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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/06/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4848/2024
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
Il Giudice istruttore, dott.ssa Carla D'Ambrosio, all'esito della udienza del 14 maggio 2025, nella quale le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, si riservava la decisione.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
R.G. n. 4848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato ex
art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4848 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
da
AVV. (C.F. ), Parte_1 C.F._1
AVV. VALENTE MARIA (C.F. ), C.F._2
in proprio, entrambi del foro di SC,
ATTORI
contro
(C.F./P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. e dom. MICHELE P.IVA_1
TAVAZZI del foro di Bologna;
CONVENUTA Causa avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
Per gli attori: “nel merito, per le ragioni esposte, condannare la società
[...]
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Milano, Controparte_2 P.IVA_1
via dei Mercanti n. 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore
( a pagare ai ricorrenti il compenso professionale per le Email_1
attività svolte e descritte in narrativa, da liquidarsi nella somma risultante all'esito del giudizio, da
determinarsi anche in via equitativa, e comunque non inferiore ad € 145.254,00, oltre rimborso
forfettario 15%, iva se dovuta e c.p.a., maggiorata degli interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 29.06.2021
fino alla data dell'effettivo soddisfo;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale,
maggiorati di r.f., iva e c.p.a.”
Per la convenuta: “in via principale: respingere integralmente le avverse domande, in quanto
inammissibili, illegittime, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutte le ragioni
espresse in narrativa;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche
solo parziale, delle domande formulate da parte ricorrente, limitare il quantum eventualmente dovuto
a quanto verrà accertato in corso di causa, a seguito di regolare e compiuta istruttoria e tenuto conto
di tutte le ragioni espresse in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di resistenza
e per la chiamata in causa”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato, gli attori, avv.ti e Valente Parte_1
Maria, in proprio, agivano nei confronti della società rappresentanza per Controparte_1
l'Italia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del compenso professionale per le attività
svolte in sede giudiziale civile e quantificato nella somma non inferiore ad € 145.254,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva se dovuta e c.p.a., maggiorata degli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal
29.6.2021 al soddisfo.
I ricorrenti deducevano, in particolare, che:
- conferiva agli attori, avvocati associati dello Controparte_3 Controparte_4
e Valente, l'incarico di costituirsi nel giudizio radicato avanti il Tribunale di SC
[...]
(n. R.G. 22427/2014) da;
Controparte_5
- la nomina degli attori veniva condivisa dalla compagnia odierna convenuta, con la CP_1
quale aveva stipulato polizza assicurativa con SIR fissato in € Controparte_3
1.000.000,00 a carico della struttura;
- nello specifico, esponeva che a seguito del ricovero d'urgenza avvenuto in Controparte_5
data 23.10.2012 presso la struttura ospedaliera e dei trattamenti ai Controparte_3
quali era sottoposto nel reparto di neurochirurgia, veniva dimesso nel settembre 2013 in condizioni gravemente compromesse che ascriveva alla condotta negligente della struttura;
svolgeva pertanto domanda risarcitoria nei confronti della struttura, quantificando il danno nella misura di € 2.851.500,00, di cui € 1.331.000,00 per danno non patrimoniale ed €
1.520.418,00, per danno patrimoniale;
- la si costituiva in giudizio, contestando sotto diversi profili la Controparte_3
fondatezza della domanda, anche in ragione della complessità e della prevedibile irreversibilità del quadro clinico presentato dal paziente;
- nel corso del giudizio depositava ricorso per accertamento tecnico e Controparte_5 consulenza preventivi ex art. 696 bis c.p.c., cui resisteva Controparte_3
ribadendo le eccezioni e le domande formulate nel giudizio di merito;
- all'esito degli accertamenti eseguiti, il CTU affermava che la gestione dell'intervento patologico non era stata immune da errori e che da questi erano derivati danni da invalidità
temporanea assoluta di mesi quattro e un danno biologico differenziale pari al 65% e la totale perdita della capacità lavorativa di;
Controparte_5
- a seguito delle trattative espletate, le parti definivano in via transattiva il danno non patrimoniale in € 800.000,00, a fronte dell'originaria domanda di € 1.331.000,00;
- il mandato era stato conferito da mentre la compagnia di Controparte_3
assicurazione non si costituiva formalmente in giudizio;
tuttavia, sin dall'inizio, CP_1
veniva coinvolta nella gestione del sinistro e veniva informata costantemente, tenuto conto che il rischio derivante dal sinistro era tale da superare ampiamente il limite della SIR;
- nel corso del giudizio, successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
e dell'intervento dei familiari di , la compagnia chiedeva a Controparte_5 CP_1
di nominare quali ulteriori difensori l'avv. Marina Olga Meroni e Controparte_3
l'avv. Daniela Ena, entrambe del foro di Milano, le quali si costituivano in giudizio in data
20.2.2018, condividendo le difese dei difensori già costituiti, designati da
[...]
CP_3
- i successivi scritti difensivi depositati nell'interesse di venivano Controparte_3
redatti dagli attori e poi condivisi con i legali designati dalla OM Assicuratrice con la quale venivano costantemente concordate le scelte processuali;
- sia gli attori (designati da , sia i difensori designati da Controparte_3 CP_1
consigliavano alla OM di addivenire ad una soluzione conciliativa, in ragione della prevedibile soccombenza e del rischio di una gravosa liquidazione dei danni;
- successivamente alla definizione transattiva del danno non patrimoniale, avvenuta con atto di transazione scambiato fra le parti il 18.4.2016, il giudizio proseguiva per l'accertamento e la liquidazione del danno patrimoniale;
- con comparsa di costituzione ex art. 105 c.p.c. intervenivano in giudizio: , CP_6
convivente di (avv.ti Antonio Prati e Silvia Bonesi), che dichiarava di agire Controparte_5
per sé e per le figlie minori ed chiedendo complessivamente a titolo Persona_1 Per_2
risarcitorio la somma di € 3.499.000,00 (così ripartita: (i) per sé il risarcimento del danno non patrimoniale indicato in € 800.000,00, oltre al danno patrimoniale quantificato in €
369.000,00, oltre spese di natura medica per € 30.000,00, oltre a danno alla persona di natura psichica da liquidarsi in via equitativa;
(ii) per ciascuna delle figlie, il risarcimento di danno non patrimoniale indicato in € 1.000.000,00, del danno patrimoniale per € 120.000,00, oltre a spese di natura medica per € 30.000,00, oltre un danno di natura psichica da determinarsi in
CP_ via equitativa); e figli nati dal precedente matrimonio di Controparte_8 Controparte_5
(avv. Adriana Vignoni), che chiedevano complessivamente la somma di € 750.000,00 (così
ripartita: (i) quanto a € 350.000,00, di cui € 20.000,00 a titolo di danno CP_9
patrimoniale; (ii) quanto a € 350.000,00, di cui € 25.000,00 a titolo di danno Controparte_8
patrimoniale); , madre del sig. nonché , e Parte_2 P_ Pt_3 Pt_4 Parte_5
fratelli dello stesso (avv. Andrea Pianta), che chiedevano complessivamente € 503.307,00
(così ripartita: (i) quanto a la liquidazione di danno non patrimoniale per € Parte_2
254.683,50 e del danno patrimoniale per € 27.935,30; (ii) quanto a la Parte_5
liquidazione del danno non patrimoniale per € 100.674,20 e patrimoniale per € 902,00; (iii)
quanto a la liquidazione del danno non patrimoniale per € 59.267,69 e Parte_6
patrimoniale per € 902,00; (iv) quanto a la liquidazione del danno non Parte_7
patrimoniale per € 50.705,36 e patrimoniale per € 1.257,00);
- nel corso del giudizio, in data 7.7.2017 veniva definito transattivamente anche il danno patrimoniale richiesto da al quale era riconosciuta l'ulteriore somma di € Controparte_5 909.434,00, comprensiva dell'importo di € 109.434,00, che veniva corrisposto a titolo di contributo per le spese legali sostenute dall'attore;
- tale accordo veniva sottoscritto in data 28.7.2017 da e dalla Controparte_3
odierna convenuta e prevedeva da parte di il pagamento della somma CP_1 CP_3
di € 200.000,00 corrispondente alla residua quota della SIR e il residuo importo di €
709.434,00 a carico della compagnia, con conseguente estinzione del relativo rapporto processuale, pronunciata in data 27.11.2007;
- il giudizio proseguiva fra e i terzi intervenuti, espletate le prove Controparte_3
orali, la causa veniva trattenuta in decisione e definita con sentenza in data 9.11.2020, con la condanna di al pagamento della complessiva somma di € Controparte_3
2.077.560,00, oltre interessi legali dal 23.10.20121 e alla rifusione delle spese legali, liquidate in complessivi € 71.800,00, oltre r.f., iva e cpa;
la compagnia provvedeva quindi a dare esecuzione alla sentenza, corrispondendo: (i) a € 281.716,40, a CP_9 Controparte_8
€ 276.001,65, oltre € 31.957,12 per spese legali;
(ii) a e CP_6 Parte_8 Per_1
€ 1.217.624,42, oltre € 45.750,72 per spese legali;
(iii) a € 264.408,57, a
[...] Parte_2
€ 52.881,72, a € 52.881,72, a € 52.881,72, Parte_7 Parte_6 Parte_5
oltre € 18.180,98 per spese legali;
- successivamente alla pronuncia della sentenza e alla liquidazione delle somme attribuite ai
“danneggiati secondari”, gli attori secondo l'uso ed in conformità ad un'intesa che riguardava la liquidazione delle competenze dello studio, sottoponevano a il Controparte_3
conteggio delle competenze maturate, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M.
10.3.2014, n. 55 e succ. modifiche, ricevendo l'approvazione dei competenti uffici di i quali precisavano che il relativo importo avrebbe dovuto essere Controparte_3
corrisposto, essendo esaurita la SIR, dalla OM , alla quale, Parte_9
quindi, gli attori inoltravano la richiesta di liquidazione del compenso;
- i ricorrenti precisavano di aver redatto distinte note proforma in quanto le pretese di ciascun familiare erano autonome e fondate su presupposti diversi, non potendosi ritenere posizioni
“omogenee”, sia in relazione al diverso rapporto che ciascun intervenuto aveva con P_
, sia in considerazione della circostanza che la consolidata giurisprudenza in tema di
[...]
danno da lesione del rapporto parentale richiedeva per ogni soggetto la precisa allegazione e prova del danno subito e delle circostanze in ragione delle quali veniva richiesta la personalizzazione;
- l'odierna convenuta contestava la somma richiesta e avviava, presso il Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di SC, un'istanza in prevenzione, avanzando la pretesa di liquidare il compenso considerando la causa di valore “indeterminabile” e senza riconoscimento di alcuna maggiorazione in ragione della pluralità di parti;
- il procedimento, nel quale si costituivano gli attori, fornendo i dovuti chiarimenti sui criteri di quantificazione dei compensi, si concludeva con esito negativo.
Tanto premesso, gli attori chiedevano all'adito Tribunale la condanna della convenuta al pagamento dei compensi professionali maturati e quantificati nella somma non inferiore ad € 145.254,00, oltre accessori ed interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal 29.6.2021 al saldo, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 11.11.2024, si costituiva Controparte_1
contestando la richiesta dei ricorrenti e chiedendo il rigetto della domanda;
in subordine,
[...]
la limitazione del quantum, con il favore delle spese di lite.
La resistente deduceva in particolare che:
- radicava dinanzi al Tribunale di SC il giudizio R.G. n. 22427/2014 nei Controparte_5
confronti della chiedendo il risarcimento dei danni lamentati a Controparte_3
seguito dei trattamenti sanitari dallo stesso fruiti presso la citata struttura negli anni 2012 e
2013;
- la denunciava il sinistro alla compagnia assicurativa convenuta in Controparte_3 virtù della polizza n. MH98769 contenente, tra l'altro, una SIR contrattuale determinata in €
1.000.000,00;
- per l'assistenza e la difesa in giudizio la conferiva mandato allo Studio Legale CP_3
Associato e Valente, in particolare agli avv.ti e Maria Valente, entrambi Pt_1 Parte_1
del Foro di SC, a cui non faceva seguito alcun preventivo di spesa;
- la resistente, in fatto, illustrava dettagliatamente le fasi del giudizio conclusosi con sentenza pronunciata dal Tribunale di SC in data 9.11.2020, all'esito del quale precisava di aver promosso ricorso in prevenzione dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di SC
che esprimeva diniego di contestazione alla pretesa di compenso avanzata dai ricorrenti per €
211.957,61 comprensivi di accessori di legge;
- tale importo risultava dalla redazione da parte dei legali ricorrenti di n. 4 note pro forma per l'unico giudizio patrocinato in un unico grado di giudizio ed emesse a conclusione del mandato difensivo in favore di pur in assenza del preventivo;
Controparte_3
- in sede conciliativa la resistente formalizzava la disponibilità alla corresponsione della somma di € 51.229,86 lordo accessori che non veniva accettata dai ricorrenti e la procedura si concludeva negativamente;
- la resistente riteneva la pretesa economica di parte attrice illegittima, prima ancora che abnorme, ingiustificata e pretestuosa, se rapportata all'effettiva natura dell'attività svolta dai professionisti e al giusto valore della controversia;
in particolare, rilevava che l'attività svolta dai ricorrenti in favore della era da considerarsi ordinaria rispetto Controparte_3
alla malpractice sanitaria ed era consistita: nella redazione della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di merito radicato da nel compimento degli Controparte_5
adempimenti relativi all'ATP in corso di causa e all'istanza ex art. 186 c.p.c.; nella redazione e deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.; inoltre con specifico riguardo all'attore principale, nella partecipazione alla stesura delle due transazioni, mentre con riguardo ai congiunti intervenuti volontariamente, nella predisposizione e deposito degli scritti conclusivi;
- dalla fase delle trattative intercorse con l'attore principale, , concluse con la Controparte_5
sottoscrizione degli accordi transattivi, la resistente affiancava all'operato dei ricorrenti un ulteriore legale (l'avv. Daniela Ena), che gestiva in via stragiudiziale le posizioni dei vari nuclei familiari intervenuti, partecipando alle udienze e alla redazione degli atti conclusivi unitamente ai ricorrenti;
- la fase introduttiva ed il procedimento di ATP riguardavano il solo;
la fase Controparte_5
istruttoria riguardava i tre nuclei familiari con posizioni processuali identiche così come quella conclusiva;
si trattava di soggetti danneggiati del medesimo fatto illecito, le cui domande,
seppur differenti nel quantum, restavano accomunate dal titolo;
- l'attività difensiva resa in favore della in ragione delle tre Controparte_3
comparse di intervento rispettivamente facenti capo a tre nuclei familiari del sig. P_
aveva ad oggetto la trattazione di questioni di diritto del tutto similari e, dunque, difese identiche, involgenti argomenti comuni e ripetitivi;
- il giudizio patrocinato dai ricorrenti andava considerato come unitario, le posizioni dei soggetti terzi intervenuti omogenee e, di conseguenza, era unico il compenso liquidabile;
- in particolare, era illegittima la pretesa dei ricorrenti di frazionare il proprio credito nell'ambito di un (unico) primo grado di giudizio, mediante l'emissione delle quattro distinte note-pro forma, triplicando in tal modo la fase di studio, istruttoria e decisionale in ragione del numero degli interventi, laddove la difesa era unica nei confronti di tutti i terzi intervenuti;
inoltre con riguardo alla posizione dell'attore principale non era legittimo duplicare la fase di studio e la fase introduttiva con riferimento al giudizio di merito e a quello di ATP;
- con riguardo alla determinazione del valore economico della controversia la resistente contestava che il valore di € 2.851.500,00, quantificato nella domanda formulata in causa da , costituisse la base di calcolo per determinare il valore dell'attività compiuta, Controparte_5
potendo rappresentare il parametro per la determinazione dei costi di attività riguardanti esclusivamente detta posizione (definita e transatta con abbandono del giudizio ex art. 306
c.p.c. all'udienza del 27.11.2017);
- le comparse di intervento dei tre nuclei familiari riconducibili a non Controparte_5
indicavano un valore determinato della causa che comunque, non poteva essere ricondotto né
all'entità delle singole pretese risarcitorie formulate dai prossimi congiunti di P_
, né al cumulo delle domande di risarcimento;
[...]
- andava applicato il valore di cui alla fascia “indeterminabile di particolare importanza” che ricomprendeva sia le posizioni di e e personalmente e CP_8 CP_9 CP_6
figlie (valore indeterminabile), sia quella del terzo nucleo che indicava nell'atto lo scaglione tra € 260.000 e 520.000, tenuto conto che l'applicazione di tali scaglioni portava al medesimo risultato;
- il compenso nei confronti dei tre nuclei familiari veniva determinato in applicazione delle
Tabelle 2014-2018, valore da € 260.000 a € 520.000, fase studio, istruttoria, decisionale, ai medi, in € 19.160,00, aumentato del 30% per la presenza di più parti ex art. 4, comma 2, D.M.
n. 56/2014, in € 24.908,00 oltre accessori e così in € 36.343,76;
- il compenso nei confronti di veniva determinato in applicazione delle Tabelle Controparte_5
2014-2018, valore da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00, fase di studio ed istruttoria, ai medi,
in € 17.197,00, oltre accessori e così in € 25.092,48;
- in definitiva, il compenso liquidabile in favore dei ricorrenti ammontava a complessivi €
61.436, 24 al netto della ritenuta d'acconto;
- la resistente contestava altresì l'applicazione degli interessi nei termini chiesti dai ricorrenti,
non avendo il credito vantato i caratteri di certezza, liquidità e esigibilità in quanto tempestivamente contestato. Tutto ciò premesso, la resistente chiedeva in via principale il rigetto della domanda;
in subordine, la rideterminazione del quantum.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti il GI, vista la natura documentale della controversia, fissava udienza di discussione ex art. 281 duodecies e sexies cpc, con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 14.5.2025 i difensori precisavano le conclusioni e, a seguito di discussione ex art. 281
sexies cpc, il Gi tratteneva la causa in decisone senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Nella comparsa conclusionale:
- gli attori allegavano prospetto di calcolo dei compensi (in applicazione delle previgenti
Tabelle 2014-2018 ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto che il giudizio si concludeva nel 2020),
utilizzando come valore quello da € 2.000.000,00 ad € 4.000.000,00 (scaglione all'interno del quale era ricompresa, sia la domanda di maggior valore proposta da , sia il Controparte_5
complessivo ammontare dei risarcimenti liquidati agli intervenuti), con applicazione dell'aumento per n. 9 parti e per la conciliazione, quantificando la richiesta in € 187.430,68,
oltre € 14.239,30 per il compenso per il procedimento di ATP in corso di causa, (cfr. all. B);
- la convenuta, re melius perpensa, chiedeva l'applicazione dei parametri minimi in luogo di quelli medi di cui al D.M. n. 54/2014, tenuto conto che la compagnia convenuta aveva designato anche un altro legale in affiancamento ai ricorrenti e del fatto che il giudizio si sarebbe definito sulla scorta degli esiti della CTU, rideterminando i compensi eventualmente dovuti in € 25.092,48 per la posizione ed in € 40.158,37 per la posizione dei congiunti. P_
MOTIVI
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Gli avv.ti e Valente Maria hanno chiesto l'accertamento del proprio credito per le Parte_1
prestazioni professionali di natura giudiziale svolte in favore di assicurata Controparte_3
con la compagnia , odierna convenuta, nel Controparte_1 giudizio risarcitorio promosso da , dinanzi al Tribunale di SC (n. r.g. n. Controparte_5
22427/2014), nei confronti della struttura sanitaria, nel quale sono via via intervenuti terzi soggetti,
compenso quantificato nell'importo di € 146.800,00 (n. r.g. 22427/2014).
Anzitutto il Tribunale osserva che il conferimento del mandato da parte di Controparte_3
ai professionisti non è in contestazione.
Risulta poi stipulata polizza assicurativa n. MH98769 tra e la compagnia Controparte_3
convenuta avente ad oggetto la responsabilità Controparte_1
professionale civile e medica, con massimale di garanzia unico per anno assicurativo di € 15.000.000
e ritenzione del contraente/assicurati di € 1.000.000 per ogni sinistro attinente alla RC professionale
(doc. 9).
Risulta che gli attori con comunicazione a mezzo email del 25.6.2021 abbiano inviato alla cliente le note pro forma dei propri compensi corredate da note esplicative (doc. 9). CP_3
Risulta inoltre che con successiva email del 29.6.2021 gli attori abbiano inviato alla compagnia assicurativa, odierna convenuta, la medesima documentazione (doc. 10).
Gli attori inoltre hanno prodotto documentazione attestante l'espletamento dell'incarico mediante la difesa prestata in favore di nel giudizio risarcitorio incardinato da Controparte_3 P_
(doc. 1, 2, 6, 7)
[...]
Dagli atti processuali prodotti, risulta anche promosso da procedimento di ATP in Controparte_5
corso di causa concluso con il deposito della relazione del 19.10.2015 da parte del CTU nominato,
dott. medico chirurgo, il quale con riguardo al danno così concludeva: Persona_3
“invalidità temporanea assoluta 4 mesi;
danno biologico permanete differenziale incrementativo dal
15% (che comunque avrebbe presentato in assenza di colpa medica) all'80% oggi riscontrato;
totale
perdita di capacità lavorativa specifica svolta all'epoca dei fatti” (doc. 1 e 7).
Gli attori hanno prodotto altresì documentazione attestante la difesa prestata in favore di
[...]
a seguito dell'intervento volontario nel giudizio da parte dei familiari di CP_3 P_ .
[...]
In particolare, si tratta di tre distinti nuclei familiari riconducibili all'attore principale:
CP_
1. e figli nati dal precedente matrimonio di (doc. 3); Controparte_8 Controparte_5
2. , madre del sig. nonché , e fratelli dello Parte_2 P_ Pt_3 Pt_4 Parte_5
stesso (doc. 4);
3. , ex convivente di , ed figlie minori CP_6 Controparte_5 Persona_1 Per_2
avute dall'unione con (doc. 5). CP_6
Il giudizio, con riguardo alla posizione di , è stato definito integralmente con accordo Controparte_5
transattivo sottoscritto in data 28.7.2017 con (nello specifico, veniva concordato il CP_3
ristoro del residuo danno di natura patrimoniale, avendo le parti con precedente accordo transattivo -
in data 18.4.2016 - definito il danno di natura non patrimoniale) a cui seguiva, all'udienza del
27.11.2017, la dichiarazione di estinzione parziale del processo ex art. 306 c.p.c. limitatamente al rapporto fra attore e convenuta (pag. 13 doc. 8).
Mentre con riguardo alle posizioni dei tre nuclei familiari riconducibili a il processo Controparte_5
è stato definito con la pronuncia da parte del Tribunale di SC della sentenza n. 2340/2020 in data
16.11.2020 (doc. 8), dopo l'espletamento di attività istruttoria.
All'esito dell'esame della documentazione in atti emerge che l'attività difensiva prestata dai ricorrenti in favore della viene distinta con riguardo alla posizione dell'attore e con CP_3 P_
riguardo a quella dei tre nuclei familiari allo stesso riconducibili, posizioni per le quali il giudizio è
proseguito sino alla pronuncia della sentenza.
I professionisti hanno poi prodotto le richieste di pagamento dei propri compensi quantificati nelle note pro forma (doc. 9, 10).
Risulta inoltre promosso dal convenuto tentativo di conciliazione dinanzi al Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di SC con esito negativo (doc. 11 e 12).
Non risulta prodotto preventivo né accordo inter partes con specifico riguardo alla determinazione dei compensi.
Tano premesso, si osserva che nel caso in esame non è in contestazione l'an della domanda, vale a dire il diritto dei ricorrenti ad ottenere il compenso per l'attività giudiziale prestata in favore di mentre è controverso il quantum, vale a dire quali criteri applicare alla CP_3
determinazione di tale compenso.
Valore della causa
L'art. 10 del c.p.c. prevede che: “Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla
domanda a norma delle disposizioni seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra
loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale”.
Va poi fatto riferimento alla normativa specifica in ambito di determinazione dei compensi di avvocato, in particolare, per le prestazioni professionali esaurite anteriormente al 23.10.2022, la liquidazione delle spese processuali è compiuta seguendo i parametri del D.M. n. 55/2014 non come modificati dal D.M. 147/2022 (Cass. n. 33482/2022).
Nel caso in esame, la sentenza che ha definito il giudizio risulta datata 16.11.2020, con la conseguenza che, in specie, vanno applicati i parametri del D.M. n. 55/2014 previgenti.
L'art. 5, secondo comma e terzo comma, del D.M. n. 55/2014 prevede: “Nella liquidazione dei
compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha
riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello
presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”.
Nel caso in esame, tenuto conto della notevole discrepanza fra il valore complessivo ricavabile dagli atti delle parti (oltre € 7.000.000,00) e i danni liquidati in sede giudiziale e transattiva (per complessivi
€ 3.677.560,00), deve farsi applicazione della citata norma, secondo periodo, con la conseguenza che il valore della causa viene ricompreso nello scaglione da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00.
Fasi e valore del compenso Così determinato il valore della controversia ritiene il Tribunale che al caso in esame debbano essere applicati i valori medi per tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), non implicando l'attività difensiva, difesa la soluzione di questioni giuridiche di particolare rilevanza che possa giustificare l'applicazione dei massimi tabellari.
Non sussistono invece i presupposti per riconoscere l'aumento di natura discrezionale (“di regola”)
previsto per il caso di definizione transattiva della controversia, dall'art. 4, comma 6, del D.M. n.
55/2014, tenuto conto della circostanza che a seguito, della transazione che ha riguardato il solo attore principale il giudizio è comunque proseguito nei confronti delle parti intervenute Controparte_5
successivamente all'introduzione del giudizio e alla fase incidentale di ATP, sino alla pronuncia della sentenza n. 2340/2020, e che il compenso spettante agli avvocati istanti (difensori della controparte)
viene determinato in via unitaria e complessiva.
In definitiva, la base di calcolo del compenso spettante agli attori viene determinata in € 46.988,00..
Aumento ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014.
Gli attori hanno difeso nei confronti di più parti, di tal che ricorre l'applicazione CP_3
dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 che così dispone: “
2. Quando in una causa l'avvocato
assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere
aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci
soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento
dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. (...)
4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione
professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto
e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto
del 30 per cento”.
Il Tribunale osserva anzitutto che l'aumento previsto dalla norma è facoltativo nell'an, predeterminato nel quantum nella misura del 20%.
Nel caso in esame, i professionisti risultano aver assistito, un'unica parte ( , avente la CP_3
medesima posizione processuale e sostanziale, nei confronti di più parti per un totale di 9 soggetti,
tutti riconducibili (per sostanziale identità di posizione parentale e quantum di risarcimento) ai tre gruppi di intervenuti rappresentanti i congiunti dell'attore.
Il Tribunale reputa congruo riconoscere l'aumento del 20% nei confronti dei tre gruppi omogenei di congiunti dell'attore e non nei confronti di ciascun singolo soggetto, tenuto conto, da un lato, della natura facoltativa di tale aumento (pre-determinato solo nel suo ammontare), dall'altro, della circostanza che la difesa prestata dai professionisti non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto per ciascun soggetto, quanto piuttosto per gruppo di soggetti,
sostanzialmente riconducibili a tre nuclei di interesse.
Alla base di compenso sopra determinata in € 46.988,00 andrà quindi applicato l'aumento del 20%
moltiplicato per tre, e così l'importo di € 75.180,80.
Aumento ex art. 6 D.M. n. 55/2014.
Al compenso unitario così determinato andrà riconosciuto l'ulteriore incremento percentuale previsto dall'art. 6 del D.M. n. 55/2014 tenuto conto che il valore della causa è superiore ad € 520.000,00.
L'art. 6 del D.M. n. 55/2014, rubricato “Cause di valore superiore ad euro 520.000” prevede che: “1.
Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica
di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro
1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore
fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per
cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00;
per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei
parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le
controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di
valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per
le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni
successivo raddoppio del valore della controversia”.
Nel caso in esame, il Tribunale ritiene di riconoscere l'aumento percentuale nella misura massima del 30%, tenuto conto che seppur la norma indichi un range di aumento percentuale “fino al 30%”,
il valore di riferimento della controversia nella quale è stata prestata l'attività professionale, si attesta in misura prossima al massimo dello scaglione “fra € 2.000.000,00 ed E 4.000.000,00”.
Pertanto, appare congruo applicare l'aumento percentuale massimo previsto dalla norma sopra citata,
aumento che è pari ad € 10.8843,50.
L'incremento così determinato nella misura del 30% con riguardo alle controversie da € 1.000.001,00
a € 2.000.000,00 va calcolato prendendo in considerazione “i parametri numerici previsti per le
controversie di valore sino a € 2.000.0000”, senza l'applicazione di preventivi aumenti.
Sulla scorta delle predette argomentazioni, il compenso spettante agli attori per il giudizio di merito viene liquidato in € 86.024,30 (€ 75.180,80 + € 10.843,50), oltre rimborso forfettario, cpa ed iva di legge.
Compenso per il procedimento di ATP
Gli attori chiedono altresì la liquidazione del compenso spettante per il patrocinio prestato nel procedimento di ATP in corso di causa.
Anche per tale procedimento non risulta in contestazione l'an della domanda, ma è controverso il
quantum.
Con riferimento a tale sub procedimento, vanno richiamati i principi e le argomentazioni in punto di determinazione del valore della domanda.
Nel caso in esame, il valore risulta coincidente con quello indicato nell'atto di citazione e pari ad €
2.851.000,00 (allegato A attori), non dovendosi in questo caso procedere ad alcun cumulo delle domande, tenuto conto che il sub procedimento, incardinato in corso di causa, si è concluso prima dell'intervento dei congiunti dell'attore.
Trattandosi di procedimento in corso di causa, il Tribunale ritiene di applicare i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, valori minimi per le fasi di studio ed introduttiva (trattandosi di fasi sostanzialmente speculari rispetto a quelle di studio ed introduttiva della causa ordinaria), valori medi per la fase istruttoria.
Il compenso per l'assistenza giudiziale prestata dai professionisti attori per il procedimento di ATP
viene pertanto liquidato in € 8.636,00,00.
In definitiva, il compenso spettante agli attori viene determinato in complessivi € 94.660,30 (€
86.024,30 + 8.636,00), oltre rimborso forfettario (15%), cpa ed iva.
La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore degli attori della predetta somma, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo, non potendosi qualificare come costituzione in mora la mail del 29.6.2021 (doc. 10), in quanto priva dell'intimazione di pagamento.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite, non vi sono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza;
le stesse si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri forensi, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per la fase decisoria, attesa la forma semplificata del rito e la difesa in proprio, esclusa la fase istruttoria non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di SC, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
condanna la convenuta al pagamento in Controparte_1
favore degli attori avv. e avv. Valente Maria della somma di € 94.660,30, oltre Parte_1
rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge ed interessi moratori dalla domanda al saldo;
condanna la resistente al pagamento in favore Controparte_1 dei ricorrenti avv. e avv. Valente Maria delle spese di lite che liquida in € 786,00 per Parte_1
spese ed in € 6.307,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Così deciso in SC, il 25 giugno 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
Il Giudice istruttore, dott.ssa Carla D'Ambrosio, all'esito della udienza del 14 maggio 2025, nella quale le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, si riservava la decisione.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
R.G. n. 4848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato ex
art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4848 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
da
AVV. (C.F. ), Parte_1 C.F._1
AVV. VALENTE MARIA (C.F. ), C.F._2
in proprio, entrambi del foro di SC,
ATTORI
contro
(C.F./P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. e dom. MICHELE P.IVA_1
TAVAZZI del foro di Bologna;
CONVENUTA Causa avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
Per gli attori: “nel merito, per le ragioni esposte, condannare la società
[...]
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Milano, Controparte_2 P.IVA_1
via dei Mercanti n. 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore
( a pagare ai ricorrenti il compenso professionale per le Email_1
attività svolte e descritte in narrativa, da liquidarsi nella somma risultante all'esito del giudizio, da
determinarsi anche in via equitativa, e comunque non inferiore ad € 145.254,00, oltre rimborso
forfettario 15%, iva se dovuta e c.p.a., maggiorata degli interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 29.06.2021
fino alla data dell'effettivo soddisfo;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale,
maggiorati di r.f., iva e c.p.a.”
Per la convenuta: “in via principale: respingere integralmente le avverse domande, in quanto
inammissibili, illegittime, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutte le ragioni
espresse in narrativa;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche
solo parziale, delle domande formulate da parte ricorrente, limitare il quantum eventualmente dovuto
a quanto verrà accertato in corso di causa, a seguito di regolare e compiuta istruttoria e tenuto conto
di tutte le ragioni espresse in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di resistenza
e per la chiamata in causa”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato, gli attori, avv.ti e Valente Parte_1
Maria, in proprio, agivano nei confronti della società rappresentanza per Controparte_1
l'Italia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del compenso professionale per le attività
svolte in sede giudiziale civile e quantificato nella somma non inferiore ad € 145.254,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva se dovuta e c.p.a., maggiorata degli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal
29.6.2021 al soddisfo.
I ricorrenti deducevano, in particolare, che:
- conferiva agli attori, avvocati associati dello Controparte_3 Controparte_4
e Valente, l'incarico di costituirsi nel giudizio radicato avanti il Tribunale di SC
[...]
(n. R.G. 22427/2014) da;
Controparte_5
- la nomina degli attori veniva condivisa dalla compagnia odierna convenuta, con la CP_1
quale aveva stipulato polizza assicurativa con SIR fissato in € Controparte_3
1.000.000,00 a carico della struttura;
- nello specifico, esponeva che a seguito del ricovero d'urgenza avvenuto in Controparte_5
data 23.10.2012 presso la struttura ospedaliera e dei trattamenti ai Controparte_3
quali era sottoposto nel reparto di neurochirurgia, veniva dimesso nel settembre 2013 in condizioni gravemente compromesse che ascriveva alla condotta negligente della struttura;
svolgeva pertanto domanda risarcitoria nei confronti della struttura, quantificando il danno nella misura di € 2.851.500,00, di cui € 1.331.000,00 per danno non patrimoniale ed €
1.520.418,00, per danno patrimoniale;
- la si costituiva in giudizio, contestando sotto diversi profili la Controparte_3
fondatezza della domanda, anche in ragione della complessità e della prevedibile irreversibilità del quadro clinico presentato dal paziente;
- nel corso del giudizio depositava ricorso per accertamento tecnico e Controparte_5 consulenza preventivi ex art. 696 bis c.p.c., cui resisteva Controparte_3
ribadendo le eccezioni e le domande formulate nel giudizio di merito;
- all'esito degli accertamenti eseguiti, il CTU affermava che la gestione dell'intervento patologico non era stata immune da errori e che da questi erano derivati danni da invalidità
temporanea assoluta di mesi quattro e un danno biologico differenziale pari al 65% e la totale perdita della capacità lavorativa di;
Controparte_5
- a seguito delle trattative espletate, le parti definivano in via transattiva il danno non patrimoniale in € 800.000,00, a fronte dell'originaria domanda di € 1.331.000,00;
- il mandato era stato conferito da mentre la compagnia di Controparte_3
assicurazione non si costituiva formalmente in giudizio;
tuttavia, sin dall'inizio, CP_1
veniva coinvolta nella gestione del sinistro e veniva informata costantemente, tenuto conto che il rischio derivante dal sinistro era tale da superare ampiamente il limite della SIR;
- nel corso del giudizio, successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
e dell'intervento dei familiari di , la compagnia chiedeva a Controparte_5 CP_1
di nominare quali ulteriori difensori l'avv. Marina Olga Meroni e Controparte_3
l'avv. Daniela Ena, entrambe del foro di Milano, le quali si costituivano in giudizio in data
20.2.2018, condividendo le difese dei difensori già costituiti, designati da
[...]
CP_3
- i successivi scritti difensivi depositati nell'interesse di venivano Controparte_3
redatti dagli attori e poi condivisi con i legali designati dalla OM Assicuratrice con la quale venivano costantemente concordate le scelte processuali;
- sia gli attori (designati da , sia i difensori designati da Controparte_3 CP_1
consigliavano alla OM di addivenire ad una soluzione conciliativa, in ragione della prevedibile soccombenza e del rischio di una gravosa liquidazione dei danni;
- successivamente alla definizione transattiva del danno non patrimoniale, avvenuta con atto di transazione scambiato fra le parti il 18.4.2016, il giudizio proseguiva per l'accertamento e la liquidazione del danno patrimoniale;
- con comparsa di costituzione ex art. 105 c.p.c. intervenivano in giudizio: , CP_6
convivente di (avv.ti Antonio Prati e Silvia Bonesi), che dichiarava di agire Controparte_5
per sé e per le figlie minori ed chiedendo complessivamente a titolo Persona_1 Per_2
risarcitorio la somma di € 3.499.000,00 (così ripartita: (i) per sé il risarcimento del danno non patrimoniale indicato in € 800.000,00, oltre al danno patrimoniale quantificato in €
369.000,00, oltre spese di natura medica per € 30.000,00, oltre a danno alla persona di natura psichica da liquidarsi in via equitativa;
(ii) per ciascuna delle figlie, il risarcimento di danno non patrimoniale indicato in € 1.000.000,00, del danno patrimoniale per € 120.000,00, oltre a spese di natura medica per € 30.000,00, oltre un danno di natura psichica da determinarsi in
CP_ via equitativa); e figli nati dal precedente matrimonio di Controparte_8 Controparte_5
(avv. Adriana Vignoni), che chiedevano complessivamente la somma di € 750.000,00 (così
ripartita: (i) quanto a € 350.000,00, di cui € 20.000,00 a titolo di danno CP_9
patrimoniale; (ii) quanto a € 350.000,00, di cui € 25.000,00 a titolo di danno Controparte_8
patrimoniale); , madre del sig. nonché , e Parte_2 P_ Pt_3 Pt_4 Parte_5
fratelli dello stesso (avv. Andrea Pianta), che chiedevano complessivamente € 503.307,00
(così ripartita: (i) quanto a la liquidazione di danno non patrimoniale per € Parte_2
254.683,50 e del danno patrimoniale per € 27.935,30; (ii) quanto a la Parte_5
liquidazione del danno non patrimoniale per € 100.674,20 e patrimoniale per € 902,00; (iii)
quanto a la liquidazione del danno non patrimoniale per € 59.267,69 e Parte_6
patrimoniale per € 902,00; (iv) quanto a la liquidazione del danno non Parte_7
patrimoniale per € 50.705,36 e patrimoniale per € 1.257,00);
- nel corso del giudizio, in data 7.7.2017 veniva definito transattivamente anche il danno patrimoniale richiesto da al quale era riconosciuta l'ulteriore somma di € Controparte_5 909.434,00, comprensiva dell'importo di € 109.434,00, che veniva corrisposto a titolo di contributo per le spese legali sostenute dall'attore;
- tale accordo veniva sottoscritto in data 28.7.2017 da e dalla Controparte_3
odierna convenuta e prevedeva da parte di il pagamento della somma CP_1 CP_3
di € 200.000,00 corrispondente alla residua quota della SIR e il residuo importo di €
709.434,00 a carico della compagnia, con conseguente estinzione del relativo rapporto processuale, pronunciata in data 27.11.2007;
- il giudizio proseguiva fra e i terzi intervenuti, espletate le prove Controparte_3
orali, la causa veniva trattenuta in decisione e definita con sentenza in data 9.11.2020, con la condanna di al pagamento della complessiva somma di € Controparte_3
2.077.560,00, oltre interessi legali dal 23.10.20121 e alla rifusione delle spese legali, liquidate in complessivi € 71.800,00, oltre r.f., iva e cpa;
la compagnia provvedeva quindi a dare esecuzione alla sentenza, corrispondendo: (i) a € 281.716,40, a CP_9 Controparte_8
€ 276.001,65, oltre € 31.957,12 per spese legali;
(ii) a e CP_6 Parte_8 Per_1
€ 1.217.624,42, oltre € 45.750,72 per spese legali;
(iii) a € 264.408,57, a
[...] Parte_2
€ 52.881,72, a € 52.881,72, a € 52.881,72, Parte_7 Parte_6 Parte_5
oltre € 18.180,98 per spese legali;
- successivamente alla pronuncia della sentenza e alla liquidazione delle somme attribuite ai
“danneggiati secondari”, gli attori secondo l'uso ed in conformità ad un'intesa che riguardava la liquidazione delle competenze dello studio, sottoponevano a il Controparte_3
conteggio delle competenze maturate, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M.
10.3.2014, n. 55 e succ. modifiche, ricevendo l'approvazione dei competenti uffici di i quali precisavano che il relativo importo avrebbe dovuto essere Controparte_3
corrisposto, essendo esaurita la SIR, dalla OM , alla quale, Parte_9
quindi, gli attori inoltravano la richiesta di liquidazione del compenso;
- i ricorrenti precisavano di aver redatto distinte note proforma in quanto le pretese di ciascun familiare erano autonome e fondate su presupposti diversi, non potendosi ritenere posizioni
“omogenee”, sia in relazione al diverso rapporto che ciascun intervenuto aveva con P_
, sia in considerazione della circostanza che la consolidata giurisprudenza in tema di
[...]
danno da lesione del rapporto parentale richiedeva per ogni soggetto la precisa allegazione e prova del danno subito e delle circostanze in ragione delle quali veniva richiesta la personalizzazione;
- l'odierna convenuta contestava la somma richiesta e avviava, presso il Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di SC, un'istanza in prevenzione, avanzando la pretesa di liquidare il compenso considerando la causa di valore “indeterminabile” e senza riconoscimento di alcuna maggiorazione in ragione della pluralità di parti;
- il procedimento, nel quale si costituivano gli attori, fornendo i dovuti chiarimenti sui criteri di quantificazione dei compensi, si concludeva con esito negativo.
Tanto premesso, gli attori chiedevano all'adito Tribunale la condanna della convenuta al pagamento dei compensi professionali maturati e quantificati nella somma non inferiore ad € 145.254,00, oltre accessori ed interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal 29.6.2021 al saldo, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 11.11.2024, si costituiva Controparte_1
contestando la richiesta dei ricorrenti e chiedendo il rigetto della domanda;
in subordine,
[...]
la limitazione del quantum, con il favore delle spese di lite.
La resistente deduceva in particolare che:
- radicava dinanzi al Tribunale di SC il giudizio R.G. n. 22427/2014 nei Controparte_5
confronti della chiedendo il risarcimento dei danni lamentati a Controparte_3
seguito dei trattamenti sanitari dallo stesso fruiti presso la citata struttura negli anni 2012 e
2013;
- la denunciava il sinistro alla compagnia assicurativa convenuta in Controparte_3 virtù della polizza n. MH98769 contenente, tra l'altro, una SIR contrattuale determinata in €
1.000.000,00;
- per l'assistenza e la difesa in giudizio la conferiva mandato allo Studio Legale CP_3
Associato e Valente, in particolare agli avv.ti e Maria Valente, entrambi Pt_1 Parte_1
del Foro di SC, a cui non faceva seguito alcun preventivo di spesa;
- la resistente, in fatto, illustrava dettagliatamente le fasi del giudizio conclusosi con sentenza pronunciata dal Tribunale di SC in data 9.11.2020, all'esito del quale precisava di aver promosso ricorso in prevenzione dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di SC
che esprimeva diniego di contestazione alla pretesa di compenso avanzata dai ricorrenti per €
211.957,61 comprensivi di accessori di legge;
- tale importo risultava dalla redazione da parte dei legali ricorrenti di n. 4 note pro forma per l'unico giudizio patrocinato in un unico grado di giudizio ed emesse a conclusione del mandato difensivo in favore di pur in assenza del preventivo;
Controparte_3
- in sede conciliativa la resistente formalizzava la disponibilità alla corresponsione della somma di € 51.229,86 lordo accessori che non veniva accettata dai ricorrenti e la procedura si concludeva negativamente;
- la resistente riteneva la pretesa economica di parte attrice illegittima, prima ancora che abnorme, ingiustificata e pretestuosa, se rapportata all'effettiva natura dell'attività svolta dai professionisti e al giusto valore della controversia;
in particolare, rilevava che l'attività svolta dai ricorrenti in favore della era da considerarsi ordinaria rispetto Controparte_3
alla malpractice sanitaria ed era consistita: nella redazione della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di merito radicato da nel compimento degli Controparte_5
adempimenti relativi all'ATP in corso di causa e all'istanza ex art. 186 c.p.c.; nella redazione e deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.; inoltre con specifico riguardo all'attore principale, nella partecipazione alla stesura delle due transazioni, mentre con riguardo ai congiunti intervenuti volontariamente, nella predisposizione e deposito degli scritti conclusivi;
- dalla fase delle trattative intercorse con l'attore principale, , concluse con la Controparte_5
sottoscrizione degli accordi transattivi, la resistente affiancava all'operato dei ricorrenti un ulteriore legale (l'avv. Daniela Ena), che gestiva in via stragiudiziale le posizioni dei vari nuclei familiari intervenuti, partecipando alle udienze e alla redazione degli atti conclusivi unitamente ai ricorrenti;
- la fase introduttiva ed il procedimento di ATP riguardavano il solo;
la fase Controparte_5
istruttoria riguardava i tre nuclei familiari con posizioni processuali identiche così come quella conclusiva;
si trattava di soggetti danneggiati del medesimo fatto illecito, le cui domande,
seppur differenti nel quantum, restavano accomunate dal titolo;
- l'attività difensiva resa in favore della in ragione delle tre Controparte_3
comparse di intervento rispettivamente facenti capo a tre nuclei familiari del sig. P_
aveva ad oggetto la trattazione di questioni di diritto del tutto similari e, dunque, difese identiche, involgenti argomenti comuni e ripetitivi;
- il giudizio patrocinato dai ricorrenti andava considerato come unitario, le posizioni dei soggetti terzi intervenuti omogenee e, di conseguenza, era unico il compenso liquidabile;
- in particolare, era illegittima la pretesa dei ricorrenti di frazionare il proprio credito nell'ambito di un (unico) primo grado di giudizio, mediante l'emissione delle quattro distinte note-pro forma, triplicando in tal modo la fase di studio, istruttoria e decisionale in ragione del numero degli interventi, laddove la difesa era unica nei confronti di tutti i terzi intervenuti;
inoltre con riguardo alla posizione dell'attore principale non era legittimo duplicare la fase di studio e la fase introduttiva con riferimento al giudizio di merito e a quello di ATP;
- con riguardo alla determinazione del valore economico della controversia la resistente contestava che il valore di € 2.851.500,00, quantificato nella domanda formulata in causa da , costituisse la base di calcolo per determinare il valore dell'attività compiuta, Controparte_5
potendo rappresentare il parametro per la determinazione dei costi di attività riguardanti esclusivamente detta posizione (definita e transatta con abbandono del giudizio ex art. 306
c.p.c. all'udienza del 27.11.2017);
- le comparse di intervento dei tre nuclei familiari riconducibili a non Controparte_5
indicavano un valore determinato della causa che comunque, non poteva essere ricondotto né
all'entità delle singole pretese risarcitorie formulate dai prossimi congiunti di P_
, né al cumulo delle domande di risarcimento;
[...]
- andava applicato il valore di cui alla fascia “indeterminabile di particolare importanza” che ricomprendeva sia le posizioni di e e personalmente e CP_8 CP_9 CP_6
figlie (valore indeterminabile), sia quella del terzo nucleo che indicava nell'atto lo scaglione tra € 260.000 e 520.000, tenuto conto che l'applicazione di tali scaglioni portava al medesimo risultato;
- il compenso nei confronti dei tre nuclei familiari veniva determinato in applicazione delle
Tabelle 2014-2018, valore da € 260.000 a € 520.000, fase studio, istruttoria, decisionale, ai medi, in € 19.160,00, aumentato del 30% per la presenza di più parti ex art. 4, comma 2, D.M.
n. 56/2014, in € 24.908,00 oltre accessori e così in € 36.343,76;
- il compenso nei confronti di veniva determinato in applicazione delle Tabelle Controparte_5
2014-2018, valore da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00, fase di studio ed istruttoria, ai medi,
in € 17.197,00, oltre accessori e così in € 25.092,48;
- in definitiva, il compenso liquidabile in favore dei ricorrenti ammontava a complessivi €
61.436, 24 al netto della ritenuta d'acconto;
- la resistente contestava altresì l'applicazione degli interessi nei termini chiesti dai ricorrenti,
non avendo il credito vantato i caratteri di certezza, liquidità e esigibilità in quanto tempestivamente contestato. Tutto ciò premesso, la resistente chiedeva in via principale il rigetto della domanda;
in subordine, la rideterminazione del quantum.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti il GI, vista la natura documentale della controversia, fissava udienza di discussione ex art. 281 duodecies e sexies cpc, con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 14.5.2025 i difensori precisavano le conclusioni e, a seguito di discussione ex art. 281
sexies cpc, il Gi tratteneva la causa in decisone senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Nella comparsa conclusionale:
- gli attori allegavano prospetto di calcolo dei compensi (in applicazione delle previgenti
Tabelle 2014-2018 ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto che il giudizio si concludeva nel 2020),
utilizzando come valore quello da € 2.000.000,00 ad € 4.000.000,00 (scaglione all'interno del quale era ricompresa, sia la domanda di maggior valore proposta da , sia il Controparte_5
complessivo ammontare dei risarcimenti liquidati agli intervenuti), con applicazione dell'aumento per n. 9 parti e per la conciliazione, quantificando la richiesta in € 187.430,68,
oltre € 14.239,30 per il compenso per il procedimento di ATP in corso di causa, (cfr. all. B);
- la convenuta, re melius perpensa, chiedeva l'applicazione dei parametri minimi in luogo di quelli medi di cui al D.M. n. 54/2014, tenuto conto che la compagnia convenuta aveva designato anche un altro legale in affiancamento ai ricorrenti e del fatto che il giudizio si sarebbe definito sulla scorta degli esiti della CTU, rideterminando i compensi eventualmente dovuti in € 25.092,48 per la posizione ed in € 40.158,37 per la posizione dei congiunti. P_
MOTIVI
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Gli avv.ti e Valente Maria hanno chiesto l'accertamento del proprio credito per le Parte_1
prestazioni professionali di natura giudiziale svolte in favore di assicurata Controparte_3
con la compagnia , odierna convenuta, nel Controparte_1 giudizio risarcitorio promosso da , dinanzi al Tribunale di SC (n. r.g. n. Controparte_5
22427/2014), nei confronti della struttura sanitaria, nel quale sono via via intervenuti terzi soggetti,
compenso quantificato nell'importo di € 146.800,00 (n. r.g. 22427/2014).
Anzitutto il Tribunale osserva che il conferimento del mandato da parte di Controparte_3
ai professionisti non è in contestazione.
Risulta poi stipulata polizza assicurativa n. MH98769 tra e la compagnia Controparte_3
convenuta avente ad oggetto la responsabilità Controparte_1
professionale civile e medica, con massimale di garanzia unico per anno assicurativo di € 15.000.000
e ritenzione del contraente/assicurati di € 1.000.000 per ogni sinistro attinente alla RC professionale
(doc. 9).
Risulta che gli attori con comunicazione a mezzo email del 25.6.2021 abbiano inviato alla cliente le note pro forma dei propri compensi corredate da note esplicative (doc. 9). CP_3
Risulta inoltre che con successiva email del 29.6.2021 gli attori abbiano inviato alla compagnia assicurativa, odierna convenuta, la medesima documentazione (doc. 10).
Gli attori inoltre hanno prodotto documentazione attestante l'espletamento dell'incarico mediante la difesa prestata in favore di nel giudizio risarcitorio incardinato da Controparte_3 P_
(doc. 1, 2, 6, 7)
[...]
Dagli atti processuali prodotti, risulta anche promosso da procedimento di ATP in Controparte_5
corso di causa concluso con il deposito della relazione del 19.10.2015 da parte del CTU nominato,
dott. medico chirurgo, il quale con riguardo al danno così concludeva: Persona_3
“invalidità temporanea assoluta 4 mesi;
danno biologico permanete differenziale incrementativo dal
15% (che comunque avrebbe presentato in assenza di colpa medica) all'80% oggi riscontrato;
totale
perdita di capacità lavorativa specifica svolta all'epoca dei fatti” (doc. 1 e 7).
Gli attori hanno prodotto altresì documentazione attestante la difesa prestata in favore di
[...]
a seguito dell'intervento volontario nel giudizio da parte dei familiari di CP_3 P_ .
[...]
In particolare, si tratta di tre distinti nuclei familiari riconducibili all'attore principale:
CP_
1. e figli nati dal precedente matrimonio di (doc. 3); Controparte_8 Controparte_5
2. , madre del sig. nonché , e fratelli dello Parte_2 P_ Pt_3 Pt_4 Parte_5
stesso (doc. 4);
3. , ex convivente di , ed figlie minori CP_6 Controparte_5 Persona_1 Per_2
avute dall'unione con (doc. 5). CP_6
Il giudizio, con riguardo alla posizione di , è stato definito integralmente con accordo Controparte_5
transattivo sottoscritto in data 28.7.2017 con (nello specifico, veniva concordato il CP_3
ristoro del residuo danno di natura patrimoniale, avendo le parti con precedente accordo transattivo -
in data 18.4.2016 - definito il danno di natura non patrimoniale) a cui seguiva, all'udienza del
27.11.2017, la dichiarazione di estinzione parziale del processo ex art. 306 c.p.c. limitatamente al rapporto fra attore e convenuta (pag. 13 doc. 8).
Mentre con riguardo alle posizioni dei tre nuclei familiari riconducibili a il processo Controparte_5
è stato definito con la pronuncia da parte del Tribunale di SC della sentenza n. 2340/2020 in data
16.11.2020 (doc. 8), dopo l'espletamento di attività istruttoria.
All'esito dell'esame della documentazione in atti emerge che l'attività difensiva prestata dai ricorrenti in favore della viene distinta con riguardo alla posizione dell'attore e con CP_3 P_
riguardo a quella dei tre nuclei familiari allo stesso riconducibili, posizioni per le quali il giudizio è
proseguito sino alla pronuncia della sentenza.
I professionisti hanno poi prodotto le richieste di pagamento dei propri compensi quantificati nelle note pro forma (doc. 9, 10).
Risulta inoltre promosso dal convenuto tentativo di conciliazione dinanzi al Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di SC con esito negativo (doc. 11 e 12).
Non risulta prodotto preventivo né accordo inter partes con specifico riguardo alla determinazione dei compensi.
Tano premesso, si osserva che nel caso in esame non è in contestazione l'an della domanda, vale a dire il diritto dei ricorrenti ad ottenere il compenso per l'attività giudiziale prestata in favore di mentre è controverso il quantum, vale a dire quali criteri applicare alla CP_3
determinazione di tale compenso.
Valore della causa
L'art. 10 del c.p.c. prevede che: “Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla
domanda a norma delle disposizioni seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra
loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale”.
Va poi fatto riferimento alla normativa specifica in ambito di determinazione dei compensi di avvocato, in particolare, per le prestazioni professionali esaurite anteriormente al 23.10.2022, la liquidazione delle spese processuali è compiuta seguendo i parametri del D.M. n. 55/2014 non come modificati dal D.M. 147/2022 (Cass. n. 33482/2022).
Nel caso in esame, la sentenza che ha definito il giudizio risulta datata 16.11.2020, con la conseguenza che, in specie, vanno applicati i parametri del D.M. n. 55/2014 previgenti.
L'art. 5, secondo comma e terzo comma, del D.M. n. 55/2014 prevede: “Nella liquidazione dei
compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha
riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello
presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”.
Nel caso in esame, tenuto conto della notevole discrepanza fra il valore complessivo ricavabile dagli atti delle parti (oltre € 7.000.000,00) e i danni liquidati in sede giudiziale e transattiva (per complessivi
€ 3.677.560,00), deve farsi applicazione della citata norma, secondo periodo, con la conseguenza che il valore della causa viene ricompreso nello scaglione da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00.
Fasi e valore del compenso Così determinato il valore della controversia ritiene il Tribunale che al caso in esame debbano essere applicati i valori medi per tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), non implicando l'attività difensiva, difesa la soluzione di questioni giuridiche di particolare rilevanza che possa giustificare l'applicazione dei massimi tabellari.
Non sussistono invece i presupposti per riconoscere l'aumento di natura discrezionale (“di regola”)
previsto per il caso di definizione transattiva della controversia, dall'art. 4, comma 6, del D.M. n.
55/2014, tenuto conto della circostanza che a seguito, della transazione che ha riguardato il solo attore principale il giudizio è comunque proseguito nei confronti delle parti intervenute Controparte_5
successivamente all'introduzione del giudizio e alla fase incidentale di ATP, sino alla pronuncia della sentenza n. 2340/2020, e che il compenso spettante agli avvocati istanti (difensori della controparte)
viene determinato in via unitaria e complessiva.
In definitiva, la base di calcolo del compenso spettante agli attori viene determinata in € 46.988,00..
Aumento ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014.
Gli attori hanno difeso nei confronti di più parti, di tal che ricorre l'applicazione CP_3
dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 che così dispone: “
2. Quando in una causa l'avvocato
assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere
aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci
soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento
dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. (...)
4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione
professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto
e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto
del 30 per cento”.
Il Tribunale osserva anzitutto che l'aumento previsto dalla norma è facoltativo nell'an, predeterminato nel quantum nella misura del 20%.
Nel caso in esame, i professionisti risultano aver assistito, un'unica parte ( , avente la CP_3
medesima posizione processuale e sostanziale, nei confronti di più parti per un totale di 9 soggetti,
tutti riconducibili (per sostanziale identità di posizione parentale e quantum di risarcimento) ai tre gruppi di intervenuti rappresentanti i congiunti dell'attore.
Il Tribunale reputa congruo riconoscere l'aumento del 20% nei confronti dei tre gruppi omogenei di congiunti dell'attore e non nei confronti di ciascun singolo soggetto, tenuto conto, da un lato, della natura facoltativa di tale aumento (pre-determinato solo nel suo ammontare), dall'altro, della circostanza che la difesa prestata dai professionisti non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto per ciascun soggetto, quanto piuttosto per gruppo di soggetti,
sostanzialmente riconducibili a tre nuclei di interesse.
Alla base di compenso sopra determinata in € 46.988,00 andrà quindi applicato l'aumento del 20%
moltiplicato per tre, e così l'importo di € 75.180,80.
Aumento ex art. 6 D.M. n. 55/2014.
Al compenso unitario così determinato andrà riconosciuto l'ulteriore incremento percentuale previsto dall'art. 6 del D.M. n. 55/2014 tenuto conto che il valore della causa è superiore ad € 520.000,00.
L'art. 6 del D.M. n. 55/2014, rubricato “Cause di valore superiore ad euro 520.000” prevede che: “1.
Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica
di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro
1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore
fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per
cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00;
per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei
parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le
controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di
valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per
le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni
successivo raddoppio del valore della controversia”.
Nel caso in esame, il Tribunale ritiene di riconoscere l'aumento percentuale nella misura massima del 30%, tenuto conto che seppur la norma indichi un range di aumento percentuale “fino al 30%”,
il valore di riferimento della controversia nella quale è stata prestata l'attività professionale, si attesta in misura prossima al massimo dello scaglione “fra € 2.000.000,00 ed E 4.000.000,00”.
Pertanto, appare congruo applicare l'aumento percentuale massimo previsto dalla norma sopra citata,
aumento che è pari ad € 10.8843,50.
L'incremento così determinato nella misura del 30% con riguardo alle controversie da € 1.000.001,00
a € 2.000.000,00 va calcolato prendendo in considerazione “i parametri numerici previsti per le
controversie di valore sino a € 2.000.0000”, senza l'applicazione di preventivi aumenti.
Sulla scorta delle predette argomentazioni, il compenso spettante agli attori per il giudizio di merito viene liquidato in € 86.024,30 (€ 75.180,80 + € 10.843,50), oltre rimborso forfettario, cpa ed iva di legge.
Compenso per il procedimento di ATP
Gli attori chiedono altresì la liquidazione del compenso spettante per il patrocinio prestato nel procedimento di ATP in corso di causa.
Anche per tale procedimento non risulta in contestazione l'an della domanda, ma è controverso il
quantum.
Con riferimento a tale sub procedimento, vanno richiamati i principi e le argomentazioni in punto di determinazione del valore della domanda.
Nel caso in esame, il valore risulta coincidente con quello indicato nell'atto di citazione e pari ad €
2.851.000,00 (allegato A attori), non dovendosi in questo caso procedere ad alcun cumulo delle domande, tenuto conto che il sub procedimento, incardinato in corso di causa, si è concluso prima dell'intervento dei congiunti dell'attore.
Trattandosi di procedimento in corso di causa, il Tribunale ritiene di applicare i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, valori minimi per le fasi di studio ed introduttiva (trattandosi di fasi sostanzialmente speculari rispetto a quelle di studio ed introduttiva della causa ordinaria), valori medi per la fase istruttoria.
Il compenso per l'assistenza giudiziale prestata dai professionisti attori per il procedimento di ATP
viene pertanto liquidato in € 8.636,00,00.
In definitiva, il compenso spettante agli attori viene determinato in complessivi € 94.660,30 (€
86.024,30 + 8.636,00), oltre rimborso forfettario (15%), cpa ed iva.
La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore degli attori della predetta somma, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo, non potendosi qualificare come costituzione in mora la mail del 29.6.2021 (doc. 10), in quanto priva dell'intimazione di pagamento.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite, non vi sono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza;
le stesse si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri forensi, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per la fase decisoria, attesa la forma semplificata del rito e la difesa in proprio, esclusa la fase istruttoria non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di SC, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
condanna la convenuta al pagamento in Controparte_1
favore degli attori avv. e avv. Valente Maria della somma di € 94.660,30, oltre Parte_1
rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge ed interessi moratori dalla domanda al saldo;
condanna la resistente al pagamento in favore Controparte_1 dei ricorrenti avv. e avv. Valente Maria delle spese di lite che liquida in € 786,00 per Parte_1
spese ed in € 6.307,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Così deciso in SC, il 25 giugno 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio