CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 28/11/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIORANA ANTONIO, Presidente estensore VASTA ISIDORO, Giudice relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2880/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
CF_Ricorrente_5Giovanni Ingrasci' -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 CF_Ricorrente_7 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_9 CF_Ricorrente_9 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_10 - CF_Ricorrente_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_11 CF_Ricorrente_11 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7002/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 9 e pubblicata il 14/11/2023
Atti impositivi:
2 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TYJ00809430374 SUCCESSIONI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 543/2024 depositato il 02/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento del 19 dicembre 2024 il sottoscritto - ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992 - designava se stesso come estensore, avuto riguardo al notevole arretrato accumulato dal giudice relatore dr. Vasta nel deposito delle sentenze. Ricorrente_1 Ricorrente_2 Ricorrente_3 Ricorrente_4 Ricorrente_5, , , , Data_1 Ricorrente_6 Ricorrente_7 Data_2nato il , , nato il , Ricorrente_8 Ricorrente_9 Ricorrente_10 Ricorrente_11, , ed , tutti quali eredi ab intestato di Ricorrente_9 deceduta l'8.10.2019, hanno proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 7002/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo, presentato con atto notificato il 10.05.2021, in ordine all'avviso di liquidazione n. TYJ0080943037, notificato ai ricorrenti in date diverse a decorrere dall'11.03.2021, con il quale - a seguito della dichiarazione presentata dai suindicati eredi il 7.10.2020 ed identificata con il vol. 88888 n. 341458 - era stata determinata Ricorrente_9l'imposta dovuta dai ricorrenti per la citata successione di nella somma complessiva di euro 69.652,25 ripartita pro quota tra i suindicati eredi. L'appello è in parte fondato. I ricorrenti, hanno impugnato il suindicato avviso di liquidazione sotto un duplice profilo. Innanzi tutto è stato rilevato che l'importo dell'attivo ereditario indicato nella dichiarazione di successione, pari alla somma complessiva di €. 1.026.414,84 (di cui
€. 975.402,00 per giacenze di conti correnti e di depositi bancari ed €. 51.012,00 quale valore di un immobile), sarebbe stato erroneamente aumentato dall'Ufficio di ulteriori €. 102.675,466 in asserita applicazione della presunzione di cui all'art. 9 comma 2 del d. lgs. n. 346/1990, in base al quale si ritengono compresi nell'attivo ereditario "denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso", posto che successivamente alla presentazione della dichiarazione era stato formato - e prodotto all'Ufficio - il suindicato inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e ss. c.p.c., giusta verbale di cui all'atto pubblico del 21.11.2020 in Nom._1notaio rep. n. 2520 e racc. n. 1797 (versato in atti), in cui era
3 richiamato - per farne “parte integrante e sostanziale” - il precedente verbale del 20.11.2020 (pure versato in atti) redatto con atto pubblico ai rogiti del predetto notaio rep. n. 2514/1793 concernente “l'apertura della cassetta di sicurezza n. 95 posta Banca_1presso la S.p.A. di cui la defunta era intestataria”. Soggiungevano i ricorrenti che dai summenzionati atti emergeva il complessivo valore reale e concreto dei beni di cui all'art. 9 comma 2 del d. lgs. 346/1990 (cioè "denaro, gioielli e mobilia” relitti) pari alla somma complessiva di €. 36.925,00, di cui 35.930,00 per i valori rinvenuti nella cassetta di sicurezza ed €. 995,00 per la mobilia e, quindi, l'Ufficio - messo a conoscenza dei summenzionati verbali - avrebbe dovuto modificare e sostituire l'importo presunto di €. 102.675,466 per
“denaro, gioielli e mobilia” con quello reale di €. 36.925,00, per cui - non avendo l'Ufficio provveduto nel senso suesposto - chiedevano i ricorrenti che dall'attivo ereditario indicato nell'avviso di liquidazione impugnato si sarebbe dovuta detrarre la somma di €. 65.750,466 (102.675,466-36.925,00). Con il secondo motivo di ricorso i contribuenti deducevano che tra i beni caduti in successione figuravano anche titoli di Stato (BTP) che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettere H, E, I del d. lgs. n. 346/1990, “non concorrono a formare l'attivo ereditario», per cui chiedevano che dall'attivo ereditario indicato nell'atto impositivo opposto fosse esclusa la somma complessiva di euro 374.043,64 di cui alle prodotte certificazioni ex art. 29, co. 1, lett. c, d. lgs 346/1990 rilasciate dagli Istituti di Credito Banca_2 Banca_3 ed spa. Con la sentenza appellata la Corte di primo grado ha rigettato il ricorso introduttivo affermando espressamente che “come condivisibilmente osservato dal resistente Ufficio, la questione non va affrontata in sede contenziosa quanto piuttosto mediante la presentazione di una nuova dichiarazione in rettifica. Invero, il contestato avviso di liquidazione n. TYJ/00809430374 con il relativo prospetto, contiene la corretta liquidazione di quanto dichiarato dagli eredi con dichiarazione telematica del 07/10/2020., mentre le eccezioni dei ricorrenti sono fondate su atti ed elementi successivi e/o non presentati all'U.T. di Catania nei modi rituali di legge con ulteriore dichiarazione sostitutiva. Non essendo tali elementi riferibili all'avviso di liquidazione della successione, le modifiche invocate dai ricorrenti non trovano alcuna legittimazione in atti, mentre esse avrebbero dovuto opportunamente essere rappresentate mediante la presentazione di una nuova dichiarazione”. Per come eccepito dagli appellanti devesi osservare che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che in relazione ad entrambi i suindicati rilievi i contribuenti avrebbero dovuto presentare una nuova dichiarazione in rettifica di quella originaria e non piuttosto proporre il ricorso giudiziale avverso l'avviso di liquidazione. Ed, invero, l'art. 28, comma 6, d. lgs. 346/90 prevede espressamente che la dichiarazione integrativa o sostitutiva può essere presentata solo quando emergano circostanze o eventi che comportino o diano “luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore”. Ed, invece, nella specie devesi notare che gli atti e i documenti prodotti dai ricorrenti alla Amministrazione Finanziaria già nella fase precontenziosa e, poi, i suindicati motivi di ricorso sottoposti alla Corte di primo grado non incidevano in alcun modo
4 sulla “devoluzione dell'eredità” che rimaneva del tutto inalterata e non comportavano affatto l'“applicazione dell'imposta in misura superiore”, ma, al contrario, una sua riduzione. Ed, infatti, va rimarcato che l'oggetto del presente giudizio riguarda unicamente la richiesta dei contribuenti rivolta alla determinazione dell'imposta dovuta per la Ricorrente_9successione di in misura inferiore rispetto alla liquidazione operata dall'Ufficio, ferma restando la indicazione fatta in dichiarazione con riferimento agli eredi nonchè ai cespiti e beni costituenti l'asse ereditario, venendo in rilievo non già una rappresentazione di beni ulteriori e diversi rispetto a quelli già dichiarati, ma esclusivamente la contestazione in ordine alla maggiorazione aggiuntiva presunta del 10% che sarebbe stata erroneamente applicata dall'Ufficio ex art. 9 comma 2 del d. lgs. 346/1990 con riferimento al valore di "denaro, gioielli e mobilia” e la richiesta di esclusione dall'attivo ereditario dei titoli di Stato che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettere H, E, I del d. lgs. n. 346/1990, non concorrono a formare l'attivo citato. Al riguardo sono assolutamente conformi i principi enunciati sul punto nella giurisprudenza di legittimità. Con la sentenza n. 20935/2022 la Corte di Cassazione ha affermato che “ a fronte di una pretesa impositiva esercitata sulla base della dichiarazione di successione, spetta agli interessati dare la prova di eventuali vicende successive, estintive o modificative della pretesa impositiva, quali la rinuncia all'eredità o al legato ovvero, come nel caso di specie, l'accertamento della qualità di legatario anziché di quella di erede. La questione rientra a pieno titolo nel giudizio di opposizione all'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, posto che si tratta di eccezioni dirette a paralizzare in tutto o in parte la pretesa impositiva esercitata dall'erario in base a quanto risulta dalla dichiarazione di successione”. Con la sentenza n. 13595/2018 la Corte di Cassazione aveva in precedenza statuito che “ secondo l'orientamento conforme di questa Corte, in tema d'imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell'obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonchè di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente. Alla correzione non osta nè l'intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, che non ha natura decadenziale, nè il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31, comma 3, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, nè l'eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell'onere della prova in giudizio (da ultimo Cass. 2229/2015)”. E, quindi, deve concludersi che ben potevano gli appellanti formulare i summenzionati rilievi con il ricorso presentato avverso l'avviso di liquidazione opposto. Ciò premesso, devesi osservare che il primo motivo di ricorso riproposto dai contribuenti in appello si appalesa infondato.
5 Ed, invero, l'art. 9 comma 2 d. lgs. n. 346/1990, al fine di consentire un accertamento presuntivo di beni di difficile identificazione e valutazione, facilmente sottraibili all'attenzione del fisco (come in particolare il denaro liquido detenuto dal de cuius in casa), prevede che “si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso”. E, quindi, in ordine alla determinazione del valore complessivo dei beni relitti costituiti da "denaro, gioielli e mobilia” è stata sancita la presunzione del 10 % del valore netto imponibile dell'asse ereditario, che può essere superata dal contribuente solo mediante la produzione all'Ufficio di un inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti cpc da cui risulti l'esistenza di detti beni per un importo diverso. Nella specie sono stati prodotti dagli appellanti il verbale redatto dal notaio Nom._1 in data 20.11.2020 di apertura della cassetta di sicurezza n. 95 esistente Banca_2 Ricorrente_9presso la intestata a ed il verbale di inventario redatto dal notaio suddetto in data 21.11.2020 presso l'abitazione della defunta sita in Indirizzo_1Acicastello , dai quali è risultato un valore riferito a "denaro, gioielli e mobilia” di importo complessivo pari alla somma di € 36.025,00 (€ 35.030,00 + € 995,00), per cui l'importo presunto di €. 102.675,466 indicato nell'avviso di liquidazione per “denaro, gioielli e mobilia” si sarebbe dovuto - secondo gli appellanti - modificare e sostituire da parte dell'Ufficio con quello reale di €. 36.925,00, con la conseguenza che dall'attivo ereditario indicato nell'atto impositivo opposto si sarebbe dovuta detrarre la somma di €. 65.750,466 (102.675,466-36.925,00). Privo di rilievo è il fatto che i citati verbali siano stati redatti alla distanza di oltre un anno dalla apertura della successione avvenuta in data 8.10.2019, essendo comunque intervenuti prima della notificazione dell'avviso di liquidazione (v. in tal senso Cass. n. 4626/2009) e parimenti va detto con riferimento alla mancanza di una previa apposizione di sigilli in applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11993/2006) per cui “in tema di imposta di successione, l'apposizione dei sigilli, costituendo una fase indispensabile della procedura di formazione dell'inventario ed un requisito di validità del documento che lo incorpora soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge (art. 705 c.c., art. 754 c.p.c.), non rappresenta, al di fuori delle predette ipotesi, un adempimento necessario ai fini della correttezza dell'inventario, e quindi del superamento della presunzione di cui all'art. 9, comma 2, d.lg. 31 ottobre 1990 n. 346, essendo normalmente sufficiente, affinché l'inventario risulti idoneo a vincere la predetta presunzione, che esso sia stato redatto in conformità degli art. 769 ss. c.p.c.”. Nom._1Ciò posto, osserva però il collegio che il verbale di inventario in notaio del 21.11.2020 “avente ad oggetto denaro, gioielli e mobilia facenti parte dell'asse Indirizzo_1ereditario e che si trovano nella casa sita in Aci Castello, ” (per come testualmente si legge nel detto verbale) non appare adeguato al fine di superare
6 la citata presunzione del 10%, dal momento che - per due profili - non risulta redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile, per come previsto espressamente dall'art. 9 comma 2 d. lgs. n. 346/1990. Ed, infatti, il suindicato verbale appare innanzi tutto incompleto, posto che manca del tutto la indicazione prevista dall'art. 775 comma 1 n. 3 relativa alla quantità e specie del denaro contante, così implicitamente desumendosi il dato - assolutamente Ricorrente_9inverosimile - per cui al momento del suo decesso non detenesse nella sua abitazione alcuna somma, anche minima, di denaro liquido. Devesi, peraltro, rilevare che in seno al verbale di inventario citato si da atto che “i comparenti, esaurite le operazioni di inventario in detto immobile, alle ore nove e cinquantacinque minuti, mi dichiarano che non esistendo altro denaro, gioielli e mobilia della de cuius da inventariare, di aver ottemperato a quanto previsto dall'art.9, comma 2 del D.Lgs. n. 346/1990”. Dalla suesposta dichiarazione resa dai chiamati all'eredità presenti alle operazioni di inventario in ordine alla inesistenza di “altro denaro” da inventariare deve Ricorrente_9logicamente inferirsi la preesistenza di denaro contante relitto da al momento del suo decesso, del quale però non c'è traccia alcuna in seno al citato verbale di inventario. Devesi inoltre notare che ai sensi dell'art. 772 cpc il notaio doveva, almeno tre giorni prima, provvedere ad avvisare tutti i soggetti chiamati alla eredità (di cui solamente due erano poi stati presenti alle operazioni di cui al verbale del 21.11.2020) in quanto interessati alle operazioni di inventario, garantendo così il contraddittorio previsto dall'articolo 770 cpc, ed al riguardo in seno al verbale citato si da atto che “i suddetti chiamati all'eredità sono stati tutti regolarmente convocati ai sensi dell'art. 772 c.p.c.”, senza però alcuna allegazione della documentazione relativa alla summenzionata convocazione, così precludendosi la verifica officiosa in questa sede relativamente alla validità in termini di notificazione processuale ed alla tempestività dei citati avvisi. Nom._1Non può quindi ritenersi che il verbale di inventario redatto dal notaio il 21.11.2020 sia tale da vincere la presunzione del 10% applicata dall'Ufficio in ordine Ricorrente_9al valore dei beni “denaro, gioielli e mobilia” relitti da al momento del suo decesso, in considerazione peraltro del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 15532/2006), dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “in tema di imposta di successione, l'osservanza delle forme e dei termini per la redazione dell'inventario prescritto dall'art. 9, comma 2, d.lg. 31 ottobre 1990 n. 346, non risponde alla finalità di limitare la responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti del de cuius, ma a quella di fissare un sistema probatorio per la ricostruzione della consistenza dell'eredità devoluta: avuto riguardo a tale esigenza, nonché all'espresso richiamo degli art. 769 ss. c.p.c. da parte della norma in esame, l'inventario, per poter vincere la presunzione di esistenza di denaro, gioielli e mobilia nell'attivo ereditario, dev'essere quindi valido sostanzialmente e formalmente, e cioè dev'essere completo (ossia comprendere realmente tutti i beni facenti parte dell'attivo relitto), nonché redatto secondo il regime formale dettato in via generale per tutti gli inventari, ed in particolare per quelli del corrispondente tipo, onde quello afferente all'accettazione beneficiata
7 dell'eredità (che nella specie non ricorre) dev'essere stato preceduto dall'adempimento della preventiva sigillazione, quando questa sia prescritta a pena d'invalidità dell'inventario”. Sulla base di quanto sopra detto il citato verbale di inventario del 21.11.2020 in Nom._1notaio si appalesa carente sotto il profilo della validità formale per i due aspetti esposti in precedenza e, soprattutto, sotto il profilo della validità sostanziale evidenziata nel suesposto principio ermeneutico enunciato dalla Corte di Cassazione, Ricorrente_9appalesandosi del tutto inverosimile il fatto che la defunta al momento del suo decesso non detenesse nella casa in cui abitava alcuna somma, anche minima, di denaro contante e, di conseguenza, devesi ritenere che l'inventario citato non appare “completo” nel senso esposto dalla Corte di Cassazione per cui deve “comprendere realmente tutti i beni facenti parte dell'attivo relitto”. Pertanto non può accogliersi la richiesta degli appellanti rivolta alla detrazione della somma di €. 65.750,46 dall'attivo ereditario indicato nell'atto impositivo opposto. Ed, invece, fondato si appalesa il secondo motivo di ricorso, riproposto in appello, con cui è stato dedotto dai contribuenti che tra i beni caduti in successione figuravano anche titoli di Stato che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettere H, E, I del d. lgs. n. 346/1990, non concorrono a formare l'attivo ereditario. Ed, invero, dalle certificazioni ex art. 29, co. 1, lett. c, d. lgs 346/1990 rilasciate dagli Banca_2 Banca_3Istituti di credito ed spa prodotte in atti risulta che - nell'ambito dell'attivo ereditario esposto in dichiarazione pari alla somma complessiva di € 975.402,00 per varie giacenze bancarie - erano compresi, alla data di apertura della Ricorrente_9successione di deceduta l'8.10.2019, titoli di Stato (BTP) per un importo complessivo pari alla somma di euro 374.043,64, che in base alla citata normativa va espunta dall'asse ereditario. Al riguardo va disatteso il rilievo dell'Agenzia delle Entrate per cui il conto titoli n. Banca_3411281 intrattenuto presso spa non era intestato alla defunta ma piuttosto a Nominativo_2 Ricorrente_9 Data_3, coniuge di , deceduto il . Ed, infatti, va notato che tale intestazione era dovuta al fatto che in ordine alla eredità Nominativo_2di era stato instaurato un procedimento giudiziale da parte del Nominativo_3figlio , nel cui ambito era stato disposto il sequestro giudiziario dei beni ereditari compreso il suindicato conto titoli n. 411281, e ciò aveva indotto Banca_3 Nominativo_2 spa a mantenere inalterata la originaria intestazione a Ricorrente_9anche a seguito del decesso di in attesa della definizione giudiziale in ordine alla titolarità del suindicato rapporto bancario, intervenuta solamente con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1801/2019, Ricorrente_9con la quale venne accertata la titolarità esclusiva da parte di del summenzionato rapporto bancario, per cui non c'è dubbio alcuno che i titoli di Stato Ricorrente_9in questione alla data di apertura della successione di deceduta l'8.10.2019 appartenevano alla defunta per averli essa legittimamente acquisiti sulla Nominativo_2 Data_3base della successione a apertasi il . Analogamente va detto in ordine alla certificazione della Banca_2 anch'essa ancora Nominativo_3intestata a .
8 Devesi peraltro segnalare, per come dedotto dagli appellanti, che i contribuenti hanno incluso nella dichiarazione di successione in questione le giacenze bancarie che nelle prodotte certificazioni degli Istituti di Credito risultavano intestate a Nominativo_3, per cui, ove per ipotesi si dovesse ritenere fondato l'assunto dell'Ufficio di Ricorrente_9estraneità di tali cespiti all'asse ereditario di , discenderebbe per logica ed inevitabile conseguenza la esclusione dalla dichiarazione di successione non solo dei titoli di Stato ma di tutti gli importi ben maggiori relativi ai variegati Nominativo_3rapporti bancari intestati a . In conclusione, pertanto, in parziale accoglimento dell'appello dei contribuenti ed in riforma della sentenza impugnata, va in parte accolto il ricorso introduttivo dichiarando - in ordine alla determinazione della base imponibile della imposta di successione in questione - che dall'attivo ereditario di Ricorrente_9 deceduta l'8.10.2019 indicato dall'Ufficio nell'avviso di liquidazione impugnato va detratta la somma di €. 374.043,64 ed in tal senso l'Ufficio dovrà procedere alla riliquidazione Ricorrente_9della imposta dovuta dagli appellanti per la successione di deceduta l'8.10.2019. In considerazione dell'esito finale della controversia connotato dalla reciproca soccombenza si ritiene che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali di I e II grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in parziale accoglimento dell'appello proposto dai contribuenti e in riforma della sentenza impugnata, determina la base imponibile della imposta di successione nei termini di cui in motivazione. Spese dei due gradi del giudizio compensate.
Catania 28.11.2024
Il presidente estensore
AN AN
9
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 28/11/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIORANA ANTONIO, Presidente estensore VASTA ISIDORO, Giudice relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2880/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
CF_Ricorrente_5Giovanni Ingrasci' -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 CF_Ricorrente_7 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_9 CF_Ricorrente_9 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_10 - CF_Ricorrente_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_11 CF_Ricorrente_11 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7002/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 9 e pubblicata il 14/11/2023
Atti impositivi:
2 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TYJ00809430374 SUCCESSIONI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 543/2024 depositato il 02/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento del 19 dicembre 2024 il sottoscritto - ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992 - designava se stesso come estensore, avuto riguardo al notevole arretrato accumulato dal giudice relatore dr. Vasta nel deposito delle sentenze. Ricorrente_1 Ricorrente_2 Ricorrente_3 Ricorrente_4 Ricorrente_5, , , , Data_1 Ricorrente_6 Ricorrente_7 Data_2nato il , , nato il , Ricorrente_8 Ricorrente_9 Ricorrente_10 Ricorrente_11, , ed , tutti quali eredi ab intestato di Ricorrente_9 deceduta l'8.10.2019, hanno proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 7002/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo, presentato con atto notificato il 10.05.2021, in ordine all'avviso di liquidazione n. TYJ0080943037, notificato ai ricorrenti in date diverse a decorrere dall'11.03.2021, con il quale - a seguito della dichiarazione presentata dai suindicati eredi il 7.10.2020 ed identificata con il vol. 88888 n. 341458 - era stata determinata Ricorrente_9l'imposta dovuta dai ricorrenti per la citata successione di nella somma complessiva di euro 69.652,25 ripartita pro quota tra i suindicati eredi. L'appello è in parte fondato. I ricorrenti, hanno impugnato il suindicato avviso di liquidazione sotto un duplice profilo. Innanzi tutto è stato rilevato che l'importo dell'attivo ereditario indicato nella dichiarazione di successione, pari alla somma complessiva di €. 1.026.414,84 (di cui
€. 975.402,00 per giacenze di conti correnti e di depositi bancari ed €. 51.012,00 quale valore di un immobile), sarebbe stato erroneamente aumentato dall'Ufficio di ulteriori €. 102.675,466 in asserita applicazione della presunzione di cui all'art. 9 comma 2 del d. lgs. n. 346/1990, in base al quale si ritengono compresi nell'attivo ereditario "denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso", posto che successivamente alla presentazione della dichiarazione era stato formato - e prodotto all'Ufficio - il suindicato inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e ss. c.p.c., giusta verbale di cui all'atto pubblico del 21.11.2020 in Nom._1notaio rep. n. 2520 e racc. n. 1797 (versato in atti), in cui era
3 richiamato - per farne “parte integrante e sostanziale” - il precedente verbale del 20.11.2020 (pure versato in atti) redatto con atto pubblico ai rogiti del predetto notaio rep. n. 2514/1793 concernente “l'apertura della cassetta di sicurezza n. 95 posta Banca_1presso la S.p.A. di cui la defunta era intestataria”. Soggiungevano i ricorrenti che dai summenzionati atti emergeva il complessivo valore reale e concreto dei beni di cui all'art. 9 comma 2 del d. lgs. 346/1990 (cioè "denaro, gioielli e mobilia” relitti) pari alla somma complessiva di €. 36.925,00, di cui 35.930,00 per i valori rinvenuti nella cassetta di sicurezza ed €. 995,00 per la mobilia e, quindi, l'Ufficio - messo a conoscenza dei summenzionati verbali - avrebbe dovuto modificare e sostituire l'importo presunto di €. 102.675,466 per
“denaro, gioielli e mobilia” con quello reale di €. 36.925,00, per cui - non avendo l'Ufficio provveduto nel senso suesposto - chiedevano i ricorrenti che dall'attivo ereditario indicato nell'avviso di liquidazione impugnato si sarebbe dovuta detrarre la somma di €. 65.750,466 (102.675,466-36.925,00). Con il secondo motivo di ricorso i contribuenti deducevano che tra i beni caduti in successione figuravano anche titoli di Stato (BTP) che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettere H, E, I del d. lgs. n. 346/1990, “non concorrono a formare l'attivo ereditario», per cui chiedevano che dall'attivo ereditario indicato nell'atto impositivo opposto fosse esclusa la somma complessiva di euro 374.043,64 di cui alle prodotte certificazioni ex art. 29, co. 1, lett. c, d. lgs 346/1990 rilasciate dagli Istituti di Credito Banca_2 Banca_3 ed spa. Con la sentenza appellata la Corte di primo grado ha rigettato il ricorso introduttivo affermando espressamente che “come condivisibilmente osservato dal resistente Ufficio, la questione non va affrontata in sede contenziosa quanto piuttosto mediante la presentazione di una nuova dichiarazione in rettifica. Invero, il contestato avviso di liquidazione n. TYJ/00809430374 con il relativo prospetto, contiene la corretta liquidazione di quanto dichiarato dagli eredi con dichiarazione telematica del 07/10/2020., mentre le eccezioni dei ricorrenti sono fondate su atti ed elementi successivi e/o non presentati all'U.T. di Catania nei modi rituali di legge con ulteriore dichiarazione sostitutiva. Non essendo tali elementi riferibili all'avviso di liquidazione della successione, le modifiche invocate dai ricorrenti non trovano alcuna legittimazione in atti, mentre esse avrebbero dovuto opportunamente essere rappresentate mediante la presentazione di una nuova dichiarazione”. Per come eccepito dagli appellanti devesi osservare che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che in relazione ad entrambi i suindicati rilievi i contribuenti avrebbero dovuto presentare una nuova dichiarazione in rettifica di quella originaria e non piuttosto proporre il ricorso giudiziale avverso l'avviso di liquidazione. Ed, invero, l'art. 28, comma 6, d. lgs. 346/90 prevede espressamente che la dichiarazione integrativa o sostitutiva può essere presentata solo quando emergano circostanze o eventi che comportino o diano “luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore”. Ed, invece, nella specie devesi notare che gli atti e i documenti prodotti dai ricorrenti alla Amministrazione Finanziaria già nella fase precontenziosa e, poi, i suindicati motivi di ricorso sottoposti alla Corte di primo grado non incidevano in alcun modo
4 sulla “devoluzione dell'eredità” che rimaneva del tutto inalterata e non comportavano affatto l'“applicazione dell'imposta in misura superiore”, ma, al contrario, una sua riduzione. Ed, infatti, va rimarcato che l'oggetto del presente giudizio riguarda unicamente la richiesta dei contribuenti rivolta alla determinazione dell'imposta dovuta per la Ricorrente_9successione di in misura inferiore rispetto alla liquidazione operata dall'Ufficio, ferma restando la indicazione fatta in dichiarazione con riferimento agli eredi nonchè ai cespiti e beni costituenti l'asse ereditario, venendo in rilievo non già una rappresentazione di beni ulteriori e diversi rispetto a quelli già dichiarati, ma esclusivamente la contestazione in ordine alla maggiorazione aggiuntiva presunta del 10% che sarebbe stata erroneamente applicata dall'Ufficio ex art. 9 comma 2 del d. lgs. 346/1990 con riferimento al valore di "denaro, gioielli e mobilia” e la richiesta di esclusione dall'attivo ereditario dei titoli di Stato che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettere H, E, I del d. lgs. n. 346/1990, non concorrono a formare l'attivo citato. Al riguardo sono assolutamente conformi i principi enunciati sul punto nella giurisprudenza di legittimità. Con la sentenza n. 20935/2022 la Corte di Cassazione ha affermato che “ a fronte di una pretesa impositiva esercitata sulla base della dichiarazione di successione, spetta agli interessati dare la prova di eventuali vicende successive, estintive o modificative della pretesa impositiva, quali la rinuncia all'eredità o al legato ovvero, come nel caso di specie, l'accertamento della qualità di legatario anziché di quella di erede. La questione rientra a pieno titolo nel giudizio di opposizione all'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, posto che si tratta di eccezioni dirette a paralizzare in tutto o in parte la pretesa impositiva esercitata dall'erario in base a quanto risulta dalla dichiarazione di successione”. Con la sentenza n. 13595/2018 la Corte di Cassazione aveva in precedenza statuito che “ secondo l'orientamento conforme di questa Corte, in tema d'imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell'obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonchè di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente. Alla correzione non osta nè l'intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, che non ha natura decadenziale, nè il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31, comma 3, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, nè l'eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell'onere della prova in giudizio (da ultimo Cass. 2229/2015)”. E, quindi, deve concludersi che ben potevano gli appellanti formulare i summenzionati rilievi con il ricorso presentato avverso l'avviso di liquidazione opposto. Ciò premesso, devesi osservare che il primo motivo di ricorso riproposto dai contribuenti in appello si appalesa infondato.
5 Ed, invero, l'art. 9 comma 2 d. lgs. n. 346/1990, al fine di consentire un accertamento presuntivo di beni di difficile identificazione e valutazione, facilmente sottraibili all'attenzione del fisco (come in particolare il denaro liquido detenuto dal de cuius in casa), prevede che “si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso”. E, quindi, in ordine alla determinazione del valore complessivo dei beni relitti costituiti da "denaro, gioielli e mobilia” è stata sancita la presunzione del 10 % del valore netto imponibile dell'asse ereditario, che può essere superata dal contribuente solo mediante la produzione all'Ufficio di un inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti cpc da cui risulti l'esistenza di detti beni per un importo diverso. Nella specie sono stati prodotti dagli appellanti il verbale redatto dal notaio Nom._1 in data 20.11.2020 di apertura della cassetta di sicurezza n. 95 esistente Banca_2 Ricorrente_9presso la intestata a ed il verbale di inventario redatto dal notaio suddetto in data 21.11.2020 presso l'abitazione della defunta sita in Indirizzo_1Acicastello , dai quali è risultato un valore riferito a "denaro, gioielli e mobilia” di importo complessivo pari alla somma di € 36.025,00 (€ 35.030,00 + € 995,00), per cui l'importo presunto di €. 102.675,466 indicato nell'avviso di liquidazione per “denaro, gioielli e mobilia” si sarebbe dovuto - secondo gli appellanti - modificare e sostituire da parte dell'Ufficio con quello reale di €. 36.925,00, con la conseguenza che dall'attivo ereditario indicato nell'atto impositivo opposto si sarebbe dovuta detrarre la somma di €. 65.750,466 (102.675,466-36.925,00). Privo di rilievo è il fatto che i citati verbali siano stati redatti alla distanza di oltre un anno dalla apertura della successione avvenuta in data 8.10.2019, essendo comunque intervenuti prima della notificazione dell'avviso di liquidazione (v. in tal senso Cass. n. 4626/2009) e parimenti va detto con riferimento alla mancanza di una previa apposizione di sigilli in applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11993/2006) per cui “in tema di imposta di successione, l'apposizione dei sigilli, costituendo una fase indispensabile della procedura di formazione dell'inventario ed un requisito di validità del documento che lo incorpora soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge (art. 705 c.c., art. 754 c.p.c.), non rappresenta, al di fuori delle predette ipotesi, un adempimento necessario ai fini della correttezza dell'inventario, e quindi del superamento della presunzione di cui all'art. 9, comma 2, d.lg. 31 ottobre 1990 n. 346, essendo normalmente sufficiente, affinché l'inventario risulti idoneo a vincere la predetta presunzione, che esso sia stato redatto in conformità degli art. 769 ss. c.p.c.”. Nom._1Ciò posto, osserva però il collegio che il verbale di inventario in notaio del 21.11.2020 “avente ad oggetto denaro, gioielli e mobilia facenti parte dell'asse Indirizzo_1ereditario e che si trovano nella casa sita in Aci Castello, ” (per come testualmente si legge nel detto verbale) non appare adeguato al fine di superare
6 la citata presunzione del 10%, dal momento che - per due profili - non risulta redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile, per come previsto espressamente dall'art. 9 comma 2 d. lgs. n. 346/1990. Ed, infatti, il suindicato verbale appare innanzi tutto incompleto, posto che manca del tutto la indicazione prevista dall'art. 775 comma 1 n. 3 relativa alla quantità e specie del denaro contante, così implicitamente desumendosi il dato - assolutamente Ricorrente_9inverosimile - per cui al momento del suo decesso non detenesse nella sua abitazione alcuna somma, anche minima, di denaro liquido. Devesi, peraltro, rilevare che in seno al verbale di inventario citato si da atto che “i comparenti, esaurite le operazioni di inventario in detto immobile, alle ore nove e cinquantacinque minuti, mi dichiarano che non esistendo altro denaro, gioielli e mobilia della de cuius da inventariare, di aver ottemperato a quanto previsto dall'art.9, comma 2 del D.Lgs. n. 346/1990”. Dalla suesposta dichiarazione resa dai chiamati all'eredità presenti alle operazioni di inventario in ordine alla inesistenza di “altro denaro” da inventariare deve Ricorrente_9logicamente inferirsi la preesistenza di denaro contante relitto da al momento del suo decesso, del quale però non c'è traccia alcuna in seno al citato verbale di inventario. Devesi inoltre notare che ai sensi dell'art. 772 cpc il notaio doveva, almeno tre giorni prima, provvedere ad avvisare tutti i soggetti chiamati alla eredità (di cui solamente due erano poi stati presenti alle operazioni di cui al verbale del 21.11.2020) in quanto interessati alle operazioni di inventario, garantendo così il contraddittorio previsto dall'articolo 770 cpc, ed al riguardo in seno al verbale citato si da atto che “i suddetti chiamati all'eredità sono stati tutti regolarmente convocati ai sensi dell'art. 772 c.p.c.”, senza però alcuna allegazione della documentazione relativa alla summenzionata convocazione, così precludendosi la verifica officiosa in questa sede relativamente alla validità in termini di notificazione processuale ed alla tempestività dei citati avvisi. Nom._1Non può quindi ritenersi che il verbale di inventario redatto dal notaio il 21.11.2020 sia tale da vincere la presunzione del 10% applicata dall'Ufficio in ordine Ricorrente_9al valore dei beni “denaro, gioielli e mobilia” relitti da al momento del suo decesso, in considerazione peraltro del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 15532/2006), dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “in tema di imposta di successione, l'osservanza delle forme e dei termini per la redazione dell'inventario prescritto dall'art. 9, comma 2, d.lg. 31 ottobre 1990 n. 346, non risponde alla finalità di limitare la responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti del de cuius, ma a quella di fissare un sistema probatorio per la ricostruzione della consistenza dell'eredità devoluta: avuto riguardo a tale esigenza, nonché all'espresso richiamo degli art. 769 ss. c.p.c. da parte della norma in esame, l'inventario, per poter vincere la presunzione di esistenza di denaro, gioielli e mobilia nell'attivo ereditario, dev'essere quindi valido sostanzialmente e formalmente, e cioè dev'essere completo (ossia comprendere realmente tutti i beni facenti parte dell'attivo relitto), nonché redatto secondo il regime formale dettato in via generale per tutti gli inventari, ed in particolare per quelli del corrispondente tipo, onde quello afferente all'accettazione beneficiata
7 dell'eredità (che nella specie non ricorre) dev'essere stato preceduto dall'adempimento della preventiva sigillazione, quando questa sia prescritta a pena d'invalidità dell'inventario”. Sulla base di quanto sopra detto il citato verbale di inventario del 21.11.2020 in Nom._1notaio si appalesa carente sotto il profilo della validità formale per i due aspetti esposti in precedenza e, soprattutto, sotto il profilo della validità sostanziale evidenziata nel suesposto principio ermeneutico enunciato dalla Corte di Cassazione, Ricorrente_9appalesandosi del tutto inverosimile il fatto che la defunta al momento del suo decesso non detenesse nella casa in cui abitava alcuna somma, anche minima, di denaro contante e, di conseguenza, devesi ritenere che l'inventario citato non appare “completo” nel senso esposto dalla Corte di Cassazione per cui deve “comprendere realmente tutti i beni facenti parte dell'attivo relitto”. Pertanto non può accogliersi la richiesta degli appellanti rivolta alla detrazione della somma di €. 65.750,46 dall'attivo ereditario indicato nell'atto impositivo opposto. Ed, invece, fondato si appalesa il secondo motivo di ricorso, riproposto in appello, con cui è stato dedotto dai contribuenti che tra i beni caduti in successione figuravano anche titoli di Stato che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettere H, E, I del d. lgs. n. 346/1990, non concorrono a formare l'attivo ereditario. Ed, invero, dalle certificazioni ex art. 29, co. 1, lett. c, d. lgs 346/1990 rilasciate dagli Banca_2 Banca_3Istituti di credito ed spa prodotte in atti risulta che - nell'ambito dell'attivo ereditario esposto in dichiarazione pari alla somma complessiva di € 975.402,00 per varie giacenze bancarie - erano compresi, alla data di apertura della Ricorrente_9successione di deceduta l'8.10.2019, titoli di Stato (BTP) per un importo complessivo pari alla somma di euro 374.043,64, che in base alla citata normativa va espunta dall'asse ereditario. Al riguardo va disatteso il rilievo dell'Agenzia delle Entrate per cui il conto titoli n. Banca_3411281 intrattenuto presso spa non era intestato alla defunta ma piuttosto a Nominativo_2 Ricorrente_9 Data_3, coniuge di , deceduto il . Ed, infatti, va notato che tale intestazione era dovuta al fatto che in ordine alla eredità Nominativo_2di era stato instaurato un procedimento giudiziale da parte del Nominativo_3figlio , nel cui ambito era stato disposto il sequestro giudiziario dei beni ereditari compreso il suindicato conto titoli n. 411281, e ciò aveva indotto Banca_3 Nominativo_2 spa a mantenere inalterata la originaria intestazione a Ricorrente_9anche a seguito del decesso di in attesa della definizione giudiziale in ordine alla titolarità del suindicato rapporto bancario, intervenuta solamente con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1801/2019, Ricorrente_9con la quale venne accertata la titolarità esclusiva da parte di del summenzionato rapporto bancario, per cui non c'è dubbio alcuno che i titoli di Stato Ricorrente_9in questione alla data di apertura della successione di deceduta l'8.10.2019 appartenevano alla defunta per averli essa legittimamente acquisiti sulla Nominativo_2 Data_3base della successione a apertasi il . Analogamente va detto in ordine alla certificazione della Banca_2 anch'essa ancora Nominativo_3intestata a .
8 Devesi peraltro segnalare, per come dedotto dagli appellanti, che i contribuenti hanno incluso nella dichiarazione di successione in questione le giacenze bancarie che nelle prodotte certificazioni degli Istituti di Credito risultavano intestate a Nominativo_3, per cui, ove per ipotesi si dovesse ritenere fondato l'assunto dell'Ufficio di Ricorrente_9estraneità di tali cespiti all'asse ereditario di , discenderebbe per logica ed inevitabile conseguenza la esclusione dalla dichiarazione di successione non solo dei titoli di Stato ma di tutti gli importi ben maggiori relativi ai variegati Nominativo_3rapporti bancari intestati a . In conclusione, pertanto, in parziale accoglimento dell'appello dei contribuenti ed in riforma della sentenza impugnata, va in parte accolto il ricorso introduttivo dichiarando - in ordine alla determinazione della base imponibile della imposta di successione in questione - che dall'attivo ereditario di Ricorrente_9 deceduta l'8.10.2019 indicato dall'Ufficio nell'avviso di liquidazione impugnato va detratta la somma di €. 374.043,64 ed in tal senso l'Ufficio dovrà procedere alla riliquidazione Ricorrente_9della imposta dovuta dagli appellanti per la successione di deceduta l'8.10.2019. In considerazione dell'esito finale della controversia connotato dalla reciproca soccombenza si ritiene che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali di I e II grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in parziale accoglimento dell'appello proposto dai contribuenti e in riforma della sentenza impugnata, determina la base imponibile della imposta di successione nei termini di cui in motivazione. Spese dei due gradi del giudizio compensate.
Catania 28.11.2024
Il presidente estensore
AN AN
9