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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/12/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 57/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa LA Di LO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 57/2025, introdotta con atto di ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 d. lgs. 150/2011 da
, C.F. nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Nasuti Roberto presso il cui studio, sito in Savona (SV), Via Paleocapa 8/4, è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro
, C.F. , in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini, ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura della Regione Liguria siti in Genova (GE), via Fieschi 15
Convenuto
Conclusioni
Per il ricorrente:
“Piaccia al giudice del Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza, annullare il decreto del dirigente della
contenente l'ordinanza-ingiunzione n. 8467/2024 Controparte_2 datata 18.12.24 con la quale si ordinava a di pagare, quale sanzione amministrativa la somma Parte_1 di €10.005,00 e si ingiungeva allo stesso di pagare detta somma entro trenta giorni dalla notifica di detto provvedimento, stante l'insussistenza della responsabilità dell'ingiunto; in subordine, qualora il Giudice ritenga sussistere una qualsivoglia responsabilità del Sig. , derubricare l'infrazione contestata Parte_1 al Sig. consistente nella violazione dell'art. 10 comma 5 della legge n. 353/2000, nella Parte_1 violazione prevista dall'art. 2 II comma della l. r. n. 4/1999 con consequenziale eventuale irrogazione della relativa sanzione ex art. 52 stessa legge. Protestate spese e compenso di patrocinio oltre rimborso forfettario cpa e Iva”.
Per la convenuta:
“Voglia il Tribunale di Savona ill.mo respingere il ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre oneri previdenziali nella misura prevista ex lege per gli Avvocati degli Enti pubblici”.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha adito questo Tribunale per l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione n. Parte_1
8467/2024 datata 18.12.24 con la quale la gli ordinava il pagamento di € 10.005,00 a titolo Controparte_1 di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 10 comma 5 della l. n. 353/2000.
Il ricorrente ha esposto che in data 29.8.23, intorno alle ore 9, egli interveniva per spegnere con una canna di gomma per l'acqua l'incendio accidentalmente sviluppatosi in Albenga, località Regione Dei
Roberti, nell'area limitrofa a quella presso la quale egli si trovava per motivi di lavoro;
che gli Agenti della
Forestale intervenuti sul luogo ritenevano che egli avesse proceduto allo smaltimento di residuo vegetale, senza previa adozione di adeguate precauzioni e in periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e gli contestavano la violazione dell'art. 10, comma 5 della l. 353/2000; che nonostante le dichiarazioni testimoniali allegate agli scritti difensivi presentati in sede amministrativa, l'amministrazione odierna convenuta riteneva integrato l'illecito contestato dai militari intervenuti nell'immediatezza del fatto.
Affermando di non aver commesso il fatto, il ha dunque domandato la sospensione dell'efficacia Pt_1 esecutiva dell'ordinanza – ingiunzione e l'annullamento del provvedimento opposto.
Si è costituita la , contestando la ricostruzione dei fatti quale esposta da parte Controparte_1 ricorrente e domandando il rigetto dell'opposizione. In particolare, l'amministrazione ingiungente ha affermato che la pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestale di Albenga intervenuta sui luoghi di causa riscontrava l'abbruciamento in atto di un cumulo di materiale vegetale, presente in loco il il quale Pt_1 in tale momento non stava compiendo operazioni di spegnimento;
e che il interrogato dagli Agenti Pt_1 della Forestale, non faceva riferimento ad alcun incendio accidentalmente sviluppatosi in loco. Sostenendo la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contestato, la ha chiesto il rigetto CP_1 dell'istanza di sospensione dell'ordinanza – ingiunzione e il rigetto dell'opposizione.
La causa era istruita a mezzo audizione testi sui capitoli di prova ammessi con ordinanza del
17.3.25, con la quale era altresì disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Esaurita l'istruttoria, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2025, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
***********
Va anzitutto premesso che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con
l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione” (Cass. civile sez. II, 11/05/2022, n. 1486). Ai sensi dell'art. 6 d. lgs 150/2011, il relativo giudizio è retto dalle norme disciplinanti il rito del lavoro, ove non espressamente derogate dalla disposizione da ultimo richiamata.
La Cassazione ha precisato che il modello procedimentale introdotto dalla l. 24 novembre 1981, n.
689 assume i tratti del giudizio di “tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo;
di conseguenza, così come non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti, simmetricamente l'amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ordinanza, ed il giudice non può rilevare
d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza” (Cass. civile sez. II, 31/10/2018, n. 27909); in altre parole, l'opposizione a ordinanza – ingiunzione “presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa,
i motivi originariamente addotti” (Cass. civile sez. VI, 01/09/2020, n. 18158).
In ossequio a tale modello procedimentale, la cognizione del giudice è delimitata dai motivi di opposizione indicati nel ricorso introduttivo (Cass. civile, sez. II, 21/05/2018 n. 12503), “con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato” (Cass. civile sez. VI, 24/01/2019, n. 1921, parte motiva).
Con riferimento al riparto dell'onere probatorio, la Cassazione ha precisato che “Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass. civile sez. I, 07/03/2007, n.
5277); grava sull'amministrazione, pertanto, l'onere di depositare i documenti relativi all'infrazione, quali indicati dall'art. 6 d.lgs. 150/2011, posto che l'assolvimento di tale dovere “non integra una rituale costituzione in giudizio della Amministrazione opposta” e che il termine di cui alla disposizione da ultimo citata, al pari di quello già previsto dall'articolo 23, comma 2, legge n. 689 del 1981 “non ha natura perentoria e la sua violazione rappresenta una mera irregolarità, sicché anche la copia conforme del verbale di contestazione tardivamente prodotta è utilizzabile come prova” (Cassazione civile sez. II, 05/10/2022, n.
28909).
Applicando tali principi alla fattispecie di cui in causa, ne deriva che il sindacato sulla fondatezza dell'opposizione va circoscritto all'unico motivo formulato dal ricorrente, ossia alla mancata realizzazione della condotta prevista dall'art. 10, comma 5 l. 353/2000. La disposizione da ultimo citata stabilisce che:
“Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), l'inottemperanza ai quali può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio”. L'art. 3, comma 3 lettera f) individua le condotte proibite ne “le azioni e gli inadempimenti agli obblighi, che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale”.
Con riferimento alla , le condotte vietate sono specificate dalla legge regionale n. 4 Controparte_1 del 1999 la quale, all'art. 42, vieta “Durante il periodo di grave pericolosità in tutti i boschi e nelle superfici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) nonché in ogni altra parte del territorio in prossimità dei boschi nella quale possa esservi pericolo di incendio […] accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio”.
Il ha formulato opposizione contestando di aver “smaltito tramite abbruciamento il residuo Pt_1 vegetale nell'area di cui trattasi, ma si è limitato a spegnere con acqua il fuoco”; con ciò, ha affermato la non rispondenza al vero degli accertamenti effettuati dagli Agenti della Forestale, nel quale invece era esposto che “Su di un terreno coltivo ad una distanza inferiore ai 50 metri dall'area boscata limitrofa, il sig.
[…] smaltiva, tramite abbruciamento, residui vegetali di devegetazione provenienti dal citato Parte_1 terreno, con a sua disposizione acqua”.
Dagli atti versati in giudizio emerge che il si trovava effettivamente sul luogo nel quale si Pt_1 sviluppava l'incendio (Opposizione, pag. 2); che all'arrivo della pattuglia, il “rogo brucia[sse] a fiamma viva”
(Controdeduzioni, pag. 1), sicché appare destituita di fondamento l'affermazione dell'opponente, il quale invece sosteneva di essere intervenuto “sul luogo dell'abbruciamento per spegnerlo con una canna di gomma per l'acqua” (Opposizione, pag. 2); che all'arrivo degli agenti della Forestale, secondo quanto esposto dagli agenti sopraggiunti, “il non era assolutamente intento ad espletare operazioni di Parte_1 spegnimento del rogo” (Controdeduzioni, pag. 2).
La tesi sostenuta da parte opponente, secondo la quale l'incendio si sarebbe sviluppato in modo accidentale, appare priva di fondamento, considerato che tale circostanza non era menzionata dal Pt_1 agli agenti della Forestale intervenuti in loco (Controdeduzioni, pag. 2); ed è smentita dalla conformazione del cumulo di vegetali in fiamme, il quale appariva “appositamente accatastato al fine di procedere intenzionalmente ad abbruciamento” (Controdeduzioni, pag. 2).
Le circostanze di fatto suesposte, peraltro, trovano conferma nella testimonianza del Maresciallo ordinario Comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Albenga, . Escusso all'udienza Testimone_1 del 6.5.2025, il Maresciallo ha altresì confermato che “non appariva evidente nessuna traccia di un Tes_1 incendio accidentale pregresso al rogo di residui di vegetali e ne tanto meno il Signor rilasciò Pt_1 dichiarazioni in tal senso al momento della redazione del verbale n. 14/2023”.
Appare dunque accertata la realizzazione, da parte del di una delle condotte vietate dalla Pt_1 citata legge regionale, per avere egli proceduto all'abbruciamento della vegetazione nel periodo di grave pericolosità all'epoca in atto;
sussiste, dunque, la contestata violazione dell'art. 10, comma 5, l. 353/2000, sanzionato ai sensi del successivo comma 6 della medesima disposizione con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00.
L'opposizione proposta da avverso l'ordinanza – ingiunzione della n. Parte_1 Controparte_1
8467/2024 datata 18.12.24 va dunque respinta, e il provvedimento opposto va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico di Esse Parte_1 sono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento ridotti del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. Respinge l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione della Parte_1 CP_1
n. 8467/2024 datata 18.12.24, che conferma;
[...]
2. Condanna al pagamento integrale delle spese di lite in favore della , Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 2.540,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Savona, 18.12.2025 Il Giudice
D.ssa LA Di LO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa LA Di LO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 57/2025, introdotta con atto di ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 d. lgs. 150/2011 da
, C.F. nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Nasuti Roberto presso il cui studio, sito in Savona (SV), Via Paleocapa 8/4, è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro
, C.F. , in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini, ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura della Regione Liguria siti in Genova (GE), via Fieschi 15
Convenuto
Conclusioni
Per il ricorrente:
“Piaccia al giudice del Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza, annullare il decreto del dirigente della
contenente l'ordinanza-ingiunzione n. 8467/2024 Controparte_2 datata 18.12.24 con la quale si ordinava a di pagare, quale sanzione amministrativa la somma Parte_1 di €10.005,00 e si ingiungeva allo stesso di pagare detta somma entro trenta giorni dalla notifica di detto provvedimento, stante l'insussistenza della responsabilità dell'ingiunto; in subordine, qualora il Giudice ritenga sussistere una qualsivoglia responsabilità del Sig. , derubricare l'infrazione contestata Parte_1 al Sig. consistente nella violazione dell'art. 10 comma 5 della legge n. 353/2000, nella Parte_1 violazione prevista dall'art. 2 II comma della l. r. n. 4/1999 con consequenziale eventuale irrogazione della relativa sanzione ex art. 52 stessa legge. Protestate spese e compenso di patrocinio oltre rimborso forfettario cpa e Iva”.
Per la convenuta:
“Voglia il Tribunale di Savona ill.mo respingere il ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre oneri previdenziali nella misura prevista ex lege per gli Avvocati degli Enti pubblici”.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha adito questo Tribunale per l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione n. Parte_1
8467/2024 datata 18.12.24 con la quale la gli ordinava il pagamento di € 10.005,00 a titolo Controparte_1 di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 10 comma 5 della l. n. 353/2000.
Il ricorrente ha esposto che in data 29.8.23, intorno alle ore 9, egli interveniva per spegnere con una canna di gomma per l'acqua l'incendio accidentalmente sviluppatosi in Albenga, località Regione Dei
Roberti, nell'area limitrofa a quella presso la quale egli si trovava per motivi di lavoro;
che gli Agenti della
Forestale intervenuti sul luogo ritenevano che egli avesse proceduto allo smaltimento di residuo vegetale, senza previa adozione di adeguate precauzioni e in periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e gli contestavano la violazione dell'art. 10, comma 5 della l. 353/2000; che nonostante le dichiarazioni testimoniali allegate agli scritti difensivi presentati in sede amministrativa, l'amministrazione odierna convenuta riteneva integrato l'illecito contestato dai militari intervenuti nell'immediatezza del fatto.
Affermando di non aver commesso il fatto, il ha dunque domandato la sospensione dell'efficacia Pt_1 esecutiva dell'ordinanza – ingiunzione e l'annullamento del provvedimento opposto.
Si è costituita la , contestando la ricostruzione dei fatti quale esposta da parte Controparte_1 ricorrente e domandando il rigetto dell'opposizione. In particolare, l'amministrazione ingiungente ha affermato che la pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestale di Albenga intervenuta sui luoghi di causa riscontrava l'abbruciamento in atto di un cumulo di materiale vegetale, presente in loco il il quale Pt_1 in tale momento non stava compiendo operazioni di spegnimento;
e che il interrogato dagli Agenti Pt_1 della Forestale, non faceva riferimento ad alcun incendio accidentalmente sviluppatosi in loco. Sostenendo la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contestato, la ha chiesto il rigetto CP_1 dell'istanza di sospensione dell'ordinanza – ingiunzione e il rigetto dell'opposizione.
La causa era istruita a mezzo audizione testi sui capitoli di prova ammessi con ordinanza del
17.3.25, con la quale era altresì disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Esaurita l'istruttoria, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2025, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
***********
Va anzitutto premesso che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con
l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione” (Cass. civile sez. II, 11/05/2022, n. 1486). Ai sensi dell'art. 6 d. lgs 150/2011, il relativo giudizio è retto dalle norme disciplinanti il rito del lavoro, ove non espressamente derogate dalla disposizione da ultimo richiamata.
La Cassazione ha precisato che il modello procedimentale introdotto dalla l. 24 novembre 1981, n.
689 assume i tratti del giudizio di “tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo;
di conseguenza, così come non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti, simmetricamente l'amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ordinanza, ed il giudice non può rilevare
d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza” (Cass. civile sez. II, 31/10/2018, n. 27909); in altre parole, l'opposizione a ordinanza – ingiunzione “presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa,
i motivi originariamente addotti” (Cass. civile sez. VI, 01/09/2020, n. 18158).
In ossequio a tale modello procedimentale, la cognizione del giudice è delimitata dai motivi di opposizione indicati nel ricorso introduttivo (Cass. civile, sez. II, 21/05/2018 n. 12503), “con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato” (Cass. civile sez. VI, 24/01/2019, n. 1921, parte motiva).
Con riferimento al riparto dell'onere probatorio, la Cassazione ha precisato che “Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass. civile sez. I, 07/03/2007, n.
5277); grava sull'amministrazione, pertanto, l'onere di depositare i documenti relativi all'infrazione, quali indicati dall'art. 6 d.lgs. 150/2011, posto che l'assolvimento di tale dovere “non integra una rituale costituzione in giudizio della Amministrazione opposta” e che il termine di cui alla disposizione da ultimo citata, al pari di quello già previsto dall'articolo 23, comma 2, legge n. 689 del 1981 “non ha natura perentoria e la sua violazione rappresenta una mera irregolarità, sicché anche la copia conforme del verbale di contestazione tardivamente prodotta è utilizzabile come prova” (Cassazione civile sez. II, 05/10/2022, n.
28909).
Applicando tali principi alla fattispecie di cui in causa, ne deriva che il sindacato sulla fondatezza dell'opposizione va circoscritto all'unico motivo formulato dal ricorrente, ossia alla mancata realizzazione della condotta prevista dall'art. 10, comma 5 l. 353/2000. La disposizione da ultimo citata stabilisce che:
“Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), l'inottemperanza ai quali può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio”. L'art. 3, comma 3 lettera f) individua le condotte proibite ne “le azioni e gli inadempimenti agli obblighi, che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale”.
Con riferimento alla , le condotte vietate sono specificate dalla legge regionale n. 4 Controparte_1 del 1999 la quale, all'art. 42, vieta “Durante il periodo di grave pericolosità in tutti i boschi e nelle superfici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) nonché in ogni altra parte del territorio in prossimità dei boschi nella quale possa esservi pericolo di incendio […] accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio”.
Il ha formulato opposizione contestando di aver “smaltito tramite abbruciamento il residuo Pt_1 vegetale nell'area di cui trattasi, ma si è limitato a spegnere con acqua il fuoco”; con ciò, ha affermato la non rispondenza al vero degli accertamenti effettuati dagli Agenti della Forestale, nel quale invece era esposto che “Su di un terreno coltivo ad una distanza inferiore ai 50 metri dall'area boscata limitrofa, il sig.
[…] smaltiva, tramite abbruciamento, residui vegetali di devegetazione provenienti dal citato Parte_1 terreno, con a sua disposizione acqua”.
Dagli atti versati in giudizio emerge che il si trovava effettivamente sul luogo nel quale si Pt_1 sviluppava l'incendio (Opposizione, pag. 2); che all'arrivo della pattuglia, il “rogo brucia[sse] a fiamma viva”
(Controdeduzioni, pag. 1), sicché appare destituita di fondamento l'affermazione dell'opponente, il quale invece sosteneva di essere intervenuto “sul luogo dell'abbruciamento per spegnerlo con una canna di gomma per l'acqua” (Opposizione, pag. 2); che all'arrivo degli agenti della Forestale, secondo quanto esposto dagli agenti sopraggiunti, “il non era assolutamente intento ad espletare operazioni di Parte_1 spegnimento del rogo” (Controdeduzioni, pag. 2).
La tesi sostenuta da parte opponente, secondo la quale l'incendio si sarebbe sviluppato in modo accidentale, appare priva di fondamento, considerato che tale circostanza non era menzionata dal Pt_1 agli agenti della Forestale intervenuti in loco (Controdeduzioni, pag. 2); ed è smentita dalla conformazione del cumulo di vegetali in fiamme, il quale appariva “appositamente accatastato al fine di procedere intenzionalmente ad abbruciamento” (Controdeduzioni, pag. 2).
Le circostanze di fatto suesposte, peraltro, trovano conferma nella testimonianza del Maresciallo ordinario Comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Albenga, . Escusso all'udienza Testimone_1 del 6.5.2025, il Maresciallo ha altresì confermato che “non appariva evidente nessuna traccia di un Tes_1 incendio accidentale pregresso al rogo di residui di vegetali e ne tanto meno il Signor rilasciò Pt_1 dichiarazioni in tal senso al momento della redazione del verbale n. 14/2023”.
Appare dunque accertata la realizzazione, da parte del di una delle condotte vietate dalla Pt_1 citata legge regionale, per avere egli proceduto all'abbruciamento della vegetazione nel periodo di grave pericolosità all'epoca in atto;
sussiste, dunque, la contestata violazione dell'art. 10, comma 5, l. 353/2000, sanzionato ai sensi del successivo comma 6 della medesima disposizione con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00.
L'opposizione proposta da avverso l'ordinanza – ingiunzione della n. Parte_1 Controparte_1
8467/2024 datata 18.12.24 va dunque respinta, e il provvedimento opposto va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico di Esse Parte_1 sono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento ridotti del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. Respinge l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione della Parte_1 CP_1
n. 8467/2024 datata 18.12.24, che conferma;
[...]
2. Condanna al pagamento integrale delle spese di lite in favore della , Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 2.540,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Savona, 18.12.2025 Il Giudice
D.ssa LA Di LO