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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa LE MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 499 dell'anno 2025 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza del 24.09.2025, promosso da
(cod. fisc.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.11.1970), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Surace, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 52, ha eletto domicilio contro
(cod. fisc.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria il 05.01.1976), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Marilena Barbera, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, via del Gelsomino n.
37, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * -vista l'istanza congiunta depositata in data 27.06.2025, con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da
[...]
nei confronti di , la cessazione degli effetti civili del Parte_1 Controparte_1
matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il
09.08.2006;
-considerato che all'udienza del 24.09.2025 i procuratori delle parti congiuntamente hanno chiesto che il giudizio fosse convertito in consensuale in ragione dell'accordo raggiunto nelle more dalle parti, con le relative dichiarazioni di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale e, pertanto, il Giudice delegato ha disposto la trasformazione del rito da contenzioso in consensuale e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 09.08.2006 dal quale sono nate due figlie: LE (13.02.2010)
e (05.12.2012), entrambe minorenni;
b) con sentenza parziale n. 857/2020 Per_1 del 02.10.2020, pubbl. il 07.10.2020, il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del
Tribunale il 07.05.2019, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, successivamente conclusosi con sentenza definitiva n. 332/2024 dell'08.03.2024, pubblicata l'11.03.2024;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione giudiziale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 07.05.2019
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55; -preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 10.03.2025, il quale ha espresso il parere in data 27.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da
[...]
e con istanza congiunta depositata in data 27.06.2025 Parte_2 Controparte_1 nonché all'udienza del 24.09.2025, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 14.10.2002 tra e , il cui atto Parte_2 Controparte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, u.1, n. 358, anno 2006, alle seguenti condizioni:
“1. Affidamento condiviso delle figlie minori LE e ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale;
2. Assegnazione della casa coniugale alla madre, sig.ra ; Controparte_1
3. Diritto di visita del padre: incontri liberi con le figlie minori e, in caso di disaccordo tra le parti, almeno due pomeriggi a settimana, da individuarsi, in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché weekend alternati dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
4. Festività: le minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore, nonché 15 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi, con il padre, previo accordo con la madre;
5. Assegno di mantenimento: il sig. si obbliga a corrispondere alla Parte_1 sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 Controparte_1
complessivi (euro 250,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 06.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa LE MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 499 dell'anno 2025 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza del 24.09.2025, promosso da
(cod. fisc.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.11.1970), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Surace, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 52, ha eletto domicilio contro
(cod. fisc.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria il 05.01.1976), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Marilena Barbera, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, via del Gelsomino n.
37, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * -vista l'istanza congiunta depositata in data 27.06.2025, con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da
[...]
nei confronti di , la cessazione degli effetti civili del Parte_1 Controparte_1
matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il
09.08.2006;
-considerato che all'udienza del 24.09.2025 i procuratori delle parti congiuntamente hanno chiesto che il giudizio fosse convertito in consensuale in ragione dell'accordo raggiunto nelle more dalle parti, con le relative dichiarazioni di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale e, pertanto, il Giudice delegato ha disposto la trasformazione del rito da contenzioso in consensuale e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 09.08.2006 dal quale sono nate due figlie: LE (13.02.2010)
e (05.12.2012), entrambe minorenni;
b) con sentenza parziale n. 857/2020 Per_1 del 02.10.2020, pubbl. il 07.10.2020, il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del
Tribunale il 07.05.2019, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, successivamente conclusosi con sentenza definitiva n. 332/2024 dell'08.03.2024, pubblicata l'11.03.2024;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione giudiziale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 07.05.2019
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55; -preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 10.03.2025, il quale ha espresso il parere in data 27.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da
[...]
e con istanza congiunta depositata in data 27.06.2025 Parte_2 Controparte_1 nonché all'udienza del 24.09.2025, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 14.10.2002 tra e , il cui atto Parte_2 Controparte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, u.1, n. 358, anno 2006, alle seguenti condizioni:
“1. Affidamento condiviso delle figlie minori LE e ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale;
2. Assegnazione della casa coniugale alla madre, sig.ra ; Controparte_1
3. Diritto di visita del padre: incontri liberi con le figlie minori e, in caso di disaccordo tra le parti, almeno due pomeriggi a settimana, da individuarsi, in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché weekend alternati dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
4. Festività: le minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore, nonché 15 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi, con il padre, previo accordo con la madre;
5. Assegno di mantenimento: il sig. si obbliga a corrispondere alla Parte_1 sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 Controparte_1
complessivi (euro 250,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 06.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna