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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/06/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2482/2023 R.G
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 25/06/2025 davanti al giudice dott. DO SS sono comparsi: per 'avv. Andrea Silvestri in sostituzione dell'avv. DIACO UMBERTO;
Parte_1
per il l'avv. TRANSERICI LUCA, il quale esibisce copia cartacea Parte_2 del provvedimento del Comune di discarico della sanzione oggetto del procedimento;
L'avv. Silvestri chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
L'avv. Transerici chiede la compensazione delle spese. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura in assenza delle parti, la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2482 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. UMBERTO Parte_1 C.F._1
DIACO;
- Appellante - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCA Parte_2 P.IVA_1
TRANSERICI;
- Appellato -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2108/2022 del 19/10/2022 il Giudice di Pace di Velletri ha respinto l'opposizione proposta da avverso il verbale di accertamento n. 5443/T del Parte_1
12.12.2019 per violazione dell'art. 192, comma 2, c.d.s., perché il 12/12/2019 circolava lungo la via dei Laghi al km. 10 alla guida dell'autoveicolo targato DC546KK senza la prescritta copertura assicurativa, e ha compensato le spese.
pagina 1 di 2 2. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza, non notificata, Parte_1 chiedendo, in sua riforma, di annullare il verbale d'infrazione.
Al riguardo ha dedotto che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto inapplicabile l'esimente prevista dall'art. 3 della Legge n. 689/1981, che esclude la responsabilità amministrativa in assenza di dolo o colpa: egli è stato truffato da un broker che ha stipulato falsi contratti assicurativi, inducendolo a credere di essere in regola con la copertura assicurativa;
egli ha inoltre ricevuto certificato e contrassegno assicurativo, e non avrebbe quindi potuto percepire l'assenza di una valida polizza. A sostegno delle sue argomentazioni,
l'appellante cita la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha stabilito che la responsabilità amministrativa è esclusa in assenza di azione cosciente e volontaria.
2.1. Il ha chiesto il rigetto del gravame. Parte_2
3. Con nota prot. n. 0015522 del 24-06-2025 il ha emesso un Parte_2 provvedimento di discarico totale della sanzione irrogata all'appellante, avendo riconosciuto la sua buona fede in ossequio al principio affermato da Cass. Sez. 2, 19/06/2020, n.
11977, secondo cui «In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva».
È quindi cessata la materia del contendere, dal momento che la pretesa dell'attore ha trovato integrale soddisfazione e non residuano contestazioni sul merito.
4. Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate, dal momento che gli accertatori non potevano che prendere atto del fatto che l'autovettura dell'appellante era priva di copertura assicurativa, come in effetti è pacifico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Il Giudice
DO SS
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 25/06/2025 davanti al giudice dott. DO SS sono comparsi: per 'avv. Andrea Silvestri in sostituzione dell'avv. DIACO UMBERTO;
Parte_1
per il l'avv. TRANSERICI LUCA, il quale esibisce copia cartacea Parte_2 del provvedimento del Comune di discarico della sanzione oggetto del procedimento;
L'avv. Silvestri chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
L'avv. Transerici chiede la compensazione delle spese. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura in assenza delle parti, la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2482 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. UMBERTO Parte_1 C.F._1
DIACO;
- Appellante - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCA Parte_2 P.IVA_1
TRANSERICI;
- Appellato -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2108/2022 del 19/10/2022 il Giudice di Pace di Velletri ha respinto l'opposizione proposta da avverso il verbale di accertamento n. 5443/T del Parte_1
12.12.2019 per violazione dell'art. 192, comma 2, c.d.s., perché il 12/12/2019 circolava lungo la via dei Laghi al km. 10 alla guida dell'autoveicolo targato DC546KK senza la prescritta copertura assicurativa, e ha compensato le spese.
pagina 1 di 2 2. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza, non notificata, Parte_1 chiedendo, in sua riforma, di annullare il verbale d'infrazione.
Al riguardo ha dedotto che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto inapplicabile l'esimente prevista dall'art. 3 della Legge n. 689/1981, che esclude la responsabilità amministrativa in assenza di dolo o colpa: egli è stato truffato da un broker che ha stipulato falsi contratti assicurativi, inducendolo a credere di essere in regola con la copertura assicurativa;
egli ha inoltre ricevuto certificato e contrassegno assicurativo, e non avrebbe quindi potuto percepire l'assenza di una valida polizza. A sostegno delle sue argomentazioni,
l'appellante cita la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha stabilito che la responsabilità amministrativa è esclusa in assenza di azione cosciente e volontaria.
2.1. Il ha chiesto il rigetto del gravame. Parte_2
3. Con nota prot. n. 0015522 del 24-06-2025 il ha emesso un Parte_2 provvedimento di discarico totale della sanzione irrogata all'appellante, avendo riconosciuto la sua buona fede in ossequio al principio affermato da Cass. Sez. 2, 19/06/2020, n.
11977, secondo cui «In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva».
È quindi cessata la materia del contendere, dal momento che la pretesa dell'attore ha trovato integrale soddisfazione e non residuano contestazioni sul merito.
4. Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate, dal momento che gli accertatori non potevano che prendere atto del fatto che l'autovettura dell'appellante era priva di copertura assicurativa, come in effetti è pacifico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Il Giudice
DO SS
pagina 2 di 2