TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3206/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei SIg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“cessazione nella causa civile iscritta al n. 3206/2023 R.G. Cont. effetti civili del promossa con ricorso congiunto da: matrimonio”.
nata a [...] il [...] residente in [...]Parte_1
Via Destefanis n. 71 c.f. elettivamente domiciliata in Torino Corso C.F._1
Francia n. 84 presso lo studio dell'Avv. Elena Gontero che la rappresenta e difende per procura in atti;
e
, nato a [...] il [...] residente in [...], CP_1
c.f. , elettivamente domiciliato in Pinerolo Via Virginio n. 2, presso la C.F._2
persona e lo studio dell'avv. Elisa Debernardi che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 8 Conclusioni congiunte
“- pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla
cancelleria per le annotazioni di legge nel registro dello stato
civile;
- confermare l'assegnazione dell'ex casa coniugale in Vauda Canavese, Via Destefanis n. 71 con gli
arredi ed i mobili che la compongono, alla sig.ra ; Parte_1
- confermare l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la
residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre;
- disporre altresì che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in
difetto di accordo, con le seguenti modalità per quanto attiene ad e : CP_2 CP_3
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del sabato, oppure dalle
ore 9:30 sino a domenica era ore, 21:00 dopo cena;
- un pomeriggio nella settimana successiva, dall'uscita di scuola alle ore 21:00;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6
gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno
del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore, 15 giorni anche non
consecutivi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di
accordo, t r a s c o r r e r a n n o con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le
ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- per quanto attiene a fino al compimento dei 3 anni le visite avverranno secondo Per_1
calendario senza pernottamento;
- disporre che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza
alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare via telefono o
videochiamata il genitore a cui non sono assegnati in orario tardo pomeridiano per 15 minuti c.a.;
pagina 2 di 8 - confermare che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole
quando la ha con sé e inoltre che il sig. contribuirà al mantenimento dei figli CP_1
corrispondendo l'assegno periodico di €550,00 (€183,00 ciascuno), oltre alla partecipazione alle
spese “extra”; importo che sarà versato entro il 5 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo
gli indici ISTAT, con le modalità precisate al seguente capo;
- dare atto che l'assegno unico verrà percepito in toto dalla SI.ra , la quale Parte_1
accetta di compensare parzialmente la quota del 50% spettante al sig. , con gli CP_1
assegni di mantenimento come sopra determinati. A titolo esemplificativo, stante l'attuale importo
dell'assegno unico pari ad euro 400,00 mensili, il sig. a titolo di mantenimento dei figli CP_1
versera' solo la restante somma di €150,00 mensili. Con l'intesa, tuttavia, che in caso di
diminuzione e/o di revoca documentate dell'assegno unico, il sig. sarà tenuto a CP_1
corrispondere la somma mancante al totale complessivamente determinato in €550,00 quale
contributo al mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per
legge, a semplice richiesta documentata della moglie.
- le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività)
e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate -
saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi
espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati;
- disporre che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per
una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in
ogni caso documentate - siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale
Ordinario e l'Ordine degli Avvocati;
- confermare che i coniugi si danno reciprocamente atto che con l'esecuzione degli accordi
contenuti nel presente atto saranno definiti tutti i rapporti economico patrimoniali tra loro
pendenti e per l'effetto nulla avranno più a richiedere l'uno dall'altro e reciprocamente.
- dare atto che i non si richiedono reciprocamente contributo o assegno Per_2
divorzile, essendo entrambi economicamente autonomi.”
pagina 3 di 8 Il P.M. ha concluso: “Visto, il Pubblico Ministero”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 8.11.2023, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale affinché pronunciasse, previa
[...] CP_1
pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- hanno contratto matrimonio concordatario in data 23.07.2016, in regime di separazione dei beni, atto registrato nel Registro degli atti dello stato civile del Comune di Pinerolo al n. 25 P.2 S.A. anno 2016;
- dalla loro unione sono nati 3 figli: a Pinerolo il 02.04.2015, Persona_3 Persona_4
il 23.06.2017 e il 24.07.2021; Persona_5
- a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e dissapori, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, e art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, insistendo – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione - all'udienza del 15.1.2025 nella domanda di “divorzio”.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 20.5.2024), il P.M. ha apposto il visto.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio,
se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55.
pagina 4 di 8 Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 26.3.2024 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 612/2024, passata in giudicato il 17.12.2024 (come da attestazione del 19.12.2024 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole ed hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene garantito, in ossequio al principio cd. di
“bigenitorialità”, pari ed adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 20.5.2024), così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
e in data 23.07.2016, atto registrato il 29.7.2016 nel Parte_1 CP_1
Registro degli atti dello stato civile del Comune di Pinerolo al n. 25 P.2 S.A. anno 2016,
ordinando all'ufficiale di Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione pagina 5 di 8 della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396;
2) conferma l'assegnazione dell'ex casa coniugale in Vauda Canavese, Via Destefanis n.
71 con gli arredi ed i mobili che la compongono, alla sig.ra ; Parte_1
3) conferma l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre;
- dispone altresì che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità per quanto attiene ad e CP_2
: CP_3
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del sabato, oppure dalle ore 9:30
sino a domenica era ore, 21:00 dopo cena;
- un pomeriggio nella settimana successiva, dall'uscita di scuola alle ore 21:00;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31
dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore, 15 giorni anche non consecutivi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo, t r a s c o r r e r a n n o con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- per quanto attiene a , fino al compimento dei 3 anni le visite avverranno Per_1
secondo calendario senza pernottamento;
- disporre che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3
senza alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare via telefono o videochiamata il genitore a cui non sono assegnati in orario tardo pomeridiano per 15 minuti c.a.;
pagina 6 di 8 4) conferma che ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé e inoltre che il sig. contribuirà al CP_1
mantenimento dei figli corrispondendo l'assegno periodico di €550,00 (€183,00 ciascuno),
oltre alla partecipazione alle spese “extra”; importo che sarà versato entro il 5 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con le modalità precisate al seguente capo;
- dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico verrà percepito in toto dalla SI.ra , la quale accetta di compensare parzialmente la Parte_1
quota del 50% spettante al sig. , con gli assegni di mantenimento come CP_1
sopra determinati. A titolo esemplificativo, stante l'attuale importo dell'assegno unico pari ad euro 400,00 mensili, il sig. a titolo di mantenimento dei figli verserà solo la CP_1
restante somma di €150,00 mensili. Con l'intesa, tuttavia, che in caso di diminuzione e/o di revoca documentate dell'assegno unico, il sig. sarà tenuto a CP_1
corrispondere la somma mancante al totale complessivamente determinato in €550,00
quale contributo al mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat come per legge, a semplice richiesta documentata della moglie.
- le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate -
saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli
Avvocati;
- dispone che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno,
richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati;
5) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si danno reciprocamente atto che con l'esecuzione degli accordi contenuti nel presente atto saranno definiti tutti i rapporti pagina 7 di 8 economico patrimoniali tra loro pendenti e per l'effetto nulla avranno più a richiedere l'uno dall'altro e reciprocamente.
6) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che non si richiedono reciprocamente contributo o assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autonomi.
7) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 gennaio 2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei SIg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“cessazione nella causa civile iscritta al n. 3206/2023 R.G. Cont. effetti civili del promossa con ricorso congiunto da: matrimonio”.
nata a [...] il [...] residente in [...]Parte_1
Via Destefanis n. 71 c.f. elettivamente domiciliata in Torino Corso C.F._1
Francia n. 84 presso lo studio dell'Avv. Elena Gontero che la rappresenta e difende per procura in atti;
e
, nato a [...] il [...] residente in [...], CP_1
c.f. , elettivamente domiciliato in Pinerolo Via Virginio n. 2, presso la C.F._2
persona e lo studio dell'avv. Elisa Debernardi che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 8 Conclusioni congiunte
“- pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla
cancelleria per le annotazioni di legge nel registro dello stato
civile;
- confermare l'assegnazione dell'ex casa coniugale in Vauda Canavese, Via Destefanis n. 71 con gli
arredi ed i mobili che la compongono, alla sig.ra ; Parte_1
- confermare l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la
residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre;
- disporre altresì che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in
difetto di accordo, con le seguenti modalità per quanto attiene ad e : CP_2 CP_3
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del sabato, oppure dalle
ore 9:30 sino a domenica era ore, 21:00 dopo cena;
- un pomeriggio nella settimana successiva, dall'uscita di scuola alle ore 21:00;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6
gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno
del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore, 15 giorni anche non
consecutivi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di
accordo, t r a s c o r r e r a n n o con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le
ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- per quanto attiene a fino al compimento dei 3 anni le visite avverranno secondo Per_1
calendario senza pernottamento;
- disporre che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza
alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare via telefono o
videochiamata il genitore a cui non sono assegnati in orario tardo pomeridiano per 15 minuti c.a.;
pagina 2 di 8 - confermare che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole
quando la ha con sé e inoltre che il sig. contribuirà al mantenimento dei figli CP_1
corrispondendo l'assegno periodico di €550,00 (€183,00 ciascuno), oltre alla partecipazione alle
spese “extra”; importo che sarà versato entro il 5 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo
gli indici ISTAT, con le modalità precisate al seguente capo;
- dare atto che l'assegno unico verrà percepito in toto dalla SI.ra , la quale Parte_1
accetta di compensare parzialmente la quota del 50% spettante al sig. , con gli CP_1
assegni di mantenimento come sopra determinati. A titolo esemplificativo, stante l'attuale importo
dell'assegno unico pari ad euro 400,00 mensili, il sig. a titolo di mantenimento dei figli CP_1
versera' solo la restante somma di €150,00 mensili. Con l'intesa, tuttavia, che in caso di
diminuzione e/o di revoca documentate dell'assegno unico, il sig. sarà tenuto a CP_1
corrispondere la somma mancante al totale complessivamente determinato in €550,00 quale
contributo al mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per
legge, a semplice richiesta documentata della moglie.
- le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività)
e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate -
saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi
espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati;
- disporre che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per
una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in
ogni caso documentate - siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale
Ordinario e l'Ordine degli Avvocati;
- confermare che i coniugi si danno reciprocamente atto che con l'esecuzione degli accordi
contenuti nel presente atto saranno definiti tutti i rapporti economico patrimoniali tra loro
pendenti e per l'effetto nulla avranno più a richiedere l'uno dall'altro e reciprocamente.
- dare atto che i non si richiedono reciprocamente contributo o assegno Per_2
divorzile, essendo entrambi economicamente autonomi.”
pagina 3 di 8 Il P.M. ha concluso: “Visto, il Pubblico Ministero”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 8.11.2023, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale affinché pronunciasse, previa
[...] CP_1
pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- hanno contratto matrimonio concordatario in data 23.07.2016, in regime di separazione dei beni, atto registrato nel Registro degli atti dello stato civile del Comune di Pinerolo al n. 25 P.2 S.A. anno 2016;
- dalla loro unione sono nati 3 figli: a Pinerolo il 02.04.2015, Persona_3 Persona_4
il 23.06.2017 e il 24.07.2021; Persona_5
- a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e dissapori, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, e art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, insistendo – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione - all'udienza del 15.1.2025 nella domanda di “divorzio”.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 20.5.2024), il P.M. ha apposto il visto.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio,
se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55.
pagina 4 di 8 Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 26.3.2024 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 612/2024, passata in giudicato il 17.12.2024 (come da attestazione del 19.12.2024 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole ed hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene garantito, in ossequio al principio cd. di
“bigenitorialità”, pari ed adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 20.5.2024), così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
e in data 23.07.2016, atto registrato il 29.7.2016 nel Parte_1 CP_1
Registro degli atti dello stato civile del Comune di Pinerolo al n. 25 P.2 S.A. anno 2016,
ordinando all'ufficiale di Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione pagina 5 di 8 della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396;
2) conferma l'assegnazione dell'ex casa coniugale in Vauda Canavese, Via Destefanis n.
71 con gli arredi ed i mobili che la compongono, alla sig.ra ; Parte_1
3) conferma l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre;
- dispone altresì che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità per quanto attiene ad e CP_2
: CP_3
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del sabato, oppure dalle ore 9:30
sino a domenica era ore, 21:00 dopo cena;
- un pomeriggio nella settimana successiva, dall'uscita di scuola alle ore 21:00;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31
dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore, 15 giorni anche non consecutivi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo, t r a s c o r r e r a n n o con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- per quanto attiene a , fino al compimento dei 3 anni le visite avverranno Per_1
secondo calendario senza pernottamento;
- disporre che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3
senza alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare via telefono o videochiamata il genitore a cui non sono assegnati in orario tardo pomeridiano per 15 minuti c.a.;
pagina 6 di 8 4) conferma che ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé e inoltre che il sig. contribuirà al CP_1
mantenimento dei figli corrispondendo l'assegno periodico di €550,00 (€183,00 ciascuno),
oltre alla partecipazione alle spese “extra”; importo che sarà versato entro il 5 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con le modalità precisate al seguente capo;
- dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico verrà percepito in toto dalla SI.ra , la quale accetta di compensare parzialmente la Parte_1
quota del 50% spettante al sig. , con gli assegni di mantenimento come CP_1
sopra determinati. A titolo esemplificativo, stante l'attuale importo dell'assegno unico pari ad euro 400,00 mensili, il sig. a titolo di mantenimento dei figli verserà solo la CP_1
restante somma di €150,00 mensili. Con l'intesa, tuttavia, che in caso di diminuzione e/o di revoca documentate dell'assegno unico, il sig. sarà tenuto a CP_1
corrispondere la somma mancante al totale complessivamente determinato in €550,00
quale contributo al mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat come per legge, a semplice richiesta documentata della moglie.
- le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate -
saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli
Avvocati;
- dispone che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno,
richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati;
5) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si danno reciprocamente atto che con l'esecuzione degli accordi contenuti nel presente atto saranno definiti tutti i rapporti pagina 7 di 8 economico patrimoniali tra loro pendenti e per l'effetto nulla avranno più a richiedere l'uno dall'altro e reciprocamente.
6) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che non si richiedono reciprocamente contributo o assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autonomi.
7) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 gennaio 2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 8 di 8