendente esibiva le istanze avanzate per il godimento delle ferie residue (v. all. 4 e doc. 4 ricorso in opposizione), le quali, però, venivano respinte dal Responsabile dell'Ufficio Comunale (all'epoca la carica di Segretario Comunale era ricoperta dal sig. , per dichiarate esigenze di Parte_2 servizio (v. doc. 4). Con ricorso in opposizione del 27.01.2021, il impugnava il d.i. n. Parte_1
142/2020 obiettando il divieto di monetiz assumendo che il lavoratore avesse il potere di attribuirsi le ferie senza ingerenza datoriale, nonché eccependo “tuzioristicamente” la prescrizione del credito. La causa, di natura documentale, dopo la dichiarazione di provvisoria esecutività del d.i. giungeva alla decisione all'udienza del 10.09.2025, trattata in modalità cartolare.
***
2. Va innanzitutto esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, Pt_1 che deve essere rigettata. L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (in questo senso, Cass. 3021/2020). Poiché lo stesso opponente ha allegato la richiesta di corresponsione di emolumenti dovuti formulata nell'ottobre 2015 da parte del ricorrente, dopo la cessazione del rapporto di lavoro che deve considerarsi un atto di messa in mora validamente interruttivi del termine di prescrizione decennale (tra tutti, all. 4), questa deve essere respinta.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata. È appena il caso di ricordare che l'art.5 comma 8 del d.l. n.95/12 prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche ……. sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…” E' stato, dunque, previsto un obbligo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di fruire delle ferie, riposi e permessi ed il divieto assoluto di monetizzazione di quelle/i eventualmente non fruite/i in caso di cessazione del rapporto (tranne, come detto dalla Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
Corte Costituzionale, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia indipendente dalla volontà del lavoratore o da cause prevedibili). Si tratta di una disciplina rigorosa, finalizzata in via primaria al contenimento della spesa per il personale alle dipendenze delle sole pubbliche amministrazioni, che introduce ulteriore restrizione della competenza della contrattazione. La normativa appena citata si riferisce quindi a situazioni per le quali la prevedibilità dell'evento (collocamento a riposo), come nel caso di specie, ovvero la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione), consente una ponderazione circa l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto, compatibilmente con le esigenze personali e organizzative dell'amministrazione. Orbene, la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D. L. n.95/2012 consiste proprio nel contrastare gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro. La conclusione non cambia anche alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.95 del 2016. Infatti la Corte Costituzionale, nel ritenere non fondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 (convertito nella legge n. 135 del 2012), ha posto in evidenza come il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)
o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. Il Giudice delle Leggi ha precisato che la disciplina statale in questione, come interpretata dalla prassi amministrativa e dalla magistratura contabile, è nel senso di escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Nel caso di specie, il ricorrente ha cessato il servizio per raggiunti limiti di età (evento che consentiva la previa pianificazione) e, quindi, a lui si applica appieno l'art.5 citato nonché l'art.21 del CCNL 5.12.96 che al comma 13 prevede la possibilità di monetizzare le ferie non godute per necessità di servizio stabilendo che “fermo restando il disposto del c. 8, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse”. Consolidato è, poi, il principio secondo cui il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione (v. Cass., 7.5.2005, n.11786; Cass., 16.6.2009. n.13953; Cass., 1.10.2012, n. 16636, in motivazione, Cass.
8.6.2021 n. 15952). Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
3.1. In relazione all'onere della prova, è costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell' indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020). È stato invece superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava l'indennità sostitutiva delle ferie, l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore. Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 21780 del 2022 (v. anche Cass. n. 15652 del 2018), in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. le tre sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C - 569 e C - 570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa C - 619/2016 in causa C- 684/2016 ), si è sottolineato Parte_3 Per_1 che le feri tuiscono un diritto fon irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all' interessato il riposo ed il relax cui sono destinate - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Deve quindi ribadirsi che, cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 27/03/2003) 14/06/2024, n. 16603. 4. Nel caso di specie, premesso che la posizione di lavoro del responsabile del servizio di ragioneria non è equiparabile a quella del personale dirigente, e dunque che il ricorrente non aveva la facoltà di auto attribuirsi le ferie, è pacifico che, a fronte della reiterata richiesta di fruizione delle ferie del ricorrente, la risposta del del resistente sia Pt_1 stata per due volte negativa, o concessiva di ferie in misura molto minore del richiesto;
quest'ultimo ha soltanto addotto una manifestata disponibilità “per le vie brevi” alla concessione del periodo di ferie subito prima della collocazione in quiescenza del Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
dipendente, nel marzo 2025, che però non risulta provata in alcun modo. Dunque, l'opposizione al d.i. non merita accoglimento. 5. Le spese seguono la soccombenza, non essendovi ragioni per derogare al generale principio di cui all'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo nella misura minima del parametro, tenuto conto della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione al d.i. n. 142/2020, confermandolo integralmente;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 ricorrente , che liquida in 2.109,00 euro per competenze, Controparte_1 oltre iva, cpa e rimb. Forf. 15%.
Così deciso in Isernia, il 17.09.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio