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Ordinanza 1 giugno 2025
Ordinanza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, ordinanza 01/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/483
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Unica CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 483/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BOTTI LUCIANO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SALIMBENE STEFANO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
RESISTENTE
Il Giudice dott. Alessia Annunziata,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/9/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 671 c.p.c., Parte_1 articolava richiesta di sequestro conservativo in corso di causa da disporsi sui beni di del quale deduceva essere Controparte_1 creditore, in forza di decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale, infondatamente opposto dal debitore.
Più in dettaglio, deduceva: di essere creditore del sig. Parte_1
della complessiva somma di € 377.000,00, di cui € Controparte_1
Pagina 1 67.000,00 quale residuo non versato dalla scrittura privata dell'1.4.2014,
€ 285.000,00, portati nella scrittura privata del 4.10.2014 in atti, ed €
25.000,00, quale prezzo non pagato della cessione delle quote della
Società Oikos srl, di cui alla scrittura privata del 28.6.2019 (recte,
26.6.2019), redatta ex art. 36, co.
1 -bis, D.L. 112/2008 dalla dott.ssa
; che una parte del credito, pari ad € 352.000,00, quale Persona_1 sommatoria risultante dagli € 67.000,00 e gli € 285.000,00, come sopra indicati, è stata azionata in via monitoria;
che, tuttavia, il D.I. n.
28/2024 era stato infondatamente opposto;
che il credito residuo, pari ad
€ 25.000,00, è stato parimenti azionato in via monitoria e si era in attesa del pronunciamento;
che, nel caso di specie, era da ritenersi senz'altro sussistente il requisito del fumus boni iuris, consistente nella piena validità delle scritture poste alla base del monitorio opposto, giacché, in primo luogo, con riferimento alla scrittura dell'1/10/2024, la condizione cui era sottoposta la debenza della somma ivi prevista doveva ritenersi puntualmente avverata, poiché consistente nell' “avanzamento delle vendite dell'immobile”; che, infatti, aveva proceduto alla Controparte_2 vendita della quasi totalità dei beni compresi nel complesso immobiliare di cui alla suddetta scrittura;
che, invece, la scrittura del 4/10/2024 era da considerarsi valida ed efficace e, inoltre, incondizionata;
che, infine, la cessione di quote del 28/6/2019, avente ad oggetto la cessione delle quote della Società Oikos Srl era, parimenti, da ritenersi inconfutabile, poiché trattavasi di una scrittura privata informatica da ritenersi
“legalmente riconosciuta” ex art. 20 CAD;
che, allo stesso modo, doveva ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora, come risultava dall'ingenza del credito vantato, assolutamente sproporzionato rispetto alle sostanze del patrimonio del debitore e, dunque, del tutto inadeguato a soddisfare la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.; che, in effetti, il debitore risultava proprietario dei seguenti beni immobili: area urbana (fl. 40, n. 920/1) di mq. 12, terreno (fl. 30, n. 369) di are 19 e centiare 23, altri due appezzamenti di terreno (fl. 30, nn. 505
e 506) di centiare 61 e di are 04 e centiare 03, tutti siti nel comune di
Agropoli; che, inoltre, egli era titolare di numerose partecipazioni in
Pagina 2 società di capitali, quasi tutte attive, e in società di persone, attive, aventi ad oggetto la costruzione e vendita di immobili per civili abitazioni o l'esercizio di attività commerciali, puntualmente indicandone la ragione sociale e il valore della quota di cui il resistente è titolare.
Su tali basi e sul presupposto della ammissibilità del sequestro anche relativamente alle quote di partecipazione in società di persone, concludeva il ricorrente perché il Tribunale volesse, in via principale, inaudita altera parte, o, in subordine, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio: “a) autorizzare il sequestro conservativo in favore del ricorrente, anche presso terzi, di tutti i beni mobili ed immobili del sig.
o delle somme e cose a lui dovute, nonchè delle quote o Controparte_1 partecipazioni societarie del medesimo nelle società di capitali indicate in narrativa e, se ritenuto ammissibile, di quelle nelle società di persone sino alla concorrenza dell'importo di € 377.000,00, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per le causali di cui in narrativa;
b) nominare il custode dei beni sequestrati, determinando i criteri e i limiti dell'amministrazione dei beni stessi, specificando i poteri
e indicando le particolari cautele idonee a renderne più sicura la custodia;
c) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione;
d) vinte le spese e i compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, a distrarsi”.
Ritenuti insussistenti i requisiti per la concessione della cautela inaudita altera parte ed instaurato, pertanto, regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale si opponeva alla Controparte_1 domanda cautelare avanzata, ritenendone insussistenti i presupposti.
In particolare, il resistente evidenziava: che il ricorso doveva considerarsi inammissibile, in quanto carente del requisito della strumentalità con le domande di merito nel cui corso la cautela veniva richiesta, poiché qualificabili – quelle di merito – come domande di mero accertamento;
che, inoltre, risultava mancante il requisito della residualità, giacché la tutela richiesta ben poteva essere richiesta ai
Pagina 3 sensi dell'art. 648 c.p.c., in termini di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
che, inoltre, il sequestro richiesto era da considerarsi inammissibile in quanto interferente con la già valutata e rigettata richiesta di provvisoria esecuzione del monitorio proposto ex art. 642 c.p.c.; che, ancora, del tutto insussistenti dovevano ritenersi il requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora, il primo, innanzitutto, per difetto di legittimazione passiva del debitore resistente, in quanto le scritture poste alla base del monitorio opposto avevano ad oggetto debiti contratti, non già dal in proprio, ma dalla CP_1 società Oikos, della quale risultavano soci entrambe le parti in causa e nei confronti della quale, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto far valere le proprie pretese creditorie e, in secondo luogo, perché disconosciute nelle sottoscrizioni e nel contenuto, a causa delle cancellature ed abrasioni ivi presenti, oltre che per tutte le motivazioni di cui all'opposizione proposta, integralmente richiamate, il secondo poiché era onere del creditore provare l'esistenza di un pericolo concreto che il patrimonio del debitore, nelle more del già pendente giudizio di merito, potesse non essere più sufficiente a soddisfare la funzione di garanzia generica assegnatagli dall'art. 2740 c.c., per cui non sussistevano, sulla scorta della lettura degli atti ovvero delle prospettazioni di parte ricorrente, attività poste in essere da parte resistente prodromiche e volte al trasferimento a terzi dei beni mobili e/o immobili nella disponibilità della stessa e a tanto, invece, il creditore non aveva adempiuto;
che, in ogni caso, il sequestro delle quote afferente a società di persone era da ritenersi integralmente inammissibile, per la particolare natura delle stesse, che ne impone l'assoggettamento a svariate limitazioni.
Concludeva, pertanto, il resistente perché il Tribunale adito volesse: “in via preliminare e pregiudiziale in accoglimento dei motiv, eccezioni e deduzioni sovraesposti rigettare la richiesta di sequestro conservativo di parte ricorrente per inammissibilità, nullità dell'invocata misura cautelare per insussistenza dei requisiti necessari per la concessione dei provvedimenti cautelari fumus boni juris e periculum in mora;
nel
Pagina 4 merito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, respingere il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Celebrata la prima udienza, veniva disposto rinvio nello stato per concedere al ricorrente termine a difesa, stante la mancata visibilità della memoria di costituzione sino al giorno precedente all'udienza.
All'udienza di rinvio, dunque, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata per la decisione.
Si premette che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U.
n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014).
La domanda cautelare è in parte inammissibile ed in parte infondata.
In linea generale, deve, preliminarmente, precisarsi che il sequestro conservativo costituisce uno dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica del creditore, avente la finalità di preservare la fruttuosità dell'esecuzione forzata una volta concluso il giudizio di merito. L'effetto giuridico della concessione della misura è un vincolo di indisponibilità in favore del solo creditore sequestrante;
conseguentemente, il pericolo di perdita della garanzia patrimoniale deve
Pagina 5 essere ricavato dal Giudice della cautela sulla scorta, tanto di elementi oggettivi, afferenti alla riduzione del patrimonio del debitore, quanto di elementi soggettivi, concretanti condotte volte a disperdere i propri beni.
Come noto, peraltro, in base alla disciplina, applicabile ai sequestri, sul rito cautelare uniforme, la misura può essere richiesta ante causam, ex art. 669 ter c.p.c., laddove non sia già pendente un giudizio di merito – la cui necessaria prospettazione futura, nell'ambito della domanda, dovrà essere posta in rapporto di necessaria strumentalità rispetto alla cautela richiesta – e deve, per contro, ai sensi dell'art. 669 quater c.p.c., essere richiesta in corso della causa di merito eventualmente già pendente, al fine di anticipare gli effetti della tutela richiesta e non vanificarne gli esiti, una volta conclusosi il relativo giudizio.
In materia, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, perché la controversia possa dirsi pendente nel merito, è necessario che sussista un rapporto di inerenza attuale tra la domanda cautelare e la lite in corso, nel senso che tale lite comprenda nel suo oggetto l'accertamento del diritto alla cui tutela tende, in via provvisoria, il provvedimento sommario richiesto (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9740 del 17 novembre 1994); pertanto, la causa per il merito, in relazione alla cui pendenza l'art. 669 quater c.p.c. prevede la competenza del giudice istruttore, è quella, tra le stesse parti, nella quale si faccia valere il medesimo diritto che si afferma minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, ai fini della tutela in via cautelare.
Conseguentemente, spetta al giudice della cautela, che procede all'accertamento del "fumus boni iuris", valutare, in relazione alla natura del credito ed ai fatti costitutivi del medesimo, il grado di probabilità e verosimiglianza della pretesa creditoria (cfr. Cass. Civ., sez. III, 27 febbraio 1998, n. 2248).
Il "periculum in mora" è, dall'art. 671, c.p.c., tipizzato nel fondato timore di perdere la garanzia del credito, con ciò contemperandosi le opposte esigenze, del creditore, che non è costretto ad attendere il
Pagina 6 depauperamento effettivo del patrimonio dell'obbligato, essendo sufficiente il timore che ciò avvenga, e del debitore, dovendo tale timore apparire fondato, richiedendosi così elementi tali da rendere concreto ed attuale il pericolo di perdere la garanzia.
Più in generale, costituisce jus receptum il principio in forza del quale, proposto ricorso per sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (cfr. Cass. Civ., sez. III,
13 febbraio 2002, n. 2081; Cass. Civ., sez. III, 17 giugno 1999, n. 6042;
Cass. Civ., sez. III, 17 luglio 1996, n. 6460).
Appare opportuno rimarcare che, a norma dell'art. 671 c.p.c.,
l'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l'esistenza congiunta dei due requisiti del "fumus boni iuris" e del
"periculum in mora", così che la carenza anche di una soltanto delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 26 giugno 1998, n. 6336; Cass. Civ., sez. III, 8 settembre 1997, n. 8729).
Ebbene, venendo al caso di specie, deve rilevarsi che il credito fatto valere dal ricorrente, opposto nel giudizio di merito sotteso al presente giudizio cautelare, discende da tre scritture private, delle quali due di ricognizione del debito, rispettivamente dell'1/10/2014, per € 67.000,00, e del 4/10/2024, per € 285.000,00, ed una di cessione delle quote della
Società Oikos srl, del 28.6.2019 (recte, 26.6.2019), redatta ex art. 36, co.
1-bis, D.L. 112/2008 dalla dott.ssa , per € 25.000,00, per un Persona_1 totale pari ad € 377.000,00.
Deve, dunque, preliminarmente rilevarsi che il credito di € 25.000,00, sotteso alla cessione delle quote della Società Oikos srl è estraneo al
Pagina 7 giudizio di merito di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente solo ed esclusivamente con riferimento alle due scritture di ricognizione del debito dell'1/10/2024 e del 4/10/2024.
Del resto, è lo stesso ricorrente ad aver specificato che il suddetto credito era stato ingiunto in via monitoria con un diverso decreto ingiuntivo, parimenti opposto, per il quale pende diverso giudizio di merito, nel cui ambito, dunque, avrebbe dovuto essere proposta la relativa cautela.
Di conseguenza, la domanda va dichiarata inammissibile con riferimento alla somma di € 25.000,00, portata dalla cessione del 28-26/6/2019, poiché esula dalla domanda di merito nel corso della quale la richiesta di sequestro è stata articolata.
Venendo, invece, al merito della pretesa concernente il residuo credito di
€ 352.000,00, la domanda è infondata per carenza dei due presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Dal primo punto di vista, infatti, come innanzi evidenziato, il fondamento del credito ingiunto è stato individuato, nella prospettazione del ricorrente, nelle due scritture private di ricognizione del debito dell'1/10/2024 e del 4/10/2024.
Ebbene, per quanto sia noto che la ricognizione del debito comporti l'effetto processuale dell'inversione dell'onere probatorio a carico del debitore, né possa affermarsi che i presupposti della concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., a monte, e, a valle, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. siano analoghi a quelli di concessione del sequestro conservativo – avendo i sue istituti funzioni e rationes del tutto differenti – non potendosi, dunque, giungere ad affermare alcuna interferenza tra le due richieste, in ipotesi, avanzate, è, tuttavia, innegabile che la valutazione del fumus boni iuris che impegna il giudicante, per quanto in ottica differente, sia, per entrambe le domande, in buona sostanza, analoga.
È vero, infatti, che la valutazione della teorica fondatezza della domanda, per quanto allo stato degli atti, non possa prescindere, da un
Pagina 8 lato, dalle allegazioni e prove fornite dal creditore nell'articolazione delle sue domande, e, dall'altro, dalle eccezioni sollevate dal debitore che tali domande intenda contestare.
Nel caso di specie, , nel dedurre l'infondatezza della Controparte_1 pretesa creditoria fatta valere in monitorio, ha espressamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte alle scritture private poste a fondamento del credito vantato, ragione per la quale, nell'ambito del procedimento principale, non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., poiché l'eventuale fondatezza dell'eccezione e, dunque, la non riconducibilità della sottoscrizione apposta alle due scritture al comporterebbe, evidentemente a CP_1 prescindere dalla valutazione delle ulteriori eccezioni da quest'ultimo articolate nel merito, il totale venir meno della pretesa creditoria, fondata solo ed esclusivamente sulla validità ed efficacia delle due ricognizioni di debito, delle quali, tra l'altro, una risulta, per come dallo stesso ricorrente dedotto, condizionata.
Peraltro, non ignora il Tribunale che la differente ratio posta alla base della concessione del sequestro conservativo rispetto a quella della concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. potrebbe, in ipotesi, condurre a ritenere che la valutazione del fumus debba essere effettuata sulla base di una parzialmente diversa sfumatura del suddetto requisito, poiché il fondamento della cautela, in questa sede, afferisce, come giustamente evidenziato dal ricorrente opposto, alla tutela della garanzia patrimoniale generica, del tutto estranea, invece, alla valutazione che impegna il giudice nella concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., tesa all'anticipazione del soddisfacimento della pretesa creditoria – oltre che al ricorrere dei presupposti normativamente previsti – qualora essa possa ritenersi, allo stato degli atti e salvo ulteriori approfondimenti istruttori, ragionevolmente fondata.
Pagina 9 Del resto, gli effetti scaturenti dalla concessione del sequestro sono ben differenti rispetto a quelli che la provvisoria esecutorietà, com'è evidente, comporta.
Tuttavia, come anticipato, per quanto differenti siano i presupposti giustificativi della concessione delle due differenti tutele, le valutazioni del fumus sotteso al diritto di credito fatto valere non possono che essere analoghe, con l'inevitabile conseguenza, nel caso di specie, che il suddetto disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai documenti che di quel credito costituiscono l'unica fonte, non può che sortire analoghe ripercussioni.
E però, anche con riferimento al requisito del periculum in mora, i presupposti di esso integrativi paiono non sussistere nel caso di specie.
Ebbene, agli atti di causa mancano idonei ed attuali elementi (soggettivi ed oggettivi) da cui poter desumere l'esistenza del predetto periculum, mentre in tema è pacifico che “deve essere rigettato per difetto del
“periculum in mora" qualora il ricorrente non alleghi alcun elemento dal quale desumere che il patrimonio del resistente sia incapiente rispetto alle proprie pretese, nè elementi concreti dai quali desumere la volontà del resistente di sottrarsi ad un eventuale obbligo di pagamento” (cfr.
Tribunale Roma, sez. XIII, 30 maggio 2005). Mancano, quindi, nel caso in esame elementi da cui concretamente desumere la (totale) incapienza del patrimonio del debitore, ovvero la sua concreta ed attuale volontà di sottrarsi al pagamento del presunto credito fatto valere da parte ricorrente. Non conduce al risultato sperato la produzione dei documenti allegati dal ricorrente, in quanto volti a rappresentare tutte circostanze sussistenti al momento del sorgere del credito, non potendo, come è noto, tale pericolo essere affidato al mero apprezzamento soggettivo del creditore;
in particolare si afferma che non possono essere le precarie condizioni in sé del patrimonio a legittimare la concessione del sequestro conservativo, ma occorre una costante diminuzione della garanzia rispetto al momento in cui era sorto il rapporto creditorio.
Pagina 10 Sarebbe stato necessario, pertanto, provare il compimento di atti di depauperamento del patrimonio, sintomatici della volontà di sottrarsi all'adempimento in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non sia soddisfatta. Il sequestro conservativo, infatti, non è uno strumento funzionale a garantire il creditore dal mero inadempimento, ma tende ad evitare la sottrazione del debitore alla garanzia generica del credito ex art. 2740 c.c.
In definitiva manca agli atti la prova che la resistente non offra sufficienti garanzie del credito o che stia ponendo in essere atti diretti a diminuire la consistenza del proprio patrimonio.
Non sussistendo, dunque, i presupposti per la concessione della cautela richiesta, la domanda non può che trovare rigetto.
Trattandosi di procedimento in corso di causa, il governo delle relative spese va rimesso al merito.
P.Q.M.
- Dichiara la domanda inammissibile limitatamente alla somma di €
25.000,00, quale prezzo non pagato della cessione delle quote della
Società Oikos srl, di cui alla scrittura privata del 28.6.2019 (recte,
26.6.2019).
- Rigetta, per la restante parte, la domanda.
- Spese al merito.
Vallo della Lucania, 1/6/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
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Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Unica CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 483/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BOTTI LUCIANO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SALIMBENE STEFANO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
RESISTENTE
Il Giudice dott. Alessia Annunziata,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/9/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 671 c.p.c., Parte_1 articolava richiesta di sequestro conservativo in corso di causa da disporsi sui beni di del quale deduceva essere Controparte_1 creditore, in forza di decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale, infondatamente opposto dal debitore.
Più in dettaglio, deduceva: di essere creditore del sig. Parte_1
della complessiva somma di € 377.000,00, di cui € Controparte_1
Pagina 1 67.000,00 quale residuo non versato dalla scrittura privata dell'1.4.2014,
€ 285.000,00, portati nella scrittura privata del 4.10.2014 in atti, ed €
25.000,00, quale prezzo non pagato della cessione delle quote della
Società Oikos srl, di cui alla scrittura privata del 28.6.2019 (recte,
26.6.2019), redatta ex art. 36, co.
1 -bis, D.L. 112/2008 dalla dott.ssa
; che una parte del credito, pari ad € 352.000,00, quale Persona_1 sommatoria risultante dagli € 67.000,00 e gli € 285.000,00, come sopra indicati, è stata azionata in via monitoria;
che, tuttavia, il D.I. n.
28/2024 era stato infondatamente opposto;
che il credito residuo, pari ad
€ 25.000,00, è stato parimenti azionato in via monitoria e si era in attesa del pronunciamento;
che, nel caso di specie, era da ritenersi senz'altro sussistente il requisito del fumus boni iuris, consistente nella piena validità delle scritture poste alla base del monitorio opposto, giacché, in primo luogo, con riferimento alla scrittura dell'1/10/2024, la condizione cui era sottoposta la debenza della somma ivi prevista doveva ritenersi puntualmente avverata, poiché consistente nell' “avanzamento delle vendite dell'immobile”; che, infatti, aveva proceduto alla Controparte_2 vendita della quasi totalità dei beni compresi nel complesso immobiliare di cui alla suddetta scrittura;
che, invece, la scrittura del 4/10/2024 era da considerarsi valida ed efficace e, inoltre, incondizionata;
che, infine, la cessione di quote del 28/6/2019, avente ad oggetto la cessione delle quote della Società Oikos Srl era, parimenti, da ritenersi inconfutabile, poiché trattavasi di una scrittura privata informatica da ritenersi
“legalmente riconosciuta” ex art. 20 CAD;
che, allo stesso modo, doveva ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora, come risultava dall'ingenza del credito vantato, assolutamente sproporzionato rispetto alle sostanze del patrimonio del debitore e, dunque, del tutto inadeguato a soddisfare la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.; che, in effetti, il debitore risultava proprietario dei seguenti beni immobili: area urbana (fl. 40, n. 920/1) di mq. 12, terreno (fl. 30, n. 369) di are 19 e centiare 23, altri due appezzamenti di terreno (fl. 30, nn. 505
e 506) di centiare 61 e di are 04 e centiare 03, tutti siti nel comune di
Agropoli; che, inoltre, egli era titolare di numerose partecipazioni in
Pagina 2 società di capitali, quasi tutte attive, e in società di persone, attive, aventi ad oggetto la costruzione e vendita di immobili per civili abitazioni o l'esercizio di attività commerciali, puntualmente indicandone la ragione sociale e il valore della quota di cui il resistente è titolare.
Su tali basi e sul presupposto della ammissibilità del sequestro anche relativamente alle quote di partecipazione in società di persone, concludeva il ricorrente perché il Tribunale volesse, in via principale, inaudita altera parte, o, in subordine, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio: “a) autorizzare il sequestro conservativo in favore del ricorrente, anche presso terzi, di tutti i beni mobili ed immobili del sig.
o delle somme e cose a lui dovute, nonchè delle quote o Controparte_1 partecipazioni societarie del medesimo nelle società di capitali indicate in narrativa e, se ritenuto ammissibile, di quelle nelle società di persone sino alla concorrenza dell'importo di € 377.000,00, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per le causali di cui in narrativa;
b) nominare il custode dei beni sequestrati, determinando i criteri e i limiti dell'amministrazione dei beni stessi, specificando i poteri
e indicando le particolari cautele idonee a renderne più sicura la custodia;
c) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione;
d) vinte le spese e i compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, a distrarsi”.
Ritenuti insussistenti i requisiti per la concessione della cautela inaudita altera parte ed instaurato, pertanto, regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale si opponeva alla Controparte_1 domanda cautelare avanzata, ritenendone insussistenti i presupposti.
In particolare, il resistente evidenziava: che il ricorso doveva considerarsi inammissibile, in quanto carente del requisito della strumentalità con le domande di merito nel cui corso la cautela veniva richiesta, poiché qualificabili – quelle di merito – come domande di mero accertamento;
che, inoltre, risultava mancante il requisito della residualità, giacché la tutela richiesta ben poteva essere richiesta ai
Pagina 3 sensi dell'art. 648 c.p.c., in termini di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
che, inoltre, il sequestro richiesto era da considerarsi inammissibile in quanto interferente con la già valutata e rigettata richiesta di provvisoria esecuzione del monitorio proposto ex art. 642 c.p.c.; che, ancora, del tutto insussistenti dovevano ritenersi il requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora, il primo, innanzitutto, per difetto di legittimazione passiva del debitore resistente, in quanto le scritture poste alla base del monitorio opposto avevano ad oggetto debiti contratti, non già dal in proprio, ma dalla CP_1 società Oikos, della quale risultavano soci entrambe le parti in causa e nei confronti della quale, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto far valere le proprie pretese creditorie e, in secondo luogo, perché disconosciute nelle sottoscrizioni e nel contenuto, a causa delle cancellature ed abrasioni ivi presenti, oltre che per tutte le motivazioni di cui all'opposizione proposta, integralmente richiamate, il secondo poiché era onere del creditore provare l'esistenza di un pericolo concreto che il patrimonio del debitore, nelle more del già pendente giudizio di merito, potesse non essere più sufficiente a soddisfare la funzione di garanzia generica assegnatagli dall'art. 2740 c.c., per cui non sussistevano, sulla scorta della lettura degli atti ovvero delle prospettazioni di parte ricorrente, attività poste in essere da parte resistente prodromiche e volte al trasferimento a terzi dei beni mobili e/o immobili nella disponibilità della stessa e a tanto, invece, il creditore non aveva adempiuto;
che, in ogni caso, il sequestro delle quote afferente a società di persone era da ritenersi integralmente inammissibile, per la particolare natura delle stesse, che ne impone l'assoggettamento a svariate limitazioni.
Concludeva, pertanto, il resistente perché il Tribunale adito volesse: “in via preliminare e pregiudiziale in accoglimento dei motiv, eccezioni e deduzioni sovraesposti rigettare la richiesta di sequestro conservativo di parte ricorrente per inammissibilità, nullità dell'invocata misura cautelare per insussistenza dei requisiti necessari per la concessione dei provvedimenti cautelari fumus boni juris e periculum in mora;
nel
Pagina 4 merito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, respingere il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Celebrata la prima udienza, veniva disposto rinvio nello stato per concedere al ricorrente termine a difesa, stante la mancata visibilità della memoria di costituzione sino al giorno precedente all'udienza.
All'udienza di rinvio, dunque, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata per la decisione.
Si premette che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U.
n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014).
La domanda cautelare è in parte inammissibile ed in parte infondata.
In linea generale, deve, preliminarmente, precisarsi che il sequestro conservativo costituisce uno dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica del creditore, avente la finalità di preservare la fruttuosità dell'esecuzione forzata una volta concluso il giudizio di merito. L'effetto giuridico della concessione della misura è un vincolo di indisponibilità in favore del solo creditore sequestrante;
conseguentemente, il pericolo di perdita della garanzia patrimoniale deve
Pagina 5 essere ricavato dal Giudice della cautela sulla scorta, tanto di elementi oggettivi, afferenti alla riduzione del patrimonio del debitore, quanto di elementi soggettivi, concretanti condotte volte a disperdere i propri beni.
Come noto, peraltro, in base alla disciplina, applicabile ai sequestri, sul rito cautelare uniforme, la misura può essere richiesta ante causam, ex art. 669 ter c.p.c., laddove non sia già pendente un giudizio di merito – la cui necessaria prospettazione futura, nell'ambito della domanda, dovrà essere posta in rapporto di necessaria strumentalità rispetto alla cautela richiesta – e deve, per contro, ai sensi dell'art. 669 quater c.p.c., essere richiesta in corso della causa di merito eventualmente già pendente, al fine di anticipare gli effetti della tutela richiesta e non vanificarne gli esiti, una volta conclusosi il relativo giudizio.
In materia, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, perché la controversia possa dirsi pendente nel merito, è necessario che sussista un rapporto di inerenza attuale tra la domanda cautelare e la lite in corso, nel senso che tale lite comprenda nel suo oggetto l'accertamento del diritto alla cui tutela tende, in via provvisoria, il provvedimento sommario richiesto (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9740 del 17 novembre 1994); pertanto, la causa per il merito, in relazione alla cui pendenza l'art. 669 quater c.p.c. prevede la competenza del giudice istruttore, è quella, tra le stesse parti, nella quale si faccia valere il medesimo diritto che si afferma minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, ai fini della tutela in via cautelare.
Conseguentemente, spetta al giudice della cautela, che procede all'accertamento del "fumus boni iuris", valutare, in relazione alla natura del credito ed ai fatti costitutivi del medesimo, il grado di probabilità e verosimiglianza della pretesa creditoria (cfr. Cass. Civ., sez. III, 27 febbraio 1998, n. 2248).
Il "periculum in mora" è, dall'art. 671, c.p.c., tipizzato nel fondato timore di perdere la garanzia del credito, con ciò contemperandosi le opposte esigenze, del creditore, che non è costretto ad attendere il
Pagina 6 depauperamento effettivo del patrimonio dell'obbligato, essendo sufficiente il timore che ciò avvenga, e del debitore, dovendo tale timore apparire fondato, richiedendosi così elementi tali da rendere concreto ed attuale il pericolo di perdere la garanzia.
Più in generale, costituisce jus receptum il principio in forza del quale, proposto ricorso per sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (cfr. Cass. Civ., sez. III,
13 febbraio 2002, n. 2081; Cass. Civ., sez. III, 17 giugno 1999, n. 6042;
Cass. Civ., sez. III, 17 luglio 1996, n. 6460).
Appare opportuno rimarcare che, a norma dell'art. 671 c.p.c.,
l'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l'esistenza congiunta dei due requisiti del "fumus boni iuris" e del
"periculum in mora", così che la carenza anche di una soltanto delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 26 giugno 1998, n. 6336; Cass. Civ., sez. III, 8 settembre 1997, n. 8729).
Ebbene, venendo al caso di specie, deve rilevarsi che il credito fatto valere dal ricorrente, opposto nel giudizio di merito sotteso al presente giudizio cautelare, discende da tre scritture private, delle quali due di ricognizione del debito, rispettivamente dell'1/10/2014, per € 67.000,00, e del 4/10/2024, per € 285.000,00, ed una di cessione delle quote della
Società Oikos srl, del 28.6.2019 (recte, 26.6.2019), redatta ex art. 36, co.
1-bis, D.L. 112/2008 dalla dott.ssa , per € 25.000,00, per un Persona_1 totale pari ad € 377.000,00.
Deve, dunque, preliminarmente rilevarsi che il credito di € 25.000,00, sotteso alla cessione delle quote della Società Oikos srl è estraneo al
Pagina 7 giudizio di merito di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente solo ed esclusivamente con riferimento alle due scritture di ricognizione del debito dell'1/10/2024 e del 4/10/2024.
Del resto, è lo stesso ricorrente ad aver specificato che il suddetto credito era stato ingiunto in via monitoria con un diverso decreto ingiuntivo, parimenti opposto, per il quale pende diverso giudizio di merito, nel cui ambito, dunque, avrebbe dovuto essere proposta la relativa cautela.
Di conseguenza, la domanda va dichiarata inammissibile con riferimento alla somma di € 25.000,00, portata dalla cessione del 28-26/6/2019, poiché esula dalla domanda di merito nel corso della quale la richiesta di sequestro è stata articolata.
Venendo, invece, al merito della pretesa concernente il residuo credito di
€ 352.000,00, la domanda è infondata per carenza dei due presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Dal primo punto di vista, infatti, come innanzi evidenziato, il fondamento del credito ingiunto è stato individuato, nella prospettazione del ricorrente, nelle due scritture private di ricognizione del debito dell'1/10/2024 e del 4/10/2024.
Ebbene, per quanto sia noto che la ricognizione del debito comporti l'effetto processuale dell'inversione dell'onere probatorio a carico del debitore, né possa affermarsi che i presupposti della concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., a monte, e, a valle, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. siano analoghi a quelli di concessione del sequestro conservativo – avendo i sue istituti funzioni e rationes del tutto differenti – non potendosi, dunque, giungere ad affermare alcuna interferenza tra le due richieste, in ipotesi, avanzate, è, tuttavia, innegabile che la valutazione del fumus boni iuris che impegna il giudicante, per quanto in ottica differente, sia, per entrambe le domande, in buona sostanza, analoga.
È vero, infatti, che la valutazione della teorica fondatezza della domanda, per quanto allo stato degli atti, non possa prescindere, da un
Pagina 8 lato, dalle allegazioni e prove fornite dal creditore nell'articolazione delle sue domande, e, dall'altro, dalle eccezioni sollevate dal debitore che tali domande intenda contestare.
Nel caso di specie, , nel dedurre l'infondatezza della Controparte_1 pretesa creditoria fatta valere in monitorio, ha espressamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte alle scritture private poste a fondamento del credito vantato, ragione per la quale, nell'ambito del procedimento principale, non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., poiché l'eventuale fondatezza dell'eccezione e, dunque, la non riconducibilità della sottoscrizione apposta alle due scritture al comporterebbe, evidentemente a CP_1 prescindere dalla valutazione delle ulteriori eccezioni da quest'ultimo articolate nel merito, il totale venir meno della pretesa creditoria, fondata solo ed esclusivamente sulla validità ed efficacia delle due ricognizioni di debito, delle quali, tra l'altro, una risulta, per come dallo stesso ricorrente dedotto, condizionata.
Peraltro, non ignora il Tribunale che la differente ratio posta alla base della concessione del sequestro conservativo rispetto a quella della concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. potrebbe, in ipotesi, condurre a ritenere che la valutazione del fumus debba essere effettuata sulla base di una parzialmente diversa sfumatura del suddetto requisito, poiché il fondamento della cautela, in questa sede, afferisce, come giustamente evidenziato dal ricorrente opposto, alla tutela della garanzia patrimoniale generica, del tutto estranea, invece, alla valutazione che impegna il giudice nella concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., tesa all'anticipazione del soddisfacimento della pretesa creditoria – oltre che al ricorrere dei presupposti normativamente previsti – qualora essa possa ritenersi, allo stato degli atti e salvo ulteriori approfondimenti istruttori, ragionevolmente fondata.
Pagina 9 Del resto, gli effetti scaturenti dalla concessione del sequestro sono ben differenti rispetto a quelli che la provvisoria esecutorietà, com'è evidente, comporta.
Tuttavia, come anticipato, per quanto differenti siano i presupposti giustificativi della concessione delle due differenti tutele, le valutazioni del fumus sotteso al diritto di credito fatto valere non possono che essere analoghe, con l'inevitabile conseguenza, nel caso di specie, che il suddetto disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai documenti che di quel credito costituiscono l'unica fonte, non può che sortire analoghe ripercussioni.
E però, anche con riferimento al requisito del periculum in mora, i presupposti di esso integrativi paiono non sussistere nel caso di specie.
Ebbene, agli atti di causa mancano idonei ed attuali elementi (soggettivi ed oggettivi) da cui poter desumere l'esistenza del predetto periculum, mentre in tema è pacifico che “deve essere rigettato per difetto del
“periculum in mora" qualora il ricorrente non alleghi alcun elemento dal quale desumere che il patrimonio del resistente sia incapiente rispetto alle proprie pretese, nè elementi concreti dai quali desumere la volontà del resistente di sottrarsi ad un eventuale obbligo di pagamento” (cfr.
Tribunale Roma, sez. XIII, 30 maggio 2005). Mancano, quindi, nel caso in esame elementi da cui concretamente desumere la (totale) incapienza del patrimonio del debitore, ovvero la sua concreta ed attuale volontà di sottrarsi al pagamento del presunto credito fatto valere da parte ricorrente. Non conduce al risultato sperato la produzione dei documenti allegati dal ricorrente, in quanto volti a rappresentare tutte circostanze sussistenti al momento del sorgere del credito, non potendo, come è noto, tale pericolo essere affidato al mero apprezzamento soggettivo del creditore;
in particolare si afferma che non possono essere le precarie condizioni in sé del patrimonio a legittimare la concessione del sequestro conservativo, ma occorre una costante diminuzione della garanzia rispetto al momento in cui era sorto il rapporto creditorio.
Pagina 10 Sarebbe stato necessario, pertanto, provare il compimento di atti di depauperamento del patrimonio, sintomatici della volontà di sottrarsi all'adempimento in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non sia soddisfatta. Il sequestro conservativo, infatti, non è uno strumento funzionale a garantire il creditore dal mero inadempimento, ma tende ad evitare la sottrazione del debitore alla garanzia generica del credito ex art. 2740 c.c.
In definitiva manca agli atti la prova che la resistente non offra sufficienti garanzie del credito o che stia ponendo in essere atti diretti a diminuire la consistenza del proprio patrimonio.
Non sussistendo, dunque, i presupposti per la concessione della cautela richiesta, la domanda non può che trovare rigetto.
Trattandosi di procedimento in corso di causa, il governo delle relative spese va rimesso al merito.
P.Q.M.
- Dichiara la domanda inammissibile limitatamente alla somma di €
25.000,00, quale prezzo non pagato della cessione delle quote della
Società Oikos srl, di cui alla scrittura privata del 28.6.2019 (recte,
26.6.2019).
- Rigetta, per la restante parte, la domanda.
- Spese al merito.
Vallo della Lucania, 1/6/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
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