CASS
Sentenza 20 novembre 2020
Sentenza 20 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2020, n. 32593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32593 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI DD, nato in [...] il [...] Avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 18 settembre 2018 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Giuseppe Locatelli che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. L'avv. Paola Tindara Paladina in sostituzione dell'avv. Ciaramitaro insiste nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal tribunale di Caltanissetta il 15 maggio 2017 che ha dichiarato DI CO responsabile per il reato di truffa, commesso in concorso con TA Ignazio. Si addebita all'imputato di avere / con raggiri consistiti nell'organizzare un evento di presentazione della merce,ottenuto la somma di 1500 euro quale corrispettivo della vendita di beni promessi e mai consegnati. 2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso il difensore dell'imputato deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla denegata declaratoria di non doversi procedere per tardività della querela, in quanto la corte territoriale, aderendo acriticamente alle motivazioni del primo giudice, pur riconoscendo che le persone offese avevano manifestato dubbi sulla serietà della offerta commerciale avanzata dall'imputato circa un mese dopo l'accordo di vendita e il pagamento del prezzo, ha Penale Sent. Sez. 2 Num. 32593 Anno 2020 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 30/09/2020 affermato che la conoscenza del fatto reato commesso ai loro danni si evince solo dalla predisposizione della lettera di diffida del 27 agosto 2013 inviata alla ditta produttrice e di conseguenza ritenuto tempestiva la querela in relazione a questo momento. Così facendo ha sottovalutato il tenore delle testimonianze delle due persone offese .Ce., quali hanno nel corso del dibattimento spiegato di avere maturato l'idea di essere stati raggirati già molto tempo prima della detta diffida. 2.2 vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ascritto poiché la corte ha ritenuto apoditticamente raggiunta la prova della colpevolezza del ricorrente utilizzando una motivazione stringata e ricca di formule stilistiche, operando una valutazione sommaria delle emergenze processuali. Nell'atto di gravame si evidenziava che l'imputato era solo un collaboratore occasionale ed esterno alla ditta, di cui risultava unico intestatario il coimputato TA. La mera presenza dell'imputato non può essere dimostrativa di un contributo efficace ad agevolare la realizzazione della truffa. Inoltre la sentenza risulta illogica laddove trascura di considerare le dichiarazioni spontanee dell'imputato, il quale ha affermato che la merce era pronta con due mesi di ritardo e che le persone offese si rifiutarono di prenderla in consegna. Inoltre la corte, pur a fronte dei rilievi contenuti nell'atto di appello, non ha motivato in ordine alla credibilità delle persone offese e dello stesso coimputato laddove ha accusato l'odierno ricorrente, trascurando di considerare che nei confronti delle persone offese costituitesi parte civile avrebbe dovuto adottare criteri rigorosi di verifica della loro attendibilità. 2.3 vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, e in particolare al diniego delle attenuanti generiche, e alle statuizioni civili poiché la decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale non appare sorretta da alcuna motivazione. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa 2 conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. 2. Ed infatti in relazione alla tempestività della querela il ricorrente deduce violazione di legge ma mira ad una diversa interpretazione del contenuto delle testimonianze delle persone offese da cui desumere l'acquisita certezza della condotta fraudolenta. La corte ha bene spiegato che la consapevolezza di essere stati truffate è stata raggiunta dalle persone offese soltanto dopo la predisposizione della lettera del 27 agosto 2013 indirizzata alla Veneto Produce, con cui diffidavano la ditta ad eseguire il contratto, sperando in un sia pur tardivo adempimento ie comunicavano la propria inequivocabile intenzione di rivolgersi all'autorità giudiziaria in caso di mancata restituzione della somma già versata. Giova ricordare in questa sede che secondo questa corte deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio. (Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015 - dep. 08/06/2015, P, Rv. 26416501) 3.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché l'imputato ad onta del suo ruolo di collaboratore esterno della ditta del TA è stato costantemente presente in tutte le fasi temporali della truffa e risulta coinvolto non soltanto dalle dichiarazioni delle persone offese, ma anche dalle accuse mosse dal coimputato TA. Le doglianze in merito all'omessa verifica della attendibilità delle persone offese Sono inammissibili poiché con l'atto di appello non è stata sul punto sollevata alcuna censura. 4.11 terzo motivo di ricorso è generico poiché a fronte della motivazione della corte, che ha escluso la sussistenza di specifici elementi che possano giustificare la concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non allega elementi positivi nella condotta 3 dell'imputato che possono essere valorizzati a tal fine. Come correttamente ricordato dal collegio di secondo grado, il tribunale non si è discostato dal minimo edittale e la motivazione a sostegno di tale pena può essere limitata a formule di stile. A dispetto di quanto sostenuto in ricorso, la corte ha reso specifica e articolata argomentazione in ordine alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento. 4. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congrua di euro 2000 da versare in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma 30 settembre 2020 Il Consigli tensore Il Presidente
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Giuseppe Locatelli che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. L'avv. Paola Tindara Paladina in sostituzione dell'avv. Ciaramitaro insiste nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal tribunale di Caltanissetta il 15 maggio 2017 che ha dichiarato DI CO responsabile per il reato di truffa, commesso in concorso con TA Ignazio. Si addebita all'imputato di avere / con raggiri consistiti nell'organizzare un evento di presentazione della merce,ottenuto la somma di 1500 euro quale corrispettivo della vendita di beni promessi e mai consegnati. 2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso il difensore dell'imputato deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla denegata declaratoria di non doversi procedere per tardività della querela, in quanto la corte territoriale, aderendo acriticamente alle motivazioni del primo giudice, pur riconoscendo che le persone offese avevano manifestato dubbi sulla serietà della offerta commerciale avanzata dall'imputato circa un mese dopo l'accordo di vendita e il pagamento del prezzo, ha Penale Sent. Sez. 2 Num. 32593 Anno 2020 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 30/09/2020 affermato che la conoscenza del fatto reato commesso ai loro danni si evince solo dalla predisposizione della lettera di diffida del 27 agosto 2013 inviata alla ditta produttrice e di conseguenza ritenuto tempestiva la querela in relazione a questo momento. Così facendo ha sottovalutato il tenore delle testimonianze delle due persone offese .Ce., quali hanno nel corso del dibattimento spiegato di avere maturato l'idea di essere stati raggirati già molto tempo prima della detta diffida. 2.2 vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ascritto poiché la corte ha ritenuto apoditticamente raggiunta la prova della colpevolezza del ricorrente utilizzando una motivazione stringata e ricca di formule stilistiche, operando una valutazione sommaria delle emergenze processuali. Nell'atto di gravame si evidenziava che l'imputato era solo un collaboratore occasionale ed esterno alla ditta, di cui risultava unico intestatario il coimputato TA. La mera presenza dell'imputato non può essere dimostrativa di un contributo efficace ad agevolare la realizzazione della truffa. Inoltre la sentenza risulta illogica laddove trascura di considerare le dichiarazioni spontanee dell'imputato, il quale ha affermato che la merce era pronta con due mesi di ritardo e che le persone offese si rifiutarono di prenderla in consegna. Inoltre la corte, pur a fronte dei rilievi contenuti nell'atto di appello, non ha motivato in ordine alla credibilità delle persone offese e dello stesso coimputato laddove ha accusato l'odierno ricorrente, trascurando di considerare che nei confronti delle persone offese costituitesi parte civile avrebbe dovuto adottare criteri rigorosi di verifica della loro attendibilità. 2.3 vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, e in particolare al diniego delle attenuanti generiche, e alle statuizioni civili poiché la decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale non appare sorretta da alcuna motivazione. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa 2 conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. 2. Ed infatti in relazione alla tempestività della querela il ricorrente deduce violazione di legge ma mira ad una diversa interpretazione del contenuto delle testimonianze delle persone offese da cui desumere l'acquisita certezza della condotta fraudolenta. La corte ha bene spiegato che la consapevolezza di essere stati truffate è stata raggiunta dalle persone offese soltanto dopo la predisposizione della lettera del 27 agosto 2013 indirizzata alla Veneto Produce, con cui diffidavano la ditta ad eseguire il contratto, sperando in un sia pur tardivo adempimento ie comunicavano la propria inequivocabile intenzione di rivolgersi all'autorità giudiziaria in caso di mancata restituzione della somma già versata. Giova ricordare in questa sede che secondo questa corte deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio. (Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015 - dep. 08/06/2015, P, Rv. 26416501) 3.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché l'imputato ad onta del suo ruolo di collaboratore esterno della ditta del TA è stato costantemente presente in tutte le fasi temporali della truffa e risulta coinvolto non soltanto dalle dichiarazioni delle persone offese, ma anche dalle accuse mosse dal coimputato TA. Le doglianze in merito all'omessa verifica della attendibilità delle persone offese Sono inammissibili poiché con l'atto di appello non è stata sul punto sollevata alcuna censura. 4.11 terzo motivo di ricorso è generico poiché a fronte della motivazione della corte, che ha escluso la sussistenza di specifici elementi che possano giustificare la concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non allega elementi positivi nella condotta 3 dell'imputato che possono essere valorizzati a tal fine. Come correttamente ricordato dal collegio di secondo grado, il tribunale non si è discostato dal minimo edittale e la motivazione a sostegno di tale pena può essere limitata a formule di stile. A dispetto di quanto sostenuto in ricorso, la corte ha reso specifica e articolata argomentazione in ordine alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento. 4. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congrua di euro 2000 da versare in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma 30 settembre 2020 Il Consigli tensore Il Presidente