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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/10/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5812/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA TT............
.Presidente rel.
dr. HE Bordieri..
..Giudice
dr. ET AT ON .......Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 09.09.2025 dai coniugi:
(C.F. C.F. 1 nata a [...] in data [...] Parte 1
e
(C.F. C.F. 2 ) nato a [...] in data [...], Parte 2
entrambi rappresentati dall'Avv. Valentina Cerullo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 23.09.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2. I figli minori Per 1 ed Per_2 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggiore importanza (salute, istruzione, educazione religiosa, cambiamento di residenza) saranno adottate di comune accordo. I genitori si impegnano a mantenere una comunicazione efficace e rispettosa per garantire la coerenza educativa e il benessere psicologico dei figli, a tutelare sia la figura materna che quella paterna ed a consentire che i minori mantengano rapporti significativi e continuativi con i rispettivi rami familiari.
3. I figli vedranno e staranno con il padre, secondo il seguente calendario: - a weekend alternati, dal venerdì sera, alle ore 17:00 fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento dei minori direttamente a scuola;
-un giorno infrasettimanale, con pernotto, dalle ore 17:00 e riaccompagnamento a scuola, la mattina successiva;
4. Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi equivalenti, per cui i figli trascorreranno con un genitore, il periodo dal 23 dicembre alle ore 18:00 al 30 dicembre alle ore 18:00 e con l'altro, il giorno di Natale, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 nonchè il periodo dal 30 dicembre alle ore 18:00 al 6 gennaio alle ore 18:00; il tutto ad anni alterni, di anno in anno, tra i genitori;
5. Ogni genitore trascorrerà, durante le vacanze scolastiche estive, un periodo di due settimane anche non consecutive con i figli, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, fatta salva la possibilità, per ciascuno genitore, di effettuare un'ulteriore settimana qualora ne avesse la possibilità e sempre da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
nel restante periodo, rimarrà in vigore il calendario ordinario;
6. Le vacanze scolastiche pasquali saranno trascorse dai minori, con l'uno o l'altro genitore, in via alternata, di anno in anno, così da consentire, se possibile, di effettuare vacanze fuori porta;
7. I ponti e le altre festività (es. 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno), saranno suddivisi, il più possibile equamente tra i genitori, sempre nel rispetto dell'alternanza dei weekend e con possibilità di recupero, qualora necessario, l'anno successivo;
in caso di festività infrasettimanali, il bambino resterà con il genitore presso cui si trova abitualmente in quei giorni, salvo diverso accordo.
8. Il tutto, sempre salvo diversi e migliori accordi tra i genitori che si impegnano a comunicare eventuali modifiche o variazioni con almeno 15 giorni di preavviso, favorendo sempre il benessere dei figli.
9. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con un importo mensile di € 400,00, da versare alla
Signora Pt 1 entro il giorno 16 di ogni mese, a far data dal mese di settembre 2025, oltre alla compartecipazione del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, conformemente al Protocollo del Tribunale di Monza che si allega (doc. 6) e che qui si intende integralmente ritrascritto.
10.L'assegno unico, a far data da settembre 2025, sarà interamente destinato alla madre;
il Signor Pt 2 si impegna formalmente a rinunciare a qualsiasi pretesa su detto assegno ed a collaborare per tutte le incombenze necessarie a consentire la presentazione della nuova domanda, qualora necessaria, nonchè a trasferire la propria residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2025.
11.1 ricorrenti concordano che, entro la data del 30.09.2025, provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato n. 868432, acceso presso NG DI (Conto Corrente Arancio) suddividendo l'eventuale giacenza al 50%; entro la medesima data, gli stessi accenderanno un nuovo conto corrente/libretto di risparmio intestato ai due figli minori, sul quale la Signora Pt 1 provvederà, contestualmente, a trasferire la somma di spettanza di questi ultimi, giacente sul proprio conto deposito n. 320632854, acceso presso NG. DI (Conto Deposito Arancio) e pari ad euro 29.000,00.
12.I coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto, essendo indipendenti economicamente uno dall'altro, non avanzano reciproche domande di mantenimento.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Carugate in data 24.05.2013;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Carugate per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 5, parte I, anno 2013);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 23.10.2025
Il Presidente est.
RA TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA TT............
.Presidente rel.
dr. HE Bordieri..
..Giudice
dr. ET AT ON .......Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 09.09.2025 dai coniugi:
(C.F. C.F. 1 nata a [...] in data [...] Parte 1
e
(C.F. C.F. 2 ) nato a [...] in data [...], Parte 2
entrambi rappresentati dall'Avv. Valentina Cerullo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 23.09.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2. I figli minori Per 1 ed Per_2 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggiore importanza (salute, istruzione, educazione religiosa, cambiamento di residenza) saranno adottate di comune accordo. I genitori si impegnano a mantenere una comunicazione efficace e rispettosa per garantire la coerenza educativa e il benessere psicologico dei figli, a tutelare sia la figura materna che quella paterna ed a consentire che i minori mantengano rapporti significativi e continuativi con i rispettivi rami familiari.
3. I figli vedranno e staranno con il padre, secondo il seguente calendario: - a weekend alternati, dal venerdì sera, alle ore 17:00 fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento dei minori direttamente a scuola;
-un giorno infrasettimanale, con pernotto, dalle ore 17:00 e riaccompagnamento a scuola, la mattina successiva;
4. Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi equivalenti, per cui i figli trascorreranno con un genitore, il periodo dal 23 dicembre alle ore 18:00 al 30 dicembre alle ore 18:00 e con l'altro, il giorno di Natale, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 nonchè il periodo dal 30 dicembre alle ore 18:00 al 6 gennaio alle ore 18:00; il tutto ad anni alterni, di anno in anno, tra i genitori;
5. Ogni genitore trascorrerà, durante le vacanze scolastiche estive, un periodo di due settimane anche non consecutive con i figli, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, fatta salva la possibilità, per ciascuno genitore, di effettuare un'ulteriore settimana qualora ne avesse la possibilità e sempre da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
nel restante periodo, rimarrà in vigore il calendario ordinario;
6. Le vacanze scolastiche pasquali saranno trascorse dai minori, con l'uno o l'altro genitore, in via alternata, di anno in anno, così da consentire, se possibile, di effettuare vacanze fuori porta;
7. I ponti e le altre festività (es. 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno), saranno suddivisi, il più possibile equamente tra i genitori, sempre nel rispetto dell'alternanza dei weekend e con possibilità di recupero, qualora necessario, l'anno successivo;
in caso di festività infrasettimanali, il bambino resterà con il genitore presso cui si trova abitualmente in quei giorni, salvo diverso accordo.
8. Il tutto, sempre salvo diversi e migliori accordi tra i genitori che si impegnano a comunicare eventuali modifiche o variazioni con almeno 15 giorni di preavviso, favorendo sempre il benessere dei figli.
9. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con un importo mensile di € 400,00, da versare alla
Signora Pt 1 entro il giorno 16 di ogni mese, a far data dal mese di settembre 2025, oltre alla compartecipazione del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, conformemente al Protocollo del Tribunale di Monza che si allega (doc. 6) e che qui si intende integralmente ritrascritto.
10.L'assegno unico, a far data da settembre 2025, sarà interamente destinato alla madre;
il Signor Pt 2 si impegna formalmente a rinunciare a qualsiasi pretesa su detto assegno ed a collaborare per tutte le incombenze necessarie a consentire la presentazione della nuova domanda, qualora necessaria, nonchè a trasferire la propria residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2025.
11.1 ricorrenti concordano che, entro la data del 30.09.2025, provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato n. 868432, acceso presso NG DI (Conto Corrente Arancio) suddividendo l'eventuale giacenza al 50%; entro la medesima data, gli stessi accenderanno un nuovo conto corrente/libretto di risparmio intestato ai due figli minori, sul quale la Signora Pt 1 provvederà, contestualmente, a trasferire la somma di spettanza di questi ultimi, giacente sul proprio conto deposito n. 320632854, acceso presso NG. DI (Conto Deposito Arancio) e pari ad euro 29.000,00.
12.I coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto, essendo indipendenti economicamente uno dall'altro, non avanzano reciproche domande di mantenimento.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Carugate in data 24.05.2013;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Carugate per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 5, parte I, anno 2013);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 23.10.2025
Il Presidente est.
RA TT