Art. 5.
Il verbale dell'assemblea viene trasmesso al Ministero degli affari esteri, unitamente ad un rapporto della rappresentanza diplomatica in ordine alla rispondenza dei candidati ai requisiti di legge ed al grado di rappresentativita' delle associazioni o gruppi di associazioni che abbiano sostenuto le candidature prevalenti. Il rapporto e' comunicato alle associazioni interessate alla designazione dei rappresentanti.
Il Ministro per gli affari esteri procede alla scelta definitiva dei rappresentanti di ciascuna collettivita' italiana all'estero nell'ambito delle indicazioni emerse dalle assemblee riunite ai sensi dell'articolo precedente.
Qualora tuttavia, per obiettive eccezionali difficolta' di carattere locale, non sia possibile effettuare tempestivamente la consultazione prevista dal precedente articolo 4, il Ministro per gli affari esteri provvede alla nomina di rappresentanti provvisori, nel numero indicato per ciascun Paese dalla tabella allegata, sulla base del parere della rappresentanza diplomatica, sentite, se del caso, le organizzazioni ed associazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 2 della presente legge.
Alla consultazione di cui all'articolo 4 si fara' luogo non appena vengano a cessare le difficolta' che ne hanno impedito la tempestiva attuazione sempreche' non siano gia' trascorsi due dei tre anni di cui al primo comma del successivo articolo 6.
Il verbale dell'assemblea viene trasmesso al Ministero degli affari esteri, unitamente ad un rapporto della rappresentanza diplomatica in ordine alla rispondenza dei candidati ai requisiti di legge ed al grado di rappresentativita' delle associazioni o gruppi di associazioni che abbiano sostenuto le candidature prevalenti. Il rapporto e' comunicato alle associazioni interessate alla designazione dei rappresentanti.
Il Ministro per gli affari esteri procede alla scelta definitiva dei rappresentanti di ciascuna collettivita' italiana all'estero nell'ambito delle indicazioni emerse dalle assemblee riunite ai sensi dell'articolo precedente.
Qualora tuttavia, per obiettive eccezionali difficolta' di carattere locale, non sia possibile effettuare tempestivamente la consultazione prevista dal precedente articolo 4, il Ministro per gli affari esteri provvede alla nomina di rappresentanti provvisori, nel numero indicato per ciascun Paese dalla tabella allegata, sulla base del parere della rappresentanza diplomatica, sentite, se del caso, le organizzazioni ed associazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 2 della presente legge.
Alla consultazione di cui all'articolo 4 si fara' luogo non appena vengano a cessare le difficolta' che ne hanno impedito la tempestiva attuazione sempreche' non siano gia' trascorsi due dei tre anni di cui al primo comma del successivo articolo 6.