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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/10/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.5936/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AT IS, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Monica Cicalese, CP_1 C.F._2 giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2022 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dato atto: di aver contratto matrimonio con il Parte_1 CP_1 25.08.2004, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Egidio del Monte
Albino (SA) al n. 23, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2004; che dal matrimonio nascevano i figli
(il 15.02.2006), (il 3.12.2009) e (il 6.03.2012); che il matrimonio non Per_1 Per_2 Persona_3 aveva esito felice, pertanto, l'unione matrimoniale con il decorso del tempo progressivamente si logorava facendo venir meno l'affectio maritalis alla base dell'armonico sviluppo della famiglia;
che, pertanto, i coniugi decidevano di addivenire alla separazione personale;
che, dunque, instaurato il procedimento separativo il Tribunale di Nocera Inferiore con decreto n. cron. 8956/2021 del
28.10.2021, omologava la separazione tra le parti;
che le figlie della coppia manifestavano la volontà di vivere con il padre, presso il quale vivevano una condizione personale di maggior serenità rispetto alla coabitazione con la madre;
che, in seguito alla pandemia, il reddito del ricorrente subiva una contrazione;
che la resistente era dipendente, nonché compagna, del titolare della “Gioielleria Pepe” sita in Pagani;
che vani erano stati i tentativi di addivenire ad accordi economici con la moglie;
che, dunque, sussistendo i presupposti di cui all' art 3, l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, chiedeva all'adito Tribunale: “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett.
b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
25.08.2004 in Sant' Egidio del Monte Albino, tra essi coniugi Sig. e Sig.ra Parte_1 [...]
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant' Egidio del Monte Albino CP_1
(SA), al n° 23 Parte II Serie A Ufficio 1, già sopra indicato;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione del Figlio presso la madre col diritto del padre, previo accordo Per_1 con la madre, di tenere il figlio con sé ogni qual volta lo desideri, compatibilmente coi suoi Per_1 impegni di studio, per attività sportive e ludiche;
3)-disporre la collocazione delle figlie e Per_2
, presso il padre, col diritto della madre, previo accordo con il padre, di le stesse con Persona_3 se ogni qual volta lo desideri, compatibilmente coi loro impegni di studio, per attività sportive e ludiche;
tali frequentazioni inoltre, in caso di disaccordo tra i coniugi, saranno disciplinate come appresso: a)-nei fine settimana i figli, tutti, staranno alternativamente col il padre o con la madre, dal venerdì alle ore 20,00 sino alle ore 21,00 della domenica;
b)-due pomeriggi infrasettimanali, il martedì ed il giovedì, dalla 16,00 alle 20,00; c)-15 giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive previo accordo tra essi coniugi da prendere entro il 31 maggio di ogni anno;
d)-durante le vacanze Natalizie e Pasquali i genitori potranno avere con loro, in modo alternativo, di anno in anno, tutti i figli, in modo che gli stessi restino insieme per le dette festività, dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, mentre durante le vacanze Pasquali, i genitori potranno avere con loro i figli alternandosi, sempre di anno in anno, nei giorni di Pasqua e Lunedì in Albis;
3)-assegnare la casa coniugale al marito, nell'interesse delle figlie minori e;
4)-esonerare il padre Per_2 Persona_3 dal versamento del mantenimento per il figlio stante il fatto che lo stesso provvederà per le Per_1 altre figliole;
5)-Per quanto attiene le spese straordinarie, ciascun genitore corrisponderà all'altro il 50% delle dette spese (mediche, sportive, ricreative ecc.) sostenute per i figli, rispettivamente collocati presso ciascuno di loro;
6)-Vittoria di spese ed onorari di giudizio, con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria costitutiva e difensiva dell'11.06.2023 la resistente CP_1 non si opponeva alla richiesta volta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio;
al contrario, contestava la richiesta circa la diversa collocazione delle figlie minori Per_2
e in quanto contraria alle previsioni disciplinate nella separazione consensuale;
Persona_3 chiariva di essere sempre stata presente ed attenta alle necessità dei figli, ritenendo che la divisione dei minori risultasse essere lesiva del benessere psichico dei figli, in particolare di , per il Per_1 quale il ricorrente chiedeva la collocazione presso la genitrice;
quanto agli obblighi di contribuzione in favore della prole, precisava che il corrispondeva, nell'anno 2021, a titolo di Parte_1 mantenimento per i figli, la somma di euro 600,00 nei soli mesi di aprile, maggio, giugno e settembre;
nell'anno 2022, versava l'importo di euro 600,00 nei soli mesi di gennaio e febbraio, mentre da marzo a settembre versava solo l'importo di euro 300,00; che dal novembre 2022 non corrispondeva più alcun contributo;
ciò posto, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“Accertata la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 3, n. 2 lett. B L. 898/1970, pronunciare sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/08/2004, presso il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, anno 2004, n. 23, parte II, serie A, Ufficio I, tra i sigg. ri Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Sant'Egidio del
[...] CP_1
Monte Albino, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
respingere tutte le domande formulate in ricorso, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque sprovviste di prova per i motivi meglio indicati nel presente atto, confermando tutte le statuizioni di cui alla separazione consensuale omologata il 28/10/2021 dal Tribunale di Nocera Inferiore cron. 8956/2021 – R.G.
2305/2021. Con vittoria di spese e compensi di causa. Con riserva di ulteriori richieste istruttorie e produzioni documentali in corso di giudizio.”
Celebrata l'udienza presidenziale, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ed incaricati i
Servizi Sociali territoriali di redigere una relazione sul nucleo familiare e sulle condizioni di vita della prole, con ordinanza del 16.10.2023 venivano assunti i provvedimenti provvisori e rinviata la causa per il seguito innanzi al g.i.. Concessi i termini istruttori ex art. 183, comma 6 c.p.c. il giudizio, nelle more, veniva riassegnato all'odierno giudicante, subentrato sul ruolo, il quale, con ordinanza del
21.11.2024, rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Con note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, dal ricorrente in data 14.5.2025 e dalla resistente in data 16.5.2025, per come successivamente confermate con le ulteriori note di trattazione scritta del 22.9.2025 e del 28.9.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della prole, pertanto, hanno chiesto al
Tribunale la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dalle medesime concordate, per come ivi formalizzate.
Con ordinanza del 18.10.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi si protrae ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei medesimi davanti al Tribunale di Nocera
Inferiore nel giudizio separativo, sino a quella di deposito del ricorso giudiziale e che è, dunque, trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i predetti sia definitivamente cessata.
Quanto alle richieste accessorie alla pronuncia divorzile, si dà atto che i coniugi, con note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 14.05.2025 ed in data 16.05.2025, hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni ivi indicate, per come successivamente confermate con le ulteriori note di trattazione scritta depositate telematicamente il 22.09.2025 ed il 28.09.2025; ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche, atti a regolamentare i rapporti tra le parti e tra queste ultime e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 25.08.2004, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Egidio CP_1 del Monte Albino (SA) al n. 23, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2004, alle condizioni concordate tra le parti con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 14.05.2025 ed in data 16.05.2025, per come confermate con le ulteriori note di trattazione scritta depositate telematicamente il 22.09.2025 e 28.09.2025;
compensa integralmente le spese di lite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.23, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2004 del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune).
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.5936/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AT IS, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Monica Cicalese, CP_1 C.F._2 giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2022 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dato atto: di aver contratto matrimonio con il Parte_1 CP_1 25.08.2004, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Egidio del Monte
Albino (SA) al n. 23, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2004; che dal matrimonio nascevano i figli
(il 15.02.2006), (il 3.12.2009) e (il 6.03.2012); che il matrimonio non Per_1 Per_2 Persona_3 aveva esito felice, pertanto, l'unione matrimoniale con il decorso del tempo progressivamente si logorava facendo venir meno l'affectio maritalis alla base dell'armonico sviluppo della famiglia;
che, pertanto, i coniugi decidevano di addivenire alla separazione personale;
che, dunque, instaurato il procedimento separativo il Tribunale di Nocera Inferiore con decreto n. cron. 8956/2021 del
28.10.2021, omologava la separazione tra le parti;
che le figlie della coppia manifestavano la volontà di vivere con il padre, presso il quale vivevano una condizione personale di maggior serenità rispetto alla coabitazione con la madre;
che, in seguito alla pandemia, il reddito del ricorrente subiva una contrazione;
che la resistente era dipendente, nonché compagna, del titolare della “Gioielleria Pepe” sita in Pagani;
che vani erano stati i tentativi di addivenire ad accordi economici con la moglie;
che, dunque, sussistendo i presupposti di cui all' art 3, l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, chiedeva all'adito Tribunale: “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett.
b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
25.08.2004 in Sant' Egidio del Monte Albino, tra essi coniugi Sig. e Sig.ra Parte_1 [...]
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant' Egidio del Monte Albino CP_1
(SA), al n° 23 Parte II Serie A Ufficio 1, già sopra indicato;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione del Figlio presso la madre col diritto del padre, previo accordo Per_1 con la madre, di tenere il figlio con sé ogni qual volta lo desideri, compatibilmente coi suoi Per_1 impegni di studio, per attività sportive e ludiche;
3)-disporre la collocazione delle figlie e Per_2
, presso il padre, col diritto della madre, previo accordo con il padre, di le stesse con Persona_3 se ogni qual volta lo desideri, compatibilmente coi loro impegni di studio, per attività sportive e ludiche;
tali frequentazioni inoltre, in caso di disaccordo tra i coniugi, saranno disciplinate come appresso: a)-nei fine settimana i figli, tutti, staranno alternativamente col il padre o con la madre, dal venerdì alle ore 20,00 sino alle ore 21,00 della domenica;
b)-due pomeriggi infrasettimanali, il martedì ed il giovedì, dalla 16,00 alle 20,00; c)-15 giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive previo accordo tra essi coniugi da prendere entro il 31 maggio di ogni anno;
d)-durante le vacanze Natalizie e Pasquali i genitori potranno avere con loro, in modo alternativo, di anno in anno, tutti i figli, in modo che gli stessi restino insieme per le dette festività, dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, mentre durante le vacanze Pasquali, i genitori potranno avere con loro i figli alternandosi, sempre di anno in anno, nei giorni di Pasqua e Lunedì in Albis;
3)-assegnare la casa coniugale al marito, nell'interesse delle figlie minori e;
4)-esonerare il padre Per_2 Persona_3 dal versamento del mantenimento per il figlio stante il fatto che lo stesso provvederà per le Per_1 altre figliole;
5)-Per quanto attiene le spese straordinarie, ciascun genitore corrisponderà all'altro il 50% delle dette spese (mediche, sportive, ricreative ecc.) sostenute per i figli, rispettivamente collocati presso ciascuno di loro;
6)-Vittoria di spese ed onorari di giudizio, con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria costitutiva e difensiva dell'11.06.2023 la resistente CP_1 non si opponeva alla richiesta volta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio;
al contrario, contestava la richiesta circa la diversa collocazione delle figlie minori Per_2
e in quanto contraria alle previsioni disciplinate nella separazione consensuale;
Persona_3 chiariva di essere sempre stata presente ed attenta alle necessità dei figli, ritenendo che la divisione dei minori risultasse essere lesiva del benessere psichico dei figli, in particolare di , per il Per_1 quale il ricorrente chiedeva la collocazione presso la genitrice;
quanto agli obblighi di contribuzione in favore della prole, precisava che il corrispondeva, nell'anno 2021, a titolo di Parte_1 mantenimento per i figli, la somma di euro 600,00 nei soli mesi di aprile, maggio, giugno e settembre;
nell'anno 2022, versava l'importo di euro 600,00 nei soli mesi di gennaio e febbraio, mentre da marzo a settembre versava solo l'importo di euro 300,00; che dal novembre 2022 non corrispondeva più alcun contributo;
ciò posto, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“Accertata la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 3, n. 2 lett. B L. 898/1970, pronunciare sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/08/2004, presso il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, anno 2004, n. 23, parte II, serie A, Ufficio I, tra i sigg. ri Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Sant'Egidio del
[...] CP_1
Monte Albino, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
respingere tutte le domande formulate in ricorso, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque sprovviste di prova per i motivi meglio indicati nel presente atto, confermando tutte le statuizioni di cui alla separazione consensuale omologata il 28/10/2021 dal Tribunale di Nocera Inferiore cron. 8956/2021 – R.G.
2305/2021. Con vittoria di spese e compensi di causa. Con riserva di ulteriori richieste istruttorie e produzioni documentali in corso di giudizio.”
Celebrata l'udienza presidenziale, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ed incaricati i
Servizi Sociali territoriali di redigere una relazione sul nucleo familiare e sulle condizioni di vita della prole, con ordinanza del 16.10.2023 venivano assunti i provvedimenti provvisori e rinviata la causa per il seguito innanzi al g.i.. Concessi i termini istruttori ex art. 183, comma 6 c.p.c. il giudizio, nelle more, veniva riassegnato all'odierno giudicante, subentrato sul ruolo, il quale, con ordinanza del
21.11.2024, rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Con note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, dal ricorrente in data 14.5.2025 e dalla resistente in data 16.5.2025, per come successivamente confermate con le ulteriori note di trattazione scritta del 22.9.2025 e del 28.9.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della prole, pertanto, hanno chiesto al
Tribunale la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dalle medesime concordate, per come ivi formalizzate.
Con ordinanza del 18.10.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi si protrae ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei medesimi davanti al Tribunale di Nocera
Inferiore nel giudizio separativo, sino a quella di deposito del ricorso giudiziale e che è, dunque, trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i predetti sia definitivamente cessata.
Quanto alle richieste accessorie alla pronuncia divorzile, si dà atto che i coniugi, con note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 14.05.2025 ed in data 16.05.2025, hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni ivi indicate, per come successivamente confermate con le ulteriori note di trattazione scritta depositate telematicamente il 22.09.2025 ed il 28.09.2025; ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche, atti a regolamentare i rapporti tra le parti e tra queste ultime e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 25.08.2004, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Egidio CP_1 del Monte Albino (SA) al n. 23, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2004, alle condizioni concordate tra le parti con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 14.05.2025 ed in data 16.05.2025, per come confermate con le ulteriori note di trattazione scritta depositate telematicamente il 22.09.2025 e 28.09.2025;
compensa integralmente le spese di lite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.23, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2004 del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune).
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire