TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/12/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1580/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1580 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Materazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terni, Via Visciotti, n. 1, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-parte attrice-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
IA PA UG e RO UG, presso il cui studio sito in Terni, Corso del Popolo n. 37, è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta-
Oggetto: responsabilità da inadempimento contrattuale;
Conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 07.10.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 07.07.2022, parte attrice conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale , per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condannare CP_1
al pagamento, per il titolo di cui in narrativa, in favore della
[...] Parte_1 della somma di € 7.724,86, oltre gli interessi, nonché delle ulteriori somme che la società attrice dovrà versare a seguito della notifica della cartella di pagamento n. 10920210001059315000, oltre interessi. Vinte le spese e competenze di lite.”
1.1. A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva: - che, essendo proprietaria di numerosi veicoli
(tra cui autocarri adibiti al soccorso stradale e autovetture per il noleggio senza conducente) ed avendo ricevuto delle offerte particolarmente vantaggiose da parte dell' di Terni, gestita da Parte_2
, in data 02.03.2010, aveva stipulato con quest'ultima numerose polizze Controparte_1
assicurative per la copertura dei danni R.C.A. e per i propri veicoli, tra i quali un'FA Pt_2 CP_2
OM 159, targata DW600TT; - che, nel mese di luglio 2010, le aveva Controparte_1 comunicato che - a partire da quel momento - i pagamenti dei premi delle polizze avrebbero dovuto essere effettuati, non più tramite bonifici, ma unicamente mediante pagamento in contanti o assegni bancari;
- che, in data 03.12.2010, dopo la scadenza semestrale della polizza n. 5829135, relativa all'FA OM 159, l'agente si era presentato in filiale con il nuovo certificato di CP_1 polizza, nonché il relativo contrassegno e, dopo aver ricevuto in contanti il pagamento del premio della polizza per un importo pari ad € 1.828,00, si era impegnato a consegnarlo all'utilizzatore della vettura, , che stava attendendo fuori dalla filiale, a bordo della vettura e aveva Testimone_1 consegnato alla segretaria la fotocopia, ove la stessa aveva annotato la dicitura Persona_1
“originale ritirato dall'agente”; - che, successivamente, si era accorta che il numero della polizza rilasciata (5829113) era diverso da quello indicato nel certificato rilasciato in precedenza (5829135)
- che, in data 23.12.2010, l'autovettura FA OM 159 targata DW660TT, concessa in uso, con contratto di noleggio a lungo termine, al sig. , aveva tamponato l'autovettura FI NT, Testimone_1 targata AD876AB che la precedeva, la quale, a sua volta, aveva tamponato la Chevrolet Matiz, targata
CX553TP; - allora, con fax del 27.12.2010, aveva richiesto all' l'apertura del sinistro ai Parte_2 fini del risarcimento del danno;
- che, a distanza di circa un mese, il perito incaricato l'aveva informata che l'FA OM risultava essere sprovvista di copertura assicurativa;
- che l'odierno convenuto, da lei informato, dopo essersi recato presso la sede della società in data 26.01.2011, l'aveva rassicurata e le aveva comunicato che avrebbe provveduto personalmente a risarcire i danni e a tenere indenne la società; - che, in data 27.01.2011, i era recato nuovamente in sede e, sul certificato CP_1 di assicurazione che portava con sé, relativo alla polizza n. 5829135 con scadenza indicata nel giorno del 21/05/2011, aveva annotato la data del “27.01.2011”, quale momento dalla quale la polizza rilasciata era operativa (data falsa rispetto a quella dell'effettivo pagamento del premio e quindi di operatività della polizza); - che quando aveva intimato all' di intervenire in manleva, CP_3 questa, con lettera del 14.02.2011, si era rifiutata affermando che “il premio della polizza A5829135, emessa da questo istituto a copertura del veicolo tg. DW660TT, con scadenza 21/11/2010 risulta incassato in data 27/01/2011, mentre la data del sinistro è il 23/12/2010. Per suddetto motivo, ai sensi dell'articolo 1901 II comma c.c., il veicolo tg. DW660TT al momento del sinistro era sprovvisto di valida garanzia RCA”;- di aver, quindi, dovuto pagare all' la Controparte_4 riparazione effettuata sull'FA OM 159, mentre gli altri danneggiati erano stati risarciti da
[...] quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
- che, CP_5 in relazione al sinistro del 23.12.2010, nelle date del 06.03.2015 e del 23.09.2016, aveva ricevuto due avvisi di pagamento recanti, rispettivamente, importi di € Controparte_6
4.600,00 e di € 25.800,00, quest'ultimo seguito, in data 08.06.2022, dalla notifica della relativa cartella di pagamento n. 10920210001059315000 di € 26.579,88; - di aver altresì presentato, nell'aprile 2015, denuncia-querela nei confronti di per i reati di falso e Controparte_1 truffa aggravata;
- che lo stesso era stato rinviato a giudizio con decreto del 16.05.2016, ma poi era stato assolto ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p. con sentenza n. 697/2018, la quale era stata appellata
Pagina 2
da parte della Procura e che, infine, la Corte d'Appello, con sentenza n. 703/2020 aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto, in ragione dell'intervenuta prescrizione del reato.
1.2. Tutto ciò dedotto, la hiedeva la condanna di Parte_1 CP_1
al risarcimento dei danni patiti, da quantificarsi nella misura di € 5.228,56, a titolo di
[...] spese di riparazione dell'autovettura FA OM 159 e di € 2.496,30, a titolo di compensi professionali dalla stessa dovuti al proprio difensore in relazione al procedimento penale, nonché dei danni patendi, rappresentati dalle somme che saranno versate a seguito della notifica della cartella di pagamento n. 10920210001059315000, recante un valore pari ad € 26.579,88, comprensivo di oneri di riscossione e diritti di notifica (v. all. 22).
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.03.2023 si costituiva in giudizio il convenuto, , il quale contestava integralmente le avverse domande in Controparte_1 fatto e in diritto ed eccepiva l'infondatezza delle deduzioni attoree.
1.4. Parte convenuta, a tal fine, chiedeva: “a) in rito, in via preliminare, - dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ed emanare ogni conseguente provvedimento ex art. 164 c.p.c.; b) nel merito, in ogni caso, - rigettare la domanda di parte attrice. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio da liquidarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari”.
1.5. A sostegno delle proprie conclusioni, il convenuto deduceva, in fatto, che: - in realtà, in data
03.12.2010, dopo la scadenza semestrale (21/11/2010) della polizza R.C.A. n. 5829135, relativa alla vettura FA OM 159, si era presentato presso la filiale della società attrice, portando con sé il nuovo certificato e il relativo contrassegno per ottenerne il pagamento e consegnarli contestualmente alla propria cliente;
- che, tuttavia, la consegna di tale documentazione non era mai avvenuta perché parte attrice non aveva provveduto al contestuale pagamento del premio “semestrale” di € 1.828,00 dovuto per il corrispondente periodo di assicurazione (21.11.2010-21.5.2011); - che, quindi, aveva trattenuto con sé i documenti assicurativi, senza mai assumere l'obbligo di consegnarli all'utilizzatore dell'autovettura ( , del quale non aveva mai attestato la presenza in macchina quel Testimone_1 giorno fuori dalla filiale.
1.6. D'altro canto, in punto di diritto, il convenuto deduceva la nullità della domanda per omessa indicazione della causa petendi, non essendo stato specificato il titolo (responsabilità contrattuale, ovvero, extracontrattuale) della domanda di condanna al pagamento proposta, precisando che la qualificazione era rilevante anche ai fini del merito, dato che, nel primo caso, la domanda andava proposta nei confronti della sola ”, Controparte_7 società della quale lui era socio e che era, all'epoca, titolare del mandato di agenzia , mentre, Pt_2 nel caso in cui la domanda fosse riconducibile all'art. 2043 c.c., questa sarebbe stata infondata ai sensi dell'art. 652 c.p.p., in conseguenza della propria assoluzione nel merito con sentenza penale passata in giudicato.
1.7. All'esito della prima udienza del 07.03.2023, il giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e rinviava per l'esame e l'ammissione dei mezzi istruttori.
Pagina 3
1.8. A seguito del deposito delle predette memorie e della successiva istruttoria, consistita nell'escussione dei testi citati dalle parti, nell'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto e nell'emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa all'ispezione disposta a carico del convenuto e della società di cui il medesimo era titolare, rivolto all'
[...]
