Articolo 5 della Legge 6 agosto 1954, n. 843
Articolo 4Articolo 6
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3 ottobre 1954
Art. 5.
L'art. 12 e' cosi' modificato:
"L'impianto di nuovi stabilimenti industriali e l'ampliamento o la trasformazione di quelli esistenti nell'ambito di cui all'art. 1 del presente decreto, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la difesa, per i trasporti, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.
L'autorizzazione e' richiesta anche per il mantenimento degli stabilimenti di ogni specie nell'ambito delle zone di cui al detto art. 1, mano a mano che queste saranno incluse nel punto franco".
Entrata in vigore il 3 ottobre 1954