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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G.___887 / 2020_____
VERBALE UDIENZA CARTOLARE DEL 18 DICEMBRE 2025
Il Giudice
Rilevato che con precedente decreto ha disposto che la celebrazione dell'udienza del 18 dicembre
2025 avvenisse mediante lo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni previste per tale udienza fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
esaminate le note di trattazione scritte depositate dalle parti;
DECIDE
la causa come da motivazione che segue dando lettura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., formate parte integrante del presente verbale d'udienza.
Il GIUDICE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, in persona del Magistrato Onorario dott. AS de VI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 887/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Erminia Di Rienzo e Parte_1 C.F._1
TE ZI, mandato conferito in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso i procuratori in Villamaina alla Via Roma n. 62
Attore
E
, in persona del legale rapp.te pro tempore (P.I. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Oscar Mercolino e Gennaro Galietta, con i quali elettivamente domicilia in CP_1 alla Piazza della Libertà, Palazzo Caracciolo, giusta determinazione dirigenziale n. 1303 del 15.07.2020 nonché per mandato in calce alla comparsa di risposta;
Convenuto
CONCLUSIONI
Per l'attore: accoglimento della domanda così come quantificata;
vittoria di spese e competenze di procedura.
Per il convenuto: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 02.03.2020, conveniva in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale la . Esponeva che in data 28.05.2018 alle ore 10.50 circa, si Controparte_1 verificava un incidente stradale che lo vedeva coinvolto alla guida del motociclo Ducati Tg. BV53235 di sua proprietà, mentre percorreva la Strada Provinciale ex SS 428, in direzione
Villamaina-Torella dei Lombardi;
nello specifico, dopo aver oltrepassato il bivio di Villamaina, superata la semicurva, in prossimità della stradina privata che conduce all'Apicoltura Caputo, il Sig.
perdeva il controllo della propria moto a causa della presenza di sabbia e Parte_1 brecciolino sul manto stradale, sbandando per diversi metri e cadendo a terra all'altezza dell'abitazione del Sig. Parte_2
Argomentava ancora l'attore che tale situazione di pericolo non era segnalata in alcun modo e quindi era invisibile ed inevitabile e pertanto l'istante nulla potè fare per evitarla.
A causa della caduta lo istante subiva lesioni per le quali si recava al P.S. dell'Ospedale San
GI MO di , il tutto come da certificazione del Pronto Soccorso in atti. CP_1 La responsabilità del sinistro era da imputarsi al convenuto Ente il quale, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., della custodia e manutenzione della via in questione, non aveva eseguito le necessarie opere di manutenzione né segnalato con appositi cartelli l'insidia insistente sul piano viario.
Invocava dunque la responsabilità della e reclamava il risarcimento dei danni subiti. CP_1
Si costituiva un giudizio la con comparsa del 31 luglio 2020. Eccepiva Controparte_1
l'infondatezza della domanda nel merito, il concorso di colpa del danneggiato.
In corso di giudizio, ammessa ed espletata la prova testimoniale, ammessa ed espletata consulenza medica sulla persona dell'attore, precisate le conclusioni, la causa viene per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In assenza di questioni pregiudiziali, può esaminarsi direttamente il merito della vicenda che vede la pretesa avanzata dall'attore basata sulla disposizione prevista all'art. 2051 c.c.
La evidenzia negli atti difensivi l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione CP_1 delle norme sulla responsabilità invocate al contrario dell'attore il quale insiste nel ribadire la violazione delle norme sulla custodia e di quelle disciplinanti l'omessa manutenzione da parte CP_ dell' che non avrebbe delimitato e segnalato con appositi cartelli l'insidia insistente sul piano viario.
Tanto premesso, così riassunto il contenuto del libello introduttivo, deve rilevarsi come la domanda sia infondata, quantunque i testi escussi e abbiano riferito i dettagli Tes_1 Tes_2 della caduta, aggiungendo che il motociclista avrebbe fatto tutto il possibile per evitarla.
Come è noto, il concetto di insidia e trabocchetto si caratterizza, secondo la elaborazione giurisprudenziale corrente, come una situazione di pericolo occulto, connotato dalla non visibilità
(elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo), vale a dire dalla impossibilità di avvistare per tempo il pericolo onde poterlo evitare.
In tema di insidia stradale, sulla scorta di quanto stabilito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
2482 / 2018, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, poiché quando il danno non derivi da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Civ. n. 21212/2015). Tale principio di diritto – successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a
Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) – è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi
(Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo.
Applicando alla fattispecie in esame le predette statuizioni giurisprudenziali, devesi, al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda, constatare se il danneggiato, in relazione alle condizioni della strada che si accingeva a percorrere, abbia usato la diligenza necessaria e posto in essere la cautela richiesta per prevenire eventuali situazioni di pericolo.
A tale quesito deve darsi risposta negativa, non risultando che il danneggiato (in pieno giorno e adeguatamente avvertito dalla segnaletica stradale) non abbia fatto quanto nelle sue possibilità, per interrompere il nesso eziologico tra fatto e l'evento dannoso, poiché la situazione di pericolo, segnalata, sarebbe stata suscettibile di essere superata utilizzando l'ordinaria diligenza e prudenza.
Dai rilievi fotografici offerti in comunicazione dallo stesso attore (da ritenersi in ragione della loro evidente oggettività, elemento probatorio prevalente e preferibile rispetto alle dichiarazioni testimoniali), si palesa la totale visibilità della presenza di pietrisco sul manto stradale ove si è verificata la caduta ed allo stesso tempo risulta evidente la possibilità di evitare il tratto pericoloso e di transitare su una parte più pulita della carreggiata. Deve dunque ritenersi che l'evento danno si è verificato per condotta imprudente e negligente dell'attore, comportamento idoneo a spezzare il nesso di causalità tra la res (strada pericolosa) e l'evento dannoso.
Non solo, ma il tratto di strada in questione era interessato da segnaletica stradale che avvertiva l'utenza della necessità di affrontare il percorso con particolare attenzione.
Può a tal riguardo richiamarsi la relazione prot. 18054 del 17.7.2020 (prodotta dalla CP_1
) del Settore 4, Ambiente e Viabilità, Sotto-ambito Servizio Viabilità e Infrastrutture
[...]
Stradali dell'Ente Provinciale. Tale relazione riporta che sui luoghi di causa ovvero in prossimità del tratto stradale interessato dall'evento, nel senso di marcia percorso dal conducente, sono presenti i seguenti segnali stradali: 1) Limite massimo di velocità di 50 km/h. 2) Segnale di pericolo per strada sdrucciolevole. 3) Segnale di pericolo per serie di curve pericolose. 4) Segnale di pericolo per strada deformata.
Secondo quanto confermato dal teste , dipendente della , Testimone_3 Controparte_1 sottoscrittore della relazione … All'epoca del sinistro il piano viabile si presentava certamente deteriorato ma privo di particolari insidie tali da creare pericolo per la circolazione stradale. …. il sinistro, verificatosi il 28.05.2018, alle 10.50 in perfette condizioni di visibilità.
Quindi, i segnali stradali richiamati nella relazione avrebbero dovuto indurre il motociclista ad un procedere più accorto e ad una maggiore sorveglianza nello scegliere i tratti della strada da utilizzare per il suo passaggio. La mancata osservanza di tale elementare regola di prudenza configura, pertanto, un fatto dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'eventuale omissione colpevole del gestore della strada e l'evento, nella misura in cui una maggiore attenzione alle condizioni della strada ed una più accentuata prudenza avrebbero consentito al pedone di schivare le insidie della stessa.
Può dunque escludersi la responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
E' noto che i più recenti arresti della S.C. in tema di beni demaniali (per esempio: le strade) e di responsabilità del custode, mettono in evidenza come tale responsabilità per i danni provocati dalla cosa in custodia trovi applicazione anche in relazione ai suddetti beni, in quanto l'obbligo di custodire il bene, sussistente a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c., non può ritenersi escluso in ragione della sua estensione e dell'uso generalizzato cui il bene stesso è sottoposto, trattandosi di mere figure sintomatiche di un'impossibilità della custodia da parte della p.a. smentita dalla circostanza che, ove una strada sia poi collocata all'interno di un dato perimetro nel territorio presidiato dall'Amministrazione Provinciale, se ne deve presumere un effettivo potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria.
In proposito si osserva che, affinchè possa configurarsi la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, è in concreto sufficiente che sussista il nesso causale tra il bene ed il danno arrecato, laddove tale tipo di responsabilità è esclusa dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e, per quel che qui interessa, del fatto dello stesso danneggiato. Ne consegue che a carico del danneggiato incombe l'onere di provare unicamente l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
mentre il custode, che voglia liberarsi dalla sua responsabilità, deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso e quindi l'inidoneità in concreto della sua situazione a cagionare l'incidente.
Nel caso in esame, essendo stato accertato, nei termini innanzi illustrati, che l'incidente si verificò a causa dell'imprudenza dell'attore, che bene avrebbe potuto evitare la caduta solo che, prestando attenzione ai segnali di pericolo ed al limite di velocità, usando la ordinaria diligenza, avesse prestato maggiore attenzione nel procedere, scegliendo i tratti non interessati dalla presenza di pietrisco. Non senza ricordare che gli utenti della strada, in coerenza con il principio di auto responsabilità, sono gravati di un onere di particolare attenzione nell'uso ordinato diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità.
Deve concludersi dunque come la presenza del pietrisco fosse visibile e dunque evitabile, visibile perché la caduta avveniva in un orario di una mattina di maggio, orario di buona intensità luminosa. La stessa doveva considerarsi visibile secondo la raffigurazione fotografica prodotta ed ancora in quanto non sono emersi elementi da cui trarre l'imprevedibilità della stessa.
Ritiene pertanto questo Giudice di poter escludere, sia la circostanza della invisibilità oggettiva sia della imprevedibilità soggettiva, unici elementi idonei e generare la responsabilità a carico dell'Ente Pubblico proprietario della strada in oggetto.
Da qui, pertanto, la non configurabilità della contestata responsabilità della , Controparte_1 sotto entrambi i profili dedotti dall'attore. Motivi di opportunità, attesa la natura della controversia ed il carattere non speculativo della domanda, conducono alla integrale compensazione delle spese del presente grado.
Non possono che gravare sull'attore le spese di consulenza medica d'ufficio.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del dott. AS de VI, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro , Parte_1 Controparte_1 controversia rubricata al n. 887/2020, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
- Pone definitivamente le spese di consulenza medica a carico dell'attore.
Così deciso in Avellino 18.12.2025
Il Giudice
AS de VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G.___887 / 2020_____
VERBALE UDIENZA CARTOLARE DEL 18 DICEMBRE 2025
Il Giudice
Rilevato che con precedente decreto ha disposto che la celebrazione dell'udienza del 18 dicembre
2025 avvenisse mediante lo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni previste per tale udienza fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
esaminate le note di trattazione scritte depositate dalle parti;
DECIDE
la causa come da motivazione che segue dando lettura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., formate parte integrante del presente verbale d'udienza.
Il GIUDICE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, in persona del Magistrato Onorario dott. AS de VI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 887/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Erminia Di Rienzo e Parte_1 C.F._1
TE ZI, mandato conferito in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso i procuratori in Villamaina alla Via Roma n. 62
Attore
E
, in persona del legale rapp.te pro tempore (P.I. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Oscar Mercolino e Gennaro Galietta, con i quali elettivamente domicilia in CP_1 alla Piazza della Libertà, Palazzo Caracciolo, giusta determinazione dirigenziale n. 1303 del 15.07.2020 nonché per mandato in calce alla comparsa di risposta;
Convenuto
CONCLUSIONI
Per l'attore: accoglimento della domanda così come quantificata;
vittoria di spese e competenze di procedura.
Per il convenuto: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 02.03.2020, conveniva in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale la . Esponeva che in data 28.05.2018 alle ore 10.50 circa, si Controparte_1 verificava un incidente stradale che lo vedeva coinvolto alla guida del motociclo Ducati Tg. BV53235 di sua proprietà, mentre percorreva la Strada Provinciale ex SS 428, in direzione
Villamaina-Torella dei Lombardi;
nello specifico, dopo aver oltrepassato il bivio di Villamaina, superata la semicurva, in prossimità della stradina privata che conduce all'Apicoltura Caputo, il Sig.
perdeva il controllo della propria moto a causa della presenza di sabbia e Parte_1 brecciolino sul manto stradale, sbandando per diversi metri e cadendo a terra all'altezza dell'abitazione del Sig. Parte_2
Argomentava ancora l'attore che tale situazione di pericolo non era segnalata in alcun modo e quindi era invisibile ed inevitabile e pertanto l'istante nulla potè fare per evitarla.
A causa della caduta lo istante subiva lesioni per le quali si recava al P.S. dell'Ospedale San
GI MO di , il tutto come da certificazione del Pronto Soccorso in atti. CP_1 La responsabilità del sinistro era da imputarsi al convenuto Ente il quale, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., della custodia e manutenzione della via in questione, non aveva eseguito le necessarie opere di manutenzione né segnalato con appositi cartelli l'insidia insistente sul piano viario.
Invocava dunque la responsabilità della e reclamava il risarcimento dei danni subiti. CP_1
Si costituiva un giudizio la con comparsa del 31 luglio 2020. Eccepiva Controparte_1
l'infondatezza della domanda nel merito, il concorso di colpa del danneggiato.
In corso di giudizio, ammessa ed espletata la prova testimoniale, ammessa ed espletata consulenza medica sulla persona dell'attore, precisate le conclusioni, la causa viene per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In assenza di questioni pregiudiziali, può esaminarsi direttamente il merito della vicenda che vede la pretesa avanzata dall'attore basata sulla disposizione prevista all'art. 2051 c.c.
La evidenzia negli atti difensivi l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione CP_1 delle norme sulla responsabilità invocate al contrario dell'attore il quale insiste nel ribadire la violazione delle norme sulla custodia e di quelle disciplinanti l'omessa manutenzione da parte CP_ dell' che non avrebbe delimitato e segnalato con appositi cartelli l'insidia insistente sul piano viario.
Tanto premesso, così riassunto il contenuto del libello introduttivo, deve rilevarsi come la domanda sia infondata, quantunque i testi escussi e abbiano riferito i dettagli Tes_1 Tes_2 della caduta, aggiungendo che il motociclista avrebbe fatto tutto il possibile per evitarla.
Come è noto, il concetto di insidia e trabocchetto si caratterizza, secondo la elaborazione giurisprudenziale corrente, come una situazione di pericolo occulto, connotato dalla non visibilità
(elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo), vale a dire dalla impossibilità di avvistare per tempo il pericolo onde poterlo evitare.
In tema di insidia stradale, sulla scorta di quanto stabilito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
2482 / 2018, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, poiché quando il danno non derivi da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Civ. n. 21212/2015). Tale principio di diritto – successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a
Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) – è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi
(Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo.
Applicando alla fattispecie in esame le predette statuizioni giurisprudenziali, devesi, al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda, constatare se il danneggiato, in relazione alle condizioni della strada che si accingeva a percorrere, abbia usato la diligenza necessaria e posto in essere la cautela richiesta per prevenire eventuali situazioni di pericolo.
A tale quesito deve darsi risposta negativa, non risultando che il danneggiato (in pieno giorno e adeguatamente avvertito dalla segnaletica stradale) non abbia fatto quanto nelle sue possibilità, per interrompere il nesso eziologico tra fatto e l'evento dannoso, poiché la situazione di pericolo, segnalata, sarebbe stata suscettibile di essere superata utilizzando l'ordinaria diligenza e prudenza.
Dai rilievi fotografici offerti in comunicazione dallo stesso attore (da ritenersi in ragione della loro evidente oggettività, elemento probatorio prevalente e preferibile rispetto alle dichiarazioni testimoniali), si palesa la totale visibilità della presenza di pietrisco sul manto stradale ove si è verificata la caduta ed allo stesso tempo risulta evidente la possibilità di evitare il tratto pericoloso e di transitare su una parte più pulita della carreggiata. Deve dunque ritenersi che l'evento danno si è verificato per condotta imprudente e negligente dell'attore, comportamento idoneo a spezzare il nesso di causalità tra la res (strada pericolosa) e l'evento dannoso.
Non solo, ma il tratto di strada in questione era interessato da segnaletica stradale che avvertiva l'utenza della necessità di affrontare il percorso con particolare attenzione.
Può a tal riguardo richiamarsi la relazione prot. 18054 del 17.7.2020 (prodotta dalla CP_1
) del Settore 4, Ambiente e Viabilità, Sotto-ambito Servizio Viabilità e Infrastrutture
[...]
