Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 01/07/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 00303/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di RM (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Corradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-, emesso in data 1 marzo 2023 dal Questore della Provincia di Reggio Emilia, di revoca della licenza per il porto d’arma lunga per uso di caccia n. -OMISSIS-, rilasciata dalla Questura di Reggio Emilia il 14 dicembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Reggio Emilia;
Visto l’art. 35, co. 1, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Paola Pozzani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto -OMISSIS-, emesso in data 1 marzo 2023 dal Questore della Provincia di Reggio Emilia, con cui veniva disposta la revoca della licenza per il porto d’arma lunga per uso di caccia n. -OMISSIS-, rilasciata dalla Questura di Reggio Emilia il 14 dicembre 2021.
La difesa attorea lamenta che il provvedimento è fondato esclusivamente su di una denuncia e che, di conseguenza, la motivazione non sarebbe sorretta da un idoneo giudizio di inaffidabilità dell’interessato.
Il ricorrente medesimo premette in fatto che:
- a seguito di una denuncia presentata a suo carico per “minacce” in data 20 ottobre 2022, il nucleo Carabinieri di -OMISSIS- procedeva in data 25 ottobre 2022 con l’identificazione (doc. n. 2) nonché con il ritiro cautelare delle armi dallo stesso (legalmente) detenute (doc. n. 3);
- in data 9 febbraio 2023 gli veniva notificato il decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Reggio Emilia il 24 gennaio 2023 (prot. -OMISSIS-), ex art. 39 TULPS, con divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti (doc. n. 6), non venendo però da lui presentata impugnazione avverso detto decreto per restarsi in attesa delle ulteriori determinazioni in tema di “porto d’armi”;
- in data 11 marzo 2023 gli veniva notificato l’impugnato provvedimento (doc. n. 1), con revoca della licenza per il porto d’arma lunga per uso di caccia n. -OMISSIS-, rilasciata dalla Questura di Reggio Emilia il 14 dicembre 2021;
- in data 9 maggio 2023, davanti al Comandante della Caserma Carabinieri di -OMISSIS-, la denuncia querela da cui ha tratto origine la vicenda veniva rimessa dal querelante con contestuale accettazione da parte del ricorrente (doc. n. 7).
La difesa attorea articola i seguenti profili di doglianza:
- i fatti posti alla base del provvedimento impugnato non sono di particolare rilevanza sociale e la querela è stata rimessa;
- la motivazione non riporta un'adeguata valutazione del singolo episodio né della personalità del soggetto, che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità;
- non sussistono gli elementi necessari a tale provvedimento, come l’accertato abuso delle armi o la scarsa affidabilità nell’uso delle stesse o un’insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni;
- l’esponente è sempre risultato idoneo e affidabile nell’uso delle armi e, come risulta anche dall’allegato certificato del casellario giudiziale (doc. n. 8), ha una condotta esemplare ed irreprensibile, non sussistendo, quindi, alcun motivo per la revoca della licenza per il porto d’arma.
La Questura di Reggio Emilia, costituitasi in giudizio il 9 giugno 2023, ha depositato una relazione sui fatti di causa evidenziando che:
- l’atto questorile gravato si connota quale provvedimento dovuto in seguito al ritiro delle armi datato 24 marzo 2023, costituendo la detenzione delle armi il necessario presupposto logico giuridico e la conditio sine qua non per l’ottenimento ed il mantenimento del porto d’armi ex artt. 35, 38 e 39 del T.U.L.P.S., e l’avviso di avvio del procedimento è stato, pertanto, legittimamente pretermesso;
- il ricorso potrebbe configurarsi quale tentativo tardivo di impugnazione del provvedimento di divieto di detenzione delle armi;
- l’episodio che ha originato il ritiro delle armi, pur emergendo da una denuncia affidata alla responsabilità del querelante, è molto grave ed idoneo a far sorgere legittimi e fondati dubbi di affidabilità dell’interessato in materia di armi;
- la remissione della querela, intervenuta successivamente al gravato atto, può essere motivo di richiesta di riesame ma non costituisce vizio del provvedimento adottato.
Alla pubblica udienza del 25 giugno 2025, dato avviso ex art. 73 C.p.a. della possibile declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire stante la mancata impugnativa del pregresso divieto prefettizio di detenzione armi, e uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il ricorso introduttivo del giudizio parte attrice ha chiesto l’annullamento dell’epigrafato provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi; tuttavia, nella rappresentazione dei fatti la difesa attorea, come evidenziato in narrativa, dichiara di non aver impugnato il precedente decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Reggio Emilia di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, pur essendogli stato notificato questo provvedimento già in data 9 febbraio 2023.
Il Collegio, in considerazione di ciò, ritiene di far proprio l’orientamento espresso dal T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, con la sentenza n. 1506 del 30 aprile 2025, circa il consolidato e qui condiviso indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ tra il decreto del Prefetto recante il divieto di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S. e il decreto del Questore di revoca del porto d'armi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata secondo cui l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d'armi (Consiglio di Stato, sez. III, 4 marzo 2013, n. 1292; T.A.R. Veneto, sez. I, 31 ottobre 2019, n. 1181; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 25 marzo 2019, n. 625, idem sez., 31 marzo 2025, n.1105 ; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 25 febbraio 2022, n.154) ” sì che la “ domanda di annullamento della revoca del porto d’armi è inammissibile per difetto d'interesse poiché, una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 del T.U.L.P.S., nel caso di specie divenuto inoppugnabile, il ricorrente non può trarre dall’eventuale annullamento della revoca del porto d’armi alcuna utilità, attesa l’insussistenza del presupposto per ottenere la licenza di porto d’armi ”.
Nel caso di specie, in effetti, lo stesso ricorrente dichiara di avere ricevuto notificazione del pregresso decreto prefettizio in data 9 febbraio 2023 e di non averlo impugnato, con atto presupposto quindi già divenuto inoppugnabile al momento della notificazione (10 maggio 2023) del ricorso relativo alla successiva revoca della licenza per il porto d’armi.
Dalle illustrate ragioni discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di RM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti della Questura di Reggio Emilia delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in RM nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Pozzani | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.