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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/11/2024, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1418/2020 promossa da:
), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Avezzano, via Molise, 9 67051, presso lo studio dell' avv. ANGELINI JACOPO
che la rappresentata e difende C.F._1
ATTRICE OPPONENTE contro
), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in VIALE ABRUZZO 32 C/O AVV SONIA SPINOZZI e con l'avv.
Faggella Pellegrino Antonio Christian che la rappresenta C.F._2
e difende
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione, notificato in data 03/11/2020, la Parte_1 Parte_1
promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal
[...]
Tribunale di Avezzano n. 412/2020 del 23/09/2020, notificatogli in data
24/09/2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della
[...] della somma di € 8.051,00 oltre interessi e spese Controparte_1 della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore derivante dal mancato pagamento di fornitura di energia elettrica.
Deduceva in particolare l'opponente l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza del numero identificativo, ovvero perché richiesto ed ottenuto in manifesta carenza dei presupposti di legge.
3) Si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1
preliminarmente la mancata opposizione del decreto ingiuntivo da parte dei soci personalmente e, di conseguenza, la definitività dello stesso nei loro confronti;
nel merito, deduceva sostanzialmente l'infondatezza dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
5) All'udienza del 25/09/2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. con decorrenza dal 13/12/2023, cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi si rileva che l'opposizione risulta infondata per le ragioni di seguito illustrate.
7) Preliminarmente giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr.
Cass. n. 9927/2004); pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n.
2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
sostanziale) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Pertanto, il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 2421/2006).
8) Nel merito, va rilevata la pacifica e documentata esistenza del rapporto contrattuale di somministrazione tra le odierne parti, al pari dell'avvenuta somministrazione di energia elettrica anche per quanto concerne il periodo oggetto di causa.
9) Ciò premesso, si osserva che l'opposta ha assolto al proprio onere probatorio, dando prova dell'esistenza del rapporto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio al pari dell'inadempimento dell'opponente.
10) Sicché la prova del credito può dirsi raggiunta e quindi l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 412/2020 opposto, di cui ne va dichiarata la definitiva efficacia esecutiva.
11) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. anche in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e la sostanziale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e per l'effetto Parte_1 Parte_1
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della che liquida in € 2.540,00 per Controparte_1
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Avezzano il 25/10/2024
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1418/2020 promossa da:
), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Avezzano, via Molise, 9 67051, presso lo studio dell' avv. ANGELINI JACOPO
che la rappresentata e difende C.F._1
ATTRICE OPPONENTE contro
), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in VIALE ABRUZZO 32 C/O AVV SONIA SPINOZZI e con l'avv.
Faggella Pellegrino Antonio Christian che la rappresenta C.F._2
e difende
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione, notificato in data 03/11/2020, la Parte_1 Parte_1
promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal
[...]
Tribunale di Avezzano n. 412/2020 del 23/09/2020, notificatogli in data
24/09/2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della
[...] della somma di € 8.051,00 oltre interessi e spese Controparte_1 della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore derivante dal mancato pagamento di fornitura di energia elettrica.
Deduceva in particolare l'opponente l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza del numero identificativo, ovvero perché richiesto ed ottenuto in manifesta carenza dei presupposti di legge.
3) Si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1
preliminarmente la mancata opposizione del decreto ingiuntivo da parte dei soci personalmente e, di conseguenza, la definitività dello stesso nei loro confronti;
nel merito, deduceva sostanzialmente l'infondatezza dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
5) All'udienza del 25/09/2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. con decorrenza dal 13/12/2023, cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi si rileva che l'opposizione risulta infondata per le ragioni di seguito illustrate.
7) Preliminarmente giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr.
Cass. n. 9927/2004); pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n.
2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
sostanziale) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Pertanto, il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 2421/2006).
8) Nel merito, va rilevata la pacifica e documentata esistenza del rapporto contrattuale di somministrazione tra le odierne parti, al pari dell'avvenuta somministrazione di energia elettrica anche per quanto concerne il periodo oggetto di causa.
9) Ciò premesso, si osserva che l'opposta ha assolto al proprio onere probatorio, dando prova dell'esistenza del rapporto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio al pari dell'inadempimento dell'opponente.
10) Sicché la prova del credito può dirsi raggiunta e quindi l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 412/2020 opposto, di cui ne va dichiarata la definitiva efficacia esecutiva.
11) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. anche in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e la sostanziale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e per l'effetto Parte_1 Parte_1
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della che liquida in € 2.540,00 per Controparte_1
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Avezzano il 25/10/2024
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4