Stradali dell'Ente Provinciale. Tale relazione riporta che sui luoghi di causa ovvero in prossimità del tratto stradale interessato dall'evento, nel senso di marcia percorso dal conducente, sono presenti i seguenti segnali stradali: 1) Limite massimo di velocità di 50 km/h. 2) Segnale di pericolo per strada sdrucciolevole. 3) Segnale di pericolo per serie di curve pericolose. 4) Segnale di pericolo per strada deformata.
Secondo quanto confermato dal teste , dipendente della , Testimone_3 Controparte_1 sottoscrittore della relazione … All'epoca del sinistro il piano viabile si presentava certamente deteriorato ma privo di particolari insidie tali da creare pericolo per la circolazione stradale. …. il sinistro, verificatosi il 28.05.2018, alle 10.50 in perfette condizioni di visibilità.
Quindi, i segnali stradali richiamati nella relazione avrebbero dovuto indurre il motociclista ad un procedere più accorto e ad una maggiore sorveglianza nello scegliere i tratti della strada da utilizzare per il suo passaggio. La mancata osservanza di tale elementare regola di prudenza configura, pertanto, un fatto dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'eventuale omissione colpevole del gestore della strada e l'evento, nella misura in cui una maggiore attenzione alle condizioni della strada ed una più accentuata prudenza avrebbero consentito al pedone di schivare le insidie della stessa.
Può dunque escludersi la responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
E' noto che i più recenti arresti della S.C. in tema di beni demaniali (per esempio: le strade) e di responsabilità del custode, mettono in evidenza come tale responsabilità per i danni provocati dalla cosa in custodia trovi applicazione anche in relazione ai suddetti beni, in quanto l'obbligo di custodire il bene, sussistente a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c., non può ritenersi escluso in ragione della sua estensione e dell'uso generalizzato cui il bene stesso è sottoposto, trattandosi di mere figure sintomatiche di un'impossibilità della custodia da parte della p.a. smentita dalla circostanza che, ove una strada sia poi collocata all'interno di un dato perimetro nel territorio presidiato dall'Amministrazione Provinciale, se ne deve presumere un effettivo potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria.
In proposito si osserva che, affinchè possa configurarsi la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, è in concreto sufficiente che sussista il nesso causale tra il bene ed il danno arrecato, laddove tale tipo di responsabilità è esclusa dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e, per quel che qui interessa, del fatto dello stesso danneggiato. Ne consegue che a carico del danneggiato incombe l'onere di provare unicamente l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
mentre il custode, che voglia liberarsi dalla sua responsabilità, deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso e quindi l'inidoneità in concreto della sua situazione a cagionare l'incidente.
Nel caso in esame, essendo stato accertato, nei termini innanzi illustrati, che l'incidente si verificò a causa dell'imprudenza dell'attore, che bene avrebbe potuto evitare la caduta solo che, prestando attenzione ai segnali di pericolo ed al limite di velocità, usando la ordinaria diligenza, avesse prestato maggiore attenzione nel procedere, scegliendo i tratti non interessati dalla presenza di pietrisco. Non senza ricordare che gli utenti della strada, in coerenza con il principio di auto responsabilità, sono gravati di un onere di particolare attenzione nell'uso ordinato diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità.
Deve concludersi dunque come la presenza del pietrisco fosse visibile e dunque evitabile, visibile perché la caduta avveniva in un orario di una mattina di maggio, orario di buona intensità luminosa. La stessa doveva considerarsi visibile secondo la raffigurazione fotografica prodotta ed ancora in quanto non sono emersi elementi da cui trarre l'imprevedibilità della stessa.
Ritiene pertanto questo Giudice di poter escludere, sia la circostanza della invisibilità oggettiva sia della imprevedibilità soggettiva, unici elementi idonei e generare la responsabilità a carico dell'Ente Pubblico proprietario della strada in oggetto.
Da qui, pertanto, la non configurabilità della contestata responsabilità della , Controparte_1 sotto entrambi i profili dedotti dall'attore. Motivi di opportunità, attesa la natura della controversia ed il carattere non speculativo della domanda, conducono alla integrale compensazione delle spese del presente grado.
Non possono che gravare sull'attore le spese di consulenza medica d'ufficio.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del dott. AS de VI, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro , Parte_1 Controparte_1 controversia rubricata al n. 887/2020, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
- Pone definitivamente le spese di consulenza medica a carico dell'attore.
Così deciso in Avellino 18.12.2025
Il Giudice
AS de VI