Sentenza 10 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/2004, n. 18206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18206 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE OB, AL VA, AL ED AR, DALLA VE IN, BE EL, AL, IO, in qualità di eredi di AL AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato WILMA ROSA, difesi dall'avvocato GIOVANNI TAVERNA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER DI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VALLETTA, che la difende unitamente all'avvocato FRANCO PASQUARIELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 498/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 15/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/04 dal consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ER LI e SI ON, comproprietari di un fabbricato nel comune di Senio, citarono davanti al Tribunale di Vicenza LI UE, chiedendo che fosse condannata alla demolizione della parte emergente dal suolo di un'autorimessa seminterrata, che aveva costruito in una limitrofa sua area a distanza minore di quella legale, nonché al risarcimento dei conseguenti danni. La convenuta replicò sostenendo che il manufatto era stato realizzato in sostituzione di un altro esistente da oltre venti anni e che quindi era stata usucapita la relativa servitù.
All'esito dell'istruzione della causa, consistita nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza dell'11 giugno 1992 il Tribunale condannò LI UE ad arretrare fino a cinque metri dal confine l'immobile in questione e a risarcire a ER LI e SI ON i danni, liquidati nell'importo di 42.500 lire.
Impugnata da LI UE, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Venezia, che con sentenza del 15 marzo 2003 ha rigettato le domande proposte dagli originari attori, ritenendo raggiunta la prova dell'acquisto per usucapione, da parte dell'appellante, del diritto di servitù fatto valere in sua difesa, in quanto dalle deposizioni assunte nel giudizio di secondo grado era risultata l'esistenza, fin dal 1962, di un garage in lamiera, poi sostituito dall'attuale autorimessa.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un unico motivo, ER LI e AN ON, DD IA ON, LB LA HI (eredi di SI ON), IN TT, AU ON (eredi di AL ON che a sua volta era succeduto a SI ON). LI UE si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso ER LI, AN ON, DD IA ON, LB LA HI, IN TT e AU ON, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c., nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e, comunque rilevabile di ufficio", sostengono che erroneamente e ingiustificatamente la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuta usucapione del diritto di servitù vantato da LI UE, mentre invece un testimone, sentito nel 1997, aveva falsamente dichiarato che la nuova autorimessa era stata realizzata circa 6-7 anni prima, invece che nel 1983; l'epoca di costruzione del precedente garage era stata indicata nel 1962 soltanto in una delle deposizioni, mentre nelle altre era stata collocata genericamente nei primi anni del 1960 o intorno al 1967;
nessun testimone aveva saputo dire se la sagoma di ingombro del secondo manufatto fosse la stessa di quello preesistente e uno aveva anzi affermato che le dimensioni sembravano maggiori. La censura va disattesa.
Si verte infatti nel campo della valutazione del complesso delle risultanze istruttorie, che è riservata al giudice del merito e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, non essendo consentito a questa Corte (tra l'altro sulla scorta dei singoli brani di deposizioni che sono stati riportati nel ricorso, in violazione del principio di "autosufficienza") ingerirsi in apprezzamenti relativi all'attendibilità e alla concludenza delle testimonianze assunte, sovrapponendo un proprio diverso giudizio a quello di "univocità, spontaneità e dovizia di particolari" formulato in proposito dalla Corte di appello, alla quale unicamente competeva vagliare se effettivamente fosse emerso - come ha ritenuto - che "per oltre venti anni UE LI ha posseduto in modo continuo, pacifico ed ininterrotto "animo domini" un garage in lamiera nel luogo in cui attualmente trovasi il garage sotterraneo". Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2004