Controparte_8 all'udienza del 07.10.2025 la scrivente giudice tratteneva la causa in decisione
[...] concedendo alle parti i termini abbreviati di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c., in misura pari a giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
2. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
2.1. La società attrice agisce per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza dell'omessa assicurazione, per dolosa condotta dell'agente assicurativo convenuto, del veicolo FA
OM 159 - targato DW660TT, rimasto coinvolto, mentre era in uso all'utilizzatore Testimone_1 in un incidente stradale avvenuto in data 23.12.2010.
2.2. In sintesi, nella prospettazione attorea, qualora il veicolo da lei concesso in uso al danneggiante fosse stato regolarmente assicurato ad opera del convenuto, non sarebbe stata chiamata a sostenere i costi relativi alla riparazione del veicolo incidentato (pari ad € 5.228,56, v. all. 9), alle spese di lite sostenute per la costituzione nel giudizio penale (pari ad € 2.496,30, v. all. 14) e non sarebbe stata destinataria della cartella di pagamento n. 10920210001059315000 emessa a seguito dell'avviso di pagamento n. 201600003270 per recupero crediti del CP_6 Parte_3
, recante un importo pari ad € 27.348,00 (v. all.ti 11 e 22 alla citazione).
[...]
2.3. Il petitum, di natura risarcitoria, e la causa petendi, consistente nella lesione patrimoniale patita dalla società attrice in conseguenza della condotta di , risultano, quindi, Controparte_1 puntualmente delineati in citazione.
2.4. L'omessa qualificazione giuridica della domanda di condanna ai sensi dell'art. 1218 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c. non ne determina la nullità, trattandosi di compito demandato al giudice di merito.
2.5. In virtù del principio “iura novit curia” di cui all'art. 113, co. 1, c.p.c.., il giudice ha, infatti, il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo anche porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame (cfr. Cass. 10402/2024; Cass. 30607/2018; Cass. 11103/2020).
2.6. Piuttosto, dato che i diritti di credito sono tipicamente eterodeterminati, occorre che la domanda di risarcimento del danno da inadempimento, per andare esente da profili di nullità ex artt. 163, co.
3, nn. 3 e 4, e 164, co. 4, c.p.c., indichi le circostanze da cui deriva l'inadempimento del debitore, non potendosi ritenere, invece, sufficiente la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito (v. Cass. 1838/2024 e Cass. 6618/2018).
Pagina 4
2.7. D'altro canto, anche in materia extracontrattuale, la domanda con la quale un soggetto chiede il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, deve intendersi come riferita a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, purché, avendo ad oggetto la richiesta di risarcimento la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto (v. Cass. 23233/2024).
2.8. Peraltro, nel caso di specie - sebbene non pare esservi dubbio in ordine all'intervenuta stipula di un contratto di mandato tra la società attrice e il convenuto - la qualificazione giuridica della domanda di condanna formulata nei confronti di quest'ultimo come contrattuale o extracontrattuale non appare dirimente ai fini del relativo accoglimento, in quanto - per le ragioni e nei limiti di seguito esposti - deve ritenersi che parte attrice abbia adempiuto all'onere di provare non soltanto il danno patito, ma anche la condotta del convenuto che vi ha dato causa (puntualmente descritta in citazione) e il relativo elemento soggettivo, coincidente con il dolo, ovvero, quantomeno, con la colpa grave dell'agente.
3. Inoltre, nel presente procedimento, non spiega, in ogni caso, alcun effetto la sentenza penale n.
697/2018, pronunciata da questo Tribunale in data 05.06.2018, passata in giudicato a seguito di declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla innanzi alla Parte_4
Corte d'Appello di Perugia per “sopravvenuta carenza di interesse” in considerazione della prescrizione del reato ascritto all'imputato, nelle more maturata (v. all.ti 16-18 alla citazione).
3.1. Ebbene, il dispositivo della sentenza di primo grado ha sì disposto l'assoluzione dell'imputato perché il “fatto non sussiste”, ma ha statuito ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p., a mente del quale “il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”.
3.2. Nella motivazione della sentenza si legge, infatti, che l'istruttoria orale svolta non ha consentito di “indicare alcuna condotta volta al raggiro da parte del il quale, al più, si sarebbe reso CP_1 responsabile della consegna di una polizza con numeri identificativi diversi, della quale nessuna prova della sua certa attribuibilità al è stata offerta in dibattimento”; inoltre, secondo il CP_1 giudice a quo, non poteva dirsi raggiunta la prova certa che “la condotta commissiva realizzata nel caso di specie dal realizzasse pienamente l'elemento vincolante del raggiro, CP_1 imprescindibile per il perfezionamento del reato di cui all'art. 640 c.p.” e che “l'inganno sia stato una conseguenza diretta dei mezzi fraudolenti usati dal soggetto attivo” (v. p. 2 della sentenza di cui all'all. 16 alla citazione).
3.3. A fronte di una statuizione siffatta, trova, allora, applicazione il principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 652 c.p.p. (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, co. 2, c.p.p.; inoltre
Pagina 5
l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (v. Cass. 4764/2016 e Cass. 3376/2011).
3.4. In particolare, deve ritenersi che l'assoluzione dell'imputato secondo la formula “perché il fatto non sussiste” non precluda la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, tenuto conto del diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale (così Cass. 17708/2023 e Cass. 8035/2016).
4. Ciò chiarito, per quanto rileva ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, la ricostruzione dei fatti di causa offerta dall'atto di citazione risulta integralmente provata, alla luce della deposizione dei testi escussi, i quali, contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta, meritano di essere considerati pienamente attendibili, atteso che, oltre a essere privi di interesse in causa (e tanto può dirsi specialmente per le segretarie della società attrice, e , hanno reso Persona_1 Testimone_2 dichiarazioni tra loro non in contraddizione (e che, anzi, si corroborano a vicenda), oltre che intrinsecamente coerenti anche con il rispettivo dichiarato reso nel processo penale per truffa svoltosi nei confronti del convenuto (v. verbale udienza penale del 19.09.2017, all. 15 alla citazione, sull'utilizzabilità delle prove assunte nel giudizio penale nel giudizio volto ad accertare la responsabilità civile dell'imputato, cfr. Cass. 2426/2024 e Cass. 12164/2021).
4.1. Nello specifico, le deposizioni dei testi escussi per parte attrice ( , dipendente e socio Tes_3 presso la società attrice sin dal 1998, oltre che fratello del suo legale rappresentante, munito delle chiavi della cassa;
, segretaria presso la società attrice dal 2005 al 2019, e , Persona_1 Testimone_2 dipendente amministrativa della società attrice soltanto dal 2016, ma, sin dal 2002, impiegata della ed addetta ai pagamenti di competenza della e Controparte_9 Parte_1 della sua contabilità, come confermato anche dagli altri due testi;
per parte convenuta,
[...]
dipendente della , unitamente alla documentazione acquisita in atti e Tes_4 Controparte_8 alle risposte rese dal convenuto all'interrogatorio formale, consentono di affermare che:
- nel marzo 2010, avendo ricevuto delle offerte particolarmente vantaggiose dall' di Parte_2
Terni, gestita da , la a stipulato Controparte_1 Parte_1 per il tramite di detto agente numerose polizze ed r.c.a. relative ai veicoli di sua proprietà CP_2
(v. all. 2 alla citazione), pattuendo un pagamento rateale dei premi relativi, mediante bonifici mensili del valore di € 1.500,00, salvo conguaglio a fine anno (v. all. 1 alla citazione e risposta al cap. 1 dell'interrogatorio formale del convenuto);
- in particolare, in data 21.05.2010, la società attrice ha stipulato una copertura dei danni r.c.a. e relativa al veicolo FA OM 159 tg. DW660TT, con rilascio immediato da parte CP_2 dell'agente del relativo contrassegno, recante (non la data del pagamento, ma) soltanto la data di scadenza della copertura (21/11/2010) e la targa del veicolo, unitamente al documento munito del
Pagina 6
numero della polizza (n. 5829135) e la specificazione che la rateazione del premio era stata pattuita con scadenza semestrale (v. all. 2 alla citazione e deposizioni dei testi e;
Tes_3 Per_1
- tuttavia, a partire dal mese di luglio 2010, il convenuto ha comunicato agli addetti della società attrice che i pagamenti dei premi delle polizze avrebbero dovuto essere effettuati, non più mediante bonifici, ma con assegni bancari o in contanti, e, come risulta dal partitario della società attrice, a partire da quel periodo, i premi sono stati effettivamente pagati con tali modalità (v. all.
4 alla citazione e deposizioni dei testi e;
Tes_3 Tes_2 Per_1
- in data 03.12.2010, dopo la scadenza semestrale della polizza n. 5829135 (prevista per il
21/11/2010), relativa alla predetta vettura FA OM 159, si è Controparte_1 presentato, previo appuntamento, presso la sede della società attrice al fine di procedere al rinnovo semestrale della polizza stipulata in data 21.05.2010, scaduta da pochi giorni, portando con sé il nuovo certificato ed il relativo contrassegno (circostanza pacifica tra le parti);
- mentre in sede di interrogatorio formale, ha negato di aver rilasciato, in quella CP_1 circostanza, il relativo contrassegno della polizza in ragione del mancato pagamento del premio,
i tre testi di parte attrice sono stati assolutamente concordi nel ricordare una diversa ricostruzione dei fatti;
- in particolare, i tre testi hanno ricordato che il convenuto si è recato, in primo luogo, presso l'ufficio della segretaria della società attrice, con la documentazione relativa al Persona_1 rinnovo della polizza relativa alla vettura FA OM 159, incluso il contrassegno in originale;
che, successivamente, ha contattato l'addetta ai pagamenti, la quale, Persona_1 Testimone_2
a sua volta, unitamente a socio dell'attrice, munito delle chiavi della cassa, ha Tes_3 prelevato la somma di € 1.828,00 per poi recarsi al piano inferiore della filiale, ove si trovavano la e il consegnare la somma prelevata a quest'ultimo, ottenendo in cambio Per_1 CP_1 il contrassegno recante la data della successiva scadenza della polizza (21/05/2011) e il numero di targa del veicolo, documentazione accompagnata, però, da un certificato di assicurazione recante un numero di polizza diverso da quello indicato nel documento rilasciato al momento della stipula della polizza (v. all. 5, circostanza della quale nessuno dei dipendenti della si è avveduto in quel momento); che, infine, e hanno Pt_1 Testimone_2 Persona_1 provveduto a fotocopiare, come da prassi, il contrassegno relativo alla polizza rinnovata, restituendo l'originale al che aveva dichiarato l'intenzione di consegnarlo CP_1 all'utilizzatore del veicolo, anch'esso presente quel giorno presso gli uffici della Testimone_1 società attrice, seppur rimasto, durante le operazioni sinora descritte, in sala d'aspetto (come più precisamente chiarito dai testi e all'udienza penale del 19.09.2017, quando Per_1 Tes_3 certamente il ricordo della vicenda era più limpido, v. all. 15 alla citazione);
- una volta fotocopiato, unitamente a il contrassegno rilasciatole Testimone_2 Persona_1 dall'agente, vi ha annotato la dicitura “originale ritirato dall'agente” (v. all. 5 alla citazione e deposizioni delle testimoni e e ha annotato nel partitario della società il relativo Per_1 Tes_2 pagamento in contanti (v. all. 4 alla citazione);
Pagina 7
- dopo che in data 23.12.2010, l'autovettura FA OM 159 targata DW660TT, che era stata concessa in uso, con contratto di noleggio a lungo termine, al sig. , in Località Testimone_1
Collescipoli di Terni, Strada Salaria 135, ha tamponato un'autovettura FI NT (che a sua volta ha tamponato una Chevrolet Matiz), la segretaria dell' ha informalmente comunicato Parte_2 alla società attrice che vi erano dei problemi con la polizza assicurativa della vettura, come poi confermato dalla stessa in data 14.02.2011, con una missiva nella quale si dava atto che Pt_2 il premio dell'assicurazione n. 5829135, relativa al veicolo FA OM 159 targata DW660TT, era stato saldato soltanto in data 27.01.2011 e quindi, dato che l'incidente si era verificato il
23.12.2010 e la precedente scadenza era fissata in data 21.11.2010, “il veicolo tg. DW660TT al momento del sinistro era sprovvisto di valida copertura assicurativa” (v. all. 8);
- , a quel punto, si è premurato di rassicurare telefonicamente Persona_2 Tes_3 irca l'apertura del sinistro ed il conferimento dell'incarico al perito e al carrozziere (v. testi
[...]
e e all. 9 alla citazione); Per_1 Tes_3
- in particolare, in data 26.01.2011, il convenuto si è presentato presso la sede della società attrice, si è scusato con per l'accaduto e gli ha riferito che aveva avuto un periodo in cui, in Tes_3 conseguenza della presentazione di una richiesta di adozione internazionale, era stato spesso fuori e non aveva potuto seguire l'agenzia, precisando che avrebbe provveduto lui stesso, personalmente, a risarcire i danni ai soggetti coinvolti nel sinistro e, comunque, a tenere indenne la società da qualsiasi costo avesse dovuto sopportare in relazione allo stesso (v. teste “mi Tes_3 disse proprio che aveva avuto problemi connessi all'adozione internazionale in conseguenza della quale aveva avuto delle “leggerezze” in agenzia;
si riferiva al fatto che aveva avuto problemi anche economici in vista delle spese connesse all'adozione; mi disse che probabilmente ci avrebbe risarcito tutto facendosi aiutare dal padre economicamente”; v. anche deposizione di analogo tenore resa, sia in udienza civile che in udienza penale, dalla teste entrata nella Tes_2 stanza dove si svolgeva la riunione al fine di consegnare un raccoglitore);
- il giorno successivo, ossia in data il 27.01.2011, è tornato presso la Controparte_1 sede della società, ha detto ai presenti che avrebbe potuto contabilizzare il premio come pagato soltanto a partire da quel giorno e, di suo pugno, ha scritto sul certificato di assicurazione che portava con sé, relativo alla polizza n. 5829135 con scadenza 21/05/2011, il giorno “27.01.2011”, quale data dalla quale la polizza era operativa (v. all. 7 alla citazione e deposizioni dei testi Tes_2
e all'udienza penale del 19.09.2017, all. 15 alla citazione). Per_1
4.2. In sintesi, può dirsi compiutamente provato che , anziché Controparte_1 adempiere diligentemente al proprio mandato di agente, ha omesso di versare il premio funzionale a rinnovare la polizza n. 5829135, relativa al veicolo FA OM 159 targata DW660TT, sin dalla data in cui gli era stato corrisposto dai dipendenti della società attrice (03.12.2010) - del tutto ignari della circostanza per aver ottenuto, seppur in copia, il rilascio di un contrassegno falso (recante, infatti, un diverso numero di polizza, 5829113) - rendendo così il veicolo privo della copertura assicurativa
(r.c.a e kasko), oggetto della richiesta della cliente, in relazione al sinistro verificatosi in data
23.12.2010, per poi riconoscere il proprio errore e provvedere a rilasciare un contrassegno
Pagina 8
correttamente riferito alla polizza originaria da rinnovare, ma recante la data del 27.01.2011, inidonea, quindi, a consentire la copertura assicurativa al veicolo in relazione a detto sinistro, verificatosi in epoca anteriore.
4.3. La ricostruzione sopra esposta non risulta smentita dalla deposizione della teste di parte convenuta - dipendente della società che, nell'anno Testimone_5 Controparte_8
2010, aveva nella sua compagine sociale il convenuto - la quale, piuttosto, ha confermato la vigenza di una prassi consistente nel portare dal cliente la polizza non firmata e senza data di pagamento e di apporre questi dati, per mano dell'agente incaricato, soltanto una volta avvenuto il pagamento, precisando, peraltro, che, “se non fosse avvenuto il pagamento, il contrassegno non avrebbe potuto mai essere rilasciato”.
4.4. Deve, infine, precisarsi che, con ogni probabilità, la testimonianza del teste Testimone_1
(inizialmente ammesso e poi revocato, in quanto mai presentatosi alle numerose udienze per le quali era stato citato) non avrebbe apportato alcun effettivo supporto alla tesi del convenuto, dato che, già in sede di udienza penale tenutasi in data 15.12.2017, questi è stato in grado di ricordare soltanto che la vettura FA OM 159 gli era stata consegnata dalla società attrice munita di tutta la documentazione, incluso il contrassegno della polizza e di non aver ricevuto alcun documento dal convenuto.
4.5. Del resto, nessun teste di parte attrice ha mai affermato di aver visto il convenuto consegnare il contrassegno rinnovato ad ma soltanto che quest'ultimo si trovava presso la sede della Testimone_1 società in data 03.12.2010 (circostanza che nemmeno ricordava con precisione) e che Tes_1 veva detto che avrebbe a lui consegnato l'originale del contrassegno. CP_1
5. L'inadempimento contrattuale nel quale è incorso a, quindi, impedito alla società CP_1 attrice di assicurare correttamente il proprio veicolo con le polizze da questa richieste e promesse, ossia r.c. auto e (il cui contenuto è pacifico e non è mai stato oggetto di contestazione), CP_2 esponendola, così, da un lato, alle rivendicazioni del Fondo di Garanzia per il pagamento degli indennizzi corrisposti ai danneggiati del sinistro occorso in data 23.12.2010 (v. all.ti 10, 11 e 22 alla citazione) e impedendole, dall'altro, di rimuovere gratuitamente dal proprio veicolo FA OM le relative conseguenze (v. fattura del carrozziere, all. 9 alla citazione).
5.1. Quanto alla prova di quest'ultima voce di danno, deve precisarsi che i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni. La “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere, infatti, “considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (così, da ultimo, Cass. 17670/2024, la quale richiama Cass.
06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718).
Pagina 9
5.2. Di conseguenza, la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo di riparazione di un veicolo interessato da un sinistro “non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo
e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio)” (v., ancora, Cass. 17670/2024).
5.3. Nel caso di specie, il convenuto si è limitato a contestare la prova del relativo esborso, senza nulla dedurre in merito all'entità dei danni e delle relative riparazioni indicate nella fattura del carrozziere prodotta dalla società attrice a sostegno della domanda (v. all. 9), pur essendo perfettamente in grado di provvedere in tal senso, anche alla luce del principio della vicinanza alla prova, trattandosi, per l'appunto, proprio dell'agente assicurativo occupatosi della stipula e del successivo rinnovo della polizza del veicolo interessato dal sinistro.
5.4. Peraltro, la circostanza che il veicolo sia stato portato, subito dopo il sinistro, da un carrozziere per la stima dei danni subiti è stata ampiamente confermata dai testi escussi, i quali, anzi, hanno riferito di aver appreso, in un primo momento, informalmente, dell'assenza di copertura assicurativa proprio dal carrozziere (v. teste la quale, all'udienza penale del 19.09.2017, ha dichiarato “lo Per_1 hanno detto le carrozzerie che il danno non sarebbe stato risarcito, perché la polizza non era coperta”).
5.5. Non essendovi motivi per dubitare della congruità del quantum stimato nella fattura n. 119 del
13.06.2011 emessa dall' in rapporto alle singole voci di danno ivi Parte_5 dettagliatamente indicate (e, come detto, mai contestate) rispetto alla vettura FA OM 159 targata
DW660TT, la società attrice merita di essere risarcita per un importo corrispondente al totale ivi indicato, pari ad € 5.228,56.
5.6. Trattandosi di importo richiesto a titolo risarcitorio per la perdita di valore di un bene di proprietà della società attrice, spettano, inoltre, a quest'ultima i richiesti interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data della fattura, in cui il danno è stato liquidato (13.06.2011), sino al saldo.
6. Deve trovare, inoltre, accoglimento la domanda di condanna al pagamento del danno futuro che la società attrice subirà non appena adempierà alla cartella di pagamento n. 10920210001059315000, ricevuta in data 08.06.2022.
6.1. In effetti, il nocumento patrimoniale risarcibile include altresì quello che rischia di verificarsi in futuro secondo un criterio di buona probabilità, dato che il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta che l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 10072/2010).
6.2. Nel caso di specie, premesso che l'obbligazione sottesa alla cartella di pagamento n.
10920210001059315000 è pacificamente collegata eziologicamente al sinistro per cui è causa (e, in particolare, alla rivalsa del Fondo di Garanzia per le vittime della strada che ha provveduto ad indennizzare i due danneggiati, e v. all.ti 11 e 22 alla citazione), può dirsi che il Pt_6 Pt_7
Pagina 10
relativo danno patrimoniale si verificherà con elevata probabilità, in quanto dipendente dal pagamento di un titolo esecutivo (cartella di pagamento) recante l'intimazione a pagare entro 60 giorni dalla notifica e avverso il quale non risulta essere stata proposta alcuna forma di opposizione.
