TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8174/2024
(promossa da Parte_1
ATTORE/I contro
Controparte_1
CONVENUTO/I in contraddittorio con
Controparte_2
e proseguita)
tra
Controparte_1 Con l'avv. MARCELLI MARCO CONVENUTO/I
e
Controparte_2
Contumace
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: danno cagionato da animali
1 Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 23.1.2025
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 02.05.2024, , premettendo che in data Parte_1
29.05.2022 si trovava a passeggiare lungo un argine posto in località Fusina Venezia e che, nel frangente, il cane di razza Rodhesian Ridgeback, di proprietà del sig. , Controparte_1
che lo seguiva a pochi passi di distanza, balzava in avanti colpendolo alla gamba e facendolo cadere a terra, citava in giudizio avanti il Tribunale di Venezia il predetto Controparte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A- Accertata e dichiarata la responsabi- lità ex art. 2052 cc del sig. nella causazione delle lesioni riportate dall'at- Controparte_1
tore in data 29.05.2022, condannarsi il convenuto al risarcimento di tutti i danni, patrimo- niali e non patrimoniali, subiti dal sig. , nella misura di Euro 31.730,32 … oltre Parte_1
ad interessi legali e a rivalutazione monetaria. B- Condannarsi il convenuto al pagamento del compenso dovuto al difensore attoreo per l'attività stragiudiziale antecedente la causa da liquidarsi in Euro 3.516,48 oltre ad euro 420,00 per negoziazione assistita, già inserita nel danno patrimoniale contenuto nel capo A e per quella giudiziale da liquidare secondo i parametri stabiliti dal DM 55/2014 con distrazione delle spese a favore del difensore ex art.
93 cpc che si dichiara antistatario”.
Si costituiva , dichiarando di non contestare la dinamica del fatto ma solo Controparte_1
la quantificazione del danno e chiedendo in via preliminare la chiamata in causa della propria assicurazione al fine di essere dalla medesima tenuto indenne e manlevato di tutte le somme che a qualunque titolo dovesse essere condannato a pagare.
La terza chiamata, regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace. All'udienza del 23.1.2025 le parti davano atto del sorpavvenuto integrale paga- mento del risarcimento da parte dell'assicuratore all'attore, che veniva in tal modo soddisfatto di ogni sua pretesa.
Estinto il processo sul rapporto principale per intervenuta rinuncia agli atti da parte dell'attore e corrispondente accettazione conforme del convenuto, al fine di pronunciare sulla condanna alle spese da questo richiesta verso la terza chiamata, con la quale è cessata la materia del
2 contendere, va scrutinata la fondatezza delle domande, secondo il criterio della c.d. soccom- benza virtuale.
Ebbene, si ritiene che pagando l'intera somma risarcitoria dopo la noti- Controparte_2
ficazione della chiamata di terzo abbia fornito un principio di prova della responsabilità, ri- conoscendosi debitrice – per facta concludentia – della somma pretesa dall'attore. In questa cornice, anche la domanda di manleva deve ritenersi fondata, essendo agli atti la polizza as- sicurativa azionata a tal fine dal convenuto (doc. 2 conv.) per la responsabilità civile causata dall'animale di cui egli è proprietario (cfr. doc. 1 conv.).
In base al principio di causalità e di soccombenza, pertanto, le spese processuali tra convenuto e terzo chiamato vanno poste a carico di quest'ultimo e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa, della sua scarsa complessità e della limitata attività pro- cessuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) condanna a rimborsare a le spese pro- Controparte_2 Controparte_1
cessuali, che liquida in € 1700,00 per studio, € 1200,00 per introduttiva, € 1100,00 per istrut- toria ed € 1500,00 per decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d. m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 23 gennaio 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8174/2024
(promossa da Parte_1
ATTORE/I contro
Controparte_1
CONVENUTO/I in contraddittorio con
Controparte_2
e proseguita)
tra
Controparte_1 Con l'avv. MARCELLI MARCO CONVENUTO/I
e
Controparte_2
Contumace
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: danno cagionato da animali
1 Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 23.1.2025
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 02.05.2024, , premettendo che in data Parte_1
29.05.2022 si trovava a passeggiare lungo un argine posto in località Fusina Venezia e che, nel frangente, il cane di razza Rodhesian Ridgeback, di proprietà del sig. , Controparte_1
che lo seguiva a pochi passi di distanza, balzava in avanti colpendolo alla gamba e facendolo cadere a terra, citava in giudizio avanti il Tribunale di Venezia il predetto Controparte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A- Accertata e dichiarata la responsabi- lità ex art. 2052 cc del sig. nella causazione delle lesioni riportate dall'at- Controparte_1
tore in data 29.05.2022, condannarsi il convenuto al risarcimento di tutti i danni, patrimo- niali e non patrimoniali, subiti dal sig. , nella misura di Euro 31.730,32 … oltre Parte_1
ad interessi legali e a rivalutazione monetaria. B- Condannarsi il convenuto al pagamento del compenso dovuto al difensore attoreo per l'attività stragiudiziale antecedente la causa da liquidarsi in Euro 3.516,48 oltre ad euro 420,00 per negoziazione assistita, già inserita nel danno patrimoniale contenuto nel capo A e per quella giudiziale da liquidare secondo i parametri stabiliti dal DM 55/2014 con distrazione delle spese a favore del difensore ex art.
93 cpc che si dichiara antistatario”.
Si costituiva , dichiarando di non contestare la dinamica del fatto ma solo Controparte_1
la quantificazione del danno e chiedendo in via preliminare la chiamata in causa della propria assicurazione al fine di essere dalla medesima tenuto indenne e manlevato di tutte le somme che a qualunque titolo dovesse essere condannato a pagare.
La terza chiamata, regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace. All'udienza del 23.1.2025 le parti davano atto del sorpavvenuto integrale paga- mento del risarcimento da parte dell'assicuratore all'attore, che veniva in tal modo soddisfatto di ogni sua pretesa.
Estinto il processo sul rapporto principale per intervenuta rinuncia agli atti da parte dell'attore e corrispondente accettazione conforme del convenuto, al fine di pronunciare sulla condanna alle spese da questo richiesta verso la terza chiamata, con la quale è cessata la materia del
2 contendere, va scrutinata la fondatezza delle domande, secondo il criterio della c.d. soccom- benza virtuale.
Ebbene, si ritiene che pagando l'intera somma risarcitoria dopo la noti- Controparte_2
ficazione della chiamata di terzo abbia fornito un principio di prova della responsabilità, ri- conoscendosi debitrice – per facta concludentia – della somma pretesa dall'attore. In questa cornice, anche la domanda di manleva deve ritenersi fondata, essendo agli atti la polizza as- sicurativa azionata a tal fine dal convenuto (doc. 2 conv.) per la responsabilità civile causata dall'animale di cui egli è proprietario (cfr. doc. 1 conv.).
In base al principio di causalità e di soccombenza, pertanto, le spese processuali tra convenuto e terzo chiamato vanno poste a carico di quest'ultimo e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa, della sua scarsa complessità e della limitata attività pro- cessuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) condanna a rimborsare a le spese pro- Controparte_2 Controparte_1
cessuali, che liquida in € 1700,00 per studio, € 1200,00 per introduttiva, € 1100,00 per istrut- toria ed € 1500,00 per decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d. m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 23 gennaio 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
3