Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/03/2025, n. 4512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4512 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04512/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01153/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Tele in S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico 7;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di Entella Tv S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del Decreto Dirigenziale prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0148489.19-10-2022 a firma del Direttore Generale della D.G.S.C.E.R.P. del MIMIT e relativo elenco degli importi spettanti agli operatori di rete quale indennizzo per il rilascio anticipato obbligatorio dei detenuti diritti d'uso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19/1/2024 :
a) del Decreto direttoriale del 20 novembre 2023, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in pari data;
b) dell'elenco degli importi spettanti agli operatori di rete quale indennizzo per il rilascio anticipato obbligatorio dei detenuti diritti d'uso, allegato al Decreto di cui al precedente punto a), anch'esso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 20 novembre 2023, nella parte in cui non ha considerato nell'indennizzo spettante a Tele In, tra l'altro, per il diritto d'uso del ch 31 UHF l'intera provincia di Roma, secondo i criteri di cui al decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia 27 novembre 2020 (G.U. 20 gennaio 2021, n. 14).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con memorie del 3 e 11 febbraio 2025, parte ricorrente, presa cognizione di quanto dedotto e documentato dal Ministero resistente, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che:
- la situazione rappresentata dalla parte ricorrente non consente di rilevare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a., in base al quale « Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere »;
- per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2021, n. 4781), la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), così da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2020, 1227; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);
- nella controversia in esame, tuttavia, parte ricorrente non ha ottenuto in via amministrativa il bene della vita anelato con il presente ricorso;
- tuttavia, la dichiarazione resa dalla medesima testimonia la carenza di un interesse attuale alla decisione del merito;
- ne deriva pertanto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO