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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 7872/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
02/07/2025 da
1) Parte_1
Nato il 11/01/1940 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]14 MILANO in persona del suo Amministratore di Sostegno avv. , come da decreto di nomina CP_1
n. 20350/2024 del 16.10.2024 del Tribunale di Milano
e
2) Parte_2
Nata il 07/05/1939 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA IPPOLITO NIEVO N. 10 MILANO
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FORNARO CRISTINA con studio in Milano, Viale
Montenero n. 66 presso la quale sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti
Pagina 1 FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 01/07/2025, hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 6227/2000 resa dal Tribunale di Milano in data 12.4.2000 e pubblicata il 24.5.2000, passata in giudicato in pari data, dando atto che era intervenuto un decadimenti fisico e psichico della che rendeva necessario dapprima un ricovero presso l'Ospedale Fatebenefratelli e Parte_3 successivamente il ricovero in lungo degenza presso la R.S.A. Fondazione Biffi, e chiedevano di accogliere le condizioni congiunte di seguito riportate:
1) Dare atto che dal mese di Febbraio 2025 il Sig. ha versato, a titolo di mantenimento Parte_2
(anche se in forma indiretta con il pagamento della struttura sanitaria ove la stessa è ricoverata) la somma mensile di € 2.100,00 a titolo di cauzione della Casa di Cura dove è ricoverata la Sig.ra
oltre € 2.030,00 relativi alla retta di Marzo 2025, € 1.700,00 relativi alla retta di Aprile Pt_3
2025, oltre € 1.700,00 euro per i mesi a seguire direttamente sul conto della Signora a Parte_3 titolo di mantenimento;
• 2) il Signor verserà, quindi, alla Sig.ra a titolo di mantenimento la Pt_2 Parte_4 somma di € 1.700,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Aprile 2025, senza rivalutazione Istat (in ragione del punto n. 3 che segue) sul conto corrente della stessa acceso presso la Banca Intesa San Paolo, Piazza Buonarroti n. conto
3081;
• 3) nel caso in cui la retta di cui alla RSA ove è ricoverata la Signora dovesse aumentare, Parte_3 prevedere che la parte eccedente la somma di € 400,00 corrisposta autonomamente dalla Signora
venga corrisposta dal Sig. a titolo di mantenimento mensile in favore alla ex moglie;
Parte_3 Pt_2
• 4) con le presenti statuizioni le parti danno atto di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro, ad esclusione delle clausole sopraindicate, che vanno a sostituire integralmente le condizioni recepite dalla sentenza numero 6227/2000;
• 5) Spese di lite compensate.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P. Q. M.
Pagina 2 Il Tribunale, su ricorso congiunto di e a Parte_5 Parte_2 parziale modifica delle condizioni di cui cui alla sentenza di divorzio n. 6227/2000 resa dal Tribunale di Milano in data 12.4.2000 e pubblicata il 24.5.2000, passata in giudicato in pari data:
1. Provvede in conformità all'accordo come sopra riportato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma nel resto per quanto di ragione;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Provvedimento immediatamente esecutivo
Così deciso in Milano, il 23/07/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
02/07/2025 da
1) Parte_1
Nato il 11/01/1940 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]14 MILANO in persona del suo Amministratore di Sostegno avv. , come da decreto di nomina CP_1
n. 20350/2024 del 16.10.2024 del Tribunale di Milano
e
2) Parte_2
Nata il 07/05/1939 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA IPPOLITO NIEVO N. 10 MILANO
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FORNARO CRISTINA con studio in Milano, Viale
Montenero n. 66 presso la quale sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti
Pagina 1 FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 01/07/2025, hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 6227/2000 resa dal Tribunale di Milano in data 12.4.2000 e pubblicata il 24.5.2000, passata in giudicato in pari data, dando atto che era intervenuto un decadimenti fisico e psichico della che rendeva necessario dapprima un ricovero presso l'Ospedale Fatebenefratelli e Parte_3 successivamente il ricovero in lungo degenza presso la R.S.A. Fondazione Biffi, e chiedevano di accogliere le condizioni congiunte di seguito riportate:
1) Dare atto che dal mese di Febbraio 2025 il Sig. ha versato, a titolo di mantenimento Parte_2
(anche se in forma indiretta con il pagamento della struttura sanitaria ove la stessa è ricoverata) la somma mensile di € 2.100,00 a titolo di cauzione della Casa di Cura dove è ricoverata la Sig.ra
oltre € 2.030,00 relativi alla retta di Marzo 2025, € 1.700,00 relativi alla retta di Aprile Pt_3
2025, oltre € 1.700,00 euro per i mesi a seguire direttamente sul conto della Signora a Parte_3 titolo di mantenimento;
• 2) il Signor verserà, quindi, alla Sig.ra a titolo di mantenimento la Pt_2 Parte_4 somma di € 1.700,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Aprile 2025, senza rivalutazione Istat (in ragione del punto n. 3 che segue) sul conto corrente della stessa acceso presso la Banca Intesa San Paolo, Piazza Buonarroti n. conto
3081;
• 3) nel caso in cui la retta di cui alla RSA ove è ricoverata la Signora dovesse aumentare, Parte_3 prevedere che la parte eccedente la somma di € 400,00 corrisposta autonomamente dalla Signora
venga corrisposta dal Sig. a titolo di mantenimento mensile in favore alla ex moglie;
Parte_3 Pt_2
• 4) con le presenti statuizioni le parti danno atto di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro, ad esclusione delle clausole sopraindicate, che vanno a sostituire integralmente le condizioni recepite dalla sentenza numero 6227/2000;
• 5) Spese di lite compensate.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P. Q. M.
Pagina 2 Il Tribunale, su ricorso congiunto di e a Parte_5 Parte_2 parziale modifica delle condizioni di cui cui alla sentenza di divorzio n. 6227/2000 resa dal Tribunale di Milano in data 12.4.2000 e pubblicata il 24.5.2000, passata in giudicato in pari data:
1. Provvede in conformità all'accordo come sopra riportato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma nel resto per quanto di ragione;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Provvedimento immediatamente esecutivo
Così deciso in Milano, il 23/07/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 3