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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/06/2024, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
R.g. n. 639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 639 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza ex. art. 127 ter c.p.c. del 31.05.2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
( C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Sergio De Simone, presso il cui studio, sito in Napoli al Centro Direzionale Isola
F10, elettivamente domicilia;
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti dall'Avv. Ageo Piscopo, presso il cui studio, sito in Arzano (NA) alla Via Russiello n.17, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.02.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi, alle condizioni riportate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in
Napoli in data 27.06.2001 e dal quale erano nati i figli (nato il [...]) e (nato Per_1 Per_2
il 13.04.2006).
1 R.g. n. 639/2024
Con le note depositate in data 15.05.2024 e 16.05.2024 i ricorrenti comparivano in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. per l'udienza del 16.05.2024 ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti.
Il PM in data 27.05.2024 apponeva il suo visto.
Il Giudice relatore con provvedimento del 31.05.2024 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli (avvenuta in data 12.01.2012) nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del
Tribunale di Napoli n. 2839 del 2012 (depositato in Cancelleria il 21.03.2012); inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti hanno ribadito nelle note depositate ex art 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che qui di seguito si riportano:
“1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori ed avrà residenza presso la madre IG.ra . Parte_2
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle due aspirazioni.
2) Il IG. tra vedere e tenere con sé il figlio minore nei tempi e con le modalità Parte_1 che di volta in volta saranno concordate tra le parti anche in relazione dell'età dello stesso.
3) Il IG. si obbliga a versare quale contributo per il mantenimento del figlio la Pt_1 Per_2
somma di Euro 400 mensili sino al raggiungimento della piena indipendenza economica e la somma di Euro 400 mensili quale assegno divorzile in favore della ex coniuge. La predetta somma sarà corrisposta entro il giorno cinque di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT, indice FOI. Le parti si danno atto e riconoscono reciprocamente che l'assegno divorzi è stato fissato tenuto conto non solo delle rispettive condizioni personali ed economico-patrimoniali, ma anche in considerazione dei vantaggi ottenuti dal ricollegabili al contributo fornito dalla IGnora in termini Pt_1 Pt_2
di supporto materiale e morale alla sua crescita lavorativa ed alle occasioni di lavoro rinunciate dalla stessa.
2 R.g. n. 639/2024
Il IG. si obbliga, altresì a corrispondere alla IG.ra la metà Parte_1 Parte_2
delle spese straordinarie sostenute per entrambi i figli, anche per figlio maggiorenne non Per_1
ancora completamente autosufficiente dai punti di vista economico, in base al protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia sottoscritto tra il Tribunale di Napoli Nord ed il
Consiglio dell'Ordine del Tribunale di Napoli Nord il 25 ottobre 2019.”
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed all'interesse della prole possono essere recepiti nella presente pronuncia, ad eccezione delle condizioni di cui ai punti nn. 1) e 2) in quanto nulla può statuirsi sull'affido e sul diritto di visita al secondogenito ( nato il Per_2
13.04.2006), divenuto nelle more del processo maggiorenne.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 27.06.2001
(ANNO 2001, P.II, S.A, N. 84) tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte Parte_2
motiva, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 27.06.2024.
Il giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 639 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza ex. art. 127 ter c.p.c. del 31.05.2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
( C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Sergio De Simone, presso il cui studio, sito in Napoli al Centro Direzionale Isola
F10, elettivamente domicilia;
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti dall'Avv. Ageo Piscopo, presso il cui studio, sito in Arzano (NA) alla Via Russiello n.17, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.02.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi, alle condizioni riportate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in
Napoli in data 27.06.2001 e dal quale erano nati i figli (nato il [...]) e (nato Per_1 Per_2
il 13.04.2006).
1 R.g. n. 639/2024
Con le note depositate in data 15.05.2024 e 16.05.2024 i ricorrenti comparivano in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. per l'udienza del 16.05.2024 ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti.
Il PM in data 27.05.2024 apponeva il suo visto.
Il Giudice relatore con provvedimento del 31.05.2024 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli (avvenuta in data 12.01.2012) nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del
Tribunale di Napoli n. 2839 del 2012 (depositato in Cancelleria il 21.03.2012); inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti hanno ribadito nelle note depositate ex art 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che qui di seguito si riportano:
“1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori ed avrà residenza presso la madre IG.ra . Parte_2
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle due aspirazioni.
2) Il IG. tra vedere e tenere con sé il figlio minore nei tempi e con le modalità Parte_1 che di volta in volta saranno concordate tra le parti anche in relazione dell'età dello stesso.
3) Il IG. si obbliga a versare quale contributo per il mantenimento del figlio la Pt_1 Per_2
somma di Euro 400 mensili sino al raggiungimento della piena indipendenza economica e la somma di Euro 400 mensili quale assegno divorzile in favore della ex coniuge. La predetta somma sarà corrisposta entro il giorno cinque di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT, indice FOI. Le parti si danno atto e riconoscono reciprocamente che l'assegno divorzi è stato fissato tenuto conto non solo delle rispettive condizioni personali ed economico-patrimoniali, ma anche in considerazione dei vantaggi ottenuti dal ricollegabili al contributo fornito dalla IGnora in termini Pt_1 Pt_2
di supporto materiale e morale alla sua crescita lavorativa ed alle occasioni di lavoro rinunciate dalla stessa.
2 R.g. n. 639/2024
Il IG. si obbliga, altresì a corrispondere alla IG.ra la metà Parte_1 Parte_2
delle spese straordinarie sostenute per entrambi i figli, anche per figlio maggiorenne non Per_1
ancora completamente autosufficiente dai punti di vista economico, in base al protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia sottoscritto tra il Tribunale di Napoli Nord ed il
Consiglio dell'Ordine del Tribunale di Napoli Nord il 25 ottobre 2019.”
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed all'interesse della prole possono essere recepiti nella presente pronuncia, ad eccezione delle condizioni di cui ai punti nn. 1) e 2) in quanto nulla può statuirsi sull'affido e sul diritto di visita al secondogenito ( nato il Per_2
13.04.2006), divenuto nelle more del processo maggiorenne.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 27.06.2001
(ANNO 2001, P.II, S.A, N. 84) tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte Parte_2
motiva, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 27.06.2024.
Il giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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