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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 27/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 776/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 776 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00818570012), rappresentato e difeso dall'Avv.to PIETRUNTI MARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marco
D'Errico sito in Termoli, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, giusta mandato in atti;
- APPELLANTE -
e
AL AF DI ZI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to LA TORRE LUCIA STEFANIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in SAN SEVERO, VIA C. D'AMBROSIO N. 6, giusta mandato in atti;
- PARTE APPELLATA –
SARRA GAETANO;
- PARTE APPELLATA CONTUMACE–
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.: “Voglia l'adito Tribunale, in integrale riforma dell'impugnata sentenza: in via preliminare ed incidentale dichiarare l'improponibilità ed inammissibilità della domanda proposta anche per mancato rispetto delle condizioni di proponibilità di cui agli
pagina 1 di 9 artt. 145 e 148 D.Leg.vo N. 209/2005; nel merito ed in via principale accogliere l'appello per essere fondato sia in fatto che in diritto, con contestuale totale riforma della impugnata sentenza resa dal Giudice di Pace di
Termoli n. 116/2022 e, pertanto, rigettare integralmente la domanda, all'epoca, proposta da controparte, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che inammissibile, improcedibile ed improponibile;
in ogni caso ritenere infondata, eccessiva, erronea e non dovuta e soprattutto non provata la liquidazione delle somme riconosciute a titolo di danni e poste a carico dell'odierna appellante;
- per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di quanto illegittimamente percepito in forza dell'impugnata sentenza e, quindi, la somma di €
23.811,86 (di cui € 5.757,11 per spese legali) e/o della diversa somma che verrà individuata effettuato in data
15.07.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 15.07.2022, in cui ebbe materialmente ad effettuarsi il pagamento dell'intero; - condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio”; per DI ZI AL AF: “Rigettare l'appello proposto dalla Soc. Unipol Sai
Assicurazioni SpA, siccome del tutto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato per i motivi tutti innanzi argomentati, con integrale conferma della sentenza appellata;
condannare la compagnia
Unipol Sai Assicurazioni spa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Di IO RO FA conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Termoli la società
IP Ass.ni spa e AR AN, esponendo che in data 28.8.2018, alle ore 23,30 circa, in
Campomarino Lido, AR AN, conducente e proprietario dell'autovettura Fiat Punto tg
DE394VX, assicurata con la GN IP, “mentre percorreva Via Potenza, ang. Via
S. Allende, non si fermava allo stop, ed investiva il sig. Di IO RO FA, che stava in quel momento attraversando la strada sul marciapiede di Via S. Allende. Che dall'investimento sono derivate gravi lesioni al sig. Di IO, come risulta dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza nonché da successivi certificati medici”. Così riferita la dinamica del sinistro, l'attore deduceva di aver riportato una invalidità permanente pari al 10%, oltre ad un periodo di convalescenza – con relativa inabilità temporanea- per circa 60 giorni ma che vani sono stati i tentativi di conseguire il dovuto risarcimento, quantificato in euro 20.000,00.
1.1. Si costituiva la società IP Ass.ni spa, la quale eccepiva preliminarmente l'improponibilità della domanda per mancato rispetto degli artt. 145 e 148 cod. ass. in quanto l'attore ometteva l'invio di certificazione medica attestante le lesioni che assumeva aver subito e l'avvenuta stabilizzazione delle stesse, la dichiarazione di mancato ricorso a cure a carico pagina 2 di 9 dell'assicuratore sociale, nonché gli accertamenti tecnici e strumentali in grado di comprovare le pur importanti conseguenze invalidanti. Nel merito, la convenuta deduceva l'infondatezza della domanda stante la lacunosità della descrizione dell'evento e la ricorrenza di molteplici elementi che destavano dubbi sulla veridicità dell'accaduto e segnatamente: versioni contrastanti sull'accaduto e incompatibilità tecnica dell'accaduto; dichiarazioni rese dal Sig. AR AN, quale conducente e proprietario del mezzo presunto investitore, che, in data 08.02.2019 provvedeva a far recapitare dichiarazione di rinuncia alla presentata denuncia di sinistro;
mancato rilevamento sul sistema satellitare OCTO TELEMATHICS installato sulla Fiat Punto del AR dell'evento crash, oltre che del posizionamento del mezzo in Campomarino Lido;
totale assenza di testimoni e mancato intervento della Forza Pubblica;
considerevole numero di incidenti in cui il AR risultava coinvolto negli ultimi anni, come risultante dallo schedario
ANIA versato in atti;
nonostante le gravi lesioni, il Di IO si recava solo alcuni giorni dopo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza, a distanza anche di oltre 600 km, dalla cui documentazione risulta che il Di IO riferiva di una caduta accidentale in Campomarino.
Contestava, infine, anche il quantum debeatur, siccome sproporzionato ed eccessivo.
