TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, lette le note scritte depositate nel termine assegnato (21.3.2025), ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1752/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANEVISIO SONIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Nel merito: condannare il sig. (C.F. ), nato a [...] C.F._2
Arzignano (VI), il 10.01.1994 al pagamento in favore della sig.ra (C.F.: Parte_1
), nata in [...] il [...], della C.F._1
somma di euro 90.000,00 (euronovantamila,00), per le causali di cui al ricorso, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo o nella diversa misura che il giudice riterrà di giustizia;
In via istruttoria: il sottoscritto difensore ritiene che la presente causa abbia natura documentale
e che le ragioni della ricorrente possano risultare chiaramente e senza ombra di dubbio dalla
pagina 1 di 3 documentazione prodotta, in ogni caso ci si riserva di produrre documentazione che si rendesse necessaria a fronte delle difese avversarie.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente procedimento e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 23.9.2024 ha adito il Tribunale di Lodi domandando Parte_1
la condanna di al pagamento della somma di € 90.000,00, quale corrispettivo Controparte_1
pattuito dalle parti per la vendita dell'autovettura Mercedes targata GG652CP di proprietà della ricorrente.
, benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto ne è stata dichiarata Controparte_1
la contumacia all'udienza del 7.2.2025.
2. Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Per quanto qui interessa, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto ovvero per la risoluzione ed il risarcimento del danno deve provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione che si allega inadempiuta, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ. 26.01.2015, n. 1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214;
Cass. civ.
5.09.2014 n. 18812; Cass. civ. 28.07.2014 n. 17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886;
Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678).
2.1 Nel caso in esame il titolo posto dalla ricorrente a fondamento della sua domanda è il contratto (verbale) di compravendita stipulato con . Controparte_1
Come noto, il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato (art. 1376 c.c.).
pagina 2 di 3 Nella specie l'esistenza dell'accordo (verbale) per la compravendita in questione emerge dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente.
Il riferimento è in particolare alla dichiarazione di vendita del 14.9.2023 risultante dal pubblico registro automobilistico (doc. 7 parte ricorrente) e alla visura ACI del 14.6.2024 (doc. 8 parte ricorrente), dalle quali si ricavano il trasferimento di proprietà del veicolo Mercedes da
[...]
a e la denuncia di cessazione dalla circolazione per demolizione fatta in Pt_1 Controparte_1
data 27.10.2023 da , in qualità di proprietario del veicolo. Controparte_1
Ebbene, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento fatta da parte ricorrente, , Controparte_1 essendo rimasto contumace, non ha assolto all'onere della prova sullo stesso incombente non avendo provato alcun fatto estintivo della pretesa di . Parte_1
Tutto ciò considerato, deve essere condannato a corrispondere € 90.000,00 a Controparte_1
favore di , oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Parte_1
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 55/14, tenuto conto del tenore degli atti, e applicata la riduzione ex art. 4 co. 4 attesa l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a corrispondere a € 90.000,00, oltre interessi come Controparte_1 Parte_1
indicati in parte motiva;
2) condanna alla rifusione a favore di parte ricorrente delle spese del presente Parte_1 grado, che liquida in € 786,00 per spese ed € 2.951,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali, iva e cpa, come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Tribunale di Lodi, 21/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, lette le note scritte depositate nel termine assegnato (21.3.2025), ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1752/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANEVISIO SONIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Nel merito: condannare il sig. (C.F. ), nato a [...] C.F._2
Arzignano (VI), il 10.01.1994 al pagamento in favore della sig.ra (C.F.: Parte_1
), nata in [...] il [...], della C.F._1
somma di euro 90.000,00 (euronovantamila,00), per le causali di cui al ricorso, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo o nella diversa misura che il giudice riterrà di giustizia;
In via istruttoria: il sottoscritto difensore ritiene che la presente causa abbia natura documentale
e che le ragioni della ricorrente possano risultare chiaramente e senza ombra di dubbio dalla
pagina 1 di 3 documentazione prodotta, in ogni caso ci si riserva di produrre documentazione che si rendesse necessaria a fronte delle difese avversarie.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente procedimento e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 23.9.2024 ha adito il Tribunale di Lodi domandando Parte_1
la condanna di al pagamento della somma di € 90.000,00, quale corrispettivo Controparte_1
pattuito dalle parti per la vendita dell'autovettura Mercedes targata GG652CP di proprietà della ricorrente.
, benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto ne è stata dichiarata Controparte_1
la contumacia all'udienza del 7.2.2025.
2. Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Per quanto qui interessa, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto ovvero per la risoluzione ed il risarcimento del danno deve provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione che si allega inadempiuta, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ. 26.01.2015, n. 1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214;
Cass. civ.
5.09.2014 n. 18812; Cass. civ. 28.07.2014 n. 17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886;
Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678).
2.1 Nel caso in esame il titolo posto dalla ricorrente a fondamento della sua domanda è il contratto (verbale) di compravendita stipulato con . Controparte_1
Come noto, il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato (art. 1376 c.c.).
pagina 2 di 3 Nella specie l'esistenza dell'accordo (verbale) per la compravendita in questione emerge dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente.
Il riferimento è in particolare alla dichiarazione di vendita del 14.9.2023 risultante dal pubblico registro automobilistico (doc. 7 parte ricorrente) e alla visura ACI del 14.6.2024 (doc. 8 parte ricorrente), dalle quali si ricavano il trasferimento di proprietà del veicolo Mercedes da
[...]
a e la denuncia di cessazione dalla circolazione per demolizione fatta in Pt_1 Controparte_1
data 27.10.2023 da , in qualità di proprietario del veicolo. Controparte_1
Ebbene, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento fatta da parte ricorrente, , Controparte_1 essendo rimasto contumace, non ha assolto all'onere della prova sullo stesso incombente non avendo provato alcun fatto estintivo della pretesa di . Parte_1
Tutto ciò considerato, deve essere condannato a corrispondere € 90.000,00 a Controparte_1
favore di , oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Parte_1
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 55/14, tenuto conto del tenore degli atti, e applicata la riduzione ex art. 4 co. 4 attesa l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a corrispondere a € 90.000,00, oltre interessi come Controparte_1 Parte_1
indicati in parte motiva;
2) condanna alla rifusione a favore di parte ricorrente delle spese del presente Parte_1 grado, che liquida in € 786,00 per spese ed € 2.951,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali, iva e cpa, come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Tribunale di Lodi, 21/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 3 di 3