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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2131/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo – Sezione Civile – in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2131/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati in Cuneo, via Mameli n. 4 bis, presso lo studio legale dell'Avv. LI
UBERTIS, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sigg.ri e Parte_1
hanno esposto: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in Boves (CN) in data 8 giugno 2002, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 2002;
1 - che dal matrimonio sono nate le figlie a Cuneo (CN) il 16 dicembre 2005 e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...]; Per_2
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 comma 3 c.p.c.-.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo in data 19 agosto 2024 parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.-.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento Per_ per la figlia minore , nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Deve, tuttavia, rilevarsi che le condizioni riguardanti il regime di affidamento, collocazione e visita relative alla figlia LI di cui ai punti 3), 5), 6), 7), e 8) sono da considerarsi prive di efficacia giuridica, stante la maggiore età della stessa.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
15agosto 1977, e , nato a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1
2 matrimonio concordatario in Boves (CN) in data 8 giugno 2002, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte con la precisazione che quelle relativa alla figlia LI di cui ai punti 3), 5), 6), 7), e 8) sono da considerarsi prive di efficacia giuridica, stante la maggiore età della stessa;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo – Sezione Civile – in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2131/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati in Cuneo, via Mameli n. 4 bis, presso lo studio legale dell'Avv. LI
UBERTIS, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sigg.ri e Parte_1
hanno esposto: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in Boves (CN) in data 8 giugno 2002, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 2002;
1 - che dal matrimonio sono nate le figlie a Cuneo (CN) il 16 dicembre 2005 e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...]; Per_2
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 comma 3 c.p.c.-.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo in data 19 agosto 2024 parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.-.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento Per_ per la figlia minore , nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Deve, tuttavia, rilevarsi che le condizioni riguardanti il regime di affidamento, collocazione e visita relative alla figlia LI di cui ai punti 3), 5), 6), 7), e 8) sono da considerarsi prive di efficacia giuridica, stante la maggiore età della stessa.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
15agosto 1977, e , nato a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1
2 matrimonio concordatario in Boves (CN) in data 8 giugno 2002, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte con la precisazione che quelle relativa alla figlia LI di cui ai punti 3), 5), 6), 7), e 8) sono da considerarsi prive di efficacia giuridica, stante la maggiore età della stessa;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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