Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/1986, n. 5034
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Sentenza 12 agosto 1986

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I contratti e gli accordi collettivi, in quanto Atti negoziali costituenti espressione dell'autonomia privata, sono assoggettati alla disciplina dell'Onere della prova ed alle relative limitazioni, nonché alle preclusioni di carattere processuale che attengono alla ammissibilità ed alla tempestività delle deduzioni istruttorie. Ne consegue che, in Sede di legittimità, è vietata, oltre che la produzione, anche la deduzione dell'esistenza di contratti ed accordi collettivi che non abbia già formato di specifica deduzione nelle precedenti fasi di merito. ( Conf 3643/81, mass n 414267).*

La cosiddetta ipotesi di accordo rappresenta, nella prassi sindacale, solo uno schema di contratto, che, documentando l'andamento delle trattative, consente agli iscritti ai Sindacati di esprimere un giudizio di merito sul contenuto delle pattuizioni contrattuali prima della loro sottoscrizione. Pertanto, le intese previste in detta "ipotesi" non hanno di per sè valore vincolante, tale effetto conseguendo soltanto alla stesura formale del testo conclusivo del contratto debitamente approvato e sottoscritto dalle contrapposte associazioni sindacali, ne' possono costituire un utile parametro per la Determinazione della retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/1986, n. 5034
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5034
    Data del deposito : 12 agosto 1986

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