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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1856 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 06/11/2024,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. MILANI ALESSANDRA , elettivamente domiciliata presso il difensore giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GUARESCHI ROBERTO e dall'avv. MAINARDI MARIASOLE elettivamente domiciliata presso il difensore giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 8/11/2024
OGGETTO: separazione giudiziale
*
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 23/01/2025
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 06/11/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con n Corte de' Frati il 09/05/2009 (trascritto CP_1
presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo atto 1, serie A, P. II ), unione dalla quale sono nati i figli nato a [...] il [...] , nato a [...] il Per_1 Per_2
13/10/2012, nato a [...] il [...], nato a [...] il Parte_2 Pt_3
29/10/2016 e nato a [...] il [...], chiedeva a questo Tribunale di Pt_4
pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni specificate in ricorso.
Con comparsa depositata il 07/01/2025, si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1
richiesta di separazione della moglie, con addebito a quest'ultima, alle condizioni come indicate in comparsa.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., formulando le rispettive richieste di prova sulle circostanze indicate.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, autorizzava i coniugi a vivere separati e, ordinata la discussione orale sullo status, si riservava sulle altre richieste delle parti, rimettendo la causa al collegio limitatamente alla domanda di separazione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 27/01/2025.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e anno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in Corte de' Frati il 09/05/2009 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo atto 1, serie A, P. II ).
Dalla loro unione sono nati i figli nato a [...] il [...] , Per_1 Per_2
nato a [...] il [...], nato a [...] il [...], Parte_2 Pt_3
nato a [...] il [...] e ato a CREMONA il 07/02/2020. Pt_4
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è tuttavia divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione.
Preme precisare che non occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge di una condizione di disaffezione tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza, pur a prescindere da elementi di addebitabilità a una delle parti. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi anche rispetto a un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base delle rispettive domande e le allegazioni delle parti, nonchè la stessa domanda di addebito e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi e, pertanto, va pronunciata la separazione personale delle parti.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori questioni pendenti tra le parti come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Corte de' Frati il 09/05/2009
[...]
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo atto 1, serie A, P. II );
2. PROVVEDE in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale alla presente sentenza;
3. RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Corte de' Frati per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 27/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 06/11/2024,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. MILANI ALESSANDRA , elettivamente domiciliata presso il difensore giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GUARESCHI ROBERTO e dall'avv. MAINARDI MARIASOLE elettivamente domiciliata presso il difensore giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 8/11/2024
OGGETTO: separazione giudiziale
*
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 23/01/2025
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 06/11/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con n Corte de' Frati il 09/05/2009 (trascritto CP_1
presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo atto 1, serie A, P. II ), unione dalla quale sono nati i figli nato a [...] il [...] , nato a [...] il Per_1 Per_2
13/10/2012, nato a [...] il [...], nato a [...] il Parte_2 Pt_3
29/10/2016 e nato a [...] il [...], chiedeva a questo Tribunale di Pt_4
pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni specificate in ricorso.
Con comparsa depositata il 07/01/2025, si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1
richiesta di separazione della moglie, con addebito a quest'ultima, alle condizioni come indicate in comparsa.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., formulando le rispettive richieste di prova sulle circostanze indicate.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, autorizzava i coniugi a vivere separati e, ordinata la discussione orale sullo status, si riservava sulle altre richieste delle parti, rimettendo la causa al collegio limitatamente alla domanda di separazione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 27/01/2025.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e anno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in Corte de' Frati il 09/05/2009 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo atto 1, serie A, P. II ).
Dalla loro unione sono nati i figli nato a [...] il [...] , Per_1 Per_2
nato a [...] il [...], nato a [...] il [...], Parte_2 Pt_3
nato a [...] il [...] e ato a CREMONA il 07/02/2020. Pt_4
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è tuttavia divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione.
Preme precisare che non occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge di una condizione di disaffezione tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza, pur a prescindere da elementi di addebitabilità a una delle parti. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi anche rispetto a un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base delle rispettive domande e le allegazioni delle parti, nonchè la stessa domanda di addebito e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi e, pertanto, va pronunciata la separazione personale delle parti.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori questioni pendenti tra le parti come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Corte de' Frati il 09/05/2009
[...]
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo atto 1, serie A, P. II );
2. PROVVEDE in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale alla presente sentenza;
3. RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Corte de' Frati per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 27/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato