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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/06/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1072/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. ANDREA DOLCETTA Parte_1 C.F._1
Parte attrice contro
(C.F. ) e, per essa, la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), con l'avv. CRISTINA DEL ZOPPO Controparte_2 P.IVA_2
Parte convenuta
Oggetto: Fideiussione.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
In via preliminare
1 In conseguenza del mancato esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità, dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revocandosi il decreto opposto.
Subordinatamente, nel merito
Per le ragioni tutte esposte in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nelle memorie autorizzate ex art. 171 ter c.p.c., dichiararsi che nulla deve il Sig. Parte_1 all'ingiungente e per effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 26/2024. Parte_2
In ogni caso
Con il favore integrale di compensi professionali e spese di lite.
Per parte convenuta
In via pregiudiziale e/o preliminare:
- dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio, con ogni conseguenza di legge.
MOTIVAZIONE
Con decreto ingiuntivo n. 26/24 dell'8.1.2024 questo Tribunale ha intimato ad
[...]
e ad in solido tra loro, di pagare alla ricorrente la Parte_1 CP_3 Parte_2 somma di € 15.330,76, oltre a spese ed interessi.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione , chiedendo la revoca Parte_1
del decreto ingiuntivo.
La convenuta opposta rappresentata dalla procuratrice Parte_2 Controparte_2
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza 9.10.2024, il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e – osservato che, “ vertendosi in tema di contratti 'bancari', deve obbligatoriamente provvedersi all'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, co. 1 D.lgs. 28/2010,
2 sull'oggetto della domanda monitoria, da disporsi, quale condizione di procedibilità, dopo
l'adozione della presente pronuncia ex artt. 648 (art. 5 bis) e con onere di attivazione, a pena di revoca del decreto ingiuntivo, di parte opposta (v. Cass. SS. UU. n. 19596 del 18 settembre
2020)” – ha assegnato alle parti termine di giorni 15 decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza “per la presentazione della domanda di mediazione, con onere a carico della parte opposta”, rinviando all'udienza del 22.5.2025 “per la verifica della condizione di procedibilità e per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.”.
L'udienza è stata in seguito differita al 12.6.2025, con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con comparsa del 30.5.2025 è intervenuta – anch'essa rappresentata Controparte_1 dalla procuratrice – dando atto di avere incorporato per fusione la Controparte_2
convenuta opposta Parte_2
Con le note dimesse in vista dell'udienza del 12.6.2025, la stessa ha Controparte_1 rappresentato “la sopravvenuta improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria, così come disposta da Codesto Giudice con ordinanza del 09.10.2024” e ha chiesto venisse dichiarata “l'improcedibilità del presente giudizio, con ogni conseguenza di legge”.
Anche l'opponente ha chiesto, in via preliminare, che il Tribunale, in conseguenza del mancato esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità, dichiari l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revocando il decreto opposto e condannando la parte avversa alla rifusione delle spese.
Visto l'art. 5 bis del D.L.vo n. 28/2010 e le concordi conclusioni delle parti, deve rilevarsi che, non avendo parte opposta attivato la mediazione come disposto dal giudice, la domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo va revocato.
Considerato l'esito del giudizio, dipeso dall'inerzia della convenuta opposta, quest'ultima va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente. Le spese vengono
3 liquidate, come in dispositivo, in ragione del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo da
CP
oggi nei confronti di;
Parte_2 Controparte_1 Parte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 26/2024 dell'8.1.2024, nei riguardi dell'opponente
; Parte_1
3) condanna come sopra rappresentata, a rifondere ad Controparte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in € 4.035,00, di cui € 3.400,00 per compensi, € 125,00 Parte_1
per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 13 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. ANDREA DOLCETTA Parte_1 C.F._1
Parte attrice contro
(C.F. ) e, per essa, la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), con l'avv. CRISTINA DEL ZOPPO Controparte_2 P.IVA_2
Parte convenuta
Oggetto: Fideiussione.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
In via preliminare
1 In conseguenza del mancato esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità, dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revocandosi il decreto opposto.
Subordinatamente, nel merito
Per le ragioni tutte esposte in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nelle memorie autorizzate ex art. 171 ter c.p.c., dichiararsi che nulla deve il Sig. Parte_1 all'ingiungente e per effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 26/2024. Parte_2
In ogni caso
Con il favore integrale di compensi professionali e spese di lite.
Per parte convenuta
In via pregiudiziale e/o preliminare:
- dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio, con ogni conseguenza di legge.
MOTIVAZIONE
Con decreto ingiuntivo n. 26/24 dell'8.1.2024 questo Tribunale ha intimato ad
[...]
e ad in solido tra loro, di pagare alla ricorrente la Parte_1 CP_3 Parte_2 somma di € 15.330,76, oltre a spese ed interessi.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione , chiedendo la revoca Parte_1
del decreto ingiuntivo.
La convenuta opposta rappresentata dalla procuratrice Parte_2 Controparte_2
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza 9.10.2024, il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e – osservato che, “ vertendosi in tema di contratti 'bancari', deve obbligatoriamente provvedersi all'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, co. 1 D.lgs. 28/2010,
2 sull'oggetto della domanda monitoria, da disporsi, quale condizione di procedibilità, dopo
l'adozione della presente pronuncia ex artt. 648 (art. 5 bis) e con onere di attivazione, a pena di revoca del decreto ingiuntivo, di parte opposta (v. Cass. SS. UU. n. 19596 del 18 settembre
2020)” – ha assegnato alle parti termine di giorni 15 decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza “per la presentazione della domanda di mediazione, con onere a carico della parte opposta”, rinviando all'udienza del 22.5.2025 “per la verifica della condizione di procedibilità e per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.”.
L'udienza è stata in seguito differita al 12.6.2025, con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con comparsa del 30.5.2025 è intervenuta – anch'essa rappresentata Controparte_1 dalla procuratrice – dando atto di avere incorporato per fusione la Controparte_2
convenuta opposta Parte_2
Con le note dimesse in vista dell'udienza del 12.6.2025, la stessa ha Controparte_1 rappresentato “la sopravvenuta improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria, così come disposta da Codesto Giudice con ordinanza del 09.10.2024” e ha chiesto venisse dichiarata “l'improcedibilità del presente giudizio, con ogni conseguenza di legge”.
Anche l'opponente ha chiesto, in via preliminare, che il Tribunale, in conseguenza del mancato esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità, dichiari l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revocando il decreto opposto e condannando la parte avversa alla rifusione delle spese.
Visto l'art. 5 bis del D.L.vo n. 28/2010 e le concordi conclusioni delle parti, deve rilevarsi che, non avendo parte opposta attivato la mediazione come disposto dal giudice, la domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo va revocato.
Considerato l'esito del giudizio, dipeso dall'inerzia della convenuta opposta, quest'ultima va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente. Le spese vengono
3 liquidate, come in dispositivo, in ragione del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo da
CP
oggi nei confronti di;
Parte_2 Controparte_1 Parte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 26/2024 dell'8.1.2024, nei riguardi dell'opponente
; Parte_1
3) condanna come sopra rappresentata, a rifondere ad Controparte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in € 4.035,00, di cui € 3.400,00 per compensi, € 125,00 Parte_1
per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 13 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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