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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2115/2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 06.03.2025, previa assegnazione del termine per il deposito di note scritte promossa da
(cod. fisc.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Di Cara, giusta procura in atti, opponente contro
(cod. fisc. e p.iva Controparte_1 P.IVA_1
, già in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 Controparte_1 tempore, e per essa, quale mandataria, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
In fatto e in diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
219/2021 del 25.02.2021 (R.G. n. 4678/2020) con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto allo stesso di pagare la somma di euro 12.000,00 a favore della per essersi costituito, in data 10.04.2006, fideiussore Controparte_1 Part della per l'adempimento di tutte le obbligazioni Controparte_3 contratte da quest'ultima con la A Controparte_4 fondamento della proposta opposizione ha eccepito la nullità e/o l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto derivante dalla nullità assoluta dell'atto di fideiussione sottoscritto dal in quanto riproduttivo delle clausole Pt_1 contenute nello schema ABI censurate con provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, integranti un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 della legge n. 287/1990.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la
[...]
, in qualità di mandataria della la Controparte_1 Controparte_2 quale ha contestato le difese spiegate dall'attore, chiedendo il rigetto delle domande ed eccezioni dallo stesso formulate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, ha chiesto la condanna dell'attore opponente al pagamento della somma di euro 12.000,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, ovvero della diversa somma accertata nel corso del presente giudizio. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento. La domanda di dichiarazione di nullità dell'intero contratto in ragione dell'estensione dell'invalidità delle singole clausole per riproduzione dello schema ABI è infondata e va rigettata. Sul punto, va in ogni caso ricordato che l'eccezione avanzata da parte opponente di nullità della fideiussione non può trovare accoglimento, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ., Sez. Un., 30.12.2021, n. 41994). L'eccezione avanzata dal fideiussore deve, pertanto, essere rigettata, avendo quest'ultimo chiesto dichiararsi la nullità totale della fideiussione, senza allegare alcuna circostanza idonea a determinare ai sensi dell'art. 1419 c.c. l'estensione all'intero negozio della nullità delle singole clausole, la quale, come evidenziato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.05.2023, n. 15146; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Venezia sez. II, 02.03.2023, n. 484; Tribunale Napoli Nord sez. III, 01.03.2023, n. 846; Corte appello Milano sez. IV, 24.02.2023, n. 641; Tribunale Torino, sez. I,
04.02.2022, n. 437). Già ciò è sufficiente ai fini del rigetto della domanda.
Si osservi altresì che nella specie parte attrice non ha neppure fornito prova dell'illecito antitrust.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, la prova dell'illecito antitrust deve essere fornita dalla parte che assume tale fatto a fondamento delle proprie pretese secondo le regole ordinarie di riparto dell'onere probatorio: incombe, pertanto, su colui che lamenta la presenza nella fideiussione prestata di clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, frutto di intese vietate, l'onere di provare l'intesa asseritamente illecita (cfr., Cass. Civ., 28.11.2018, n. 30818; Cass. Civ., 22.05.2019, n. 13846; Tribunale Milano, 20.07.2022, n. 6441, secondo cui “la necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema AB.
2 sopra richiamate è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Collegio (Corte Appello
Milano 20 novembre 2018 n.5039; Trib. Siena 12 febbraio 2022 n.131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n.1156; Trib.
Spoleto 21 giugno 2019 n.444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n.1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n.9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n.921)”; cfr., altresì, Tribunale Salerno sez. I, 23.02.2022, n. 678; Corte d'Appello Catania, sez. I, 09.02.2022, n. 263; Tribunale Firenze, sez. III, 07.07.2020, n. 1609; Tribunale Napoli, sez. II, 19.05.2020, n. 3500). Non ritiene il presente Giudice condivisibile l'eccezione svolta dalle opponenti di nullità delle clausole per contrasto con la normativa antitrust sul mero presupposto che la stessa sarebbe conforme allo schema redatto dall'Associazione Bancaria Italiana, considerato che non ha fornito prova di tale circostanza in quanto, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cassazione civile sez. I, 25/11/2024, n. 30383). Nel caso in esame, invece, parte attrice non ha fornito prova circa la dedotta esistenza di una intesa anticoncorrenziale, ma si è limitata a inferire l'esistenza di una tale intesa dalla mera circostanza che la fideiussione riproduca le clausole stigmatizzate dal provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, n. 55. Tuttavia, tale allegazione, considerato che il contratto è stato stipulato nel 20026, in mancanza di ulteriori elementi, quali, ad esempio, la dimostrazione dell'uniforme applicazione delle clausole censurate, non è da sola sufficiente a provare l'esistenza a monte di un patto restrittivo della concorrenza. Il citato provvedimento dell'Autorità di vigilanza, infatti, assume a base dell'istruttoria un contesto temporale limitato – compreso tra ottobre 2002 e maggio 2005 –, con riferimento al quale la condotta violativa si presume, mentre la fideiussione rilasciata dal (il 10.04.2006) si Pt_1 colloca al di fuori di tale spatium temporis sicchè la presunzione vien meno e vanno offerte ulteriori prove. Deve, quindi, rilevarsi l'infondatezza della proposta domanda di nullità della fideiussione, anche sotto tale profilo, atteso che non è stata fornita la prova che la banca convenuta abbia partecipato all'intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme degli artt. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) dello
3 schema ABI – che, peraltro, non è stato neppure allegato – né l'incidenza della stessa sul contratto in esame.
Le considerazioni sin qui svolte valgono a rendere infondata la domanda dall'attore di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., di cui difettano totalmente i presupposti. Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'attore opponente e in favore del convenuto opposto e liquidate, come da dispositivo, in ragione dell'attività difensiva spiegata e del valore della controversia, come da dispositivo, applicando i valori compresi tra i minimi e i medi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00 (fase studio, introduttiva, decisoria e trattazione/istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2115/2021, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 219/2021 del 25.02.2021 emesso dal Tribunale di Messina;
2. rigetta la domanda di condanna per lite temeraria;
3. dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
4. condanna al pagamento in favore di parte Parte_1 convenuta delle spese processuali, che liquida in € 3500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Si comunichi.
Messina, 4 aprile 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dott. Alfio Impellizzeri, magistrato ordinario in tirocinio.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
4
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2115/2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 06.03.2025, previa assegnazione del termine per il deposito di note scritte promossa da
(cod. fisc.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Di Cara, giusta procura in atti, opponente contro
(cod. fisc. e p.iva Controparte_1 P.IVA_1
, già in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 Controparte_1 tempore, e per essa, quale mandataria, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
In fatto e in diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
219/2021 del 25.02.2021 (R.G. n. 4678/2020) con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto allo stesso di pagare la somma di euro 12.000,00 a favore della per essersi costituito, in data 10.04.2006, fideiussore Controparte_1 Part della per l'adempimento di tutte le obbligazioni Controparte_3 contratte da quest'ultima con la A Controparte_4 fondamento della proposta opposizione ha eccepito la nullità e/o l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto derivante dalla nullità assoluta dell'atto di fideiussione sottoscritto dal in quanto riproduttivo delle clausole Pt_1 contenute nello schema ABI censurate con provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, integranti un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 della legge n. 287/1990.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la
[...]
, in qualità di mandataria della la Controparte_1 Controparte_2 quale ha contestato le difese spiegate dall'attore, chiedendo il rigetto delle domande ed eccezioni dallo stesso formulate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, ha chiesto la condanna dell'attore opponente al pagamento della somma di euro 12.000,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, ovvero della diversa somma accertata nel corso del presente giudizio. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento. La domanda di dichiarazione di nullità dell'intero contratto in ragione dell'estensione dell'invalidità delle singole clausole per riproduzione dello schema ABI è infondata e va rigettata. Sul punto, va in ogni caso ricordato che l'eccezione avanzata da parte opponente di nullità della fideiussione non può trovare accoglimento, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ., Sez. Un., 30.12.2021, n. 41994). L'eccezione avanzata dal fideiussore deve, pertanto, essere rigettata, avendo quest'ultimo chiesto dichiararsi la nullità totale della fideiussione, senza allegare alcuna circostanza idonea a determinare ai sensi dell'art. 1419 c.c. l'estensione all'intero negozio della nullità delle singole clausole, la quale, come evidenziato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.05.2023, n. 15146; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Venezia sez. II, 02.03.2023, n. 484; Tribunale Napoli Nord sez. III, 01.03.2023, n. 846; Corte appello Milano sez. IV, 24.02.2023, n. 641; Tribunale Torino, sez. I,
04.02.2022, n. 437). Già ciò è sufficiente ai fini del rigetto della domanda.
Si osservi altresì che nella specie parte attrice non ha neppure fornito prova dell'illecito antitrust.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, la prova dell'illecito antitrust deve essere fornita dalla parte che assume tale fatto a fondamento delle proprie pretese secondo le regole ordinarie di riparto dell'onere probatorio: incombe, pertanto, su colui che lamenta la presenza nella fideiussione prestata di clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, frutto di intese vietate, l'onere di provare l'intesa asseritamente illecita (cfr., Cass. Civ., 28.11.2018, n. 30818; Cass. Civ., 22.05.2019, n. 13846; Tribunale Milano, 20.07.2022, n. 6441, secondo cui “la necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema AB.
2 sopra richiamate è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Collegio (Corte Appello
Milano 20 novembre 2018 n.5039; Trib. Siena 12 febbraio 2022 n.131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n.1156; Trib.
Spoleto 21 giugno 2019 n.444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n.1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n.9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n.921)”; cfr., altresì, Tribunale Salerno sez. I, 23.02.2022, n. 678; Corte d'Appello Catania, sez. I, 09.02.2022, n. 263; Tribunale Firenze, sez. III, 07.07.2020, n. 1609; Tribunale Napoli, sez. II, 19.05.2020, n. 3500). Non ritiene il presente Giudice condivisibile l'eccezione svolta dalle opponenti di nullità delle clausole per contrasto con la normativa antitrust sul mero presupposto che la stessa sarebbe conforme allo schema redatto dall'Associazione Bancaria Italiana, considerato che non ha fornito prova di tale circostanza in quanto, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cassazione civile sez. I, 25/11/2024, n. 30383). Nel caso in esame, invece, parte attrice non ha fornito prova circa la dedotta esistenza di una intesa anticoncorrenziale, ma si è limitata a inferire l'esistenza di una tale intesa dalla mera circostanza che la fideiussione riproduca le clausole stigmatizzate dal provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, n. 55. Tuttavia, tale allegazione, considerato che il contratto è stato stipulato nel 20026, in mancanza di ulteriori elementi, quali, ad esempio, la dimostrazione dell'uniforme applicazione delle clausole censurate, non è da sola sufficiente a provare l'esistenza a monte di un patto restrittivo della concorrenza. Il citato provvedimento dell'Autorità di vigilanza, infatti, assume a base dell'istruttoria un contesto temporale limitato – compreso tra ottobre 2002 e maggio 2005 –, con riferimento al quale la condotta violativa si presume, mentre la fideiussione rilasciata dal (il 10.04.2006) si Pt_1 colloca al di fuori di tale spatium temporis sicchè la presunzione vien meno e vanno offerte ulteriori prove. Deve, quindi, rilevarsi l'infondatezza della proposta domanda di nullità della fideiussione, anche sotto tale profilo, atteso che non è stata fornita la prova che la banca convenuta abbia partecipato all'intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme degli artt. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) dello
3 schema ABI – che, peraltro, non è stato neppure allegato – né l'incidenza della stessa sul contratto in esame.
Le considerazioni sin qui svolte valgono a rendere infondata la domanda dall'attore di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., di cui difettano totalmente i presupposti. Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'attore opponente e in favore del convenuto opposto e liquidate, come da dispositivo, in ragione dell'attività difensiva spiegata e del valore della controversia, come da dispositivo, applicando i valori compresi tra i minimi e i medi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00 (fase studio, introduttiva, decisoria e trattazione/istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2115/2021, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 219/2021 del 25.02.2021 emesso dal Tribunale di Messina;
2. rigetta la domanda di condanna per lite temeraria;
3. dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
4. condanna al pagamento in favore di parte Parte_1 convenuta delle spese processuali, che liquida in € 3500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Si comunichi.
Messina, 4 aprile 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dott. Alfio Impellizzeri, magistrato ordinario in tirocinio.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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