6.3. Ne deriva che è altamente probabile che la qualora non Parte_1 adempia spontaneamente, subisca un'esecuzione forzata da parte dell' Controparte_10
per la somma indicata in cartella, dal cui pagamento merita di essere tenuta indenne da
[...] parte del convenuto danneggiante.
6.4. Peraltro, in adesione alla tesi giurisprudenziale sopra riportata, secondo la quale il danno si concretizza nel momento in cui sorge, in capo al danneggiato, un'obbligazione causalmente connessa all'illecito o, comunque all'inadempimento dannoso, detta voce ben potrebbe essere equiparata a un danno emergente già attuale e, quindi, a fortiori, risarcibile.
6.5. D'altro canto, trattandosi di somma che non risulta essere mai stata contestata da parte della società attrice intimata, non potranno essere posti a suo carico gli ulteriori interessi maturati e maturandi sull'importo di € 26.579,88 (comprensivo di oneri di riscossione e diritti di notifica, v. all.
22), in quanto, il ritardo - in cui pare essere già incorsa la società attrice - nel pagamento di un'obbligazione sulla stessa gravante, non può riverberarsi a scapito del convenuto, non essendo stato, peraltro, nemmeno dedotto che, in presenza di un puntuale risarcimento da parte sua, il pagamento sarebbe stato tempestivo.
6.6. deve, quindi, essere altresì condannato al pagamento dell'importo Controparte_1 di € 26.579,88 in favore della a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale che questa patirà in conseguenza del pagamento della cartella di pagamento n.
10920210001059315000.
7. Non merita, invece, di essere accolta la domanda avanzata da parte attrice al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a titolo di spese di lite sostenute nel procedimento penale, nel quale questa si è costituita parte civile, per un importo pari ad € 2.496,30 (v. notula del legale, all. 14), in quanto le spese sostenute per costituirsi in un giudizio non possono essere richieste, a titolo risarcitorio, innanzi ad un altro giudice (cfr. T.A.R. L'Aquila, 14/09/2007, n. 554).
7.1. Del resto, una volta esclusa, nel giudizio penale, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 541
c.p.p. per procedere alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, non essendo stata accolta la relativa domanda risarcitoria in conseguenza della mancata pronuncia della condanna dell'imputato al risarcimento del danno (evento del processo penale cui l'art. 541 c.p.p. ricollega il diritto alla rifusione delle spese di difesa), deve escludersi che, in quel giudizio, la parte civile sia rimasta soccombente e, quindi, abbia titolo per ottenere, anche in un diverso giudizio, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di lite sostenute per costituirsi nel processo penale (arg. ex
Cass. pen., 28558/2024).
8. In definitiva, il convenuto merita di essere condannato a corrispondere, a titolo risarcitorio, in favore di parte attrice, l'importo di € 5.228,56, oltre a interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 1,
c.c. dalla data della fattura (13.06.2011) sino al saldo, in conseguenza dell'omessa tempestiva stipula dell'assicurazione per i danni patiti dal veicolo FA OM 159, nonché, a titolo di CP_2
Pagina 11
risarcimento del danno per omessa tempestiva stipula dell'assicurazione r.c.a., l'importo di €
26.579,88, coincidente con l'obbligazione sorta nei confronti della società attrice ed in favore del
F.G.V.S. in conseguenza del sinistro occorso.
8.1. Le spese di lite seguono la soccombenza, interamente imputabile a parte convenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in conformità alla nota spese depositata in data 14/11/2025 dal difensore di parte attrice, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi (v. Cass.
22762/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna al Controparte_1 pagamento in favore della Parte_1
a) della somma di € 5.228,56, oltre a interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data della fattura della carrozzeria (13.06.2011) sino al saldo;
b) della somma di € 26.579,88, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla notifica della cartella di pagamento n. 10920210001059315000;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in € 3.817,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta e in € 264,00 per esborsi documentati.
Terni, 15.12.2025
Il giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
Pagina 12