Art. 15.
Per l'anno 1980 nei confronti del personale civile dello Stato appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, trasferito, per esigenze di servizio, ad altra sede, la misura dell'indennita' di prima sistemazione e' elevata a L. 500.000 oltre a tre mensilita' dell'indennita' integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.
Il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 , e dall' articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 , cessa, nei confronti del personale di cui al comma precedente, dopo i primi trecentosessanta giorni di missione continuativa nella medesima localita'.
Per l'anno 1980 nei confronti del personale civile dello Stato appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, trasferito, per esigenze di servizio, ad altra sede, la misura dell'indennita' di prima sistemazione e' elevata a L. 500.000 oltre a tre mensilita' dell'indennita' integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.
Il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 , e dall' articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 , cessa, nei confronti del personale di cui al comma precedente, dopo i primi trecentosessanta giorni di missione continuativa nella medesima localita'.