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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 24/02/2025 al n. 490 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Gallicchio TO
e da
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26/07/1975 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Piscopo Francesco
-Ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- Interveniente Necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/02/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in San Giorgio a Cremano in data 8.10.2004 dalla cui unione nascevano due figli TO il 6.1.2005 ed il 21.3.2011, evidenziavano che il Per_1
Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 381/2022 del 18.2.2022 resa nel procedimento R.G. n. 1594/2019 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno regolamentato in atti e contributo al mantenimento dei figli a carico del padre.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 381/2022 del 18.2.2022 emessa dal Tribunale di Nola, risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“a. affido dei figli TO ed congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
b. i figli incontreranno il padre ogni volta che lo desiderano, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori. Inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli il martedì o il giovedì o in altri giorni della settimana, da concordare a cura dei genitori, dalle ore 17:00 alle 20:30 (21:00 in estate), per due fine settimana al mese, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio (ore 17:00) nei periodi di vacanza scolastica ovvero dall'uscita da scuola del sabato sino alle ore 20:00 della domenica;
per una settimana nelle festività natalizie, comprendenti il Natale o il Capodanno e l'Epifania; per tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti il giorno di Pasqua o del Lunedì in albis;
per un mese, anche non consecutivo, durante le vacanze estive, da concordare, possibilmente, entro il mese di maggio di ogni anno;
nel giorno della festa del papà, del suo onomastico e compleanno
(con la mamma invece quando dette festività la riguardano), mentre il compleanno e l'onomastico dei bambini saranno festeggiati con entrambi i genitori anche separatamente
CONDIZIONI inerenti ai rapporti economici a. disporre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_2 ordinario dei figli mediante il versamento alla madre collocataria prevalente l'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), in modalità anticipata entro e non oltre il giorno 16 di ogni mese mediante bonifico bancario, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, con espressa autorizzazione ad opera del Sig. affinché il Parte_2 pagamento diretto del predetto importo sia effettuato – come già accade all'attualità, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, L. n. 898/1970 – dal proprio attuale datore di lavoro “Perrella
Distribuzione s.r.l.” (c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 domiciliato per la carica in Napoli alla Via Ferrante Imparato n. 501 (80146);
b. disporre a carico del Sig. l'obbligo di contribuzione nella misura del 50% Parte_2 delle spese straordinarie per esigenze inaspettate della prole, oltre che alle spese non routinarie e che richiedono interventi economici straordinari (in via esemplificativa, spese mediche specialistiche non coperte dal SSN, per costosi medicinali non prescrivibili, per iscrizione e tasse scolastiche, per i libri di scuola, per le gite scolastiche, sportive), previo accordo sulle medesime ad eccezione di quelle mediche indifferibili ed urgenti;
c. prendere atto che le parti sono economicamente indipendenti, esse rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa economica;
d. accertare il diritto della Sig.ra alla percezione dell'assegno unico quale Parte_1 genitore collocatario prevalente. 3) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di San Giorgio a Cremano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. ”
In riferimento al regime di affido del minore si ritiene opportuno confermare il Per_1 regime di affido condiviso: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione del minore presso la residenza materna e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
Di Stabia (NA) il 26/07/1975 , a San Giorgio a Cremano (NA) il giorno 8.10.2004, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 103, Parte II, Serie A,
Anno 2004);
b) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile e Per_1 residenza presso la madre con diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
c) dispone che il sig. corrisponda alla Sig.ra la complessiva somma di Pt_2 Pt_1 euro 400,00 a titolo di mantenimento del figlio minore e del figlio TO, Per_1 maggiorenne non autonomo economicamente (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 16 di ogni mese;
oltre al
50 % delle spese straordinarie necessarie per la salute, la cura, l'istruzione scolastica
(esempio spese per libri) o parascolastica (esempio gite) e per le attività sportive e comunque ludiche e/o ricreative (esempio centri estivi) delle figlie, compresa altresì ogni altra spesa di carattere straordinario, comunque sempre previamente concordata dai genitori o comunque necessaria ed indifferibile;
le eventuali iscrizioni delle figlie presso
Istituti di istruzione privati dovranno essere previamente concordate per iscritto dai genitori;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 04/06/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 24/02/2025 al n. 490 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Gallicchio TO
e da
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26/07/1975 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Piscopo Francesco
-Ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- Interveniente Necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/02/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in San Giorgio a Cremano in data 8.10.2004 dalla cui unione nascevano due figli TO il 6.1.2005 ed il 21.3.2011, evidenziavano che il Per_1
Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 381/2022 del 18.2.2022 resa nel procedimento R.G. n. 1594/2019 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno regolamentato in atti e contributo al mantenimento dei figli a carico del padre.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 381/2022 del 18.2.2022 emessa dal Tribunale di Nola, risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“a. affido dei figli TO ed congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
b. i figli incontreranno il padre ogni volta che lo desiderano, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori. Inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli il martedì o il giovedì o in altri giorni della settimana, da concordare a cura dei genitori, dalle ore 17:00 alle 20:30 (21:00 in estate), per due fine settimana al mese, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio (ore 17:00) nei periodi di vacanza scolastica ovvero dall'uscita da scuola del sabato sino alle ore 20:00 della domenica;
per una settimana nelle festività natalizie, comprendenti il Natale o il Capodanno e l'Epifania; per tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti il giorno di Pasqua o del Lunedì in albis;
per un mese, anche non consecutivo, durante le vacanze estive, da concordare, possibilmente, entro il mese di maggio di ogni anno;
nel giorno della festa del papà, del suo onomastico e compleanno
(con la mamma invece quando dette festività la riguardano), mentre il compleanno e l'onomastico dei bambini saranno festeggiati con entrambi i genitori anche separatamente
CONDIZIONI inerenti ai rapporti economici a. disporre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_2 ordinario dei figli mediante il versamento alla madre collocataria prevalente l'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), in modalità anticipata entro e non oltre il giorno 16 di ogni mese mediante bonifico bancario, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, con espressa autorizzazione ad opera del Sig. affinché il Parte_2 pagamento diretto del predetto importo sia effettuato – come già accade all'attualità, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, L. n. 898/1970 – dal proprio attuale datore di lavoro “Perrella
Distribuzione s.r.l.” (c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 domiciliato per la carica in Napoli alla Via Ferrante Imparato n. 501 (80146);
b. disporre a carico del Sig. l'obbligo di contribuzione nella misura del 50% Parte_2 delle spese straordinarie per esigenze inaspettate della prole, oltre che alle spese non routinarie e che richiedono interventi economici straordinari (in via esemplificativa, spese mediche specialistiche non coperte dal SSN, per costosi medicinali non prescrivibili, per iscrizione e tasse scolastiche, per i libri di scuola, per le gite scolastiche, sportive), previo accordo sulle medesime ad eccezione di quelle mediche indifferibili ed urgenti;
c. prendere atto che le parti sono economicamente indipendenti, esse rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa economica;
d. accertare il diritto della Sig.ra alla percezione dell'assegno unico quale Parte_1 genitore collocatario prevalente. 3) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di San Giorgio a Cremano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. ”
In riferimento al regime di affido del minore si ritiene opportuno confermare il Per_1 regime di affido condiviso: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione del minore presso la residenza materna e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
Di Stabia (NA) il 26/07/1975 , a San Giorgio a Cremano (NA) il giorno 8.10.2004, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 103, Parte II, Serie A,
Anno 2004);
b) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile e Per_1 residenza presso la madre con diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
c) dispone che il sig. corrisponda alla Sig.ra la complessiva somma di Pt_2 Pt_1 euro 400,00 a titolo di mantenimento del figlio minore e del figlio TO, Per_1 maggiorenne non autonomo economicamente (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 16 di ogni mese;
oltre al
50 % delle spese straordinarie necessarie per la salute, la cura, l'istruzione scolastica
(esempio spese per libri) o parascolastica (esempio gite) e per le attività sportive e comunque ludiche e/o ricreative (esempio centri estivi) delle figlie, compresa altresì ogni altra spesa di carattere straordinario, comunque sempre previamente concordata dai genitori o comunque necessaria ed indifferibile;
le eventuali iscrizioni delle figlie presso
Istituti di istruzione privati dovranno essere previamente concordate per iscritto dai genitori;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 04/06/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca