Articolo 8 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 7Articolo 9
Versione
15 agosto 1939
>
Versione
24 agosto 1999
Art. 8.

In ogni locale di alloggio, compresi i relativi corridoi, deve essere sistemato un numero sufficiente di sputacchiere di tipo razionale.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999