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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione civile
Nella causa iscritta al n. 2884/2024 R.G.L. vertente tra Parte_1
) e Parte_2 CP_1 Parte_3 [...]
). Parte_4
dato atto che la presenza delle parti all'udienza del 25.03.2025 è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare, viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti,
Il Giudice rilevato che il ricorrente insta, ai sensi dell'art.696 c.p.c., per l'accertamento delle irregolarità e/o dell'incompletezza dei lavori eseguiti dalla società convenuta;
rilevato che la società convenuta ha dedotto l'inammissibilità del ricorso e ha contestato l'asserito inadempimento dedotto dalla ricorrente;
ritenuta l'insussistenza del periculum in mora atteso che i lavori asseritamente svolti dalla ditta convenuta sono stati ultimati nell'ottobre 2022 e tanto vale a ritenere che non sussista l'urgenza di far verificare lo stato dei luoghi, considerato il lungo lasso di tempo decorso;
ritenuto che
alla medesima conclusione si giunge anche riqualificando la domanda ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. atteso che, secondo l'orientamento giurisprudenziale seguito da questo Tribunale, il ricorso a norma dell'art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazione da compiersi in concreto ex ante, altre questioni controverse;
ritenuto che
nel caso di specie il presente giudizio non verte su un unico punto di dissenso, ma implica la soluzione di questioni giuridiche e l'accertamento di fatti controversi, atteso che la convenuta ha escluso l'ascrivibilità dei vizi riscontrati alla medesima, rappresentando che i difetti lamentati erano verosimilmente imputabili all'opera di diversi professionisti, documentando la pendenza di distinto giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Civitavecchia tra la ricorrente e diversa ditta per l'installazione del sistema di allarme;
ritenuto pertanto le predette circostanze richiedano preliminari accertamenti di merito preclusi al Giudice in sede di ATP ex art. 696 bis c.p.c.; ritenuto che le spese di lite seguono il principio della soccombenza;
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in € 1000 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.
Il Giudice
Silvia Vitelli
Sezione civile
Nella causa iscritta al n. 2884/2024 R.G.L. vertente tra Parte_1
) e Parte_2 CP_1 Parte_3 [...]
). Parte_4
dato atto che la presenza delle parti all'udienza del 25.03.2025 è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare, viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti,
Il Giudice rilevato che il ricorrente insta, ai sensi dell'art.696 c.p.c., per l'accertamento delle irregolarità e/o dell'incompletezza dei lavori eseguiti dalla società convenuta;
rilevato che la società convenuta ha dedotto l'inammissibilità del ricorso e ha contestato l'asserito inadempimento dedotto dalla ricorrente;
ritenuta l'insussistenza del periculum in mora atteso che i lavori asseritamente svolti dalla ditta convenuta sono stati ultimati nell'ottobre 2022 e tanto vale a ritenere che non sussista l'urgenza di far verificare lo stato dei luoghi, considerato il lungo lasso di tempo decorso;
ritenuto che
alla medesima conclusione si giunge anche riqualificando la domanda ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. atteso che, secondo l'orientamento giurisprudenziale seguito da questo Tribunale, il ricorso a norma dell'art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazione da compiersi in concreto ex ante, altre questioni controverse;
ritenuto che
nel caso di specie il presente giudizio non verte su un unico punto di dissenso, ma implica la soluzione di questioni giuridiche e l'accertamento di fatti controversi, atteso che la convenuta ha escluso l'ascrivibilità dei vizi riscontrati alla medesima, rappresentando che i difetti lamentati erano verosimilmente imputabili all'opera di diversi professionisti, documentando la pendenza di distinto giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Civitavecchia tra la ricorrente e diversa ditta per l'installazione del sistema di allarme;
ritenuto pertanto le predette circostanze richiedano preliminari accertamenti di merito preclusi al Giudice in sede di ATP ex art. 696 bis c.p.c.; ritenuto che le spese di lite seguono il principio della soccombenza;
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in € 1000 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.
Il Giudice
Silvia Vitelli