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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17144 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione II^ Civile - il tribunale, in persona del giudice dott.ssa LE IM, dato atto che l'udienza del 19 novembre 2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127-ter
c.p.c., e che la parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo la decisione della lite, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29754 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma via Fara Sabina n. 2, presso e Parte_1 nello studio degli Avv. Massimo De Mattia e Alessandro Franco Bianchi, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e
Controparte_1 convenuto, contumace
Fatto e Diritto
§-1. Con l'atto introduttivo della lite, l'attore in epigrafe, evocando in giudizio l' ha chiesto al tribunale: CP_1
“in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento dell' per CP_1 non avere corrisposto integralmente all'ing. la pensione a lui spettante, avendo Parte_1 indebitamente trattenuto da questa la somma complessiva di € 3.804,11, versandola al creditore procedente in eccedenza rispetto a quanto a lui spettante in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal tribunale di Roma il 11-01-2017 e per l'effetto, dato atto che il pagamento della suddetta somma è avvenuto solo con la mensilità di maggio 2019, pertanto dopo il deposito del ricorso ex art. 152 d.lgs. 152/2016 avvenuto il 2-10-2018, condannarlo
.. a corrispondere all'ing. la rivalutazione monetaria e gli interessi sul suddetto Parte_1 importo a decorrere dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, anche a titolo risarcitorio”.
Il tutto con condanna ex art. 96 c.p.c. e con rifusione delle spese della lite.
A motivo della domanda l'attore ha esposto che, essendo stato attinto da
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pignoramento, ed a seguito dell'emissione di ordinanza di assegnazione di somme nei riguardi dell' in qualità di terzo pignorato, l'Istituto pensionistico CP_1 procedeva ad operare la trattenuta oltre l'importo assegnato al creditore;
solamente a seguito dell'attivazione di un contenzioso innanzi alla Corte dei Conti (concluso con declaratoria di diniego di giurisdizione), l' avrebbe provveduto a CP_1 restituire la somma di € 3.804,11, indebitamente trattenuta.
L'attore ha chiesto pertanto di vedersi rifondere “la rivalutazione monetaria e gli interessi sul suddetto importo” maturati dalla domanda giudiziale alla data di effettivo pagamento, oltre alle spese.
L'Istituto pensionistico, evocato in giudizio sia presso la sede, che presso il procuratore eletto domiciliatario per il giudizio innanzi alla Corte dei Conti, è rimasto contumace.
§-2. La domanda è fondata, nei termini a seguire specificati.
È documentato in atti che all' - quale terzo pignorato - sia stato imposto di CP_1 trattenere e versare, a beneficio del creditore procedente, l'importo di 1/5 della pensione in titolarità dell'attore, sino a concorrenza di € 13.939,11, oltre spese
(purché documentate) di registrazione, di estrazione di copia e di notifica dell'ordinanza di assegnazione, nonché oltre gli interessi legali sulla sorte capitale, dalla data di notifica degli atti di precetto al saldo (v. all. 6 alla citazione introduttiva).
È altresì documentato, dai cedolini di pensione esibiti in atti (all. 15 alla citazione) che l' a seguito dell'ordinanza di assegnazione (gennaio 2017) abbia
CP_1 trattenuto e riversato al creditore la somma di € 613,57 per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2018, per il complessivo importo di € 11.044,26; è infine dimostrato (per il tramite della pec del 12 luglio 2018, all. 13 alla citazione) che, per effetto delle ritenute già
CP_1 operate nel corso dell'anno 2016 in via cautelativa, l' abbia effettivamente e
CP_1 complessivamente trattenuto la maggior somma di € 3.804,44, eccedente quanto dovuto ed assegnato al creditore, e che l'abbia versata all'attore con la mensilità di maggio 2019 (v. memoria difensiva all. 17 alla citazione).
CP_1
Ciò posto, è indubbio che l' abbia violato i doveri custodiali assunti, ex art. CP_1
546 c.p.c., a seguito del pignoramento presso terzi e dell'ordinanza di assegnazione;
né risulta giustificazione alcuna per tale inadempimento, risultando esattamente liquidata e quantificata, dallo stesso G.E., la somma fino a concorrenza della quale le trattenute avrebbero dovuto essere operate, ed essendo liquidabile, con mero calcolo aritmetico, l'importo degli interessi dovuti sulla sorte.
D'altronde, è noto che «la rivalutazione e gli interessi, ex artt. 429 e 442 cod. proc.
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civ., sono dovuti anche per i crediti previdenziali divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dall'art. 16, comma sesto della legge n. 412 del 1991, atteso che, a seguito della sentenza n. 156 del 1991 della stessa Corte Costituzionale - dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. -, i suddetti crediti risultano sottratti al principio nominalistico, talché, in applicazione di un meccanismo di adeguamento modellato su quello stabilito dall'art. 429, terzo comma stesso codice per i crediti di lavoro, la loro rivalutazione e gli interessi da computarsi sulla somma rivalutata costituiscono componenti essenziali della prestazione e spettano per il solo fatto oggettivo del ritardo nell'adempimento, indipendentemente dalla colpa dell'obbligato» (così, per tutte, Cass. Sez. L., 01/03/2004, n. 4166).
È quindi dovuto il pagamento della rivalutazione, secondo noti indici ISTAT-
FOI, sulla somma di € 3.804,44, dalla data della domanda avanzata al Giudice contabile (1° ottobre 2018: v. sentenza della Corte dei Conti, all. 18 alla citazione) sino alla data dell'effettivo pagamento della sorte (non rivalutata), che può individuarsi al 27 maggio 2019 (v. memoria difensiva all. 17 alla citazione). CP_1
Sull'importo di € 11,41, pari alla rivalutazione maturata nel periodo indicato, sulla sorte di € 3.804,44, sono dovuti gli interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo, per il divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi, anche sui crediti pensionistici (previdenziali) quale quello de quo agitur (Cass. Sez. L., 20/04/2002, n.
5753; v. l'art. 16, comma 6, legge n. 412/1991).
Si provvede come in dispositivo e le spese seguono la soccombenza;
non v'è luogo all'emissione del provvedimento ex art. 96 c.p.c., attesa la condotta di non contestazione tenuta, in giudizio, dall' . Controparte_2
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna l' al pagamento Controparte_1 della somma di € 11,41, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna l' alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di CP_1 lite, che liquida in € 254,00 per esborsi, € 900,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Roma, 8 dicembre 2025
IL GIUDICE
LE IM
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Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione II^ Civile - il tribunale, in persona del giudice dott.ssa LE IM, dato atto che l'udienza del 19 novembre 2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127-ter
c.p.c., e che la parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo la decisione della lite, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29754 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma via Fara Sabina n. 2, presso e Parte_1 nello studio degli Avv. Massimo De Mattia e Alessandro Franco Bianchi, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e
Controparte_1 convenuto, contumace
Fatto e Diritto
§-1. Con l'atto introduttivo della lite, l'attore in epigrafe, evocando in giudizio l' ha chiesto al tribunale: CP_1
“in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento dell' per CP_1 non avere corrisposto integralmente all'ing. la pensione a lui spettante, avendo Parte_1 indebitamente trattenuto da questa la somma complessiva di € 3.804,11, versandola al creditore procedente in eccedenza rispetto a quanto a lui spettante in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal tribunale di Roma il 11-01-2017 e per l'effetto, dato atto che il pagamento della suddetta somma è avvenuto solo con la mensilità di maggio 2019, pertanto dopo il deposito del ricorso ex art. 152 d.lgs. 152/2016 avvenuto il 2-10-2018, condannarlo
.. a corrispondere all'ing. la rivalutazione monetaria e gli interessi sul suddetto Parte_1 importo a decorrere dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, anche a titolo risarcitorio”.
Il tutto con condanna ex art. 96 c.p.c. e con rifusione delle spese della lite.
A motivo della domanda l'attore ha esposto che, essendo stato attinto da
1 2
pignoramento, ed a seguito dell'emissione di ordinanza di assegnazione di somme nei riguardi dell' in qualità di terzo pignorato, l'Istituto pensionistico CP_1 procedeva ad operare la trattenuta oltre l'importo assegnato al creditore;
solamente a seguito dell'attivazione di un contenzioso innanzi alla Corte dei Conti (concluso con declaratoria di diniego di giurisdizione), l' avrebbe provveduto a CP_1 restituire la somma di € 3.804,11, indebitamente trattenuta.
L'attore ha chiesto pertanto di vedersi rifondere “la rivalutazione monetaria e gli interessi sul suddetto importo” maturati dalla domanda giudiziale alla data di effettivo pagamento, oltre alle spese.
L'Istituto pensionistico, evocato in giudizio sia presso la sede, che presso il procuratore eletto domiciliatario per il giudizio innanzi alla Corte dei Conti, è rimasto contumace.
§-2. La domanda è fondata, nei termini a seguire specificati.
È documentato in atti che all' - quale terzo pignorato - sia stato imposto di CP_1 trattenere e versare, a beneficio del creditore procedente, l'importo di 1/5 della pensione in titolarità dell'attore, sino a concorrenza di € 13.939,11, oltre spese
(purché documentate) di registrazione, di estrazione di copia e di notifica dell'ordinanza di assegnazione, nonché oltre gli interessi legali sulla sorte capitale, dalla data di notifica degli atti di precetto al saldo (v. all. 6 alla citazione introduttiva).
È altresì documentato, dai cedolini di pensione esibiti in atti (all. 15 alla citazione) che l' a seguito dell'ordinanza di assegnazione (gennaio 2017) abbia
CP_1 trattenuto e riversato al creditore la somma di € 613,57 per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2018, per il complessivo importo di € 11.044,26; è infine dimostrato (per il tramite della pec del 12 luglio 2018, all. 13 alla citazione) che, per effetto delle ritenute già
CP_1 operate nel corso dell'anno 2016 in via cautelativa, l' abbia effettivamente e
CP_1 complessivamente trattenuto la maggior somma di € 3.804,44, eccedente quanto dovuto ed assegnato al creditore, e che l'abbia versata all'attore con la mensilità di maggio 2019 (v. memoria difensiva all. 17 alla citazione).
CP_1
Ciò posto, è indubbio che l' abbia violato i doveri custodiali assunti, ex art. CP_1
546 c.p.c., a seguito del pignoramento presso terzi e dell'ordinanza di assegnazione;
né risulta giustificazione alcuna per tale inadempimento, risultando esattamente liquidata e quantificata, dallo stesso G.E., la somma fino a concorrenza della quale le trattenute avrebbero dovuto essere operate, ed essendo liquidabile, con mero calcolo aritmetico, l'importo degli interessi dovuti sulla sorte.
D'altronde, è noto che «la rivalutazione e gli interessi, ex artt. 429 e 442 cod. proc.
2 3
civ., sono dovuti anche per i crediti previdenziali divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dall'art. 16, comma sesto della legge n. 412 del 1991, atteso che, a seguito della sentenza n. 156 del 1991 della stessa Corte Costituzionale - dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. -, i suddetti crediti risultano sottratti al principio nominalistico, talché, in applicazione di un meccanismo di adeguamento modellato su quello stabilito dall'art. 429, terzo comma stesso codice per i crediti di lavoro, la loro rivalutazione e gli interessi da computarsi sulla somma rivalutata costituiscono componenti essenziali della prestazione e spettano per il solo fatto oggettivo del ritardo nell'adempimento, indipendentemente dalla colpa dell'obbligato» (così, per tutte, Cass. Sez. L., 01/03/2004, n. 4166).
È quindi dovuto il pagamento della rivalutazione, secondo noti indici ISTAT-
FOI, sulla somma di € 3.804,44, dalla data della domanda avanzata al Giudice contabile (1° ottobre 2018: v. sentenza della Corte dei Conti, all. 18 alla citazione) sino alla data dell'effettivo pagamento della sorte (non rivalutata), che può individuarsi al 27 maggio 2019 (v. memoria difensiva all. 17 alla citazione). CP_1
Sull'importo di € 11,41, pari alla rivalutazione maturata nel periodo indicato, sulla sorte di € 3.804,44, sono dovuti gli interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo, per il divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi, anche sui crediti pensionistici (previdenziali) quale quello de quo agitur (Cass. Sez. L., 20/04/2002, n.
5753; v. l'art. 16, comma 6, legge n. 412/1991).
Si provvede come in dispositivo e le spese seguono la soccombenza;
non v'è luogo all'emissione del provvedimento ex art. 96 c.p.c., attesa la condotta di non contestazione tenuta, in giudizio, dall' . Controparte_2
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna l' al pagamento Controparte_1 della somma di € 11,41, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna l' alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di CP_1 lite, che liquida in € 254,00 per esborsi, € 900,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Roma, 8 dicembre 2025
IL GIUDICE
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