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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8363 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9081/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 13.11.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 9081/2025
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
QU CH e ZI NO ed elett.te domiciliato presso lo studio del primo, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De SP, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 09.04.2025, il ricorrente esponeva:
- che a seguito di una domanda presentata in data 19/04/2016, veniva dichiarato Invalido con riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con consequenziale liquidazione in suo favore dell'assegno d'invalidità categoria IO numero
15064628, con decorrenza 1 maggio 2016;
- che alla scadenza del primo triennio, presentava domanda di rinnovo dell'assegno di invalidità ordinario, che veniva accolta;
- che con comunicazione di riliquidazione dell'08/08/2019, l' gli comunicava di aver ricalcolato CP_1
l'assegno d'invalidità numero 15064628, a decorrere dall'1 dicembre 2019, avendo rideterminato l'incumulabilità con i redditi, prevista dall'art. 1, comma 42 della legge 335/1995 per gli assegni ordinari d'invalidità;
- che a seguito di tale ricalcolo era derivato, fino al 31 agosto 2019, un credito a suo favore di €
7.575,92;
- che con provvedimento datato 19/03/2024 e notificato in data 18/04/2024, l' – Sede di Napoli- CP_1
Via Alcide De SP, 55-, gli comunicava di aver revisionato la pensione n. 15064628 cat. IO di cui lo stesso era titolare, in quanto sosteneva che non vi fossero infermità tali da determinare una permanente riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984 n.222);
- che con nota del 06/06/2024, notificata il 13/06/2024, l' – Sede di Napoli Via Alcide De CP_1
SP n. 55- gli comunicava che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/10/2020 al 30/04/2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. IO n. 15064628 per un importo complessivo di euro 29.500,19, per i seguenti motivi: revoca per mancata conferma invalidità”;
- che avverso il suddetto accertamento presentava ricorso amministrativo in data 19/06/2024, senza ricevere alcun riscontro;
- che con nota del 07/03/2025, notificata in data 12/03/2025, l' – Sede di Napoli- Via Alcide De CP_1
SP n. 55- gli comunicava il recupero delle somme che asserivano essere state indebitamente percepite, attraverso “trattenute per n. 72 rate mensili a partire dalla prima rata utile”;
- che la nota dell' del 06/06/2024 era del tutto illegittima e doveva essere annullata e/o revocata CP_1 per inesistenza dell'indebito.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo seguente: “1) annullare e/o revocare il provvedimento dell' -Sede di Napoli Via Alcide De SP n. 55- del 06/06/2024, notificato il CP_1
13/06/2024, l' –, con il quale è stato accertato l'indebito nei confronti del ricorrente, per le CP_1 ragioni sopra indicate e per l'effetto condannare l' alla restituzione delle somme già recuperate CP_1 sino alla data di presentazione del presente ricorso e di quelle che eventualmente verranno recuperate in seguito, sino alla data della sentenza;
2) condannare l' Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t.- al pagamento del compenso di lite
[...]
(comprensivo del contributo unificato di 43,00 €), da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari”.
Si costituiva l' evidenziando che in sede di autotutela l' , con disposizione n° 510000-24- CP_1 CP_1
0579 del 20.05.2025 depositata agli atti, procedeva all'annullamento del provvedimento di indebito notificato in data 13.06.2024. Concludeva, pertanto, chiedendo la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Come evidenziato da parte resistente , il provvedimento di indebito notificato al ricorrente in CP_1 data 13.06.2024 veniva annullato in sede di autotutela con disposizione n° 510000-24-0579 del
20.05.2025, cui parte ricorrente ha aderito, chiedendo la condanna alle spese.
Va, pertanto, dichiarata la cessata materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034;
27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Nella fattispecie che occupa può ritenersi che l'annullamento del provvedimento di indebito sia un fatto sopravvenuto e non coevo al ricorso, che ha determinato l'integrale eliminazione della materia di lite.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia
Le spese seguono la soccombenza virtuale e devono essere poste a carico della parte resistente in quanto l'annullamento del provvedimento di indebito (disposizione n° 510000-24-0579 del
20.05.2025, cfr. atti) è intervenuto successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi 1865,00 Euro oltre iva, CP_1
c.p.a. e rimborso forfettario da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si comunichi.
Napoli, il 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 13.11.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 9081/2025
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
QU CH e ZI NO ed elett.te domiciliato presso lo studio del primo, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De SP, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 09.04.2025, il ricorrente esponeva:
- che a seguito di una domanda presentata in data 19/04/2016, veniva dichiarato Invalido con riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con consequenziale liquidazione in suo favore dell'assegno d'invalidità categoria IO numero
15064628, con decorrenza 1 maggio 2016;
- che alla scadenza del primo triennio, presentava domanda di rinnovo dell'assegno di invalidità ordinario, che veniva accolta;
- che con comunicazione di riliquidazione dell'08/08/2019, l' gli comunicava di aver ricalcolato CP_1
l'assegno d'invalidità numero 15064628, a decorrere dall'1 dicembre 2019, avendo rideterminato l'incumulabilità con i redditi, prevista dall'art. 1, comma 42 della legge 335/1995 per gli assegni ordinari d'invalidità;
- che a seguito di tale ricalcolo era derivato, fino al 31 agosto 2019, un credito a suo favore di €
7.575,92;
- che con provvedimento datato 19/03/2024 e notificato in data 18/04/2024, l' – Sede di Napoli- CP_1
Via Alcide De SP, 55-, gli comunicava di aver revisionato la pensione n. 15064628 cat. IO di cui lo stesso era titolare, in quanto sosteneva che non vi fossero infermità tali da determinare una permanente riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984 n.222);
- che con nota del 06/06/2024, notificata il 13/06/2024, l' – Sede di Napoli Via Alcide De CP_1
SP n. 55- gli comunicava che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/10/2020 al 30/04/2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. IO n. 15064628 per un importo complessivo di euro 29.500,19, per i seguenti motivi: revoca per mancata conferma invalidità”;
- che avverso il suddetto accertamento presentava ricorso amministrativo in data 19/06/2024, senza ricevere alcun riscontro;
- che con nota del 07/03/2025, notificata in data 12/03/2025, l' – Sede di Napoli- Via Alcide De CP_1
SP n. 55- gli comunicava il recupero delle somme che asserivano essere state indebitamente percepite, attraverso “trattenute per n. 72 rate mensili a partire dalla prima rata utile”;
- che la nota dell' del 06/06/2024 era del tutto illegittima e doveva essere annullata e/o revocata CP_1 per inesistenza dell'indebito.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo seguente: “1) annullare e/o revocare il provvedimento dell' -Sede di Napoli Via Alcide De SP n. 55- del 06/06/2024, notificato il CP_1
13/06/2024, l' –, con il quale è stato accertato l'indebito nei confronti del ricorrente, per le CP_1 ragioni sopra indicate e per l'effetto condannare l' alla restituzione delle somme già recuperate CP_1 sino alla data di presentazione del presente ricorso e di quelle che eventualmente verranno recuperate in seguito, sino alla data della sentenza;
2) condannare l' Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t.- al pagamento del compenso di lite
[...]
(comprensivo del contributo unificato di 43,00 €), da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari”.
Si costituiva l' evidenziando che in sede di autotutela l' , con disposizione n° 510000-24- CP_1 CP_1
0579 del 20.05.2025 depositata agli atti, procedeva all'annullamento del provvedimento di indebito notificato in data 13.06.2024. Concludeva, pertanto, chiedendo la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Come evidenziato da parte resistente , il provvedimento di indebito notificato al ricorrente in CP_1 data 13.06.2024 veniva annullato in sede di autotutela con disposizione n° 510000-24-0579 del
20.05.2025, cui parte ricorrente ha aderito, chiedendo la condanna alle spese.
Va, pertanto, dichiarata la cessata materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034;
27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Nella fattispecie che occupa può ritenersi che l'annullamento del provvedimento di indebito sia un fatto sopravvenuto e non coevo al ricorso, che ha determinato l'integrale eliminazione della materia di lite.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia
Le spese seguono la soccombenza virtuale e devono essere poste a carico della parte resistente in quanto l'annullamento del provvedimento di indebito (disposizione n° 510000-24-0579 del
20.05.2025, cfr. atti) è intervenuto successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi 1865,00 Euro oltre iva, CP_1
c.p.a. e rimborso forfettario da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si comunichi.
Napoli, il 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia