CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1626/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6459/2020 depositato il 19/11/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. In Fallimento - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 441/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 04/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120007260871 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa accoglieva il ricorso proposto dalla Curatela del fallimento della Resistente_1 s.r.l. avverso la cartella di pagamento relativa all'IVA dell'anno 2008 e compensava fra le parti le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, insistendo per la correttezza del recupero a seguito del controllo automatico, che non aveva considerato la dichiarazione IVA tardivamente presentata dalla società contribuente per l'anno 2008 e, quindi, il corrispondente credito d'imposta.
Non si costituiva la Curatela regolarmente intimata presso il Curatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio finanziario appellante ha tempestivamente (tenuto conto della sospensione per l'emergenza sanitaria) notificato l'appello in data 4/11/2020 al curatore del fallimento della società.
L'appello è infondato, sebbene la motivazione vada corretta nei termini che seguono.
Va premesso che la società contribuente è fallita nel 2008 e non ha posto in essere operazioni attive negli anni precedenti e successivi.
Per l'anno 2008 la società contribuente ha presentato in data 30/09/2010 una dichiarazione IVA tardiva, nella quale ha esposto l'esistenza di un credito IVA relativo sia ad esercizi precedenti, sia ad operazioni passive effettuate durante la procedura fallimentare.
L'Ufficio finanziario ha formato il ruolo chiedendo la somma di euro 491,00 a saldo dell'IVA dovuta e di euro 10.457,00 quale minor credito.
Dalla dichiarazione prodotta in atti risulta che euro 9.491,00 risultano a credito dal 2007, mentre euro
966,00 risultano da detrarre per l'anno 2008 e la dichiarazione si conclude con un pari credito IVA per la società non essendo state dichiarate operazioni attive.
L'Ufficio finanziario non ha prodotto la comunicazione di irregolarità, per cui non si comprendono le ragioni del recupero a tassazione della somma di euro 491,00. In questi termini è corretta la motivazione della sentenza, che ha annullato la cartella di pagamento, in quanto non preceduta dal cd. avviso bonario.
Quanto al credito, l'Ufficio finanziario avrebbe dovuto al massimo limitarsi ad irrogare la sanzione per la dichiarazione tardiva (peraltro effettuata dal curatore e non dal legale rappresentante, dal momento che non risultava un debito IVA oggetto di indebita compensazione;
quindi, semmai avrebbe dovuto disconoscere il credito, ma certamente non poteva pretendere alcuna somma.
Cadono, quindi, anche le sanzioni irrogate contestualmente al recupero a tassazione infondato, anche perché a tutto voler concedere si sarebbe potuta applicare solo la sanzione prevista dall'art. 5, comma 3,
d.lgs. n. 471/1997.
Nulla sulle spese in quanto la controparte non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede: Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
LU PE
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6459/2020 depositato il 19/11/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. In Fallimento - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 441/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 04/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120007260871 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa accoglieva il ricorso proposto dalla Curatela del fallimento della Resistente_1 s.r.l. avverso la cartella di pagamento relativa all'IVA dell'anno 2008 e compensava fra le parti le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, insistendo per la correttezza del recupero a seguito del controllo automatico, che non aveva considerato la dichiarazione IVA tardivamente presentata dalla società contribuente per l'anno 2008 e, quindi, il corrispondente credito d'imposta.
Non si costituiva la Curatela regolarmente intimata presso il Curatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio finanziario appellante ha tempestivamente (tenuto conto della sospensione per l'emergenza sanitaria) notificato l'appello in data 4/11/2020 al curatore del fallimento della società.
L'appello è infondato, sebbene la motivazione vada corretta nei termini che seguono.
Va premesso che la società contribuente è fallita nel 2008 e non ha posto in essere operazioni attive negli anni precedenti e successivi.
Per l'anno 2008 la società contribuente ha presentato in data 30/09/2010 una dichiarazione IVA tardiva, nella quale ha esposto l'esistenza di un credito IVA relativo sia ad esercizi precedenti, sia ad operazioni passive effettuate durante la procedura fallimentare.
L'Ufficio finanziario ha formato il ruolo chiedendo la somma di euro 491,00 a saldo dell'IVA dovuta e di euro 10.457,00 quale minor credito.
Dalla dichiarazione prodotta in atti risulta che euro 9.491,00 risultano a credito dal 2007, mentre euro
966,00 risultano da detrarre per l'anno 2008 e la dichiarazione si conclude con un pari credito IVA per la società non essendo state dichiarate operazioni attive.
L'Ufficio finanziario non ha prodotto la comunicazione di irregolarità, per cui non si comprendono le ragioni del recupero a tassazione della somma di euro 491,00. In questi termini è corretta la motivazione della sentenza, che ha annullato la cartella di pagamento, in quanto non preceduta dal cd. avviso bonario.
Quanto al credito, l'Ufficio finanziario avrebbe dovuto al massimo limitarsi ad irrogare la sanzione per la dichiarazione tardiva (peraltro effettuata dal curatore e non dal legale rappresentante, dal momento che non risultava un debito IVA oggetto di indebita compensazione;
quindi, semmai avrebbe dovuto disconoscere il credito, ma certamente non poteva pretendere alcuna somma.
Cadono, quindi, anche le sanzioni irrogate contestualmente al recupero a tassazione infondato, anche perché a tutto voler concedere si sarebbe potuta applicare solo la sanzione prevista dall'art. 5, comma 3,
d.lgs. n. 471/1997.
Nulla sulle spese in quanto la controparte non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede: Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
LU PE