Articolo 1 della Legge 18 marzo 2008, n. 57
Articolo 2
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10 aprile 2008
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.
Entrata in vigore il 10 aprile 2008