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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 313/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spin Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 313/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Sara De Luca
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con gli avv.ti Daniela Botteri e Giulia Ancona ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i signori e hanno Parte_1 Parte_2
agito in questa sede per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alle sentenze n. 825/2018 del Tribunale di Trento di data 31 agosto 2018 e n. 121/2019 della Corte
d'Appello di Trento di data 7 marzo 2019 in punto di assegno di mantenimento per
1 la figlia (nata il [...]), chiedendo l'accoglimento delle seguenti Per_1
condizioni:
“disporre, per i motivi di cui in narrativa, e a modifica delle sopracitate sentenze n.
825/2018 d.d. 31.08.2018 del Tribunale di Trento e n. 121/2019 d.d. 07.03.2019 della Corte d'Appello di Trento, la cessazione del contributo al mantenimento in favore di con decorrenza dalla data di deposito del ricorso”. Per_1
I ricorrenti hanno rappresentato che con la sentenza n. 825/2018 di questo Tribunale
è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, con obbligo a carico del sig. di versare alla sig.ra a titolo Pt_1 Parte_2
di contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € Per_1
350,00, rideterminata nella misura di € 400,00 mensili con la sentenza n. 121/2019 di data 7 marzo 2019 della Corte d'Appello di Trento.
Le parti hanno allegato che la situazione familiare è mutata nel tempo in quanto il sig. ha avuto problemi di salute, la sig.ra a raggiunto il periodo Pt_1 Parte_2
di pensione, e la figlia - divenuta maggiorenne e terminati gli studi - si sta Per_1
gradualmente inserendo nel mondo del lavoro (ha firmato un contratto di supplenza fino al mese di marzo 2025) ed ha lasciato l'abitazione materna per andare a convivere con il compagno.
La domanda è fondata e va accolta.
Osserva, infatti, il Collegio che, dopo la sentenza di divorzio di questo Tribunale n.
825/2018, come parzialmente modificata con sentenza della Corte d'Appello di
Trento n. 121/2019, sono mutate le condizioni economiche e personali delle parti e la figlia è diventata maggiorenne, ha terminato gli studi e non convive più Per_1
con la madre, così risultando meritevole di ratifica l'accordo raggiunto dalle parti in punto di revoca dell'obbligo in capo al sig. di corrispondere in favore Pt_1 della sig.ra l'assegno di mantenimento per la figlia. Parte_2
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, accoglie il ricorso congiunto e, per l'effetto, a modifica della sentenza n. 825/2018 di questo Tribunale, come parzialmente riformata con sentenza n. 121/2019 della Corte d'Appello di Trento,
2 revoca l'obbligo in capo al sig. di corrispondere in favore della sig.ra Pt_1
l'assegno di mantenimento per la figlia in conformità alle Parte_2 Per_1
condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spin Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 313/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Sara De Luca
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con gli avv.ti Daniela Botteri e Giulia Ancona ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i signori e hanno Parte_1 Parte_2
agito in questa sede per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alle sentenze n. 825/2018 del Tribunale di Trento di data 31 agosto 2018 e n. 121/2019 della Corte
d'Appello di Trento di data 7 marzo 2019 in punto di assegno di mantenimento per
1 la figlia (nata il [...]), chiedendo l'accoglimento delle seguenti Per_1
condizioni:
“disporre, per i motivi di cui in narrativa, e a modifica delle sopracitate sentenze n.
825/2018 d.d. 31.08.2018 del Tribunale di Trento e n. 121/2019 d.d. 07.03.2019 della Corte d'Appello di Trento, la cessazione del contributo al mantenimento in favore di con decorrenza dalla data di deposito del ricorso”. Per_1
I ricorrenti hanno rappresentato che con la sentenza n. 825/2018 di questo Tribunale
è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, con obbligo a carico del sig. di versare alla sig.ra a titolo Pt_1 Parte_2
di contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € Per_1
350,00, rideterminata nella misura di € 400,00 mensili con la sentenza n. 121/2019 di data 7 marzo 2019 della Corte d'Appello di Trento.
Le parti hanno allegato che la situazione familiare è mutata nel tempo in quanto il sig. ha avuto problemi di salute, la sig.ra a raggiunto il periodo Pt_1 Parte_2
di pensione, e la figlia - divenuta maggiorenne e terminati gli studi - si sta Per_1
gradualmente inserendo nel mondo del lavoro (ha firmato un contratto di supplenza fino al mese di marzo 2025) ed ha lasciato l'abitazione materna per andare a convivere con il compagno.
La domanda è fondata e va accolta.
Osserva, infatti, il Collegio che, dopo la sentenza di divorzio di questo Tribunale n.
825/2018, come parzialmente modificata con sentenza della Corte d'Appello di
Trento n. 121/2019, sono mutate le condizioni economiche e personali delle parti e la figlia è diventata maggiorenne, ha terminato gli studi e non convive più Per_1
con la madre, così risultando meritevole di ratifica l'accordo raggiunto dalle parti in punto di revoca dell'obbligo in capo al sig. di corrispondere in favore Pt_1 della sig.ra l'assegno di mantenimento per la figlia. Parte_2
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, accoglie il ricorso congiunto e, per l'effetto, a modifica della sentenza n. 825/2018 di questo Tribunale, come parzialmente riformata con sentenza n. 121/2019 della Corte d'Appello di Trento,
2 revoca l'obbligo in capo al sig. di corrispondere in favore della sig.ra Pt_1
l'assegno di mantenimento per la figlia in conformità alle Parte_2 Per_1
condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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