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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 15227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15227/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. CHIOCCHI MONICA e l'avv. BIGNOTTI Parte_1 C.F._1
DIEGO
e
(c.f ) con l'avv. CHIOCCHI MONICA e l'avv. BIGNOTTI DIEGO CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Il SI. e la SI.ra vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Parte_1 CP_1
Essi avranno comunque l'obbligo di comunicarsi qualsiasi futuro e/o reciproco cambio di residenza.
2) La casa coniugale, con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, sita a Prevalle (BS) Via Mazzini n.50, rimarrà assegnata al SI. . Parte_1
3) I figli e continueranno ad abitare con il padre presso la Persona_1 Persona_2
predetta casa coniugale.
4) La SI.ra corrisponderà al SI. , a mezzo bonifico bancario, entro il CP_1 Parte_1
giorno 20 di ogni mese, ed a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , la somma Persona_2
1 mensile di € 150,00 che si rivaluterà annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò fino a quando il figlio non sarà economicamente indipendente.
5) Il diritto di percepire integralmente l'assegno unico (già assegni familiari) è riconosciuto ed attribuito, per volontà concorde degli odierni ricorrenti, al SI. ; le detrazioni fiscali per i figli saranno Parte_1
invece ripartite, anche in tal caso per volontà dei coniugi, nella misura del 50% su ogni genitore ricorrente..
6) Saranno a carico di ciascun genitore, per il 50% ciascuno, le spese straordinarie per il figlio _2
, attualmente non economicamente autosufficiente. Tali spese dovranno essere documentate e
[...]
corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta. Quanto al presente punto 6 nel rispetto degli accordi tra le parti e del protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia come di seguito indicato:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) Tickets sanitari.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti
2 attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
7) Le autovetture Citroen C1 tg. EL198XF in uso alla figlia e Toyota Yaris Persona_1 tg. GP437EE in uso alla SI.ra , entrambe di proprietà di quest'ultima, e l'autovettura Alfa CP_1
Romeo tg. EJ492KX in uso e di proprietà del SI. , tutte acquistate in costanza di Parte_1 matrimonio, rimarranno nell'esclusiva disponibilità di ciascun coniuge, in ragione dell'attuale utilizzo e della rispettiva e riconosciuta proprietà; ciascuno dei ricorrenti rinuncia, sin da ora, a qualsiasi diritto e/o pretesa sul veicolo in uso e di proprietà e disponibilità dell'altro coniuge;
ciascuno dei ricorrenti autorizza inoltre, fin da subito, l'altro, alla vendita del proprio veicolo senza nulla, in tal caso, aver a che pretendere o richiedere.
8) La SI.ra si farà carico in via esclusiva delle spese inerenti all'autovettura Toyota Yaris CP_1
tg. GP437EE, e in particolare al pagamento in via esclusiva del finanziamento contratto per l'acquisto della stessa, liberando il marito da ogni eventuale obbligo, e nel contempo si farà altresì carico delle spese inerenti all'autovettura Citroen C1 tg. EL198XF, in uso alla figlia , Persona_1 nello specifico provvederà al pagamento dell'assicurazione.
9) Il conto corrente cointestato tra i coniugi, ed in essere presso la , filiale di Prevalle, è già stato CP_2 estinto ed il saldo attivo è rimasto a favore e nell'esclusiva disponibilità del SI. ; la Parte_1
SI.ra ha rinunciato a qualsiasi diritto e/o pretesa sulle somme ivi giacenti. CP_1
10) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente al mantenimento;
gli stessi dichiarano inoltre di aver già definito tra loro ogni altra questione di carattere economico e di non aver più nulla a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altra e viceversa.
11) Il SI. e la SI.ra si concedono il reciproco assenso all'espatrio, al Parte_1 CP_1 rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti e/o delle carte d'identità validi per l'espatrio.
12) Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
13) I ricorrenti dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione personale delle parti all'udienza presidenziale, di essere stati edotti della possibilità, prevista dall'art. 127- ter c.p.c., che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte;
pertanto, dichiarano espressamente di rinunciare a comparire personalmente a tale udienza per sostituirla con note scritte.
14) I ricorrenti confermano la loro volontà di non volersi riconciliare.
15) I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse.
16) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti”.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/09/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Nuvolento (atto n. 5, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15227/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. CHIOCCHI MONICA e l'avv. BIGNOTTI Parte_1 C.F._1
DIEGO
e
(c.f ) con l'avv. CHIOCCHI MONICA e l'avv. BIGNOTTI DIEGO CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Il SI. e la SI.ra vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Parte_1 CP_1
Essi avranno comunque l'obbligo di comunicarsi qualsiasi futuro e/o reciproco cambio di residenza.
2) La casa coniugale, con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, sita a Prevalle (BS) Via Mazzini n.50, rimarrà assegnata al SI. . Parte_1
3) I figli e continueranno ad abitare con il padre presso la Persona_1 Persona_2
predetta casa coniugale.
4) La SI.ra corrisponderà al SI. , a mezzo bonifico bancario, entro il CP_1 Parte_1
giorno 20 di ogni mese, ed a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , la somma Persona_2
1 mensile di € 150,00 che si rivaluterà annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò fino a quando il figlio non sarà economicamente indipendente.
5) Il diritto di percepire integralmente l'assegno unico (già assegni familiari) è riconosciuto ed attribuito, per volontà concorde degli odierni ricorrenti, al SI. ; le detrazioni fiscali per i figli saranno Parte_1
invece ripartite, anche in tal caso per volontà dei coniugi, nella misura del 50% su ogni genitore ricorrente..
6) Saranno a carico di ciascun genitore, per il 50% ciascuno, le spese straordinarie per il figlio _2
, attualmente non economicamente autosufficiente. Tali spese dovranno essere documentate e
[...]
corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta. Quanto al presente punto 6 nel rispetto degli accordi tra le parti e del protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia come di seguito indicato:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) Tickets sanitari.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti
2 attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
7) Le autovetture Citroen C1 tg. EL198XF in uso alla figlia e Toyota Yaris Persona_1 tg. GP437EE in uso alla SI.ra , entrambe di proprietà di quest'ultima, e l'autovettura Alfa CP_1
Romeo tg. EJ492KX in uso e di proprietà del SI. , tutte acquistate in costanza di Parte_1 matrimonio, rimarranno nell'esclusiva disponibilità di ciascun coniuge, in ragione dell'attuale utilizzo e della rispettiva e riconosciuta proprietà; ciascuno dei ricorrenti rinuncia, sin da ora, a qualsiasi diritto e/o pretesa sul veicolo in uso e di proprietà e disponibilità dell'altro coniuge;
ciascuno dei ricorrenti autorizza inoltre, fin da subito, l'altro, alla vendita del proprio veicolo senza nulla, in tal caso, aver a che pretendere o richiedere.
8) La SI.ra si farà carico in via esclusiva delle spese inerenti all'autovettura Toyota Yaris CP_1
tg. GP437EE, e in particolare al pagamento in via esclusiva del finanziamento contratto per l'acquisto della stessa, liberando il marito da ogni eventuale obbligo, e nel contempo si farà altresì carico delle spese inerenti all'autovettura Citroen C1 tg. EL198XF, in uso alla figlia , Persona_1 nello specifico provvederà al pagamento dell'assicurazione.
9) Il conto corrente cointestato tra i coniugi, ed in essere presso la , filiale di Prevalle, è già stato CP_2 estinto ed il saldo attivo è rimasto a favore e nell'esclusiva disponibilità del SI. ; la Parte_1
SI.ra ha rinunciato a qualsiasi diritto e/o pretesa sulle somme ivi giacenti. CP_1
10) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente al mantenimento;
gli stessi dichiarano inoltre di aver già definito tra loro ogni altra questione di carattere economico e di non aver più nulla a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altra e viceversa.
11) Il SI. e la SI.ra si concedono il reciproco assenso all'espatrio, al Parte_1 CP_1 rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti e/o delle carte d'identità validi per l'espatrio.
12) Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
13) I ricorrenti dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione personale delle parti all'udienza presidenziale, di essere stati edotti della possibilità, prevista dall'art. 127- ter c.p.c., che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte;
pertanto, dichiarano espressamente di rinunciare a comparire personalmente a tale udienza per sostituirla con note scritte.
14) I ricorrenti confermano la loro volontà di non volersi riconciliare.
15) I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse.
16) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti”.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/09/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Nuvolento (atto n. 5, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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