CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 379/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T20009692024 IMPOSTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 521/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 28.6.2025 (rgr.n.379/2025),l a sign.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.TC301T20009692024, dell'Agenzia delle Entrate di Potenza,anno di imposta 2018,per i seguenti motivi: illegittimità dell'avviso per carenza di motivazione nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 dello statuto del Contribuente e dell'art. 42 del dpr n.600/1973;illegittimità dell'avviso per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 comma 1 del dpr n.600/1973 nonché dell'art. 2 comma 5 del dpr n.441/1997; illegittimità dell'avviso per infondatezza nel merito dei rilievi dell'ufficio;illegittimità delle sanzioni irrogate dall'ufficio per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997,del principio del favor rei di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997,nonché dell'art. 7 comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 472/1997. Si chiedeva il rigetto di quanto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate confutando, punto per punto, quanto affermato da parte ricorrente e sostenendo come correttamente avesse agito e nel rispetto della normativa vigente. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, vista la normativa e gli atti, accoglie parzialmente il ricorso.
Infatti, come correttamente afferma parte resistente,l'Agenzia delle Entrate ha chiaramente esplicitato le ragioni che hanno condotto alla rideterminazione dei ricavi in quanto sono state chiarite sufficientemente le ragioni che hanno condotto a ritenere non condivisibili le spiegazioni che hanno portato al ricarico negativo dichiarato da parte ricorrente, che, peraltro, anche in sede di dibattimento ,non ha fornito adeguata documentazione comprovante la situazione esplicitata. Opporre la ricorrenza di una operazione straordinaria
,come la trasformazione della ditta individuale in srl uni personale, a partire dal primo agosto,non spiega perché dal primo gennaio 2018 al 31 luglio dello stesso anno, non siano stati praticati prezzi in linea con il mercato. Tra l'altro, non viene opposto, dalla società ricorrente,uno stravolgimento gestionale ed organizzativo dell'azienda fino all'anno successivo, quando la srl. viene in parte ceduta. Si tratta tutte di circostanze che incidono nel periodo successivo .La contribuente parla di vendite in saldo ma si tratta di saldi fisiologici e non già di liquidazioni eccezionali ed anche le vendite on line, con il pagamento delle commissioni di intermediazioni, non possono giustificare un ricarico negativo:sarebbe ,infatti,irrazionale la scelta di adire tale canale di vendita se non fosse garantito un margine positivo alle transazioni ivi effettuate.
Entrambe le circostanze,poi,vendite a saldo e sulla piattaforma farfetch,sono peraltro presenti nell'anno precedente ove il ricarico si è attestato al 27% circa. Insomma ,nulla di diverso sembra essere accaduto nel periodo 1 gennaio /31 luglio 2018 rispetto al 2017. Una qualche residua rilevanza avrebbe potuto avere la vendita a stock, ma la ricorrente non dimostra il costo di acquisto della merce venduta a stock,non dimostra la reale entità di decremento del magazzino in quanto, non solo non appunta il valore del prezzo di acquisto della merce nel documento di trasporto,ma neanche fornisce una contabilità di magazzino che possa far comprendere come esso sia fluttuato nel tempo. Nessuna documentazione, all'uopo utile, viene presentata dalla ricorrente che si limita a parlare di una vendita a stock che ,di per se, non da certamente dimostrazione di un margine negativo e dell'ammontare di tale negatività anche perché la ricorrente se al 1 gennaio 2018 dichiara un magazzino di Euro 775.632,00, al 31 marzo lo dichiara di poco inferiore,pari ad euro 662.756,63 malgrado la vendita a saldi e a stock siano già in effettuazione. La contribuente lamenta ancore di avere in magazzino già la merce relativa all'autunno-inverno 2018, nel periodo sottoposto a verifica,ma anche questa rimane una circostanza priva di riscontro fattuale e documentale ed anche in questo caso non si riesce a stabilire la incidenza di tale presenza sul margine negativo dichiarato che è l'unico dato di fatto certo,una prova dell'antieconomicità che non trova confutazione in nessuna delle giustificazioni addotte dalla ricorrente.
Detto questo e con riferimento alle sanzioni irrogate, si osserva:come correttamente assume parte ricorrente, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.472/1997,la riferibilità della condotta al soggetto agente integra un elemento costitutivo dell'illecito,in assenza del quale l'illecito medesimo non si configura. Da ciò consegue che, in materia di violazioni tributarie punite con sanzioni amministrative,non è sufficiente la mera volontarietà ( coscienza e volontà) del comportamento sanzionato,ma è richiesta anche la colpevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento,se non necessariamente doloso,quanto meno colposo. Nel caso di specie, si può riconoscere che la violazione rilavata dall'ufficio non ha evidenziato alcun comportamento da parte della ricorrente che dimostri una effettiva evasione. Infatti, le maggiori imposte liquidate dall'Ufficio sono la conseguenza del disconoscimento di un comportamento valutato come antieconomico ma senza alcun elemento a supporto della realizzazione di una effettiva evasione da parte della contribuente. In mancanza,quindi,di un comportamento soggettivamente indirizzato ad una evasione, le sanzioni tributarie non devono trovare applicazione e sono, perciò, annullate. Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. Vi sono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e dichiara compensate le spese fra le parti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 379/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T20009692024 IMPOSTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 521/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 28.6.2025 (rgr.n.379/2025),l a sign.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.TC301T20009692024, dell'Agenzia delle Entrate di Potenza,anno di imposta 2018,per i seguenti motivi: illegittimità dell'avviso per carenza di motivazione nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 dello statuto del Contribuente e dell'art. 42 del dpr n.600/1973;illegittimità dell'avviso per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 comma 1 del dpr n.600/1973 nonché dell'art. 2 comma 5 del dpr n.441/1997; illegittimità dell'avviso per infondatezza nel merito dei rilievi dell'ufficio;illegittimità delle sanzioni irrogate dall'ufficio per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997,del principio del favor rei di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997,nonché dell'art. 7 comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 472/1997. Si chiedeva il rigetto di quanto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate confutando, punto per punto, quanto affermato da parte ricorrente e sostenendo come correttamente avesse agito e nel rispetto della normativa vigente. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, vista la normativa e gli atti, accoglie parzialmente il ricorso.
Infatti, come correttamente afferma parte resistente,l'Agenzia delle Entrate ha chiaramente esplicitato le ragioni che hanno condotto alla rideterminazione dei ricavi in quanto sono state chiarite sufficientemente le ragioni che hanno condotto a ritenere non condivisibili le spiegazioni che hanno portato al ricarico negativo dichiarato da parte ricorrente, che, peraltro, anche in sede di dibattimento ,non ha fornito adeguata documentazione comprovante la situazione esplicitata. Opporre la ricorrenza di una operazione straordinaria
,come la trasformazione della ditta individuale in srl uni personale, a partire dal primo agosto,non spiega perché dal primo gennaio 2018 al 31 luglio dello stesso anno, non siano stati praticati prezzi in linea con il mercato. Tra l'altro, non viene opposto, dalla società ricorrente,uno stravolgimento gestionale ed organizzativo dell'azienda fino all'anno successivo, quando la srl. viene in parte ceduta. Si tratta tutte di circostanze che incidono nel periodo successivo .La contribuente parla di vendite in saldo ma si tratta di saldi fisiologici e non già di liquidazioni eccezionali ed anche le vendite on line, con il pagamento delle commissioni di intermediazioni, non possono giustificare un ricarico negativo:sarebbe ,infatti,irrazionale la scelta di adire tale canale di vendita se non fosse garantito un margine positivo alle transazioni ivi effettuate.
Entrambe le circostanze,poi,vendite a saldo e sulla piattaforma farfetch,sono peraltro presenti nell'anno precedente ove il ricarico si è attestato al 27% circa. Insomma ,nulla di diverso sembra essere accaduto nel periodo 1 gennaio /31 luglio 2018 rispetto al 2017. Una qualche residua rilevanza avrebbe potuto avere la vendita a stock, ma la ricorrente non dimostra il costo di acquisto della merce venduta a stock,non dimostra la reale entità di decremento del magazzino in quanto, non solo non appunta il valore del prezzo di acquisto della merce nel documento di trasporto,ma neanche fornisce una contabilità di magazzino che possa far comprendere come esso sia fluttuato nel tempo. Nessuna documentazione, all'uopo utile, viene presentata dalla ricorrente che si limita a parlare di una vendita a stock che ,di per se, non da certamente dimostrazione di un margine negativo e dell'ammontare di tale negatività anche perché la ricorrente se al 1 gennaio 2018 dichiara un magazzino di Euro 775.632,00, al 31 marzo lo dichiara di poco inferiore,pari ad euro 662.756,63 malgrado la vendita a saldi e a stock siano già in effettuazione. La contribuente lamenta ancore di avere in magazzino già la merce relativa all'autunno-inverno 2018, nel periodo sottoposto a verifica,ma anche questa rimane una circostanza priva di riscontro fattuale e documentale ed anche in questo caso non si riesce a stabilire la incidenza di tale presenza sul margine negativo dichiarato che è l'unico dato di fatto certo,una prova dell'antieconomicità che non trova confutazione in nessuna delle giustificazioni addotte dalla ricorrente.
Detto questo e con riferimento alle sanzioni irrogate, si osserva:come correttamente assume parte ricorrente, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.472/1997,la riferibilità della condotta al soggetto agente integra un elemento costitutivo dell'illecito,in assenza del quale l'illecito medesimo non si configura. Da ciò consegue che, in materia di violazioni tributarie punite con sanzioni amministrative,non è sufficiente la mera volontarietà ( coscienza e volontà) del comportamento sanzionato,ma è richiesta anche la colpevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento,se non necessariamente doloso,quanto meno colposo. Nel caso di specie, si può riconoscere che la violazione rilavata dall'ufficio non ha evidenziato alcun comportamento da parte della ricorrente che dimostri una effettiva evasione. Infatti, le maggiori imposte liquidate dall'Ufficio sono la conseguenza del disconoscimento di un comportamento valutato come antieconomico ma senza alcun elemento a supporto della realizzazione di una effettiva evasione da parte della contribuente. In mancanza,quindi,di un comportamento soggettivamente indirizzato ad una evasione, le sanzioni tributarie non devono trovare applicazione e sono, perciò, annullate. Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. Vi sono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e dichiara compensate le spese fra le parti.