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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 3980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3980 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8472/2023 R.G. avente ad oggetto: “mantenimento figlio maggiorenne”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ricci, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Aversa, alla via E. Corcioni n. 19
RICORRENTE
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Caruso, presso il cui studio elett.mente CP_1
domicilia in Napoli, al vico Tarsia n. 3
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28.9.2023, parte ricorrente, sulla premessa di essere figlia maggiorenne del resistente e di non essere economicamente autosufficiente, chiedeva CP_1
condannarsi il padre al pagamento di un assegno mensile pari ad euro 600,00 per il suo mantenimento, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto l'avverso ricorso, sostenendo la piena autosufficienza economica della figlia, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 27.10.2025, sulla base del raggiunto accordo tra le parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio. Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In merito alla richiesta di mantenimento formulata dall'odierna ricorrente, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al verbale di udienza del 27.10.2025, in forza delle quali il resistente si è impegnato a corrispondere l'assegno mensile pari ad euro 200,00, oltre rivalutazione
Istat, a titolo di mantenimento della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Napoli Nord.
Le dette condizioni sottoscritte dalle parti non sono contrarie a norme imperative e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone in conformità all'accordo delle parti e per l'effetto obbliga a corrispondere CP_1 alla figlia l'assegno mensile pari ad euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli Parte_1
indici Istat, a titolo del suo mantenimento, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 12.11.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8472/2023 R.G. avente ad oggetto: “mantenimento figlio maggiorenne”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ricci, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Aversa, alla via E. Corcioni n. 19
RICORRENTE
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Caruso, presso il cui studio elett.mente CP_1
domicilia in Napoli, al vico Tarsia n. 3
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28.9.2023, parte ricorrente, sulla premessa di essere figlia maggiorenne del resistente e di non essere economicamente autosufficiente, chiedeva CP_1
condannarsi il padre al pagamento di un assegno mensile pari ad euro 600,00 per il suo mantenimento, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto l'avverso ricorso, sostenendo la piena autosufficienza economica della figlia, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 27.10.2025, sulla base del raggiunto accordo tra le parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio. Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In merito alla richiesta di mantenimento formulata dall'odierna ricorrente, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al verbale di udienza del 27.10.2025, in forza delle quali il resistente si è impegnato a corrispondere l'assegno mensile pari ad euro 200,00, oltre rivalutazione
Istat, a titolo di mantenimento della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Napoli Nord.
Le dette condizioni sottoscritte dalle parti non sono contrarie a norme imperative e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone in conformità all'accordo delle parti e per l'effetto obbliga a corrispondere CP_1 alla figlia l'assegno mensile pari ad euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli Parte_1
indici Istat, a titolo del suo mantenimento, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 12.11.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro