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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/06/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 461/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 4.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino, alla Via Spagnolo, n. 12, presso lo studio dell'Avv. NIRTA GIUSEPPE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in C.so CP_1
Margherita di Savoia n. 54;
resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere all'epoca dell'infortunio studentessa presso il Liceo delle scienze umane “G.
Mazzini” di Locri;
dedotto che in data 15.4.2019, alle ore 13.10, mentre si esercitava in palestra con la classe in una lezione di pallavolo durante l'ora di scienze motorie, come da orario curriculare, nella fase discendente di una azione di gioco appoggiava il piede sul pallone perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente a terra, riportando contusione spalla sx, ginocchio sx e caviglia sx, che comportano postumi invalidanti nella misura del 16%, come attestato da certificato medico allegato al ricorso in opposizione presentato in via amministrativa;
dedotto che l'infortunio veniva denunciato all' , ma che l'istituto con provvedimento del 23.7.2019 rigettava CP_1
l'istanza, per assenza di nesso causale tra l'evento denunciato e le lesioni accertate;
lamentato di aver presentato avverso il provvedimento di rigetto ricorso in opposizione in via amministrativa, rimasto senza esito;
concludeva chiedendo
“Voglia l'On.le Tribunale G.L. adito, contrariis reiectis 1. Dichiarare l'infortunio avvenuto in data 15.04.2019 a causa di lavoro, e per l'effetto, condannare l' in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore alle seguenti prestazioni: liquidare una rendita da lesione dell'integrità psico fisica conseguente all'infortunio sul lavoro, conformemente alla legge, nella misura del sedici percento (16%) o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di C.T.U. a far data dal 15.04.2019 oltre interessi legali dalla data dell'infortunio all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' deducendo che in favore della ricorrente era stata CP_1
correttamente riconosciuta un'inabilità temporanea pari a 38 giorni, senza postumi permanenti, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
All'udienza del 14.3.2024 la parte ricorrente deduceva che per un difetto di comunicazione da parte del patronato non era a conoscenza del riconoscimento da parte dell' dell'infortunio e per tale motivo rinunciava all'escussione dei testi CP_1 indicati in ricorso e insisteva per l'espletamento di CTU medico-legale per valutare i postumi permanenti riconducibili all'infortunio occorso.
Espletata la CTU medico legale, a seguito dell'udienza di discussione del 4.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso nel merito risulta infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Incontestato tra le parti è il fatto storico relativo all'infortunio; oggetto di contestazione, invece, è l'indennizzo riconosciuto.
Ebbene, a seguito dell'esperita consulenza tecnica è stato riscontrato che la ricorrente in ragione dell'evento traumatico occorsole ha riportato una riduzione della sua integrità psico-fisica valutabile nella misura dello zero% (0%).
Il consulente, in sede di esame obiettivo, con riferimento alle patologie lamentate ha riscontrato “arto superiore sx in asse, non accorciato, normotonico e normotrofico;
all'ispezione non si evidenziano esiti cicatrici apprezzabili. Tutti i movimenti del cingolo scapolo-omerale sono conservati e senza alcuna limitazione funzionale. Alla ispezione del ginocchio sx si rileva l'assenza di esiti cicatriziali e l'assenza di segni di succulenza tissutale;
assenza di deficit vascolo-nervosi riconducibili all'evento traumatico e/o a patologie concomitanti: riflessi nervosi osteoarticolari, sensibilità nervosa e polsi arteriosi esaminati nella norma. Il ginocchio sx in atto si presenta asciutto, non dolente nè dolorabile alla digitopressione. Alla palpazione dei distretti esaminati non si evidenzia aumento della temperatura locale rispetto ai controlaterali. Assenza di dismetria dell'arto inferiore sx rispetto al controlaterale, sia nella misurazione effettuata per l'intero arto che per i singoli segmenti;
test del cassetto anteriore negativo, assenza di scrosci endoarticolari nel passaggio dalla flessione all'estensione (e viceversa) del ginocchio sx;
non segni di menisco in atto;
accovacciamento possibile anche nelle massime escursioni;
la deambulazione risulta nella norma. Flesso-estensione della tibio-tarsica nella norma. Non vengono riferite aree di ipoestesia cutanea, riferita nella norma la sensibilità tattile, termica e dolorifica. Non sono stati evidenziati nel corso della visita medica peritale fenomeni di simulazione e/o di dissimulazione”.
Alla luce di quanto sopra, ha dunque espresso la seguente diagnosi “pregresso trauma contusivo spalla sx, ginocchio sx e caviglia sx, in assenza di limitazioni funzionali obbiettivabili e in assenza di menomazioni strumentalmente accertate”.
Dunque, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che il trauma patito dalla ricorrente ha causato delle lesioni fisiche che sono state adeguatamente trattate e che non hanno lasciato alcuna menomazione permanente, “in assenza di limitazioni funzionali correlate obbiettivamente apprezzabili e in assenza di menomazioni strumentalmente accertate”.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante;
non si ritiene dunque che sia necessario, per come richiesto dalla parte ricorrente, chiamare a chiarimenti il
Consulente, essendo le conclusioni rese esaurientemente e condivisibilmente motivate.
Premessa l'applicabilità del D.L. n. 38/2000, in presenza di un infortunio successivo al 25-7-2000, data di entrata in vigore della nuova tutela assicurativa, la percentuale invalidante che consente il riconoscimento dell'indennizzo in capitale da danno biologico deve essere pari o superiore al 6%.
Per le suesposte considerazioni, stante il mancato riconoscimento del danno biologico
(0%) la domanda non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico della ricorrente e liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1
complessivi € 1.312,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto emesso in pari data
Locri, 05/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 461/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 4.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino, alla Via Spagnolo, n. 12, presso lo studio dell'Avv. NIRTA GIUSEPPE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in C.so CP_1
Margherita di Savoia n. 54;
resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere all'epoca dell'infortunio studentessa presso il Liceo delle scienze umane “G.
Mazzini” di Locri;
dedotto che in data 15.4.2019, alle ore 13.10, mentre si esercitava in palestra con la classe in una lezione di pallavolo durante l'ora di scienze motorie, come da orario curriculare, nella fase discendente di una azione di gioco appoggiava il piede sul pallone perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente a terra, riportando contusione spalla sx, ginocchio sx e caviglia sx, che comportano postumi invalidanti nella misura del 16%, come attestato da certificato medico allegato al ricorso in opposizione presentato in via amministrativa;
dedotto che l'infortunio veniva denunciato all' , ma che l'istituto con provvedimento del 23.7.2019 rigettava CP_1
l'istanza, per assenza di nesso causale tra l'evento denunciato e le lesioni accertate;
lamentato di aver presentato avverso il provvedimento di rigetto ricorso in opposizione in via amministrativa, rimasto senza esito;
concludeva chiedendo
“Voglia l'On.le Tribunale G.L. adito, contrariis reiectis 1. Dichiarare l'infortunio avvenuto in data 15.04.2019 a causa di lavoro, e per l'effetto, condannare l' in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore alle seguenti prestazioni: liquidare una rendita da lesione dell'integrità psico fisica conseguente all'infortunio sul lavoro, conformemente alla legge, nella misura del sedici percento (16%) o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di C.T.U. a far data dal 15.04.2019 oltre interessi legali dalla data dell'infortunio all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' deducendo che in favore della ricorrente era stata CP_1
correttamente riconosciuta un'inabilità temporanea pari a 38 giorni, senza postumi permanenti, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
All'udienza del 14.3.2024 la parte ricorrente deduceva che per un difetto di comunicazione da parte del patronato non era a conoscenza del riconoscimento da parte dell' dell'infortunio e per tale motivo rinunciava all'escussione dei testi CP_1 indicati in ricorso e insisteva per l'espletamento di CTU medico-legale per valutare i postumi permanenti riconducibili all'infortunio occorso.
Espletata la CTU medico legale, a seguito dell'udienza di discussione del 4.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso nel merito risulta infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Incontestato tra le parti è il fatto storico relativo all'infortunio; oggetto di contestazione, invece, è l'indennizzo riconosciuto.
Ebbene, a seguito dell'esperita consulenza tecnica è stato riscontrato che la ricorrente in ragione dell'evento traumatico occorsole ha riportato una riduzione della sua integrità psico-fisica valutabile nella misura dello zero% (0%).
Il consulente, in sede di esame obiettivo, con riferimento alle patologie lamentate ha riscontrato “arto superiore sx in asse, non accorciato, normotonico e normotrofico;
all'ispezione non si evidenziano esiti cicatrici apprezzabili. Tutti i movimenti del cingolo scapolo-omerale sono conservati e senza alcuna limitazione funzionale. Alla ispezione del ginocchio sx si rileva l'assenza di esiti cicatriziali e l'assenza di segni di succulenza tissutale;
assenza di deficit vascolo-nervosi riconducibili all'evento traumatico e/o a patologie concomitanti: riflessi nervosi osteoarticolari, sensibilità nervosa e polsi arteriosi esaminati nella norma. Il ginocchio sx in atto si presenta asciutto, non dolente nè dolorabile alla digitopressione. Alla palpazione dei distretti esaminati non si evidenzia aumento della temperatura locale rispetto ai controlaterali. Assenza di dismetria dell'arto inferiore sx rispetto al controlaterale, sia nella misurazione effettuata per l'intero arto che per i singoli segmenti;
test del cassetto anteriore negativo, assenza di scrosci endoarticolari nel passaggio dalla flessione all'estensione (e viceversa) del ginocchio sx;
non segni di menisco in atto;
accovacciamento possibile anche nelle massime escursioni;
la deambulazione risulta nella norma. Flesso-estensione della tibio-tarsica nella norma. Non vengono riferite aree di ipoestesia cutanea, riferita nella norma la sensibilità tattile, termica e dolorifica. Non sono stati evidenziati nel corso della visita medica peritale fenomeni di simulazione e/o di dissimulazione”.
Alla luce di quanto sopra, ha dunque espresso la seguente diagnosi “pregresso trauma contusivo spalla sx, ginocchio sx e caviglia sx, in assenza di limitazioni funzionali obbiettivabili e in assenza di menomazioni strumentalmente accertate”.
Dunque, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che il trauma patito dalla ricorrente ha causato delle lesioni fisiche che sono state adeguatamente trattate e che non hanno lasciato alcuna menomazione permanente, “in assenza di limitazioni funzionali correlate obbiettivamente apprezzabili e in assenza di menomazioni strumentalmente accertate”.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante;
non si ritiene dunque che sia necessario, per come richiesto dalla parte ricorrente, chiamare a chiarimenti il
Consulente, essendo le conclusioni rese esaurientemente e condivisibilmente motivate.
Premessa l'applicabilità del D.L. n. 38/2000, in presenza di un infortunio successivo al 25-7-2000, data di entrata in vigore della nuova tutela assicurativa, la percentuale invalidante che consente il riconoscimento dell'indennizzo in capitale da danno biologico deve essere pari o superiore al 6%.
Per le suesposte considerazioni, stante il mancato riconoscimento del danno biologico
(0%) la domanda non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico della ricorrente e liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1
complessivi € 1.312,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto emesso in pari data
Locri, 05/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi