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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 891/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CASABURO ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9284/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250006427816000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 395/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06.03.2025 è stata notificata al ricorrente la cartella di pagamento n. 09720250006427816000 per l'importo complessivo di euro 3.761,66.
In particolare, nel dettaglio degli addebiti, viene specificato che:
dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54-bis del DPR n. 633/1972 è risultato dovuto un complessivo importo di euro 3.463,40, quantificato come segue:
1. Euro 3.141,99 a titolo di sanzione pecuniaria per il ritardato versamento IVA per l'anno d'imposta 2021;
2. Euro 321,41 a titolo di interessi per il ritardato versamento IVA per l'anno d'imposta 2021.
Il ricorrente eccepisce che anche se ha provveduto al pagamento dell'importo dovuto in data 23.11.2022, quindi oltre la scadenza naturale del 16.03.2022, ha correttamente applicato l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, L. 472/1997, come risulta dalla quietanza del modello F24 allegato. In sede di Modello
IVA trasmesso in data 16.11.2022, poi, ha correttamente indicato il debito relativo al pagamento con il ravvedimento.
La parte resistente contro deduce che il versamento del contribuente non è risultato corretto poiché l'importo dovuto a titolo di interessi per il perfezionamento del ravvedimento operoso corrisponde, alla data del
23.11.2022, ad euro 100,43, mentre la somma pagata a tale titolo è stata di euro 61,95, sicché il ravvedimento non si è perfezionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al ricorrente, in data 06.03.2025, è stata notificata la cartella di pagamento n. 09720250006427816000 per l'importo complessivo di euro 3.761,66, derivante dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54- bis del DPR n. 633/1972, a titolo di sanzione pecuniaria e interessi per il ritardato versamento IVA per l'anno d'imposta 2021.
Il contribuente asserisce che ha applicato correttamente l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, L.
472/1997, avendo versato tardivamente l'IVA per l'anno d'imposta 2021.
L'Agenzia delle Entrate, di contro, afferma che il ravvedimento non si è perfezionato poiché l'importo pagato a titolo di interessi è stato inferiore a quello dovuto.
Il ravvedimento operoso, in realtà, si è perfezionato.
Infatti, con la C.M. n. 27/2013 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che gli errori commessi in relazione ai versamenti effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso non pregiudicano (in toto) l'effetto della regolarizzazione per cui il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto può considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento.
La suddetta Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2 agosto 2013 ha stabilito che: “nell'ipotesi in cui il contribuente, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto…il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta…proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo”.
In altre parole, la stessa Agenzia delle Entrate ammette che un versamento insufficiente non invalida l'intero ravvedimento, ma lo rende efficace in parte. Il beneficio della riduzione delle sanzioni non è perso del tutto, ma viene riconosciuto sulla porzione di debito tributario che può considerarsi “coperta” dal pagamento complessivo effettuato.
E' stata manifesta, pertanto, l'intenzione del ricorrente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso avendo versato più dell'imposta dovuta e la corrispondente sanzione, per cui l'Ufficio può imputate la maggiore IVA introitata agli interessi erroneamente liquidati dal contribuente in misura inferiore a quella effettivamente dovuta.
Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso è accolto. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. Le spese sono liquidate, a favore del ricorrente, in euro 400,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CASABURO ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9284/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250006427816000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 395/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06.03.2025 è stata notificata al ricorrente la cartella di pagamento n. 09720250006427816000 per l'importo complessivo di euro 3.761,66.
In particolare, nel dettaglio degli addebiti, viene specificato che:
dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54-bis del DPR n. 633/1972 è risultato dovuto un complessivo importo di euro 3.463,40, quantificato come segue:
1. Euro 3.141,99 a titolo di sanzione pecuniaria per il ritardato versamento IVA per l'anno d'imposta 2021;
2. Euro 321,41 a titolo di interessi per il ritardato versamento IVA per l'anno d'imposta 2021.
Il ricorrente eccepisce che anche se ha provveduto al pagamento dell'importo dovuto in data 23.11.2022, quindi oltre la scadenza naturale del 16.03.2022, ha correttamente applicato l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, L. 472/1997, come risulta dalla quietanza del modello F24 allegato. In sede di Modello
IVA trasmesso in data 16.11.2022, poi, ha correttamente indicato il debito relativo al pagamento con il ravvedimento.
La parte resistente contro deduce che il versamento del contribuente non è risultato corretto poiché l'importo dovuto a titolo di interessi per il perfezionamento del ravvedimento operoso corrisponde, alla data del
23.11.2022, ad euro 100,43, mentre la somma pagata a tale titolo è stata di euro 61,95, sicché il ravvedimento non si è perfezionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al ricorrente, in data 06.03.2025, è stata notificata la cartella di pagamento n. 09720250006427816000 per l'importo complessivo di euro 3.761,66, derivante dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54- bis del DPR n. 633/1972, a titolo di sanzione pecuniaria e interessi per il ritardato versamento IVA per l'anno d'imposta 2021.
Il contribuente asserisce che ha applicato correttamente l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, L.
472/1997, avendo versato tardivamente l'IVA per l'anno d'imposta 2021.
L'Agenzia delle Entrate, di contro, afferma che il ravvedimento non si è perfezionato poiché l'importo pagato a titolo di interessi è stato inferiore a quello dovuto.
Il ravvedimento operoso, in realtà, si è perfezionato.
Infatti, con la C.M. n. 27/2013 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che gli errori commessi in relazione ai versamenti effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso non pregiudicano (in toto) l'effetto della regolarizzazione per cui il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto può considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento.
La suddetta Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2 agosto 2013 ha stabilito che: “nell'ipotesi in cui il contribuente, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto…il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta…proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo”.
In altre parole, la stessa Agenzia delle Entrate ammette che un versamento insufficiente non invalida l'intero ravvedimento, ma lo rende efficace in parte. Il beneficio della riduzione delle sanzioni non è perso del tutto, ma viene riconosciuto sulla porzione di debito tributario che può considerarsi “coperta” dal pagamento complessivo effettuato.
E' stata manifesta, pertanto, l'intenzione del ricorrente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso avendo versato più dell'imposta dovuta e la corrispondente sanzione, per cui l'Ufficio può imputate la maggiore IVA introitata agli interessi erroneamente liquidati dal contribuente in misura inferiore a quella effettivamente dovuta.
Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso è accolto. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. Le spese sono liquidate, a favore del ricorrente, in euro 400,00 oltre accessori di legge se dovuti.