TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8881 / 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.7.25 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Barbara Fezzi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sabrina Orsini presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO ON (MI) (anno 2004, atto n. 33, parte 2, serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
• , a Milano, il 12.10.2004, residente in [...], cittadina Persona_1 italiana, C.F. - MAGGIORENNE e NON AUTONOMA C.F._3 ECONOMICAMENTE
• a Milano, il 31.12.2012, residente in [...], cittadino Persona_2 italiana, C.F. – MINORENNE. C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
Casa familiare 2) la casa familiare, sita in Milano, Via Ajaccio n. 4, di proprietà dei coniugi al 50%, è assegnata - con quanto l'arreda - alla moglie, che la abiterà con i figli, con riserva di ritirare gli effetti personali del signor ancora presenti nella casa familiare nei Parte_2 tempi e nei modi che verranno concordati tra le parti;
Affidamento e collocamento del figlio minore
3) il figlio minore, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_2 collocato - anche ai fini della residenza anagrafica - presso la madre;
4) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori concordano di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui avranno i figli presso di sé.
5) il padre terrà il figlio con sé con i seguenti tempi e modalità (salvo diversi accordi tra i genitori):
o A fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina accompagnandolo a scuola o Natale:
▪ Vigilia con la famiglia paterna, con rientro per la notte presso la casa familiare
▪ Natale con la famiglia materna
▪ Dal 26 al 31 primo pomeriggio e dal 31 primo pomeriggio al 6 ad anni alterni con ciascun genitore (così il 31 avrà modo di festeggiare con entrambi i genitori) Per_2 o Pasqua (intesa come i 6 giorni di vacanza scolastica):
ad anni alterni con ciascun genitore (i genitori danno atto che per il 2025 è stato con la mamma) Per_2
o Ponti e festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7 e 8 dicembre) secondo calendario, salvo diversi accordi o Nel corso dell'estate, potrà trascorrere con il padre una settimana a luglio Per_2 e una ad agosto, in periodi da concordare entro il 28 febbraio di ogni anno. In particolare, per l'estate 2025, trascorrerà col padre il periodo dal 24 luglio Per_2 al 3 agosto oltre a uno o due fine settimana lunghi (3/4 giorni) previo accordo con la madre, in periodi in cui non abbia già altre vacanze organizzate;
Per_2
o Per il resto, potrà trascorrere periodi via da Milano, con la madre (o in Per_2 viaggi studio e, in futuro, in viaggi con gli amici), sia nel corso dell'estate sia nel corso dell'anno scolastico (in occasione di ponti, festività etc). Nei periodi in cui sarà via con la madre, i giorni di visita con il padre saranno sospesi. Per_2
Mantenimento dei figli e Per_2 Per_1
6. Il padre (a decorrere dal mese di luglio 2025 compreso) contribuirà al mantenimento dei figli con le seguenti modalità:
o versamento a favore della signora di un assegno fisso mensile (per dodici Pt_1 mensilità) dell'importo di euro 1.250,00 (euro 600 per ed euro 650 per Per_1
, da versarsi - tramite bonifico bancario - su conto corrente intestato alla Per_2 moglie entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, da rivalutarsi ISTAT annualmente nel luglio di ogni anno (prima rivalutazione luglio 2026);
o Versamento del 50% delle spese straordinarie, così come previste dalle “Linee Guida spese extra assegno” sottoscritte dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 10.6.2025), che qui si riportano e che non si intendono derogate in alcun punto:
▪ Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. ▪ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
▪ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolasticа
▪ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
▪ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
▪ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
o In particolare, relativamente alle modalità di pagamento e senza che ciò consista in una deroga al necessario preventivo consenso:
▪ Le seguenti spese, sempre da concordarsi preventivamente qualora così sia disposto nel Protocollo di cui sopra, saranno da pagarsi nella misura del 50% ciascuno, con versamento diretto della spesa: rate universitarie (al momento, per , 4 all'anno, quindi 2 a testa), dentista, oculista Per_1 e occhiali, viaggi studio e gite scolastiche con pernottamento (in Italia e all'estero), patente, acquisto auto;
▪ Le altre spese straordinarie – ad eccezione di quelle di cui al punto che precede - verranno anticipate dalla madre, che redigerà una nota spese a fine mese, da trasmettere al padre che rimborserà il 50% a lui spettante unitamente al bonifico per il mantenimento ordinario del mese immediatamente successivo.
▪ Al 30.6.2025 il padre deve versare - unitamente all'assegno relativo alla mensilità di luglio - l'importo di euro 63,27, a titolo di rimborso del 50% di spese per documento ETA (Viaggio Inghilterra Tommaso) e dentista di;
Per_1
o Il padre manterrà i figli nella propria assicurazione sanitaria;
pertanto la madre trasmetterà al padre la fattura della spesa medica sostenuta e il padre provvederà a rifonderla per intero non appena riceverà il rimborso oppure nella misura della metà qualora la spesa non fosse rimborsabile, con esibizione reciproca della documentazione. Il marito rimborserà alla moglie anche il 50% delle spese relative a fatture non rimborsate o delle quote non rimborsate (ad es. franchigia).
7. l'Assegno Unico, o eventuale altra forma di sostegno prevista in futuro, verrà percepito integralmente dalla signora , con versamento sul proprio conto corrente;
Pt_1
8. il mutuo sulla casa familiare continuerà ad essere pagato al 50% tra i coniugi, con le seguenti modalità; ciascun genitore disporrà un ordine fisso mensile di bonifico dell'importo di euro 160,00, dal proprio conto corrente personale al conto cointestato (che resta attivo al solo fine del pagamento di mutuo e spese bancarie).
9. ciascun coniuge resterà titolare dei propri veicoli, ne sosterrà in via diretta la totalità delle spese e ne avrà l'uso esclusivo;
10. il signor ha provveduto al licenziamento della colf. Parte_2
I coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno del TFR residuo della lavoratrice, con il seguente pagamento rateizzato concordato con quest'ultima:
• 31/07/2025 euro 745,71 (da sostenere al 50%= 373,00 a testa)
• 31/08/2025 euro 745,71 (da sostenere al 50%= 373,00 a testa)
• 30/09/2025 euro 745,71 (da sostenere al 50%= 373,00 a testa)
11. Utenze: la signora si impegna alla immediata voltura delle utenze relative alla Pt_1 casa familiare a proprio nome con appoggio dei pagamenti sul proprio conto corrente. La signora si impegna a restituire l'importo corrispondente al signor Pt_1 Parte_2 nella eventualità in cui una bolletta pregressa delle suddette utenze venga addebitata sul conto cointestato.
12. i figli sono fiscalmente a carico dei genitori al 50%, fin dalla dichiarazione dei redditi 2025 (redditi 2024). Entrambi si impegnano a trasmettersi reciprocamente documentazione relativa ai figli utile ai fini della dichiarazione dei redditi;
13. i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i due figli minori, con l'impegno a comunicarsi con anticipo eventuali viaggi all'estero con i figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in NO ON (MI), in data 26.5.2004
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO ON (MI), nonché all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano, ove pure il matrimonio risulta trascritto (anno 2004, atto n. 665, parte 2, serie B, volume R03) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.7.25 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Barbara Fezzi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sabrina Orsini presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO ON (MI) (anno 2004, atto n. 33, parte 2, serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
• , a Milano, il 12.10.2004, residente in [...], cittadina Persona_1 italiana, C.F. - MAGGIORENNE e NON AUTONOMA C.F._3 ECONOMICAMENTE
• a Milano, il 31.12.2012, residente in [...], cittadino Persona_2 italiana, C.F. – MINORENNE. C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
Casa familiare 2) la casa familiare, sita in Milano, Via Ajaccio n. 4, di proprietà dei coniugi al 50%, è assegnata - con quanto l'arreda - alla moglie, che la abiterà con i figli, con riserva di ritirare gli effetti personali del signor ancora presenti nella casa familiare nei Parte_2 tempi e nei modi che verranno concordati tra le parti;
Affidamento e collocamento del figlio minore
3) il figlio minore, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_2 collocato - anche ai fini della residenza anagrafica - presso la madre;
4) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori concordano di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui avranno i figli presso di sé.
5) il padre terrà il figlio con sé con i seguenti tempi e modalità (salvo diversi accordi tra i genitori):
o A fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina accompagnandolo a scuola o Natale:
▪ Vigilia con la famiglia paterna, con rientro per la notte presso la casa familiare
▪ Natale con la famiglia materna
▪ Dal 26 al 31 primo pomeriggio e dal 31 primo pomeriggio al 6 ad anni alterni con ciascun genitore (così il 31 avrà modo di festeggiare con entrambi i genitori) Per_2 o Pasqua (intesa come i 6 giorni di vacanza scolastica):
ad anni alterni con ciascun genitore (i genitori danno atto che per il 2025 è stato con la mamma) Per_2
o Ponti e festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7 e 8 dicembre) secondo calendario, salvo diversi accordi o Nel corso dell'estate, potrà trascorrere con il padre una settimana a luglio Per_2 e una ad agosto, in periodi da concordare entro il 28 febbraio di ogni anno. In particolare, per l'estate 2025, trascorrerà col padre il periodo dal 24 luglio Per_2 al 3 agosto oltre a uno o due fine settimana lunghi (3/4 giorni) previo accordo con la madre, in periodi in cui non abbia già altre vacanze organizzate;
Per_2
o Per il resto, potrà trascorrere periodi via da Milano, con la madre (o in Per_2 viaggi studio e, in futuro, in viaggi con gli amici), sia nel corso dell'estate sia nel corso dell'anno scolastico (in occasione di ponti, festività etc). Nei periodi in cui sarà via con la madre, i giorni di visita con il padre saranno sospesi. Per_2
Mantenimento dei figli e Per_2 Per_1
6. Il padre (a decorrere dal mese di luglio 2025 compreso) contribuirà al mantenimento dei figli con le seguenti modalità:
o versamento a favore della signora di un assegno fisso mensile (per dodici Pt_1 mensilità) dell'importo di euro 1.250,00 (euro 600 per ed euro 650 per Per_1
, da versarsi - tramite bonifico bancario - su conto corrente intestato alla Per_2 moglie entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, da rivalutarsi ISTAT annualmente nel luglio di ogni anno (prima rivalutazione luglio 2026);
o Versamento del 50% delle spese straordinarie, così come previste dalle “Linee Guida spese extra assegno” sottoscritte dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 10.6.2025), che qui si riportano e che non si intendono derogate in alcun punto:
▪ Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. ▪ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
▪ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolasticа
▪ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
▪ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
▪ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
o In particolare, relativamente alle modalità di pagamento e senza che ciò consista in una deroga al necessario preventivo consenso:
▪ Le seguenti spese, sempre da concordarsi preventivamente qualora così sia disposto nel Protocollo di cui sopra, saranno da pagarsi nella misura del 50% ciascuno, con versamento diretto della spesa: rate universitarie (al momento, per , 4 all'anno, quindi 2 a testa), dentista, oculista Per_1 e occhiali, viaggi studio e gite scolastiche con pernottamento (in Italia e all'estero), patente, acquisto auto;
▪ Le altre spese straordinarie – ad eccezione di quelle di cui al punto che precede - verranno anticipate dalla madre, che redigerà una nota spese a fine mese, da trasmettere al padre che rimborserà il 50% a lui spettante unitamente al bonifico per il mantenimento ordinario del mese immediatamente successivo.
▪ Al 30.6.2025 il padre deve versare - unitamente all'assegno relativo alla mensilità di luglio - l'importo di euro 63,27, a titolo di rimborso del 50% di spese per documento ETA (Viaggio Inghilterra Tommaso) e dentista di;
Per_1
o Il padre manterrà i figli nella propria assicurazione sanitaria;
pertanto la madre trasmetterà al padre la fattura della spesa medica sostenuta e il padre provvederà a rifonderla per intero non appena riceverà il rimborso oppure nella misura della metà qualora la spesa non fosse rimborsabile, con esibizione reciproca della documentazione. Il marito rimborserà alla moglie anche il 50% delle spese relative a fatture non rimborsate o delle quote non rimborsate (ad es. franchigia).
7. l'Assegno Unico, o eventuale altra forma di sostegno prevista in futuro, verrà percepito integralmente dalla signora , con versamento sul proprio conto corrente;
Pt_1
8. il mutuo sulla casa familiare continuerà ad essere pagato al 50% tra i coniugi, con le seguenti modalità; ciascun genitore disporrà un ordine fisso mensile di bonifico dell'importo di euro 160,00, dal proprio conto corrente personale al conto cointestato (che resta attivo al solo fine del pagamento di mutuo e spese bancarie).
9. ciascun coniuge resterà titolare dei propri veicoli, ne sosterrà in via diretta la totalità delle spese e ne avrà l'uso esclusivo;
10. il signor ha provveduto al licenziamento della colf. Parte_2
I coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno del TFR residuo della lavoratrice, con il seguente pagamento rateizzato concordato con quest'ultima:
• 31/07/2025 euro 745,71 (da sostenere al 50%= 373,00 a testa)
• 31/08/2025 euro 745,71 (da sostenere al 50%= 373,00 a testa)
• 30/09/2025 euro 745,71 (da sostenere al 50%= 373,00 a testa)
11. Utenze: la signora si impegna alla immediata voltura delle utenze relative alla Pt_1 casa familiare a proprio nome con appoggio dei pagamenti sul proprio conto corrente. La signora si impegna a restituire l'importo corrispondente al signor Pt_1 Parte_2 nella eventualità in cui una bolletta pregressa delle suddette utenze venga addebitata sul conto cointestato.
12. i figli sono fiscalmente a carico dei genitori al 50%, fin dalla dichiarazione dei redditi 2025 (redditi 2024). Entrambi si impegnano a trasmettersi reciprocamente documentazione relativa ai figli utile ai fini della dichiarazione dei redditi;
13. i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i due figli minori, con l'impegno a comunicarsi con anticipo eventuali viaggi all'estero con i figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in NO ON (MI), in data 26.5.2004
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO ON (MI), nonché all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano, ove pure il matrimonio risulta trascritto (anno 2004, atto n. 665, parte 2, serie B, volume R03) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG