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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 22/12/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 236/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di
Larino n. 17/2023, pubblicata il 16.1.2023, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio D'Ettorre, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in
Termoli alla Piazza Melchiorre Bega n. 28.
APPELLANTE
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Maria Viola, Controparte_1 C.F._2 come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Foggia alla Via F. de Nittis n. 7.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione, da ultimo, dell'udienza del
17.12.25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 18.12.25.
1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Larino per sentir Controparte_1 Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare, a seguito di esame della sentenza penale di condanna n.460/2013 della
Corte d'Appello di Campobasso, confermativa della sentenza del Tribunale di Larino n.14/2010, divenuta irrevocabile in data 19.11.2013, ed in particolare della disamina degli elementi di giudizio su dati e circostanze in essa contenuti, acquisiti con le garanzie di legge frutto dell'istruttoria espletata in quella sede, la responsabilità del convenuto per i fatti descritti in premessa;
2) per l'effetto condannare il convenuto a risarcire alla parte istante il danno patito complessivamente quantificato in €.170.000,00 ovvero nella diversa misura che dovrà essere determinata in corso di causa anche in via equitativa;
3) spese secondo la soccombenza.”.
A sostegno della domanda la ha invocato la sentenza n. 14/10 del 10.02.2010, depositata il CP_1
30.03.2010, con la quale il Tribunale di Larino, Sezione penale, ha dichiarato il colpevole del Pt_1
Co reato di cui all'art. 609 bis lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile da liquidarsi in separata sede, sentenza confermata dalla Corte di Appello di Parte_2
Campobasso.
Il procedimento penale è conseguente alle molestie sessuali ai danni dell'attrice, all'epoca assistente presso la Stazione Ferroviaria di Termoli, poste in essere dal convenuto, suo capo ufficio CP_3 del tempo.
Il si è costituito in giudizio contestando le avverse pretese, di cui ha chiesto il rigetto. Pt_1
2. La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Larino, all'esito dell'istruttoria ammessa, nel corso della quale è stata disposta ed espletata CTU medico legale, con sentenza n. 17/2023, pubblicata il 16.1.23, ha così statuito:
- accoglie la domanda di parte attrice;
- condanna il sig. al pagamento in favore della sig.ra della somma di Parte_1 Controparte_1 euro 14.218,00, che andrà maggiorata degli interessi legali a far data dalla domanda;
- condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente giudizio di complessive € 3.500,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
2 - pone definitivamente a carico di , le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. Parte_1
Il primo Giudice:
- ha ritenuto provata, in forza del giudicato penale, la condotta lesiva posta in essere dal ai Pt_1 danni della CP_1
- ha ritenuto altresì dimostrato il nesso di causalità materiale tra l'antecedente lesivo rappresentato dalle serie di episodi di molestie e prevaricazioni a sfondo sessuale in ambito lavorativo e la condizione persistente dell'attrice di sfumato Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, riscontrati dal CTU;
- ha liquidato a titolo di danno biologico permanente la somma di Euro 4.218,00;
- ha quantificato il danno da lesione della libertà sessuale in Euro 10.000,00.
3. L'appello.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello il con atto notificato a mezzo pec il Pt_1
24.6.23.
L'appellante ha censurato la sentenza gravata denunciando:
1) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4 CPC;
dell'art. 111, comma 6, Cost.
– l' omessa e /o insufficiente e/o apparente motivazione;
2) l'erronea interpretazione e valutazione delle risultanze processuali – omessa insufficiente contraddittoria motivazione.
Ha quindi concluso chiedendo: in via principale:
- accogliere il proposto appello, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, annullare e/o revocare la Sentenza n. 17/2023 pubblicata il 16.01.2023 pronunciata dal Tribunale di Larino in relazione al procedimento iscritto al n.1043/2018 RGC.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
In via subordinata:
- accogliere il proposto appello, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, annullare e/o revocare la Sentenza n. 17/2023 pubblicata il 16.01.2023 pronunciata dal Tribunale di Larino in relazione al procedimento iscritto al n.1043/2018 RGC, ed in riforma della parte della impugnata sentenza, condannare il sig. esclusivamente al pagamento in favore della sig. ra Parte_1 Controparte_1 ella somma di Euro 4.218,00.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Con comparsa depositata il 6.12.23 si è costituita la ed ha concluso invocando il rigetto CP_1 dell'appello.
