Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 209
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Insussistenza del debito tributario

    Il giudice rileva che le deduzioni del ricorrente circa l'insussistenza del debito e la mancata notifica della cartella non sono state contestate dall'Ufficio resistente. Pertanto, il debito non può essere considerato validamente opposto in compensazione.

  • Accolto
    Insussistenza del debito tributario e prescrizione

    Il giudice accoglie il ricorso poiché l'Ufficio resistente non ha contestato le argomentazioni del ricorrente riguardo all'insussistenza del debito e alla mancata notifica della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 209
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 209
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo