TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4033/2024
Oggi, 22/05/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to CARMINE ATTANASIO, per , il quale si riporta alle approntate Parte_1 difese e chiede l'accoglimento dell'appello; avv.to MARCELLO PICONE, per l'impresa il quale si riporta Controparte_1 alle già rassegnate conclusioni e conclude per il rigetto del gravame.
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense i dott.ri e Persona_1 Per_2
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 12
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4033/2024 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 173 bis/24 del Giudice di Pace di Sarno”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto Parte_1 introduttivo, dall'Avv. Carmine Attanasio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via L. Maiorino, n. 13;
- APPELLANTE -
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce comparsa di risposta nel giudizio di prime cure, dall'Avv. Marcello Picone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Centro Direzionale Isola F4;
- APPELLATA -
NONCHÉ
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 22.5.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, il sig. proprietario del motociclo tg. Parte_1
pagina 2 di 12 EC98277, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Sarno la compagnia , CP_1
quale impresa assicuratrice per la RCA del proprio veicolo, nonché il sig. Controparte_2
proprietario della vettura “Fiat Punto” tg AR835XB, al fine di sentirli condannare, ai sensi dell'art. 149
D. Lgs. n. 209/05, al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza del sinistro stradale che si sarebbe verificato in data 2.12.18, intorno alle ore 12:30, nel Comune di San Marzano sul Sarno.
Segnatamente, la difesa dell'allora attore aveva dedotto: che, nel testé indicato frangente temporale,
l'automobile di proprietà del sig. sarebbe stata intenta a percorrere via E. Berlinguer, CP_2 allorquando, giunta all'altezza del civico n. 20, avrebbe improvvisamente “e senza alcuna segnalazione” intrapreso una manovra di svolta a sinistra, onde potersi immettere in luogo privato, in tal guisa impattando contro il motociclo condotto dal sig. che nell'occasione sarebbe stato Pt_1
prossimo a completare la manovra di sorpasso a sinistra della summenzionata vettura, asseritamente iniziata dopo aver adeguatamente segnalato la relativa intenzione;
che il dianzi descritto urto sarebbe avvenuto tra la fiancata sinistra dell'automobile e la parte laterale destra del motociclo;
che, per l'effetto di tale collisione, la predetta motocicletta sarebbe stata “scaraventata a terra sulla sinistra in uno al conducente”; che, in conseguenza dell'incidente, il sig. avrebbe riportato “gravi lesioni Pt_1 personali”, che ne avrebbero reso necessario il trasporto presso il nosocomio di Sarno, i cui sanitari avrebbero diagnosticatogli “un trauma contusivo all'anca, al femore, al ginocchio, alla gamba destra”, nonché una sublussazione del coccige con distacco osseo e la frattura composta della falange prossimale del V dito del piede destro;
che, inoltre, il veicolo dell'istante avrebbe subito danni per la cui riparazione sarebbe occorso l'importo di euro 5.000,00; che, attivata la procedura d'indennizzo diretto ex art. 149 D. Lgs. n. 209/05, la società avrebbe offerto, a titolo di risarcimento dei CP_1 pregiudizi lamentati, all'allora attore la somma di euro 9.000,00, comprensiva di euro 800,00 per spese legali, trattenuta quale acconto sull'asserito maggior avere.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierno appellante aveva affermato che la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente al proprietario della “Fiat
Punto” tg AR835XB, giacché, da un lato, il conducente della prefata vettura avrebbe intrapreso una manovra di svolta a sinistra senza aver previamente azionato il relativo indicatore di direzione né essersi accertato di poter eseguire in sicurezza detta manovra;
dall'altro, il centauro nulla avrebbe potuto fare onde evitare il sinistro “per mancanza di spazio, essendo affiancato dall'auto”.
Con specifico riguardo ai pregiudizi lamentati, il sig. dato preliminarmente atto di aver Pt_1 trattenuto, a titolo “di acconto sul maggior avere”, l'importo di euro 9.000,00 corrispostogli dall'impresa assicuratrice, aveva domandato la condanna dei convenuti al ristoro del danno differenziale, espressamente quantificato in euro 19.500,00.
pagina 3 di 12 Con comparsa di risposta all'uopo depositata, si era costituita nel giudizio di primo grado la compagnia invocando la reiezione della domanda attorea. A fondamento del preteso rigetto, detta CP_1
convenuta aveva in limine sollevato eccezione d'incompetenza per valore dell'adito giudice;
sempre in via preliminare, aveva eccepito la nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; ancora in limine, aveva formulato eccezione d'improponibilità della domanda attorea per la – supposta – violazione del dettato degli artt. 145 e 148, III comma, del codice delle assicurazioni private, esponendo che l'inoltrata richiesta risarcitoria non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore;
quanto al merito, aveva sostenuto che la responsabilità dell'incidente avrebbe dovuto essere ascritta – quantomeno paritariamente – al conducente del motociclo, il quale, in asserito spregio all'art. 148 C.d.S., avrebbe intrapreso una manovra di sorpasso della vettura dalla quale era nel frangente preceduto, ancorché la conducente della stessa avrebbe poco prima azionato l'indicatore di direzione per segnalare l'intenzione di svoltare a sinistra;
inoltre, aveva eccepito la violazione da parte dell'allora attore del dovere di correttezza e di normale diligenza imposto al danneggiato dall'art 1227, secondo comma, cod. civ., deducendo che questi avrebbe omesso d'indossare il casco;
da ultimo, aveva contestato la quantificazione dei pregiudizi operata nel libello introduttivo.
Ad onta della rituale evocazione in giudizio, il sig. non aveva provveduto a Controparte_2
costituirsi.
Escussi i due testi indicati dal sig. e ritenuto non necessario l'espletamento di alcuna CTU, la Pt_1
causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 173 bis/24, il giudice di pace di Sarno, affermato il concorso di colpa paritario dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro, ha – in parziale accoglimento della spiegata domanda risarcitoria – condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di euro 2.300,00.
Avverso tale arresto ha interposto gravame il sig. articolandolo in quattro motivi. Parte_1
Con la prima doglianza, la difesa dell'appellante ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c., assumendo che il primo giudicante avrebbe erroneamente ritenuto non superata la presunzione sancita dalla predetta disposizione, giacché, da un lato, tale presunzione avrebbe una funzione sussidiaria ed opererebbe “soltanto quando le risultanze probatorie non consentono al Giudice di ricostruire le condotte dei due conducenti e pervenire alla valutazione delle reciproche”; dall'altro, dal raccolto compendio probatorio sarebbe emerso “con sufficiente certezza che
l'unica ed esclusiva responsabile del sinistro è la conducente della Fiat Punto tg. AR 835XB, che pagina 4 di 12 nell'occasione svoltava a sinistra per immettersi in luogo privato senza segnalazione e senza accorgersi del sopraggiungere da tergo della moto in regolare fase di sorpasso, per cui la attingeva alla fiancata laterale destra con la propria fiancata anteriore sinistra, violando così l'art. 154 del codice della strada”. Segnatamente, l'odierno istante ha sostenuto che dalla dinamica dell'incidente riferita dai due testi escussi si arguirebbe il collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento della conducente della vettura, in quanto questa, essendosi posta “improvvisamente davanti alla moto, sarebbe diventata un ostacolo imprevedibile per il motociclista, che nulla poteva per evitare l'evento: difatti, anche una eventuale manovra di sterzata a sinistra, non avrebbe sortito alcun effetto”.
Con la seconda censura, il sig. si è doluto sostanzialmente della violazione e della falsa Pt_1
applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., esponendo che dalle risultanze probatorie potrebbe agevolmente inferirsi l'esclusiva responsabilità della conducente della vettura di proprietà del sig.
. CP_2
Con il terzo motivo, l'appellante ha de facto lamentato la violazione del decreto del 16.10.2023 del
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sostenendo che il giudice di pace non avrebbe provveduto a liquidare il danno biologico accertato dal consulente di parte dell'impresa assicuratrice facendo corretta applicazione dei valori aggiornati dal summenzionato D.M.: in particolare, ha evidenziato che laddove gli stessi fossero stati adeguatamente applicati il danno biologico sarebbe stato “quantificato in euro 15.317,18 cui aggiungere le spese per e 1.709,00 e così per complessivi euro 17.026,18”.
Con l'ultima doglianza, il sig. ha lamentato l'errata liquidazione delle spese di lite, deducendo Pt_1 che il primo giudicante non avrebbe dovuto defalcare dall'importo liquidato a tal titolo la somma di euro 800,00, corrisposta dalla compagnia assicuratrice anteriormente all'instaurazione del giudizio di prime cure a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali, poiché queste ultime sarebbero “voce autonoma rispetto a quelle giudiziali”.
Con comparsa di risposta depositata in data 25.2.25, si è costituita la compagnia , chiedendo CP_1
la reiezione del proposto appello. A fondamento dell'invocato rigetto, la difesa della testé citata società ha in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la (ritenuta) inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha sostenuto che il primo giudicante avrebbe correttamente ritenuto non superata la presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2054, secondo comma, c.c., in quanto questi – evidenziato preliminarmente che lo stesso appellante avrebbe offerto “una ricostruzione dei fatti incentrata esclusivamente sul comportamento avuto dalla conducente l'autoveicolo FIAT senza considerare la condotta di guida del conducente il motociclo Harley Davidson” – ha asserito che concausa del sinistro per cui è disputa sarebbe stato l'agere imprudente dell'originario attore, il quale pagina 5 di 12 avrebbe intentato “un sorpasso azzardato”, come dichiarato dalla conducente della vettura ai
Carabinieri intervenuti sul luogo teatro dell'incidente. In relazione, poi, alla doglianza con la quale l'appellante ha censurato l'operata liquidazione del danno biologico, la summenzionata compagnia ha affermato che “una contestazione generica dei calcoli, senza proporre un'adeguata alternativa”, non sarebbe “sufficiente per ottenere una revisione della decisione”.
Con riguardo, infine, all'ultimo motivo in cui si articola il proposto gravame, l'appellata ha dedotto che la liquidazione delle spese legali sarebbe “avvenuta in maniera del tutto conforme ai criteri previsti dalla normativa vigente”, in quanto il giudice di pace avrebbe rettamente “parametrato l'importo liquidato tenendo conto di due elementi fondamentali: da un lato, l'accoglimento solo parziale della domanda, che ha inevitabilmente inciso sulla determinazione del compenso spettante;
dall'altro,
l'entità contenuta della condanna, che ha giustificato una liquidazione proporzionata alla portata economica della controversia”.
A scioglimento della riservata assunta all'udienza del 6.3.25, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, occorre in limine dichiarare la contumacia del sig. , il quale, pur se ritualmente evocato in giudizio, non ha Controparte_2
provveduto a costituirsi.
Sempre in via preliminare, deve indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'impresa assicuratrice, secondo la quale il proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. A tal fine, non può tacersi che la formulazione ratione temporis applicabile della norma di cui si discorre prescrive che – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis,
Cass. SS. UU. n. 18868/17).
Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la formulata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante analiticamente indicato i punti del gravato arresto da riformare.
Ancora in limine, giova rilevare che le eccezioni preliminari formulate dall'appellata compagnia nel corpo della comparsa di costituzione nel giudizio di prime cure non possano essere – in ossequio al pagina 6 di 12 dettato dell'art. 346 c.p.c. – scandagliate nel presente giudizio, in quanto dette eccezioni, ancorché de facto non siano state esaminate dal primo giudicante, non sono state riproposte dall'impresa assicuratrice (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 7940/19, ove si è affermato claris litteris che “le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado).
Tanto atteso, deve scrutinarsi il proposto gravame muovendo dai primi due motivi in cui si articola, che, per ragioni di connessione logica, devono essere esaminati congiuntamente. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che il secondo comma dell'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli, pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati nell'incidente; presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro. La prefata presunzione, secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte, non può esser vinta semplicemente dando prova, all'esito dell'istruttoria, della colpa grave di uno dei conducenti implicati nell'incidente, occorrendo a tal uopo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini, “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. n. 24860/2010). Segnatamente, in relazione a tale ultimo aspetto, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass. n. 1724/87).
Dunque, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di procedere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del dettato dell'art. 2054 c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno […] se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non implica il superamento della presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal conducente della cui colpa è fornita prova escludano logicamente ogni pagina 7 di 12 responsabilità degli altri guidatori coinvolti, evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non possa non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto (cfr., in tal senso, Cass. n. 12884/21; Cass. n. 13672/19). In altri termini, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta, di per sé, la sterilizzazione della presunzione di colpa concorrente dell'altro conducente, scolpita nella lettera dell'art. 2054, comma 2, c.c., essendo a tal fine necessario che l'altro conducente fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme della circolazione e a quelle della comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr., ex multis, Cass. n. 15434/04; Cass. n. 5219/14).
Corollario della illustrata impostazione esegetica è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro (si veda, in proposito, Cass. n. 1161/92, ove si è espressamente affermato che
“l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito”; ancora, sul punto, Cass. n. 16759/14, a tenore della quale “ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità deve ammettere che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro”).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, la presunzione sancita dal II comma dell'art. 2054 c.c. deve ritenersi superata, in quanto dalla ricostruita dinamica del sinistro non soltanto emerge la condotta gravemente colposa della conducente della vettura dell'appellato contumace, ma s'inferisce anche l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a quest'ultima, avendo avuto l'agere della stessa efficacia causale assorbente rispetto all'evento dannoso, in tal guisa escludendo logicamente ogni responsabilità dell'originario attore.
La condotta colposa della conducente della vettura di proprietà del sig. emerge dalle CP_2
deposizioni dei due testi escussi nel giudizio di prime cure: segnatamente, il sig. Parte_2 premesso che, “intorno alle ore 12:30”, stesse percorrendo a piedi via Berlinguer, ha dichiarato che nell'indicato frangente temporale una motocicletta “Harley-Davidson” di colore nero, intenta a procedere lungo via Berlinguer con direzione “San Marzano centro”, attivato il relativo indicatore di direzione, avesse iniziato la manovra di soprasso a sinistra della vettura “Fiat Punto” di colore pagina 8 di 12 bordeaux dalla quale era nell'occasione preceduta, aggiungendo che detta automobile avesse
“improvvisamente effettuato una manovra di svolta a sinistra senza accendere la freccia”, finendo così per urtare il motociclo di proprietà del sig. inoltre, ha specificato che il testé descritto impatto si Pt_1 fosse verificato tra la “parte anteriore sinistra” della vettura e la “parte laterale destra” del motociclo;
infine, ha riferito che, per l'effetto della collisione de qua, “la moto fosse caduta unitamente al conducente”, precisando che, non essendo quest'ultimo stato in grado di rialzarsi, si fosse reso necessario l'intervento di un'ambulanza.
Di tenore non dissimile le dichiarazioni rese dal teste , il quale, preliminarmente Testimone_1 evidenziato che, “intorno alle ore 12:30”, stesse procedendo a bordo del proprio veicolo lungo via
Berlinguer, preceduto da una “Fiat Punto” di colore bordeaux, ha riferito che una motocicletta “Harley-
Davidson” avesse intrapreso, “con la freccia accesa”, il sorpasso della predetta “Fiat Punto”, allorquando “improvvisamente” il conducente di tale vettura “svoltava a sinistra senza segnalazione”, in tal guisa impattando il motociclo;
inoltre, ha precisato che l'automobile avesse iniziato la manovra di svolta a sinistra quando la “Harley-Davidson” avesse “quasi ultimato” l'intrapreso sorpasso;
infine, ha dichiarato che l'urto si fosse verificato tra “la parte sinistra dell'automobile” e “la fiancata della moto lato destro”.
La colpevolezza della condotta della sig.ra conducente del veicolo di proprietà Controparte_3 dell'appellato contumace, si evince anche dalle dichiarazioni dalla medesima rilasciate ai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro poco dopo che lo stesso fosse occorso: invero, la sig.ra ha CP_2
nel frangente riferito ai militi che, giunta all'altezza del civico n. 20, avesse acceso “regolarmente i segnalatori di direzione” ed intrapreso una manovra di svolta a sinistra, senza, tuttavia, essersi “accorta della moto che stava sorpassando nel suo stesso senso di marcia”.
Ebbene, dagli elementi di prova passati in rassegna emerge che la manovra posta in essere dalla sig.ra sia stata iniziata quando il motociclo già fosse in fase di sorpasso: invero, tale Controparte_3 circostanza, di là dall'esser stata riferita dal teste , può arguirsi anche Persona_3 Testimone_1 dai punti d'urto (ossia, “parte anteriore sinistra” della vettura e “parte laterale destra” del motociclo), che dimostrano che al momento della collisione – determinata dalla manovra di svolta a sinistra intrapresa dall'automobile – la “Harley-Davidson” non soltanto già affiancasse l'automobile, ma verosimilmente già fosse giunta all'altezza della parte anteriore dell'abitacolo della vettura.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi che la conducente della vettura di proprietà del sig.
non abbia osservato l'art. 154 C.d.S., avendo omesso di concedere la precedenza al CP_2
pagina 9 di 12 sopraggiungente motociclo, nonché di assicurarsi “di poter effettuare la manovra senza creare pericolo
o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”.
A tal riguardo, non può tacersi che, secondo la Suprema Corte, il conducente di un veicolo che debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla destra, ma ha altresì
l'obbligo, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, ai quali spetta del pari la precedenza, sebbene si trovino in una illegittima fase di sorpasso (in tal senso, Cass. n. 4585/99; Cass. n. 4402/04; Cass. n. 13380/12; Cass. ord. n. 30070/22). E ciò in forza della dirimente considerazione per cui la manovra di svolta a sinistra “determina una situazione di crisi del normale flusso dei veicoli, per cui il conducente che intende effettuarla è tenuto non solo a segnalarla con congruo anticipo, ma anche a non proseguirla, se già iniziata, quando possa
e debba rilevarsi che è già in atto una manovra di sorpasso” (Cass. n. 12742/80).
Peraltro, anche laddove volesse sostenersi – come fatto dalla difesa della compagnia assicurativa – che la conducente della vettura avesse azionato l'indicatore di direzione per segnalare la propria intenzione di svoltare a sinistra, si ravviserebbe in ogni caso la responsabilità della sig.ra , la Controparte_3 quale, quand'anche – come, comunque, non è emerso dalle risultanze probatorie – avesse effettivamente segnalato la propria intenzione di svoltare, avrebbe comunque dovuto astenersi dal compiere la manovra, essendo il motociclo, quando l'automobile ha iniziato a deviare la propria traiettoria di marcia verso sinistra, già in fase avanzata di sorpasso.
Venendo all'agere del conducente del motociclo, nessun contributo causale ha fornito ai fini della verificazione del sinistro, atteso il collegamento eziologico esclusivo tra l'evento dannoso e la manovra di svolta a sinistra imprudentemente intrapresa dalla sig.ra allorquando la vettura dalla stessa CP_2
condotta era oramai già stata affiancata dal motociclo in fase di sorpasso.
Sulla scorta degli approdi cui si è pervenuti, i primi due motivi di gravame non possono che ritenersi fondati e, per l'effetto, la responsabilità del sinistro occorso in data 2.12.18 deve essere imputata in via esclusiva alla conducente dell'automobile del sig. . CP_2
L'accoglimento delle prime due censure determina l'assorbimento della quarta e ultima doglianza, in virtù del principio secondo cui il giudice di appello, allorché – come nel caso in esame – riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. n. 9064/18; Cass. n.
11423/16; Cass. n. 6259/14).
S'impone, ora, di esaminare la terza censura in cui si articola il proposto gravame, con la quale l'appellante ha lamentato che il giudice di pace avrebbe provveduto a liquidare il danno biologico pagina 10 di 12 accertato dal consulente di parte dell'impresa assicuratrice non facendo corretta applicazione dei valori aggiornati dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 ottobre 2023, evidenziando che, se il primo giudicante avesse adoperato i criteri vigenti al momento della liquidazione, il danno biologico determinato recependo gli approdi della perizia elaborata dal fiduciario dell'impresa assicuratrice sarebbe stato pari – non già, come affermato dal giudice di prime cure, ad euro 14.291,00, bensì – ad euro 15.317,18. L'appellante, dunque, ha sostenuto la mancata applicazione dei criteri vigenti al momento della liquidazione muovendo dall'assunto che se il danno biologico accertato dal fiduciario della compagnia fosse stato liquidato applicando gli stessi si sarebbe dovuti prevenire, all'esito delle necessarie operazioni algebriche, ad un importo diverso da quello riconosciuto nell'impugnato arresto.
Tale doglianza non è meritevole di accoglimento, prendendo le mosse dall'errato presupposto per il quale il giudice di prime cure avrebbe quantificato il danno biologico – che si assume esser stato liquidato erroneamente – recependo pedissequamente le risultanze della “perizia effettuata dal fiduciario della compagnia”, mentre, invece, come si evince dallo scarno apparato motivazionale dell'impugnata sentenza, il pregiudizio biologico subito dal sig. risulta esser stato determinato Pt_1 dal primo giudicante “sulla base della depositata documentazione medico-ospedaliera comparata con la perizia effettuata dal fiduciario della compagnia”. Ebbene, non essendo tale ultima statuizione stata investita da alcun motivo di impugnazione – essendosi l'appellante doluto dei criteri adoprati ai fini della liquidazione del riconosciuto danno alla propria integrità psicofisica e non, invece, della quantificazione dello stesso, sulla quale, pertanto, si è formato il giudicato interno – né essendo stato censurato il laconico iter argomentativo addotto a sostegno della stessa, la doglianza in esame non può che essere rigettata, non emergendo con sufficiente grado di nitore che il giudice di pace non abbia avuto riguardo, ai fini della liquidazione dell'accertato pregiudizio biologico, dei parametri allora vigenti.
All'esito del tracciato iter argomentativo, il proposto appello deve essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: a) deve essere accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della conducente della vettura di proprietà del sig. nella causazione Controparte_2
del sinistro stradale verificatosi in data 2.12.18; b) gli appellati devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore del sig. dell'importo di euro 12.800,00 (cui si è pervenuti Pt_1
defalcando dal complessivo ammontare dei danni, patrimoniali e non, accertati dal primo giudicante, pari ad euro 21.000,00, l'importo già corrisposto al sig. dall'impresa assicuratrice a titolo di Pt_1
ristoro del pregiudizio non patrimoniale e di quello subito dal motociclo, pari ad euro 8.200,00), oltre – come stabilito dal giudice di prime cure – interessi legali dal sinistro al soddisfo. pagina 11 di 12 Non resta che disciplinare le spese del doppio grado di giudizio. Sul punto, deve rilevarsi che la riforma della sentenza di primo grado fa insorgere in capo al giudice l'obbligo di rideterminare le spese di giudizio alla stregua del criterio della soccombenza applicato – conformemente al prevalente orientamento di legittimità – all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Il giudice, dunque, non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, bensì in relazione al risultato finale della lite (ex multis, Cass. n. 12481/16).
Calando tali principi nel caso in esame, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico delle appellate, in solido tra loro, attesa la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal sig.
Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. accoglie per quanto di ragione il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
a) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura di proprietà del sig. ai fini della causazione del sinistro stradale verificatosi Controparte_2
in data 2.12.18;
b) condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di euro 12.800,00, oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo;
Pt_1
3. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 delle spese di lite concernenti il giudizio di prime cure, all'uopo liquidate in euro
1.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, all'uopo liquidate in euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore 22.5.2025 Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 12 di 12
Oggi, 22/05/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to CARMINE ATTANASIO, per , il quale si riporta alle approntate Parte_1 difese e chiede l'accoglimento dell'appello; avv.to MARCELLO PICONE, per l'impresa il quale si riporta Controparte_1 alle già rassegnate conclusioni e conclude per il rigetto del gravame.
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense i dott.ri e Persona_1 Per_2
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 12
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4033/2024 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 173 bis/24 del Giudice di Pace di Sarno”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto Parte_1 introduttivo, dall'Avv. Carmine Attanasio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via L. Maiorino, n. 13;
- APPELLANTE -
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce comparsa di risposta nel giudizio di prime cure, dall'Avv. Marcello Picone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Centro Direzionale Isola F4;
- APPELLATA -
NONCHÉ
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 22.5.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, il sig. proprietario del motociclo tg. Parte_1
pagina 2 di 12 EC98277, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Sarno la compagnia , CP_1
quale impresa assicuratrice per la RCA del proprio veicolo, nonché il sig. Controparte_2
proprietario della vettura “Fiat Punto” tg AR835XB, al fine di sentirli condannare, ai sensi dell'art. 149
D. Lgs. n. 209/05, al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza del sinistro stradale che si sarebbe verificato in data 2.12.18, intorno alle ore 12:30, nel Comune di San Marzano sul Sarno.
Segnatamente, la difesa dell'allora attore aveva dedotto: che, nel testé indicato frangente temporale,
l'automobile di proprietà del sig. sarebbe stata intenta a percorrere via E. Berlinguer, CP_2 allorquando, giunta all'altezza del civico n. 20, avrebbe improvvisamente “e senza alcuna segnalazione” intrapreso una manovra di svolta a sinistra, onde potersi immettere in luogo privato, in tal guisa impattando contro il motociclo condotto dal sig. che nell'occasione sarebbe stato Pt_1
prossimo a completare la manovra di sorpasso a sinistra della summenzionata vettura, asseritamente iniziata dopo aver adeguatamente segnalato la relativa intenzione;
che il dianzi descritto urto sarebbe avvenuto tra la fiancata sinistra dell'automobile e la parte laterale destra del motociclo;
che, per l'effetto di tale collisione, la predetta motocicletta sarebbe stata “scaraventata a terra sulla sinistra in uno al conducente”; che, in conseguenza dell'incidente, il sig. avrebbe riportato “gravi lesioni Pt_1 personali”, che ne avrebbero reso necessario il trasporto presso il nosocomio di Sarno, i cui sanitari avrebbero diagnosticatogli “un trauma contusivo all'anca, al femore, al ginocchio, alla gamba destra”, nonché una sublussazione del coccige con distacco osseo e la frattura composta della falange prossimale del V dito del piede destro;
che, inoltre, il veicolo dell'istante avrebbe subito danni per la cui riparazione sarebbe occorso l'importo di euro 5.000,00; che, attivata la procedura d'indennizzo diretto ex art. 149 D. Lgs. n. 209/05, la società avrebbe offerto, a titolo di risarcimento dei CP_1 pregiudizi lamentati, all'allora attore la somma di euro 9.000,00, comprensiva di euro 800,00 per spese legali, trattenuta quale acconto sull'asserito maggior avere.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierno appellante aveva affermato che la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente al proprietario della “Fiat
Punto” tg AR835XB, giacché, da un lato, il conducente della prefata vettura avrebbe intrapreso una manovra di svolta a sinistra senza aver previamente azionato il relativo indicatore di direzione né essersi accertato di poter eseguire in sicurezza detta manovra;
dall'altro, il centauro nulla avrebbe potuto fare onde evitare il sinistro “per mancanza di spazio, essendo affiancato dall'auto”.
Con specifico riguardo ai pregiudizi lamentati, il sig. dato preliminarmente atto di aver Pt_1 trattenuto, a titolo “di acconto sul maggior avere”, l'importo di euro 9.000,00 corrispostogli dall'impresa assicuratrice, aveva domandato la condanna dei convenuti al ristoro del danno differenziale, espressamente quantificato in euro 19.500,00.
pagina 3 di 12 Con comparsa di risposta all'uopo depositata, si era costituita nel giudizio di primo grado la compagnia invocando la reiezione della domanda attorea. A fondamento del preteso rigetto, detta CP_1
convenuta aveva in limine sollevato eccezione d'incompetenza per valore dell'adito giudice;
sempre in via preliminare, aveva eccepito la nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; ancora in limine, aveva formulato eccezione d'improponibilità della domanda attorea per la – supposta – violazione del dettato degli artt. 145 e 148, III comma, del codice delle assicurazioni private, esponendo che l'inoltrata richiesta risarcitoria non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore;
quanto al merito, aveva sostenuto che la responsabilità dell'incidente avrebbe dovuto essere ascritta – quantomeno paritariamente – al conducente del motociclo, il quale, in asserito spregio all'art. 148 C.d.S., avrebbe intrapreso una manovra di sorpasso della vettura dalla quale era nel frangente preceduto, ancorché la conducente della stessa avrebbe poco prima azionato l'indicatore di direzione per segnalare l'intenzione di svoltare a sinistra;
inoltre, aveva eccepito la violazione da parte dell'allora attore del dovere di correttezza e di normale diligenza imposto al danneggiato dall'art 1227, secondo comma, cod. civ., deducendo che questi avrebbe omesso d'indossare il casco;
da ultimo, aveva contestato la quantificazione dei pregiudizi operata nel libello introduttivo.
Ad onta della rituale evocazione in giudizio, il sig. non aveva provveduto a Controparte_2
costituirsi.
Escussi i due testi indicati dal sig. e ritenuto non necessario l'espletamento di alcuna CTU, la Pt_1
causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 173 bis/24, il giudice di pace di Sarno, affermato il concorso di colpa paritario dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro, ha – in parziale accoglimento della spiegata domanda risarcitoria – condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di euro 2.300,00.
Avverso tale arresto ha interposto gravame il sig. articolandolo in quattro motivi. Parte_1
Con la prima doglianza, la difesa dell'appellante ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c., assumendo che il primo giudicante avrebbe erroneamente ritenuto non superata la presunzione sancita dalla predetta disposizione, giacché, da un lato, tale presunzione avrebbe una funzione sussidiaria ed opererebbe “soltanto quando le risultanze probatorie non consentono al Giudice di ricostruire le condotte dei due conducenti e pervenire alla valutazione delle reciproche”; dall'altro, dal raccolto compendio probatorio sarebbe emerso “con sufficiente certezza che
l'unica ed esclusiva responsabile del sinistro è la conducente della Fiat Punto tg. AR 835XB, che pagina 4 di 12 nell'occasione svoltava a sinistra per immettersi in luogo privato senza segnalazione e senza accorgersi del sopraggiungere da tergo della moto in regolare fase di sorpasso, per cui la attingeva alla fiancata laterale destra con la propria fiancata anteriore sinistra, violando così l'art. 154 del codice della strada”. Segnatamente, l'odierno istante ha sostenuto che dalla dinamica dell'incidente riferita dai due testi escussi si arguirebbe il collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento della conducente della vettura, in quanto questa, essendosi posta “improvvisamente davanti alla moto, sarebbe diventata un ostacolo imprevedibile per il motociclista, che nulla poteva per evitare l'evento: difatti, anche una eventuale manovra di sterzata a sinistra, non avrebbe sortito alcun effetto”.
Con la seconda censura, il sig. si è doluto sostanzialmente della violazione e della falsa Pt_1
applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., esponendo che dalle risultanze probatorie potrebbe agevolmente inferirsi l'esclusiva responsabilità della conducente della vettura di proprietà del sig.
. CP_2
Con il terzo motivo, l'appellante ha de facto lamentato la violazione del decreto del 16.10.2023 del
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sostenendo che il giudice di pace non avrebbe provveduto a liquidare il danno biologico accertato dal consulente di parte dell'impresa assicuratrice facendo corretta applicazione dei valori aggiornati dal summenzionato D.M.: in particolare, ha evidenziato che laddove gli stessi fossero stati adeguatamente applicati il danno biologico sarebbe stato “quantificato in euro 15.317,18 cui aggiungere le spese per e 1.709,00 e così per complessivi euro 17.026,18”.
Con l'ultima doglianza, il sig. ha lamentato l'errata liquidazione delle spese di lite, deducendo Pt_1 che il primo giudicante non avrebbe dovuto defalcare dall'importo liquidato a tal titolo la somma di euro 800,00, corrisposta dalla compagnia assicuratrice anteriormente all'instaurazione del giudizio di prime cure a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali, poiché queste ultime sarebbero “voce autonoma rispetto a quelle giudiziali”.
Con comparsa di risposta depositata in data 25.2.25, si è costituita la compagnia , chiedendo CP_1
la reiezione del proposto appello. A fondamento dell'invocato rigetto, la difesa della testé citata società ha in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la (ritenuta) inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha sostenuto che il primo giudicante avrebbe correttamente ritenuto non superata la presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2054, secondo comma, c.c., in quanto questi – evidenziato preliminarmente che lo stesso appellante avrebbe offerto “una ricostruzione dei fatti incentrata esclusivamente sul comportamento avuto dalla conducente l'autoveicolo FIAT senza considerare la condotta di guida del conducente il motociclo Harley Davidson” – ha asserito che concausa del sinistro per cui è disputa sarebbe stato l'agere imprudente dell'originario attore, il quale pagina 5 di 12 avrebbe intentato “un sorpasso azzardato”, come dichiarato dalla conducente della vettura ai
Carabinieri intervenuti sul luogo teatro dell'incidente. In relazione, poi, alla doglianza con la quale l'appellante ha censurato l'operata liquidazione del danno biologico, la summenzionata compagnia ha affermato che “una contestazione generica dei calcoli, senza proporre un'adeguata alternativa”, non sarebbe “sufficiente per ottenere una revisione della decisione”.
Con riguardo, infine, all'ultimo motivo in cui si articola il proposto gravame, l'appellata ha dedotto che la liquidazione delle spese legali sarebbe “avvenuta in maniera del tutto conforme ai criteri previsti dalla normativa vigente”, in quanto il giudice di pace avrebbe rettamente “parametrato l'importo liquidato tenendo conto di due elementi fondamentali: da un lato, l'accoglimento solo parziale della domanda, che ha inevitabilmente inciso sulla determinazione del compenso spettante;
dall'altro,
l'entità contenuta della condanna, che ha giustificato una liquidazione proporzionata alla portata economica della controversia”.
A scioglimento della riservata assunta all'udienza del 6.3.25, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, occorre in limine dichiarare la contumacia del sig. , il quale, pur se ritualmente evocato in giudizio, non ha Controparte_2
provveduto a costituirsi.
Sempre in via preliminare, deve indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'impresa assicuratrice, secondo la quale il proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. A tal fine, non può tacersi che la formulazione ratione temporis applicabile della norma di cui si discorre prescrive che – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis,
Cass. SS. UU. n. 18868/17).
Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la formulata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante analiticamente indicato i punti del gravato arresto da riformare.
Ancora in limine, giova rilevare che le eccezioni preliminari formulate dall'appellata compagnia nel corpo della comparsa di costituzione nel giudizio di prime cure non possano essere – in ossequio al pagina 6 di 12 dettato dell'art. 346 c.p.c. – scandagliate nel presente giudizio, in quanto dette eccezioni, ancorché de facto non siano state esaminate dal primo giudicante, non sono state riproposte dall'impresa assicuratrice (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 7940/19, ove si è affermato claris litteris che “le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado).
Tanto atteso, deve scrutinarsi il proposto gravame muovendo dai primi due motivi in cui si articola, che, per ragioni di connessione logica, devono essere esaminati congiuntamente. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che il secondo comma dell'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli, pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati nell'incidente; presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro. La prefata presunzione, secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte, non può esser vinta semplicemente dando prova, all'esito dell'istruttoria, della colpa grave di uno dei conducenti implicati nell'incidente, occorrendo a tal uopo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini, “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. n. 24860/2010). Segnatamente, in relazione a tale ultimo aspetto, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass. n. 1724/87).
Dunque, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di procedere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del dettato dell'art. 2054 c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno […] se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non implica il superamento della presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal conducente della cui colpa è fornita prova escludano logicamente ogni pagina 7 di 12 responsabilità degli altri guidatori coinvolti, evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non possa non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto (cfr., in tal senso, Cass. n. 12884/21; Cass. n. 13672/19). In altri termini, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta, di per sé, la sterilizzazione della presunzione di colpa concorrente dell'altro conducente, scolpita nella lettera dell'art. 2054, comma 2, c.c., essendo a tal fine necessario che l'altro conducente fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme della circolazione e a quelle della comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr., ex multis, Cass. n. 15434/04; Cass. n. 5219/14).
Corollario della illustrata impostazione esegetica è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro (si veda, in proposito, Cass. n. 1161/92, ove si è espressamente affermato che
“l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito”; ancora, sul punto, Cass. n. 16759/14, a tenore della quale “ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità deve ammettere che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro”).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, la presunzione sancita dal II comma dell'art. 2054 c.c. deve ritenersi superata, in quanto dalla ricostruita dinamica del sinistro non soltanto emerge la condotta gravemente colposa della conducente della vettura dell'appellato contumace, ma s'inferisce anche l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a quest'ultima, avendo avuto l'agere della stessa efficacia causale assorbente rispetto all'evento dannoso, in tal guisa escludendo logicamente ogni responsabilità dell'originario attore.
La condotta colposa della conducente della vettura di proprietà del sig. emerge dalle CP_2
deposizioni dei due testi escussi nel giudizio di prime cure: segnatamente, il sig. Parte_2 premesso che, “intorno alle ore 12:30”, stesse percorrendo a piedi via Berlinguer, ha dichiarato che nell'indicato frangente temporale una motocicletta “Harley-Davidson” di colore nero, intenta a procedere lungo via Berlinguer con direzione “San Marzano centro”, attivato il relativo indicatore di direzione, avesse iniziato la manovra di soprasso a sinistra della vettura “Fiat Punto” di colore pagina 8 di 12 bordeaux dalla quale era nell'occasione preceduta, aggiungendo che detta automobile avesse
“improvvisamente effettuato una manovra di svolta a sinistra senza accendere la freccia”, finendo così per urtare il motociclo di proprietà del sig. inoltre, ha specificato che il testé descritto impatto si Pt_1 fosse verificato tra la “parte anteriore sinistra” della vettura e la “parte laterale destra” del motociclo;
infine, ha riferito che, per l'effetto della collisione de qua, “la moto fosse caduta unitamente al conducente”, precisando che, non essendo quest'ultimo stato in grado di rialzarsi, si fosse reso necessario l'intervento di un'ambulanza.
Di tenore non dissimile le dichiarazioni rese dal teste , il quale, preliminarmente Testimone_1 evidenziato che, “intorno alle ore 12:30”, stesse procedendo a bordo del proprio veicolo lungo via
Berlinguer, preceduto da una “Fiat Punto” di colore bordeaux, ha riferito che una motocicletta “Harley-
Davidson” avesse intrapreso, “con la freccia accesa”, il sorpasso della predetta “Fiat Punto”, allorquando “improvvisamente” il conducente di tale vettura “svoltava a sinistra senza segnalazione”, in tal guisa impattando il motociclo;
inoltre, ha precisato che l'automobile avesse iniziato la manovra di svolta a sinistra quando la “Harley-Davidson” avesse “quasi ultimato” l'intrapreso sorpasso;
infine, ha dichiarato che l'urto si fosse verificato tra “la parte sinistra dell'automobile” e “la fiancata della moto lato destro”.
La colpevolezza della condotta della sig.ra conducente del veicolo di proprietà Controparte_3 dell'appellato contumace, si evince anche dalle dichiarazioni dalla medesima rilasciate ai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro poco dopo che lo stesso fosse occorso: invero, la sig.ra ha CP_2
nel frangente riferito ai militi che, giunta all'altezza del civico n. 20, avesse acceso “regolarmente i segnalatori di direzione” ed intrapreso una manovra di svolta a sinistra, senza, tuttavia, essersi “accorta della moto che stava sorpassando nel suo stesso senso di marcia”.
Ebbene, dagli elementi di prova passati in rassegna emerge che la manovra posta in essere dalla sig.ra sia stata iniziata quando il motociclo già fosse in fase di sorpasso: invero, tale Controparte_3 circostanza, di là dall'esser stata riferita dal teste , può arguirsi anche Persona_3 Testimone_1 dai punti d'urto (ossia, “parte anteriore sinistra” della vettura e “parte laterale destra” del motociclo), che dimostrano che al momento della collisione – determinata dalla manovra di svolta a sinistra intrapresa dall'automobile – la “Harley-Davidson” non soltanto già affiancasse l'automobile, ma verosimilmente già fosse giunta all'altezza della parte anteriore dell'abitacolo della vettura.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi che la conducente della vettura di proprietà del sig.
non abbia osservato l'art. 154 C.d.S., avendo omesso di concedere la precedenza al CP_2
pagina 9 di 12 sopraggiungente motociclo, nonché di assicurarsi “di poter effettuare la manovra senza creare pericolo
o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”.
A tal riguardo, non può tacersi che, secondo la Suprema Corte, il conducente di un veicolo che debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla destra, ma ha altresì
l'obbligo, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, ai quali spetta del pari la precedenza, sebbene si trovino in una illegittima fase di sorpasso (in tal senso, Cass. n. 4585/99; Cass. n. 4402/04; Cass. n. 13380/12; Cass. ord. n. 30070/22). E ciò in forza della dirimente considerazione per cui la manovra di svolta a sinistra “determina una situazione di crisi del normale flusso dei veicoli, per cui il conducente che intende effettuarla è tenuto non solo a segnalarla con congruo anticipo, ma anche a non proseguirla, se già iniziata, quando possa
e debba rilevarsi che è già in atto una manovra di sorpasso” (Cass. n. 12742/80).
Peraltro, anche laddove volesse sostenersi – come fatto dalla difesa della compagnia assicurativa – che la conducente della vettura avesse azionato l'indicatore di direzione per segnalare la propria intenzione di svoltare a sinistra, si ravviserebbe in ogni caso la responsabilità della sig.ra , la Controparte_3 quale, quand'anche – come, comunque, non è emerso dalle risultanze probatorie – avesse effettivamente segnalato la propria intenzione di svoltare, avrebbe comunque dovuto astenersi dal compiere la manovra, essendo il motociclo, quando l'automobile ha iniziato a deviare la propria traiettoria di marcia verso sinistra, già in fase avanzata di sorpasso.
Venendo all'agere del conducente del motociclo, nessun contributo causale ha fornito ai fini della verificazione del sinistro, atteso il collegamento eziologico esclusivo tra l'evento dannoso e la manovra di svolta a sinistra imprudentemente intrapresa dalla sig.ra allorquando la vettura dalla stessa CP_2
condotta era oramai già stata affiancata dal motociclo in fase di sorpasso.
Sulla scorta degli approdi cui si è pervenuti, i primi due motivi di gravame non possono che ritenersi fondati e, per l'effetto, la responsabilità del sinistro occorso in data 2.12.18 deve essere imputata in via esclusiva alla conducente dell'automobile del sig. . CP_2
L'accoglimento delle prime due censure determina l'assorbimento della quarta e ultima doglianza, in virtù del principio secondo cui il giudice di appello, allorché – come nel caso in esame – riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. n. 9064/18; Cass. n.
11423/16; Cass. n. 6259/14).
S'impone, ora, di esaminare la terza censura in cui si articola il proposto gravame, con la quale l'appellante ha lamentato che il giudice di pace avrebbe provveduto a liquidare il danno biologico pagina 10 di 12 accertato dal consulente di parte dell'impresa assicuratrice non facendo corretta applicazione dei valori aggiornati dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 ottobre 2023, evidenziando che, se il primo giudicante avesse adoperato i criteri vigenti al momento della liquidazione, il danno biologico determinato recependo gli approdi della perizia elaborata dal fiduciario dell'impresa assicuratrice sarebbe stato pari – non già, come affermato dal giudice di prime cure, ad euro 14.291,00, bensì – ad euro 15.317,18. L'appellante, dunque, ha sostenuto la mancata applicazione dei criteri vigenti al momento della liquidazione muovendo dall'assunto che se il danno biologico accertato dal fiduciario della compagnia fosse stato liquidato applicando gli stessi si sarebbe dovuti prevenire, all'esito delle necessarie operazioni algebriche, ad un importo diverso da quello riconosciuto nell'impugnato arresto.
Tale doglianza non è meritevole di accoglimento, prendendo le mosse dall'errato presupposto per il quale il giudice di prime cure avrebbe quantificato il danno biologico – che si assume esser stato liquidato erroneamente – recependo pedissequamente le risultanze della “perizia effettuata dal fiduciario della compagnia”, mentre, invece, come si evince dallo scarno apparato motivazionale dell'impugnata sentenza, il pregiudizio biologico subito dal sig. risulta esser stato determinato Pt_1 dal primo giudicante “sulla base della depositata documentazione medico-ospedaliera comparata con la perizia effettuata dal fiduciario della compagnia”. Ebbene, non essendo tale ultima statuizione stata investita da alcun motivo di impugnazione – essendosi l'appellante doluto dei criteri adoprati ai fini della liquidazione del riconosciuto danno alla propria integrità psicofisica e non, invece, della quantificazione dello stesso, sulla quale, pertanto, si è formato il giudicato interno – né essendo stato censurato il laconico iter argomentativo addotto a sostegno della stessa, la doglianza in esame non può che essere rigettata, non emergendo con sufficiente grado di nitore che il giudice di pace non abbia avuto riguardo, ai fini della liquidazione dell'accertato pregiudizio biologico, dei parametri allora vigenti.
All'esito del tracciato iter argomentativo, il proposto appello deve essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: a) deve essere accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della conducente della vettura di proprietà del sig. nella causazione Controparte_2
del sinistro stradale verificatosi in data 2.12.18; b) gli appellati devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore del sig. dell'importo di euro 12.800,00 (cui si è pervenuti Pt_1
defalcando dal complessivo ammontare dei danni, patrimoniali e non, accertati dal primo giudicante, pari ad euro 21.000,00, l'importo già corrisposto al sig. dall'impresa assicuratrice a titolo di Pt_1
ristoro del pregiudizio non patrimoniale e di quello subito dal motociclo, pari ad euro 8.200,00), oltre – come stabilito dal giudice di prime cure – interessi legali dal sinistro al soddisfo. pagina 11 di 12 Non resta che disciplinare le spese del doppio grado di giudizio. Sul punto, deve rilevarsi che la riforma della sentenza di primo grado fa insorgere in capo al giudice l'obbligo di rideterminare le spese di giudizio alla stregua del criterio della soccombenza applicato – conformemente al prevalente orientamento di legittimità – all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Il giudice, dunque, non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, bensì in relazione al risultato finale della lite (ex multis, Cass. n. 12481/16).
Calando tali principi nel caso in esame, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico delle appellate, in solido tra loro, attesa la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal sig.
Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. accoglie per quanto di ragione il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
a) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura di proprietà del sig. ai fini della causazione del sinistro stradale verificatosi Controparte_2
in data 2.12.18;
b) condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di euro 12.800,00, oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo;
Pt_1
3. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 delle spese di lite concernenti il giudizio di prime cure, all'uopo liquidate in euro
1.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, all'uopo liquidate in euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore 22.5.2025 Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 12 di 12