1.2. AR AN, ancorché citato, non si costituiva in giudizio.
1.3. Espletata l'istruttoria orale a mezzo di un testimone e disposta consulenza medico-legale sulla persona dell'attore, il Giudice di Pace, con sentenza n. 116/2022, accoglieva la domanda attorea, dichiarando l'esclusiva responsabilità del sinistro a carico del AR e, per l'effetto, condannava quest'ultimo, in solido con la GN IP, al risarcimento del danno, oltre alle spese di lite e ai compensi per il ctu.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società IP Ass.ni spa, sulla scorta dei seguenti motivi: a) omessa, insufficiente e/o immotivata pronuncia sulla proposta eccezione di improponibilità della domanda per mancato rispetto delle condizioni di procedibilità previste dagli artt. 145 e 148 nuovo codice delle assicurazioni;
b) omessa e/o insufficiente motivazione
– erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. – erroneo ed infondato superamento della presunzione di legge di cui all'art. 2054 c.c. - mancata prova sul nesso di causalità tra dinamica descritta in citazione e lesioni lamentate;
c) erronea, superficiale e contraddittoria valutazione delle prove e del materiale istruttorio – nullità della ctu e conseguente necessità di rinnovazione della stessa;
d) erronea, eccessiva, sproporzionata, non provata e non motivata liquidazione del danno – erronea esclusione di colpa concorsuale in capo al danneggiato;
e) eccessiva ed infondata liquidazione delle spese di causa.
pagina 3 di 9 2.1. Si è costituito Di IO RO FA contestando ogni singolo motivo di gravame spiegato dall'appellante, chiedendo quindi il rigetto dell'impugnazione, attesa la correttezza della pronuncia del primo Giudice.
2.2. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita a mezzo della documentazione in atti e, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Il Tribunale osserva quanto segue.
3. Con il primo motivo d'appello, la IP si duole dell'omessa, insufficiente o immotivata pronuncia sull'eccezione di improponibilità della domanda per mancato rispetto delle condizioni di procedibilità previste dagli artt. 145 e 148 nuovo codice delle assicurazioni;
ha esposto, infatti, che l'attore ometteva di indicare e trasmettere: a) idoneo certificato, attestante l'avvenuta stabilizzazione delle lesioni, di cui si chiede l'integrale ristoro;
b) apposita dichiarazione ex art. 142 Cod. Ass., di mancato ricorso a cure a carico dell'assicuratore sociale;
c) accertamenti tecnici e strumentali in grado di comprovare le pur importanti conseguenze invalidanti che rendono obiettivamente dimostrata la permanenza biologica dell'invalidità nei termini come previsti dalle disposizioni.
3.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il primo Giudice si è espressamente pronunciato sulla eccezione in questione, argomentando con specifici riferimenti alla documentazione versata in atti dall'attore, tutta puntualmente richiamata nel relativo capo della sentenza, di talché non si ravvisa in alcun modo una omessa pronuncia al riguardo.
Per altro verso, il motivo di appello avanzato dalla GN si palesa anche inammissibile poiché non si confronta minimamente con la motivazione addotta dal primo Giudice, limitandosi inammissibilmente a riprodurre meramente e testualmente quanto già dalla stessa esposto in primo grado, così contravvenendo all'obbligo, gravante sull'appellante a pena di inammissibilità dell'appello in parte qua, di indicare specificatamente al Giudice di secondo grado le ragioni a sostegno dell'asserita erroneità della pronuncia di prime cure nella parte impugnata, offrendo le argomentazioni a sostegno dell'inversione del percorso logico-giuridico seguito dal
Giudice di primo grado e che si vuole sottoporre al Giudice dell'appello, a norma dell'art. 342
c.p.c., argomentazioni che, nel caso di specie, sono mancate del tutto.
4. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di pagina 4 di 9 primo grado per avere il Giudicante ritenuto provata la dinamica esposta nell'atto di citazione, in uno al nesso tra i fatti così esposti e le lamentate lesioni. Ha evidenziato che il Giudice di Pace non avrebbe valutato e considerato tutti gli elementi offerti dalla GN suffraganti gravi dubbi circa l'effettiva verificazione del sinistro, come pure non avrebbe considerato la lacunosità
e inattendibilità delle dichiarazioni dell'unico teste ascoltato. Infine, il Giudice non avrebbe in alcun modo valutato il comportamento assunto dal pedone, omettendo ogni considerazione in punto di prudenza e diligenza dello stesso, così attribuendo l'intera responsabilità del sinistro al
AR.
4.1. Il motivo è fondato.
Come noto, in caso di investimento di pedone, opera la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. e pertanto incombe sul conducente l'onere di vincere tale presunzione, ferma la necessità, per il danneggiato, di provare il fatto storico del sinistro, che costituisce un prius logico-giuridico rispetto all'operatività della presunzione normativa dell'art. 2054 c.c. citato (tra le tante, cfr. tra le più recenti Cassazione civile sez. III, 14/08/2024,
n.22844).
Nel caso di specie, ai fini della dimostrazione del sinistro, il compendio probatorio offerto dall'attore in primo grado è consistito nelle dichiarazioni rese dall'unico testimone ascoltato, sig.ra La RA NN, e nella documentazione sanitaria versata in atti, oltre al modello C.A.I., prodotto dall'attore in corso di causa.
Il primo Giudice ha reputato decisiva, ai fini della dimostrazione della dinamica del sinistro, la sola dichiarazione testimoniale, ritenendo poi la veridicità del sinistro non scalfita dagli
“elementi di dubbio” sollevati dalla convenuta.
4.1.1. Reputa il Tribunale che le prove acquisite nel giudizio di primo grado non permettono di affermare, con sufficiente probabilità, la verificazione del sinistro, almeno nelle modalità prospettate dall'attore nei propri scritti.
Partendo dall'esame della prova testimoniale, il teste La RA NN, nel confermare i due capitoli di prova coincidenti con la narrazione riportata nell'atto introduttivo e trascritta al punto
1 di questa sentenza, ha così riferito: “Era fine agosto del 2018, alle ore 23,30 circa, a Campomarino
Lido, quando ho visto una Fiat Punto che, mentre percorreva Via Potenza, Ang. S. Allende, non si fermava allo STOP e investiva il Di IO che in quel momento stava attraversando la strada sul marciapiede di via S.
Allende. Tanto posso riferire in quanto mi trovavo a piedi vicino allo Stop del luogo dell'investimento a circa 100 mt”. “Confermo che a seguito dell'investimento il Di IO accusava dolori alla gamba”. Sui capitoli articolari nelle memorie ex art. 320 c.p.c., il teste rispondeva: “confermo che dopo l'investimento, il conducente pagina 5 di 9 della Fiat Punto scendeva dall'autovettura per prestare soccorso e successivamente sottoscriveva insieme al Di
IO il modello CAI. Io sono stata fino a quando hanno firmato il CAI;
non ricordo se sul luogo dove il Di
IO ha attraversato c'erano le strisce pedonali;
ho lasciato il numero di telefono e sono andata via”.
Orbene, va premesso che non è stata depositata in atti alcuna riproduzione fotografica del luogo del sinistro, come pure non è riportata nella “grafica del sinistro” del modello CAI la descrizione della dinamica dell'incidente, poiché tale campo veniva riempito dalla dicitura “il veicolo A ha investito Di IO RO”. Premessa tale lacuna, dalla dichiarazione testimoniale non è agevole comprendere in che modo il AR abbia potuto investire il Di IO,
“che stava attraversando la strada sul marciapiede di via S. Allende”, assunto in sé non chiaro e illogico poiché non può immaginarsi che l'attore stesse attraversando la strada - destinata alle autovettura, visto che culmina con una segnaletica di Stop- solcando un marciapiede, che, come noto, è esterno alla carreggiata e posizionato sul lato, generalmente rialzato e destinato ai soli pedoni (cfr. art. 158, comma 1). Difatti, solo con la costituzione in appello il Di IO, discorrendo della bontà della testimonianza resa dalla sig.ra La RA, ha precisato che “la teste ha riferito correttamente la dinamica dell'investimento, dicendo che il conducente non si era fermato allo Stop e che investiva il Di IO mentre attraversava la strada da un marciapiede ad un altro” (pag. 2 della comparsa in appello), ma, come si è visto, il teste non ha affatto riferito ciò. Ora, non si ritiene di poter derubricare in un mero refuso l'intrinseca contraddizione logica della dichiarazione testimoniale (che invero è frutto della supina conferma- così appare- del relativo capitolo di prova da parte del testimone, il quale però alcuna precisazione logica ha offerto a correzione dell'eventuale imprecisione- come ben avrebbe potuto fare, avendo riferito di aver assistito al sinistro-) se solo si considera che nel verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza, presso il quale il Di IO si recava la sera del giorno successivo all'asserito sinistro, lo stesso riferiva ai sanitari di una “caduta accidentale” avvenuta in Campomarino, sul “ciglio della strada”, il che renderebbe allora credibile la posizione sul marciapiede del Di IO, ma, a questo punto, non l'investimento su strada.
Ancora, la testimonianza manca del tutto della descrizione dell'investimento: oltre all'incertezza dell'esatto luogo e punto in cui sarebbe avvenuto il sinistro, di cui si è già detto, il teste non descrive in alcun modo com'è avvenuto detto investimento, pur essendone in grado, avendo riferito di avervi assistito. Pertanto, non è dato sapere se, dove e come veniva attinto il
Di IO (se v'era stato un impatto e su quale lato, se v'era stata una caduta a terra del pedone, ecc.), indispensabile al fine di poter ricavare il nesso tra l'evento e le lesioni lamentate, limitandosi la teste a riferire genericamente che “a seguito dell'investimento” l'odierno attore pagina 6 di 9 “accusava dolore alla gamba”, circostanza in sé insufficiente, non consentendo da ciò di ricavare da quale lato avveniva un eventuale impatto onde desumere se le lesioni al ginocchio destro accertate dai sanitari in Vicenza fossero riconducibili proprio al sinistro in questione. Né può supplire a tali carenze il modulo CAI: come noto – e ammesso possa valere negli stessi termini in caso di investimento di pedoni- affinché possa sussistere la presunzione di veridicità del modello CID è necessario che lo stesso sia completo in ogni sua parte ed inoltre deve essere trasmesso all'assicuratore prima dell'inizio del giudizio;
nel caso invece che sia prodotto per la prima volta solo nel corso del giudizio esso vale come indizio in merito alla dinamica del sinistro
(Cass. n. 3276/1997; Cassazione civile sez. III, 07/05/2007, n.10304). Nel caso di specie, non solo l'esistenza di tale modello non veniva menzionata nell'atto introduttivo, venendo introdotta tale circostanza solo in corso di causa- unitamente alla richiesta di prova testimoniale sul punto-
e così depositato, ma detto modello, estremamente carente nella sua compilazione, come già detto non riporta alcuna informazione per poter ricostruire il sinistro.
Tali lacune, poi, non possono essere colmate dalle risultanze della consulenza medico legale espletata in corso di causa. Invero, il consulente si è limitato a valutare e stimare il danno biologico subito dall'attore sulla base della documentazione sanitaria in atti e a ritenere che la lesività riscontrata fosse compatibile con quanto riferito dall'attore, sulla scorta però di fatti tutti da dimostrare in giudizio. A tal proposito, vale la pena precisare che “Nella responsabilità aquiliana incombe sull'attore l'onere di dare la prova di tutti gli elementi del fatto illecito e solo laddove tale prova sia stata fornita il Giudice potrà attingere alle conoscenze tecniche di un consulente per quantificare il risarcimento;
pertanto in assenza di riscontri probatori sulla spettanza del risarcimento, questo non sarà dovuto anche laddove i danni siano causalmente ricollegabili all'evento prospettato, se l'evento stesso è sfornito di adeguato supporto probatorio” (cfr. Cass. n. 5687 del 18.4.2001).
A tanto si aggiunga che, in effetti, ulteriori dubbi possono sorgere dalla notevole sinistrosità dei soggetti coinvolti e, in particolare, del AR, il quale, dopo aver denunciato alla IP il sinistro di cui qui si discorre, provvedeva poi a ritirare la denuncia qualche mese dopo. Ad ogni modo, è appena il caso di evidenziare, quanto alla posizione processuale del conducente, che la mancata costituzione in giudizio del AR non può essere valorizzata nei termini indicati dall'appellato- conferma della bontà della tesi difensiva-, giacché, come noto, essa non assurge a mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore.
Solo per completezza, deve invece rilevarsi che gli altri elementi dedotti dalla GN a sostegno della non veridicità del sinistro, come il “mancato rilevamento sul sistema satellitare pagina 7 di 9 OCTO TELEMATHICS installato sulla Fiat Punto del AR dell'evento crash, oltre che del posizionamento del mezzo in Campomarino Lido”, non sono stati provati, non avendo la
GN prodotto la relativa documentazione a sostegno, di cui aveva fatto riserva di produzione nella propria comparsa ma che poi non ha mai versato in atti- come pure osservato dall'appellato.
5. In definitiva, da tutto quanto esposto consegue che, in accoglimento del primo motivo di gravame, assorbente dei restanti, l'appello deve essere accolto, con conseguente obbligo di restituzione dell'appellato alla GN di quanto conseguito in esecuzione della sentenza di prime cure.
6. La riforma dell'impugnata sentenza determina la necessità di una nuova statuizione sulle spese processuali sia del primo che del presente grado di giudizio, fondata sull'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. n. 15483 del 11.6.2008 e Cass. n. 17523 del 23.8.2011, tra le altre), che vede soccombente il sig. Di IO. Dette spese si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per il primo grado in base al dm 55/2014 ratione temporis vigente e, per il presente grado, nei parametri medi per la sola di studio e fase introduttiva e minimi per la fase decisoria (attesa l'esiguità dell'attività espletata, essendo il thema disputandum interamente cristallizzato negli atti introduttivi), omessa quella istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A nei confronti di AL AF
DI ZI e SARRA GAETANO, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria spiegata da AL AF DI ZI nei confronti di
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. e SARRA GAETANO, disponendo l'immediata restituzione di tutto quanto l'appellante abbia eventualmente pagato in virtù della sentenza di primo grado;
− condanna AL AF DI ZI al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., delle spese di lite, che si liquidano come segue: spese per il giudizio di primo grado in € 1.990,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, pagina 8 di 9 come per legge;
spese per il giudizio di secondo grado in € 382,50 per esborsi ed €
2.547,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
− pone definitivamente a carico di AL AF DI ZI le spese di ctu, come liquidate in primo grado;
− nulla per le spese per la parte SARRA GAETANO, contumace in entrambi i gradi di giudizio.
Larino, 24/01/2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 776 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00818570012), rappresentato e difeso dall'Avv.to PIETRUNTI MARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marco
D'Errico sito in Termoli, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, giusta mandato in atti;
- APPELLANTE -
e
AL AF DI ZI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to LA TORRE LUCIA STEFANIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in SAN SEVERO, VIA C. D'AMBROSIO N. 6, giusta mandato in atti;
- PARTE APPELLATA –
SARRA GAETANO;
- PARTE APPELLATA CONTUMACE–
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.: “Voglia l'adito Tribunale, in integrale riforma dell'impugnata sentenza: in via preliminare ed incidentale dichiarare l'improponibilità ed inammissibilità della domanda proposta anche per mancato rispetto delle condizioni di proponibilità di cui agli
pagina 1 di 9 artt. 145 e 148 D.Leg.vo N. 209/2005; nel merito ed in via principale accogliere l'appello per essere fondato sia in fatto che in diritto, con contestuale totale riforma della impugnata sentenza resa dal Giudice di Pace di
Termoli n. 116/2022 e, pertanto, rigettare integralmente la domanda, all'epoca, proposta da controparte, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che inammissibile, improcedibile ed improponibile;
in ogni caso ritenere infondata, eccessiva, erronea e non dovuta e soprattutto non provata la liquidazione delle somme riconosciute a titolo di danni e poste a carico dell'odierna appellante;
- per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di quanto illegittimamente percepito in forza dell'impugnata sentenza e, quindi, la somma di €
23.811,86 (di cui € 5.757,11 per spese legali) e/o della diversa somma che verrà individuata effettuato in data
15.07.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 15.07.2022, in cui ebbe materialmente ad effettuarsi il pagamento dell'intero; - condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio”; per DI ZI AL AF: “Rigettare l'appello proposto dalla Soc. Unipol Sai
Assicurazioni SpA, siccome del tutto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato per i motivi tutti innanzi argomentati, con integrale conferma della sentenza appellata;
condannare la compagnia
Unipol Sai Assicurazioni spa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Di IO RO FA conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Termoli la società
IP Ass.ni spa e AR AN, esponendo che in data 28.8.2018, alle ore 23,30 circa, in
Campomarino Lido, AR AN, conducente e proprietario dell'autovettura Fiat Punto tg
DE394VX, assicurata con la GN IP, “mentre percorreva Via Potenza, ang. Via
S. Allende, non si fermava allo stop, ed investiva il sig. Di IO RO FA, che stava in quel momento attraversando la strada sul marciapiede di Via S. Allende. Che dall'investimento sono derivate gravi lesioni al sig. Di IO, come risulta dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza nonché da successivi certificati medici”. Così riferita la dinamica del sinistro, l'attore deduceva di aver riportato una invalidità permanente pari al 10%, oltre ad un periodo di convalescenza – con relativa inabilità temporanea- per circa 60 giorni ma che vani sono stati i tentativi di conseguire il dovuto risarcimento, quantificato in euro 20.000,00.
1.1. Si costituiva la società IP Ass.ni spa, la quale eccepiva preliminarmente l'improponibilità della domanda per mancato rispetto degli artt. 145 e 148 cod. ass. in quanto l'attore ometteva l'invio di certificazione medica attestante le lesioni che assumeva aver subito e l'avvenuta stabilizzazione delle stesse, la dichiarazione di mancato ricorso a cure a carico pagina 2 di 9 dell'assicuratore sociale, nonché gli accertamenti tecnici e strumentali in grado di comprovare le pur importanti conseguenze invalidanti. Nel merito, la convenuta deduceva l'infondatezza della domanda stante la lacunosità della descrizione dell'evento e la ricorrenza di molteplici elementi che destavano dubbi sulla veridicità dell'accaduto e segnatamente: versioni contrastanti sull'accaduto e incompatibilità tecnica dell'accaduto; dichiarazioni rese dal Sig. AR AN, quale conducente e proprietario del mezzo presunto investitore, che, in data 08.02.2019 provvedeva a far recapitare dichiarazione di rinuncia alla presentata denuncia di sinistro;
mancato rilevamento sul sistema satellitare OCTO TELEMATHICS installato sulla Fiat Punto del AR dell'evento crash, oltre che del posizionamento del mezzo in Campomarino Lido;
totale assenza di testimoni e mancato intervento della Forza Pubblica;
considerevole numero di incidenti in cui il AR risultava coinvolto negli ultimi anni, come risultante dallo schedario
ANIA versato in atti;
nonostante le gravi lesioni, il Di IO si recava solo alcuni giorni dopo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza, a distanza anche di oltre 600 km, dalla cui documentazione risulta che il Di IO riferiva di una caduta accidentale in Campomarino.
Contestava, infine, anche il quantum debeatur, siccome sproporzionato ed eccessivo.
1.2. AR AN, ancorché citato, non si costituiva in giudizio.
1.3. Espletata l'istruttoria orale a mezzo di un testimone e disposta consulenza medico-legale sulla persona dell'attore, il Giudice di Pace, con sentenza n. 116/2022, accoglieva la domanda attorea, dichiarando l'esclusiva responsabilità del sinistro a carico del AR e, per l'effetto, condannava quest'ultimo, in solido con la GN IP, al risarcimento del danno, oltre alle spese di lite e ai compensi per il ctu.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società IP Ass.ni spa, sulla scorta dei seguenti motivi: a) omessa, insufficiente e/o immotivata pronuncia sulla proposta eccezione di improponibilità della domanda per mancato rispetto delle condizioni di procedibilità previste dagli artt. 145 e 148 nuovo codice delle assicurazioni;
b) omessa e/o insufficiente motivazione
– erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. – erroneo ed infondato superamento della presunzione di legge di cui all'art. 2054 c.c. - mancata prova sul nesso di causalità tra dinamica descritta in citazione e lesioni lamentate;
c) erronea, superficiale e contraddittoria valutazione delle prove e del materiale istruttorio – nullità della ctu e conseguente necessità di rinnovazione della stessa;
d) erronea, eccessiva, sproporzionata, non provata e non motivata liquidazione del danno – erronea esclusione di colpa concorsuale in capo al danneggiato;
e) eccessiva ed infondata liquidazione delle spese di causa.
pagina 3 di 9 2.1. Si è costituito Di IO RO FA contestando ogni singolo motivo di gravame spiegato dall'appellante, chiedendo quindi il rigetto dell'impugnazione, attesa la correttezza della pronuncia del primo Giudice.
2.2. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita a mezzo della documentazione in atti e, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Il Tribunale osserva quanto segue.
3. Con il primo motivo d'appello, la IP si duole dell'omessa, insufficiente o immotivata pronuncia sull'eccezione di improponibilità della domanda per mancato rispetto delle condizioni di procedibilità previste dagli artt. 145 e 148 nuovo codice delle assicurazioni;
ha esposto, infatti, che l'attore ometteva di indicare e trasmettere: a) idoneo certificato, attestante l'avvenuta stabilizzazione delle lesioni, di cui si chiede l'integrale ristoro;
b) apposita dichiarazione ex art. 142 Cod. Ass., di mancato ricorso a cure a carico dell'assicuratore sociale;
c) accertamenti tecnici e strumentali in grado di comprovare le pur importanti conseguenze invalidanti che rendono obiettivamente dimostrata la permanenza biologica dell'invalidità nei termini come previsti dalle disposizioni.
3.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il primo Giudice si è espressamente pronunciato sulla eccezione in questione, argomentando con specifici riferimenti alla documentazione versata in atti dall'attore, tutta puntualmente richiamata nel relativo capo della sentenza, di talché non si ravvisa in alcun modo una omessa pronuncia al riguardo.
Per altro verso, il motivo di appello avanzato dalla GN si palesa anche inammissibile poiché non si confronta minimamente con la motivazione addotta dal primo Giudice, limitandosi inammissibilmente a riprodurre meramente e testualmente quanto già dalla stessa esposto in primo grado, così contravvenendo all'obbligo, gravante sull'appellante a pena di inammissibilità dell'appello in parte qua, di indicare specificatamente al Giudice di secondo grado le ragioni a sostegno dell'asserita erroneità della pronuncia di prime cure nella parte impugnata, offrendo le argomentazioni a sostegno dell'inversione del percorso logico-giuridico seguito dal
Giudice di primo grado e che si vuole sottoporre al Giudice dell'appello, a norma dell'art. 342
c.p.c., argomentazioni che, nel caso di specie, sono mancate del tutto.
4. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di pagina 4 di 9 primo grado per avere il Giudicante ritenuto provata la dinamica esposta nell'atto di citazione, in uno al nesso tra i fatti così esposti e le lamentate lesioni. Ha evidenziato che il Giudice di Pace non avrebbe valutato e considerato tutti gli elementi offerti dalla GN suffraganti gravi dubbi circa l'effettiva verificazione del sinistro, come pure non avrebbe considerato la lacunosità
e inattendibilità delle dichiarazioni dell'unico teste ascoltato. Infine, il Giudice non avrebbe in alcun modo valutato il comportamento assunto dal pedone, omettendo ogni considerazione in punto di prudenza e diligenza dello stesso, così attribuendo l'intera responsabilità del sinistro al
AR.
4.1. Il motivo è fondato.
Come noto, in caso di investimento di pedone, opera la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. e pertanto incombe sul conducente l'onere di vincere tale presunzione, ferma la necessità, per il danneggiato, di provare il fatto storico del sinistro, che costituisce un prius logico-giuridico rispetto all'operatività della presunzione normativa dell'art. 2054 c.c. citato (tra le tante, cfr. tra le più recenti Cassazione civile sez. III, 14/08/2024,
n.22844).
Nel caso di specie, ai fini della dimostrazione del sinistro, il compendio probatorio offerto dall'attore in primo grado è consistito nelle dichiarazioni rese dall'unico testimone ascoltato, sig.ra La RA NN, e nella documentazione sanitaria versata in atti, oltre al modello C.A.I., prodotto dall'attore in corso di causa.
Il primo Giudice ha reputato decisiva, ai fini della dimostrazione della dinamica del sinistro, la sola dichiarazione testimoniale, ritenendo poi la veridicità del sinistro non scalfita dagli
“elementi di dubbio” sollevati dalla convenuta.
4.1.1. Reputa il Tribunale che le prove acquisite nel giudizio di primo grado non permettono di affermare, con sufficiente probabilità, la verificazione del sinistro, almeno nelle modalità prospettate dall'attore nei propri scritti.
Partendo dall'esame della prova testimoniale, il teste La RA NN, nel confermare i due capitoli di prova coincidenti con la narrazione riportata nell'atto introduttivo e trascritta al punto
1 di questa sentenza, ha così riferito: “Era fine agosto del 2018, alle ore 23,30 circa, a Campomarino
Lido, quando ho visto una Fiat Punto che, mentre percorreva Via Potenza, Ang. S. Allende, non si fermava allo STOP e investiva il Di IO che in quel momento stava attraversando la strada sul marciapiede di via S.
Allende. Tanto posso riferire in quanto mi trovavo a piedi vicino allo Stop del luogo dell'investimento a circa 100 mt”. “Confermo che a seguito dell'investimento il Di IO accusava dolori alla gamba”. Sui capitoli articolari nelle memorie ex art. 320 c.p.c., il teste rispondeva: “confermo che dopo l'investimento, il conducente pagina 5 di 9 della Fiat Punto scendeva dall'autovettura per prestare soccorso e successivamente sottoscriveva insieme al Di
IO il modello CAI. Io sono stata fino a quando hanno firmato il CAI;
non ricordo se sul luogo dove il Di
IO ha attraversato c'erano le strisce pedonali;
ho lasciato il numero di telefono e sono andata via”.
Orbene, va premesso che non è stata depositata in atti alcuna riproduzione fotografica del luogo del sinistro, come pure non è riportata nella “grafica del sinistro” del modello CAI la descrizione della dinamica dell'incidente, poiché tale campo veniva riempito dalla dicitura “il veicolo A ha investito Di IO RO”. Premessa tale lacuna, dalla dichiarazione testimoniale non è agevole comprendere in che modo il AR abbia potuto investire il Di IO,
“che stava attraversando la strada sul marciapiede di via S. Allende”, assunto in sé non chiaro e illogico poiché non può immaginarsi che l'attore stesse attraversando la strada - destinata alle autovettura, visto che culmina con una segnaletica di Stop- solcando un marciapiede, che, come noto, è esterno alla carreggiata e posizionato sul lato, generalmente rialzato e destinato ai soli pedoni (cfr. art. 158, comma 1). Difatti, solo con la costituzione in appello il Di IO, discorrendo della bontà della testimonianza resa dalla sig.ra La RA, ha precisato che “la teste ha riferito correttamente la dinamica dell'investimento, dicendo che il conducente non si era fermato allo Stop e che investiva il Di IO mentre attraversava la strada da un marciapiede ad un altro” (pag. 2 della comparsa in appello), ma, come si è visto, il teste non ha affatto riferito ciò. Ora, non si ritiene di poter derubricare in un mero refuso l'intrinseca contraddizione logica della dichiarazione testimoniale (che invero è frutto della supina conferma- così appare- del relativo capitolo di prova da parte del testimone, il quale però alcuna precisazione logica ha offerto a correzione dell'eventuale imprecisione- come ben avrebbe potuto fare, avendo riferito di aver assistito al sinistro-) se solo si considera che nel verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza, presso il quale il Di IO si recava la sera del giorno successivo all'asserito sinistro, lo stesso riferiva ai sanitari di una “caduta accidentale” avvenuta in Campomarino, sul “ciglio della strada”, il che renderebbe allora credibile la posizione sul marciapiede del Di IO, ma, a questo punto, non l'investimento su strada.
Ancora, la testimonianza manca del tutto della descrizione dell'investimento: oltre all'incertezza dell'esatto luogo e punto in cui sarebbe avvenuto il sinistro, di cui si è già detto, il teste non descrive in alcun modo com'è avvenuto detto investimento, pur essendone in grado, avendo riferito di avervi assistito. Pertanto, non è dato sapere se, dove e come veniva attinto il
Di IO (se v'era stato un impatto e su quale lato, se v'era stata una caduta a terra del pedone, ecc.), indispensabile al fine di poter ricavare il nesso tra l'evento e le lesioni lamentate, limitandosi la teste a riferire genericamente che “a seguito dell'investimento” l'odierno attore pagina 6 di 9 “accusava dolore alla gamba”, circostanza in sé insufficiente, non consentendo da ciò di ricavare da quale lato avveniva un eventuale impatto onde desumere se le lesioni al ginocchio destro accertate dai sanitari in Vicenza fossero riconducibili proprio al sinistro in questione. Né può supplire a tali carenze il modulo CAI: come noto – e ammesso possa valere negli stessi termini in caso di investimento di pedoni- affinché possa sussistere la presunzione di veridicità del modello CID è necessario che lo stesso sia completo in ogni sua parte ed inoltre deve essere trasmesso all'assicuratore prima dell'inizio del giudizio;
nel caso invece che sia prodotto per la prima volta solo nel corso del giudizio esso vale come indizio in merito alla dinamica del sinistro
(Cass. n. 3276/1997; Cassazione civile sez. III, 07/05/2007, n.10304). Nel caso di specie, non solo l'esistenza di tale modello non veniva menzionata nell'atto introduttivo, venendo introdotta tale circostanza solo in corso di causa- unitamente alla richiesta di prova testimoniale sul punto-
e così depositato, ma detto modello, estremamente carente nella sua compilazione, come già detto non riporta alcuna informazione per poter ricostruire il sinistro.
Tali lacune, poi, non possono essere colmate dalle risultanze della consulenza medico legale espletata in corso di causa. Invero, il consulente si è limitato a valutare e stimare il danno biologico subito dall'attore sulla base della documentazione sanitaria in atti e a ritenere che la lesività riscontrata fosse compatibile con quanto riferito dall'attore, sulla scorta però di fatti tutti da dimostrare in giudizio. A tal proposito, vale la pena precisare che “Nella responsabilità aquiliana incombe sull'attore l'onere di dare la prova di tutti gli elementi del fatto illecito e solo laddove tale prova sia stata fornita il Giudice potrà attingere alle conoscenze tecniche di un consulente per quantificare il risarcimento;
pertanto in assenza di riscontri probatori sulla spettanza del risarcimento, questo non sarà dovuto anche laddove i danni siano causalmente ricollegabili all'evento prospettato, se l'evento stesso è sfornito di adeguato supporto probatorio” (cfr. Cass. n. 5687 del 18.4.2001).
A tanto si aggiunga che, in effetti, ulteriori dubbi possono sorgere dalla notevole sinistrosità dei soggetti coinvolti e, in particolare, del AR, il quale, dopo aver denunciato alla IP il sinistro di cui qui si discorre, provvedeva poi a ritirare la denuncia qualche mese dopo. Ad ogni modo, è appena il caso di evidenziare, quanto alla posizione processuale del conducente, che la mancata costituzione in giudizio del AR non può essere valorizzata nei termini indicati dall'appellato- conferma della bontà della tesi difensiva-, giacché, come noto, essa non assurge a mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore.
Solo per completezza, deve invece rilevarsi che gli altri elementi dedotti dalla GN a sostegno della non veridicità del sinistro, come il “mancato rilevamento sul sistema satellitare pagina 7 di 9 OCTO TELEMATHICS installato sulla Fiat Punto del AR dell'evento crash, oltre che del posizionamento del mezzo in Campomarino Lido”, non sono stati provati, non avendo la
GN prodotto la relativa documentazione a sostegno, di cui aveva fatto riserva di produzione nella propria comparsa ma che poi non ha mai versato in atti- come pure osservato dall'appellato.
5. In definitiva, da tutto quanto esposto consegue che, in accoglimento del primo motivo di gravame, assorbente dei restanti, l'appello deve essere accolto, con conseguente obbligo di restituzione dell'appellato alla GN di quanto conseguito in esecuzione della sentenza di prime cure.
6. La riforma dell'impugnata sentenza determina la necessità di una nuova statuizione sulle spese processuali sia del primo che del presente grado di giudizio, fondata sull'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. n. 15483 del 11.6.2008 e Cass. n. 17523 del 23.8.2011, tra le altre), che vede soccombente il sig. Di IO. Dette spese si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per il primo grado in base al dm 55/2014 ratione temporis vigente e, per il presente grado, nei parametri medi per la sola di studio e fase introduttiva e minimi per la fase decisoria (attesa l'esiguità dell'attività espletata, essendo il thema disputandum interamente cristallizzato negli atti introduttivi), omessa quella istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A nei confronti di AL AF
DI ZI e SARRA GAETANO, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria spiegata da AL AF DI ZI nei confronti di
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. e SARRA GAETANO, disponendo l'immediata restituzione di tutto quanto l'appellante abbia eventualmente pagato in virtù della sentenza di primo grado;
− condanna AL AF DI ZI al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., delle spese di lite, che si liquidano come segue: spese per il giudizio di primo grado in € 1.990,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, pagina 8 di 9 come per legge;
spese per il giudizio di secondo grado in € 382,50 per esborsi ed €
2.547,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
− pone definitivamente a carico di AL AF DI ZI le spese di ctu, come liquidate in primo grado;
− nulla per le spese per la parte SARRA GAETANO, contumace in entrambi i gradi di giudizio.
Larino, 24/01/2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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