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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore
PALMIERI RO MICHELE, Giudice
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1476/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROP.COMPENS. n. 05928202400000797000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2023
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920010122762907002 REGISTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 22.07.2025 Ricorrente_1, da Soleto, rappresentato dall'avv. Difensore_1, impugnava indicata “notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter D.P.R. 602/73” (notificata dal concessionario il 17.06.2025), nonché sottesa cartella di pagamento, rispetto a presunto debito tributario di euro 21.514,68.
Con il menzionato atto l'Agenzia delle Entrate Riscossione dichiarava che rispetto al rimborso per il credito rinveniente dalla dichiarazione relativa all'anno 2023 chiesto dal contribuente, quest'ultimo risultava a sua volta debitore della somma di euro 21.979,50 derivante dall'omesso pagamento dell'imposta di registro anno
1994 contenuta in specificata cartella notificata il 26.07.2001; sicché formalmente proponeva accettazione di detta compensazione.
Deduceva il ricorrente l'insussistenza del contestato debito fiscale, siccome il medesimo afferente a pagamento di imposta di registro risalente al 1994 posta a carico del defunto padre Nominativo_1, l'eredità del quale era stata formalmente rinunciata dall'odierno ricorrente.
Aggiungeva che, in assenza di notifica di atti interruttivi, si sarebbe comunque verificata prescrizione del credito erariale, presuntivamente riportato in cartella notificata il 26.07.2001, il cui recapito veniva dall'istante disconosciuto.
Concludeva, chiedendo accertarsi l'illegittimità della richiesta di compensazione con relativa cancellazione dell'opposto ruolo di imposta, con ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese, a distrarsi in favore del difensore.
Non si costituiva l'Ufficio resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso è fondato.
L'atto impugnato muove dalla contestazione, nei confronti del ricorrente, di pregresso debito tributario
(imposta di registro anno 1994, relativa a cartella risalente al 2001), opposto in compensazione per euro
21.514,68 alla domanda di rimborso ex art. 28 ter D.P.R. 602/73, riferita a dichiarazione redditi anno 2023.
Di talché il concessionario proponeva all'odierno ricorrente di accettare, in assegnato termine, la richiamata proposta di compensazione. Orbene, posta la preliminare rappresentazione di non censurato interesse ad agire, ii rilievi del ricorrente, concernenti insussistenza del menzionato debito, sono rimasti privi di contestazione.
In particolare, la dedotta rinuncia all'eredità del padre Nominativo_1 , nei cui confronti sarebbe stato contestato il mancato pagamento di imposta di registro anno 1994, iscritta a ruolo in cartella presuntivamente notificata il 27.06.2001, non ha trovato opposizione in atti.
Del pari, l'eccepita mancata notifica di tale cartella non ha trovato elementi di contrasto, in ipotesi sollevati dall'Ufficio resistente.
Consegue che, allo stato, non può ritenersi validamente opposto il supposto debito di euro 21.514,68 alla domanda di rimborso ex art. 28 ter D.P.R. 602/73 esperita dal ricorrente in relazione a liquidazione dichiarazione per l'anno 2023, richiamata nell'atto impugnato.
Discende l'accoglimento del ricorso nei termini suddetti;
demandato l'Ufficio per quanto di spettanza.
- I motivi della decisione e le risultanze processuali, ritenuta la natura dell'atto impugnato, consigliano di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^,
accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 21.01.2026
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore
PALMIERI RO MICHELE, Giudice
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1476/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROP.COMPENS. n. 05928202400000797000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2023
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920010122762907002 REGISTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 22.07.2025 Ricorrente_1, da Soleto, rappresentato dall'avv. Difensore_1, impugnava indicata “notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter D.P.R. 602/73” (notificata dal concessionario il 17.06.2025), nonché sottesa cartella di pagamento, rispetto a presunto debito tributario di euro 21.514,68.
Con il menzionato atto l'Agenzia delle Entrate Riscossione dichiarava che rispetto al rimborso per il credito rinveniente dalla dichiarazione relativa all'anno 2023 chiesto dal contribuente, quest'ultimo risultava a sua volta debitore della somma di euro 21.979,50 derivante dall'omesso pagamento dell'imposta di registro anno
1994 contenuta in specificata cartella notificata il 26.07.2001; sicché formalmente proponeva accettazione di detta compensazione.
Deduceva il ricorrente l'insussistenza del contestato debito fiscale, siccome il medesimo afferente a pagamento di imposta di registro risalente al 1994 posta a carico del defunto padre Nominativo_1, l'eredità del quale era stata formalmente rinunciata dall'odierno ricorrente.
Aggiungeva che, in assenza di notifica di atti interruttivi, si sarebbe comunque verificata prescrizione del credito erariale, presuntivamente riportato in cartella notificata il 26.07.2001, il cui recapito veniva dall'istante disconosciuto.
Concludeva, chiedendo accertarsi l'illegittimità della richiesta di compensazione con relativa cancellazione dell'opposto ruolo di imposta, con ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese, a distrarsi in favore del difensore.
Non si costituiva l'Ufficio resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso è fondato.
L'atto impugnato muove dalla contestazione, nei confronti del ricorrente, di pregresso debito tributario
(imposta di registro anno 1994, relativa a cartella risalente al 2001), opposto in compensazione per euro
21.514,68 alla domanda di rimborso ex art. 28 ter D.P.R. 602/73, riferita a dichiarazione redditi anno 2023.
Di talché il concessionario proponeva all'odierno ricorrente di accettare, in assegnato termine, la richiamata proposta di compensazione. Orbene, posta la preliminare rappresentazione di non censurato interesse ad agire, ii rilievi del ricorrente, concernenti insussistenza del menzionato debito, sono rimasti privi di contestazione.
In particolare, la dedotta rinuncia all'eredità del padre Nominativo_1 , nei cui confronti sarebbe stato contestato il mancato pagamento di imposta di registro anno 1994, iscritta a ruolo in cartella presuntivamente notificata il 27.06.2001, non ha trovato opposizione in atti.
Del pari, l'eccepita mancata notifica di tale cartella non ha trovato elementi di contrasto, in ipotesi sollevati dall'Ufficio resistente.
Consegue che, allo stato, non può ritenersi validamente opposto il supposto debito di euro 21.514,68 alla domanda di rimborso ex art. 28 ter D.P.R. 602/73 esperita dal ricorrente in relazione a liquidazione dichiarazione per l'anno 2023, richiamata nell'atto impugnato.
Discende l'accoglimento del ricorso nei termini suddetti;
demandato l'Ufficio per quanto di spettanza.
- I motivi della decisione e le risultanze processuali, ritenuta la natura dell'atto impugnato, consigliano di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^,
accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 21.01.2026
Il Relatore Il Presidente