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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3926 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40817/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/11/2023 promossa da:
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' avv. D'APRUZZO MARINA con studio in SAN DONATO MILANESE, via di Vittorio
n.30 presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/12/1983, IRREPERIBILE
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 13/12/23
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
che il Tribunale Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza, a
[...] Parte_1 pagina 1 di 4 mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Controparte_1 Parte_1
MONZA il 25/02/2006, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MONZA nell'anno 2006,
N.30 P.1.
Dal matrimonio non sono nati figli,
Con ricorso depositato in data 20.11.2023 il ricorrente chiedeva la separazione personale dei coniugi e, nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis. 49 c.p.c..
Il ricorrente allegava che dopo il matrimonio l'unione materiale e spirituale si disgregava irrimediabilmente a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e di incomprensioni maturate durante la convivenza e via via acuitesi, i coniugi si erano allontanati volontariamente l'uno dall'altra e la separazione di fatto risaliva al 2007.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 10.04.2024, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione della resistente.
La parte ricorrente non avanzava alcuna domanda oltre a quella sullo status e riferiva di non avere più contatti con la resistente dal 2007.
Il Presidente delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente, non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore della ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e sopra trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione,
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 24.4.2024.
Con sentenza del 24/4/24 il Tribunale di Milano ha dichiarato la separazione personale delle parti e con separata ordinanza in pari data ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
All'udienza del 17/4/25 la parte ricorrente ha insistito nella domanda di divorzio.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
pagina 2 di 4 Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi, risiedendovi ancora il ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giudiziaria.
La domanda di divorzio
La separazione personale delle parti è stata pronunciata con sentenza del 24/4/24.
Decorso il termine di procedibilità e verificato che non si è ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b),
Le spese di lite
Attesa il carattere necessario della pronuncia sullo status e la mancata costituzione della parte resistente che non ha svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e /o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Controparte_1
in MONZA il 25/02/2006, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1
MONZA nell'anno 2006, N.30, P.1;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MONZA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 14/05/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore estensore dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/11/2023 promossa da:
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' avv. D'APRUZZO MARINA con studio in SAN DONATO MILANESE, via di Vittorio
n.30 presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/12/1983, IRREPERIBILE
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 13/12/23
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
che il Tribunale Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza, a
[...] Parte_1 pagina 1 di 4 mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Controparte_1 Parte_1
MONZA il 25/02/2006, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MONZA nell'anno 2006,
N.30 P.1.
Dal matrimonio non sono nati figli,
Con ricorso depositato in data 20.11.2023 il ricorrente chiedeva la separazione personale dei coniugi e, nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis. 49 c.p.c..
Il ricorrente allegava che dopo il matrimonio l'unione materiale e spirituale si disgregava irrimediabilmente a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e di incomprensioni maturate durante la convivenza e via via acuitesi, i coniugi si erano allontanati volontariamente l'uno dall'altra e la separazione di fatto risaliva al 2007.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 10.04.2024, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione della resistente.
La parte ricorrente non avanzava alcuna domanda oltre a quella sullo status e riferiva di non avere più contatti con la resistente dal 2007.
Il Presidente delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente, non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore della ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e sopra trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione,
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 24.4.2024.
Con sentenza del 24/4/24 il Tribunale di Milano ha dichiarato la separazione personale delle parti e con separata ordinanza in pari data ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
All'udienza del 17/4/25 la parte ricorrente ha insistito nella domanda di divorzio.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
pagina 2 di 4 Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi, risiedendovi ancora il ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giudiziaria.
La domanda di divorzio
La separazione personale delle parti è stata pronunciata con sentenza del 24/4/24.
Decorso il termine di procedibilità e verificato che non si è ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b),
Le spese di lite
Attesa il carattere necessario della pronuncia sullo status e la mancata costituzione della parte resistente che non ha svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e /o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Controparte_1
in MONZA il 25/02/2006, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1
MONZA nell'anno 2006, N.30, P.1;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MONZA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 14/05/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore estensore dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
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