3 Con ordinanza del 18.12.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. Nel merito.
4.1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 132, comma 1, n. 4 CPC;
dell'art. 111, comma 6,
Cost. – omessa e /o insufficiente e/o apparente motivazione.
La doglianza è incentrata sull'asserito difetto di motivazione a sostegno della decisione assunta dal
Tribunale.
La censura è infondata.
La Suprema Corte ha chiarito che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il Giudice ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza una approfondita loro disamina anche giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. tra le altre Cass.
2622/24).
Nella fattispecie il procedimento prende le mosse da una sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Nella sentenza impugnata è correttamente richiamato l'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale, un volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 CC, le conseguenze pregiudizievoli allegate dal danneggiato (cfr. Cass. n.5660/2018).
Il Tribunale ha quindi dato conto della prova, quali conseguenze dei fatti ascritti al convenuto, sia del danno biologico che di quello non patrimoniale subiti dall'attrice, e ciò sulla scorta della CTU espletata e dei documenti in atti, procedendo alla liquidazione in base alle note Tabelle milanesi per il primo, ed al criterio equitativo per il secondo.
Non è dato perciò ravvisare il vizio di omessa o apparente motivazione.
4.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante denuncia l'erronea interpretazione e valutazione delle risultanze processuali – l' omessa insufficiente contraddittoria motivazione.
4.2.1. Il innanzitutto sostiene che nessuno degli aspetti posti a corredo della spiegata Pt_1 domanda attrice hanno trovato riscontro dalle dichiarazioni rese dai testimoni oculari di quanto quotidianamente accadeva in ambito lavorativo, luogo ove le vessazioni denunciate da parte della
4 sig.ra si sarebbero consumate (…) Di contro, è emerso che l'attrice era stata destinataria CP_1 di un provvedimento disciplinare, comminato alla su segnalazione del . Dato questo CP_1 Pt_1 che giustifica il risentimento e le conseguenti ingiustificate accuse, avanzate dalla stessa nei confronti del proprio superiore, colpevole di averle comminato una ingiusta sanzione”.
E' utile ricordare che il è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di Pt_1 cui all'art. 609 bis CP “perché abusando dell'autorità della sua funzione di capo dell'Ufficio Polfer di Termoli costringeva l'assistente di Polizia addetta allo stesso ufficio (la a subire atti CP_1 sessuali in ufficio e fuori”.
I fatti contestati, commessi in Termoli nel 2002 – 2003-2004 e 2005, sono stati accertati in via definitiva in sede penale a seguito di istruttoria particolarmente approfondita.
Va ribadito che, in base all' art. 651 CPP, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all' accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all' affermazione che l' imputato lo ha commesso, ma non è vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, che tuttavia possono essere prese in considerazione autonomamente dal giudice civile nel separato giudizio presupponente l' accertamento dei medesimi fatti in funzione della successiva azione risarcitoria o di equivalente natura. (cfr. Cass n. 33424/19).
Ciò posto, non è dato discostarsi in questa sede dalla ricostruzione dei fatti posta a base della condanna.
Nella sentenza che ha rigettato l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado, versata in atti, è rimarcato che nei reati sessuali, per la natura degli stessi, la prova è prevalentemente fondata sulle dichiarazioni della vittima, ritenute del tutto attendibili per le considerazioni, assolutamente condivisibili, ivi ampiamente illustrate;
è dato inoltre conto che “i testi
, , e hanno offerto una innegabile conferma del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 racconto della donna”.
E' dunque immune da vizi la valutazione del Tribunale secondo cui è provata la condotta lesiva posta in essere dal convenuto i danni dell'attrice.
4.2.2. L'appellante ha riportato alcuni passi della CTU medico legale espletata in prime cure a sostegno dell'assunto della mancanza di prova di danni in conseguenza delle condotte ascritte al
. Pt_1
Sul punto è sufficiente osservare che il perito d'ufficio alla luce dell'integrazione dei dati raccolti attraverso l'analisi del fascicolo processuale, la raccolta anamnestetica, il colloquio, l'osservazione clinica e la valutazione psicodiagnostica” ha diagnosticato alla “una situazione reattiva ad CP_1 un evento stressante che da punto di vista nosografico afferisce alla categoria diagnostica del
5 Disturbo dell'Adattamento”; ha evidenziato altresì che “gli episodi di molestie sessuali cui la Sig.ra
è stata esposta costituiscano eventi di oggettivo valore stressante”, e dunque ha ritenuto CP_1
“dimostrato il nesso di causalità materiale tra l'antecedente lesivo rappresentato dalle serie di episodi di molestie e prevaricazioni a sfondo sessuale in ambito lavorativo e la condizione persistente di sfumato Disturbo dell'Adattamento persistente con ansia e umore depresso misti”, riconoscendo un danno biologico permanente in misura non inferiore al 3%.
Si tratta di valutazioni e conclusioni non superate da convincenti argomentazioni di segno contrario, ed in armonia con i principi che governano il criterio di imputazione della responsabilità civile (più probabile che non, cfr. tra le altre Cass. 10978/23).
4.2.3. L'appellante lamenta poi che il Tribunale, sebbene il CTU non abbia fatto alcun cenno ad una determinazione o quantificazione distinta del danno non patrimoniale per lesione della libertà sessuale, di propria iniziativa e senza alcun criterio di riferimento, abbia proceduto ad attribuire un valore pari al doppio del danno biologico.
Giova ricordare che, come puntualizzato dalla Suprema Corte, il danno biologico consta di due componenti:
- le conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità;
- le conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tali due componenti, pur integrando entrambe la nozione di danno non patrimoniale, si differenziano per le modalità di accertamento e liquidazione del danno: la liquidazione delle prime presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Per quanto concerne la quantificazione della prima componente di danno, il Giudice può fare riferimento ai valori espressi nelle tabelle comunemente utilizzate per il risarcimento del danno biologico.
Per il risarcimento delle conseguenze peculiari sofferte dalla singola vittima, il Giudice deve invece procedere alla personalizzazione del risarcimento, aumentando la stima del danno biologico.
In particolare, l'operazione di “personalizzazione” impone al Giudice di far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari.
Ciò in quanto le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire)
6 non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. da ultimo Cass.
22781/25).
Ciò posto, il Tribunale ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale ha valorizzato, come circostanze specifiche: a) la gravità degli atti di violenza sessuale compiuti;
b) la ripetizione degli episodi nel corso un lungo lasso di tempo;
c) il contesto di lavoro in cui si è verificato l'evento lesivo;
d) la circostanza che gli atti illeciti sono stati commessi dal superiore gerarchico dell'attrice.
Si tratta anche in questo caso di valutazioni coerenti con le acquisizioni istruttorie di cui si è detto, e tali, in armonia con i canoni ermeneutici prima ricordati, da giustificare l'aumento del quantum liquidato.
4.3. L'appellante lamenta, infine, che il primo giudice, nonostante abbia accolto la domanda liquidando una somma notevolmente inferiore a quella richiesta, abbia egualmente condannato il convenuto al pagamento delle spese, non ravvisando una reciproca soccombenza che avrebbe dovuto indurre quantomeno ad una loro compensazione.
Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. S. U. n. 32061/22).
Nel caso di specie non sono ravvisabili i presupposti di cui all'art.92 comma 2 CPC
5. Il governo delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/22 appello, in ragione del valore della controversia e dell'attività prestata;
di esse va disposta la distrazione per quanto di competenza in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 236/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Larino n.
17/2023, pubblicata il 16.1.2023, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali del grado sostenute dalla Parte_1 appellata., liquidate in complessivi Euro 3.966,00 (Euro 1.134,00 per la fase di studio, Euro
921,00 per la fase introduttiva, Euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, che distrae per quanto di competenza in favore dell'avv. Alessio Maria Viola, antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 19.12.25.
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 236/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di
Larino n. 17/2023, pubblicata il 16.1.2023, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio D'Ettorre, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in
Termoli alla Piazza Melchiorre Bega n. 28.
APPELLANTE
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Maria Viola, Controparte_1 C.F._2 come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Foggia alla Via F. de Nittis n. 7.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione, da ultimo, dell'udienza del
17.12.25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 18.12.25.
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RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Larino per sentir Controparte_1 Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare, a seguito di esame della sentenza penale di condanna n.460/2013 della
Corte d'Appello di Campobasso, confermativa della sentenza del Tribunale di Larino n.14/2010, divenuta irrevocabile in data 19.11.2013, ed in particolare della disamina degli elementi di giudizio su dati e circostanze in essa contenuti, acquisiti con le garanzie di legge frutto dell'istruttoria espletata in quella sede, la responsabilità del convenuto per i fatti descritti in premessa;
2) per l'effetto condannare il convenuto a risarcire alla parte istante il danno patito complessivamente quantificato in €.170.000,00 ovvero nella diversa misura che dovrà essere determinata in corso di causa anche in via equitativa;
3) spese secondo la soccombenza.”.
A sostegno della domanda la ha invocato la sentenza n. 14/10 del 10.02.2010, depositata il CP_1
30.03.2010, con la quale il Tribunale di Larino, Sezione penale, ha dichiarato il colpevole del Pt_1
Co reato di cui all'art. 609 bis lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile da liquidarsi in separata sede, sentenza confermata dalla Corte di Appello di Parte_2
Campobasso.
Il procedimento penale è conseguente alle molestie sessuali ai danni dell'attrice, all'epoca assistente presso la Stazione Ferroviaria di Termoli, poste in essere dal convenuto, suo capo ufficio CP_3 del tempo.
Il si è costituito in giudizio contestando le avverse pretese, di cui ha chiesto il rigetto. Pt_1
2. La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Larino, all'esito dell'istruttoria ammessa, nel corso della quale è stata disposta ed espletata CTU medico legale, con sentenza n. 17/2023, pubblicata il 16.1.23, ha così statuito:
- accoglie la domanda di parte attrice;
- condanna il sig. al pagamento in favore della sig.ra della somma di Parte_1 Controparte_1 euro 14.218,00, che andrà maggiorata degli interessi legali a far data dalla domanda;
- condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente giudizio di complessive € 3.500,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
2 - pone definitivamente a carico di , le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. Parte_1
Il primo Giudice:
- ha ritenuto provata, in forza del giudicato penale, la condotta lesiva posta in essere dal ai Pt_1 danni della CP_1
- ha ritenuto altresì dimostrato il nesso di causalità materiale tra l'antecedente lesivo rappresentato dalle serie di episodi di molestie e prevaricazioni a sfondo sessuale in ambito lavorativo e la condizione persistente dell'attrice di sfumato Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, riscontrati dal CTU;
- ha liquidato a titolo di danno biologico permanente la somma di Euro 4.218,00;
- ha quantificato il danno da lesione della libertà sessuale in Euro 10.000,00.
3. L'appello.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello il con atto notificato a mezzo pec il Pt_1
24.6.23.
L'appellante ha censurato la sentenza gravata denunciando:
1) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4 CPC;
dell'art. 111, comma 6, Cost.
– l' omessa e /o insufficiente e/o apparente motivazione;
2) l'erronea interpretazione e valutazione delle risultanze processuali – omessa insufficiente contraddittoria motivazione.
Ha quindi concluso chiedendo: in via principale:
- accogliere il proposto appello, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, annullare e/o revocare la Sentenza n. 17/2023 pubblicata il 16.01.2023 pronunciata dal Tribunale di Larino in relazione al procedimento iscritto al n.1043/2018 RGC.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
In via subordinata:
- accogliere il proposto appello, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, annullare e/o revocare la Sentenza n. 17/2023 pubblicata il 16.01.2023 pronunciata dal Tribunale di Larino in relazione al procedimento iscritto al n.1043/2018 RGC, ed in riforma della parte della impugnata sentenza, condannare il sig. esclusivamente al pagamento in favore della sig. ra Parte_1 Controparte_1 ella somma di Euro 4.218,00.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Con comparsa depositata il 6.12.23 si è costituita la ed ha concluso invocando il rigetto CP_1 dell'appello.
3 Con ordinanza del 18.12.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. Nel merito.
4.1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 132, comma 1, n. 4 CPC;
dell'art. 111, comma 6,
Cost. – omessa e /o insufficiente e/o apparente motivazione.
La doglianza è incentrata sull'asserito difetto di motivazione a sostegno della decisione assunta dal
Tribunale.
La censura è infondata.
La Suprema Corte ha chiarito che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il Giudice ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza una approfondita loro disamina anche giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. tra le altre Cass.
2622/24).
Nella fattispecie il procedimento prende le mosse da una sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Nella sentenza impugnata è correttamente richiamato l'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale, un volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 CC, le conseguenze pregiudizievoli allegate dal danneggiato (cfr. Cass. n.5660/2018).
Il Tribunale ha quindi dato conto della prova, quali conseguenze dei fatti ascritti al convenuto, sia del danno biologico che di quello non patrimoniale subiti dall'attrice, e ciò sulla scorta della CTU espletata e dei documenti in atti, procedendo alla liquidazione in base alle note Tabelle milanesi per il primo, ed al criterio equitativo per il secondo.
Non è dato perciò ravvisare il vizio di omessa o apparente motivazione.
4.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante denuncia l'erronea interpretazione e valutazione delle risultanze processuali – l' omessa insufficiente contraddittoria motivazione.
4.2.1. Il innanzitutto sostiene che nessuno degli aspetti posti a corredo della spiegata Pt_1 domanda attrice hanno trovato riscontro dalle dichiarazioni rese dai testimoni oculari di quanto quotidianamente accadeva in ambito lavorativo, luogo ove le vessazioni denunciate da parte della
4 sig.ra si sarebbero consumate (…) Di contro, è emerso che l'attrice era stata destinataria CP_1 di un provvedimento disciplinare, comminato alla su segnalazione del . Dato questo CP_1 Pt_1 che giustifica il risentimento e le conseguenti ingiustificate accuse, avanzate dalla stessa nei confronti del proprio superiore, colpevole di averle comminato una ingiusta sanzione”.
E' utile ricordare che il è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di Pt_1 cui all'art. 609 bis CP “perché abusando dell'autorità della sua funzione di capo dell'Ufficio Polfer di Termoli costringeva l'assistente di Polizia addetta allo stesso ufficio (la a subire atti CP_1 sessuali in ufficio e fuori”.
I fatti contestati, commessi in Termoli nel 2002 – 2003-2004 e 2005, sono stati accertati in via definitiva in sede penale a seguito di istruttoria particolarmente approfondita.
Va ribadito che, in base all' art. 651 CPP, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all' accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all' affermazione che l' imputato lo ha commesso, ma non è vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, che tuttavia possono essere prese in considerazione autonomamente dal giudice civile nel separato giudizio presupponente l' accertamento dei medesimi fatti in funzione della successiva azione risarcitoria o di equivalente natura. (cfr. Cass n. 33424/19).
Ciò posto, non è dato discostarsi in questa sede dalla ricostruzione dei fatti posta a base della condanna.
Nella sentenza che ha rigettato l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado, versata in atti, è rimarcato che nei reati sessuali, per la natura degli stessi, la prova è prevalentemente fondata sulle dichiarazioni della vittima, ritenute del tutto attendibili per le considerazioni, assolutamente condivisibili, ivi ampiamente illustrate;
è dato inoltre conto che “i testi
, , e hanno offerto una innegabile conferma del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 racconto della donna”.
E' dunque immune da vizi la valutazione del Tribunale secondo cui è provata la condotta lesiva posta in essere dal convenuto i danni dell'attrice.
4.2.2. L'appellante ha riportato alcuni passi della CTU medico legale espletata in prime cure a sostegno dell'assunto della mancanza di prova di danni in conseguenza delle condotte ascritte al
. Pt_1
Sul punto è sufficiente osservare che il perito d'ufficio alla luce dell'integrazione dei dati raccolti attraverso l'analisi del fascicolo processuale, la raccolta anamnestetica, il colloquio, l'osservazione clinica e la valutazione psicodiagnostica” ha diagnosticato alla “una situazione reattiva ad CP_1 un evento stressante che da punto di vista nosografico afferisce alla categoria diagnostica del
5 Disturbo dell'Adattamento”; ha evidenziato altresì che “gli episodi di molestie sessuali cui la Sig.ra
è stata esposta costituiscano eventi di oggettivo valore stressante”, e dunque ha ritenuto CP_1
“dimostrato il nesso di causalità materiale tra l'antecedente lesivo rappresentato dalle serie di episodi di molestie e prevaricazioni a sfondo sessuale in ambito lavorativo e la condizione persistente di sfumato Disturbo dell'Adattamento persistente con ansia e umore depresso misti”, riconoscendo un danno biologico permanente in misura non inferiore al 3%.
Si tratta di valutazioni e conclusioni non superate da convincenti argomentazioni di segno contrario, ed in armonia con i principi che governano il criterio di imputazione della responsabilità civile (più probabile che non, cfr. tra le altre Cass. 10978/23).
4.2.3. L'appellante lamenta poi che il Tribunale, sebbene il CTU non abbia fatto alcun cenno ad una determinazione o quantificazione distinta del danno non patrimoniale per lesione della libertà sessuale, di propria iniziativa e senza alcun criterio di riferimento, abbia proceduto ad attribuire un valore pari al doppio del danno biologico.
Giova ricordare che, come puntualizzato dalla Suprema Corte, il danno biologico consta di due componenti:
- le conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità;
- le conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tali due componenti, pur integrando entrambe la nozione di danno non patrimoniale, si differenziano per le modalità di accertamento e liquidazione del danno: la liquidazione delle prime presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Per quanto concerne la quantificazione della prima componente di danno, il Giudice può fare riferimento ai valori espressi nelle tabelle comunemente utilizzate per il risarcimento del danno biologico.
Per il risarcimento delle conseguenze peculiari sofferte dalla singola vittima, il Giudice deve invece procedere alla personalizzazione del risarcimento, aumentando la stima del danno biologico.
In particolare, l'operazione di “personalizzazione” impone al Giudice di far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari.
Ciò in quanto le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire)
6 non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. da ultimo Cass.
22781/25).
Ciò posto, il Tribunale ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale ha valorizzato, come circostanze specifiche: a) la gravità degli atti di violenza sessuale compiuti;
b) la ripetizione degli episodi nel corso un lungo lasso di tempo;
c) il contesto di lavoro in cui si è verificato l'evento lesivo;
d) la circostanza che gli atti illeciti sono stati commessi dal superiore gerarchico dell'attrice.
Si tratta anche in questo caso di valutazioni coerenti con le acquisizioni istruttorie di cui si è detto, e tali, in armonia con i canoni ermeneutici prima ricordati, da giustificare l'aumento del quantum liquidato.
4.3. L'appellante lamenta, infine, che il primo giudice, nonostante abbia accolto la domanda liquidando una somma notevolmente inferiore a quella richiesta, abbia egualmente condannato il convenuto al pagamento delle spese, non ravvisando una reciproca soccombenza che avrebbe dovuto indurre quantomeno ad una loro compensazione.
Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. S. U. n. 32061/22).
Nel caso di specie non sono ravvisabili i presupposti di cui all'art.92 comma 2 CPC
5. Il governo delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/22 appello, in ragione del valore della controversia e dell'attività prestata;
di esse va disposta la distrazione per quanto di competenza in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 236/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Larino n.
17/2023, pubblicata il 16.1.2023, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali del grado sostenute dalla Parte_1 appellata., liquidate in complessivi Euro 3.966,00 (Euro 1.134,00 per la fase di studio, Euro
921,00 per la fase introduttiva, Euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, che distrae per quanto di competenza in favore dell'avv. Alessio Maria Viola, antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 19.12.25.
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
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