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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 2275 R.G. 2018, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 3174 resa dal Tribunale di Bari il 19.07.218, avente ad oggetto: rapporto di c/c - accertamento negativo del credito – fideiussione - prova e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 da 'atto di appello, elettivamente domiciliati nel suo studio, in Bari
=Appellanti= e (già ed ancor prima in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rapp pore, rappres v. Alessandro Garofalo, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Appellata= All'udienza collegiale del 23 giugno 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte, in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19 e dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – citazione notificato in data 18.03.2015 Parte_1 convennero in giudizio, dinanzi al Parte_2 [...] mettendo che: (a) dal mese di febbraio dell'anno 1982 CP_3 [...] intratten sa di Risparmio di Puglia ( Parte_1 nvenuta il rapporto di conto corrente n. 5298, sul CP_3 quale era stato regolato u idamento le cui condizioni economiche non erano mai state pattuite per iscritto, con conseguente nullità (totale o parziale) del rapporto;
(b) il difetto di forma scritta comportava la riduzione degli interessi debitori al tasso legale e l'illegittimità dell'antergazione delle valute, dell'addebito di spese non pattuite e delle commissioni di massimo scoperto;
queste ultime comunque contrarie ai requisiti contrattuali di causalità e determinatezza dell'oggetto; (c) il rapporto, ancora, era connotato dall'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e da usura;
(d) la banca aveva omesso parzialmente la pubblicazione delle condizioni generali di contratto e l'invio degli estratti conto;
(e) il correntista aveva effettuato accrediti sul conto per almeno € 125.750,00, con la conseguenza che aveva diritto alla ripetizione di tale somma in caso di nullità totale ovvero della somma inferiore pari ad € 47.936,07 in ipotesi di nullità parziale, oltre interessi zione monetaria;
(f) la fideiussione asseritamente rilasciata da Pt_2
a garanzia della posizione debitoria del correntista era viziata dall'i
[...] orto garantito e dal comportamento non corretto della Banca, che non ne aveva mai consegnato una copia alla fideiubente;
essa, si era comunque estinta ai sensi degli artt. 1956, 1957 e 1958 c.c.. Chiesero, pertanto, l'accertamento dell'invalidità del conto corrente, dell'illegittimità dei relativi addebiti e del saldo al 28.2.2015, nonché la condanna della Banca alla ripetizione dell'indebito in favore del correntista, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché l'accertamento della responsabilità precontrattuale e contrattuale della convenuta con riferimento al rapporto dedotto e l'accertamento dell'invalidità o dell'estinzione del rapporto fideiussorio, con refusione delle spese di lite. Costituitasi ritualmente in giudizio, la Banca convenuta contrastò estensivamente le avverse domande deducendone l'inammissibilità e/o infondatezza per difetto di prova. Gradatamente, eccepì la prescrizione del diritto di ripetere eventuali addebiti in ipotesi illegittimi. Istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti anche in esecuzione di un ordine di esibizione nei confronti della convenuta, emesso ex art. 210 c.p.c., il Tribunale adito ha pronunciato la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, con la quale ha rigettato tutte le domande attoree, regolando le spese secondo soccombenza. Con tale pronuncia il Tribunale, rilevata preliminarmente l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito per essere ancora in corso il rapporto dedotto in giudizio alla data di proposizione della domanda, ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità dello stesso per mancanza di prova scritta, stante l'introduzione del suddetto
2 requisito di forma solo a far data dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992. Erano, poi, generiche e, comunque non provate, le censure relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e all'usura, non applicandosi in ogni caso al rapporto de quo le disposizioni introdotte con legge n. 108/96. alle richieste inerenti alla garanzia fideiussoria prestata dall'attric Pt_2 dirimente era la specifica contestazione del rapporto da parte della
[...] CP_3 ccepito il relativo difetto di legittimazione attiva. Anche in tal caso ata produzione documentale del negozio accessorio di garanzia non poteva che comportare il rigetto della relativa domanda attorea, trattandosi di prova del fatto costitutivo della domanda stessa. Con atto notificato il 18/10/2018, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sent d l'integrale riforma con l'accoglimento delle domande originaria dandosi altresì atto della non debenza di alcuna somma da parte di Parte_2 quale asserita garante rapporto dedotto in giudizio, vinte le spese d del giudizio. Con comparsa depositata il 6.06.2019, (che, Controparte_2 nelle more, aveva incorporato per fusione poi Controparte_3 succeduta, nel corso del present per avere, a sua Controparte_1 volta, incorporato per fusione la tazione scritta del Controparte_2
8.10.2021 e la documentazione ata). L'appellata ha contrastato estensivamente il gravame, eccependone, preliminarmente, l'inammissibilità per violazione del principio di sinteticità degli atti processuali;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese di giudizio. Riservata una prima volta la causa in decisione, con ordinanza riservata del 25.10.2022, qu esso la causa sul ruolo, disponendo CTU, per il tramite del dott. al quale ha assegnato i seguenti quesiti: Persona_1
“-proceda, il CT il saldo del conto corrente oggetto di causa (n. 5298) alla data del 28.02.2015, assumendo a dato iniziale del ricalcolo il saldo del primo estratto conto disponibile alla data del 18.02.2004 ovvero quello dell'estratto conto immediatamente successivo;
-la rielaborazione del conto per il periodo innanzi indicato (dal 18.02.2004 al 28.02.2015) dovrà avvenire applicando i criteri di seguito precisati: a)-interessi attivi e passivi come previsti nel contratto di apertura di credito del 18.02.2004 ovvero quelli più favorevoli al c sta, come risultanti dagli estratti conto in atti, applicati successivamente dalla CP_3
b)-capitalizzazione trimestrale degli inte ttivi e passivi come prevista nell'anzidetto contratto sino al 31.12.2013 mentre per il periodo successivo dovrà tenersi conto di quanto previsto dall' articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; c)-spese e valute come previste nell'anzidetto contratto del 18.02.2004 e nelle condizioni economiche regolanti il rapporto di conto corrente come riportate nel
3 documento di sintesi del 08.02.2004, con esclusione di ogni ulteriore spesa non espressamente ivi non considerata, salvo specifica pattuizione successiva tra le parti risultante dagli atti;
d)-esclusione delle commissioni di massimo scoperto e degli oneri trimestrali per utilizzi oltre il limite del fido, di quelli per istruttoria veloce e/o della commissione per il Servizio di Messa a Disposizione di Somme”. All'esito dell'udienza del 16.12.2022, fissata per la comparizione delle parti e del CTU, la Corte, tenuto conto delle osservazioni delle parti, ha integrato i quesiti già posti, affidando all'ausiliare anche il compito di:
“predisporre ulteriori ricalcoli alternativi del saldo del conto, che tengano conto dei quesiti integrativi proposti dalle parti. Sicché, fermi i criteri già posti con l'ordinanza del 25.10.2022: a) un primo ricalcolo dovrà escludere ogni forma di capitalizzazione degli interessi e non tener conto della prescrizione delle rimesse solutorie precedenti al 25.3.2005 ; b) una seconda ricostruzione del conto dovrà escludere la capitalizzazione degli interessi ma tener conto della prescrizione delle rimesse solutorie (da individuarsi sulla base del saldo ricalcolato al netto degli indebiti indicati nell'ordinanza del 25.10.2022, non anche sul c.d. saldo banca;
c) un terzo conteggio dovrà considerare la capitalizzazione periodica degli interessi come già indicata al punto b) dell'ordinanza del 25.10.2022 e tener conto della prescrizione delle rimesse solutorie, da calcolarsi come al punto che precede e sempre limitatamente al periodo precedente al 25.03.2005”. All'esito dell'accertamento peritale, la causa, all'udienza collegiale del 23 giugno 2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata nuovamente riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione= Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione dell'appellata di eccessiva lunghezza dell'atto di appello, che lo renderebbe inammissibile, per violazione del dovere di sinteticità espositiva degli atti giudiziari. Va al riguardo rilevato che, nel processo civile, la sinteticità degli atti, allo stato, non è prevista di per sé sola a pena di inammissibilità dell'appello, imponendo l'art. 342 c.p.c. soltanto l'osservanza, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dei requisiti minimi della sua motivazione che, nella specie, risultano ampiamente osservati. Con la proposta impugnazione, infatti, l'appellante, come si evince dai motivi di appello che di seguito verranno richiamati, oltre ad indicare i capi impugnati della sentenza, ne ha censurato i passaggi argomentativi che la sorreggono, esponendo altresì le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni, ove fondate, a determinare le modifiche della decisione censurata (sulla forma dell'appello, come delineata dall'art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, cfr., tra le ultime, Cass. 25/05/2017 n. 13151 e Cass. S.U. 16/11/2017 n. 27199).
4 Del resto, anche la recente riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha sì previsto un generale obbligo di sinteticità degli atti processuali (art. 121 c.p.c.) riguardo al quale (conformemente al disposto dell'art. 46, comma 4, dis. att. c.p.c.) è stato emanato il D.M. 7 agosto 2023, n. 110, che ha dettato specifici criteri redazionali degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero, ma è altrettanto vero che l'ultimo comma del richiamato art. 46 espressamente esclude che la violazione degli anzidetti criteri possa comportare l'invalidità dell'atto, incidendo, al più, sulla regolamentazione delle spese del processo. Ciò posto, passando all'esame del merito dell'appello, affidato ad otto motivi, con il primo, gli appellanti deducono la violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.. Il Giudice di prime cure aveva posto a fondamento della pronuncia di rigetto delle domande attoree la mancanza del co ne del conto corrente e della scrittura di fideiussione sottoscritta da Parte_2
Così statuendo, il Tribunale non ave già prima dell'introd del giudizio, parte attrice aveva richiesto, inutilmente e per ben due volte, alla CP_3 convenuta di ottenere, ex art. 119 TUB, copia dei contratti di dei relativi estratti conto e di eventuali fideiussioni rilasciate da Controparte_4
Lo stesso Tribunale, peraltro, stante la mancata ottemperan al disposto dell'art. 119 TUB, aveva ordinato alla stessa, ex art. 210 c.p.c., la produzione di quella documentazione. La Convenuta aveva ottemperata all'ordine di esibizione solo parzialmente, producendo soltanto la documentazione dell'ultimo decennio antecedente la prima richiesta ex art. 119 TUB del 16.03.2015, deducendo di non aver rinvenuto quella relativa al periodo precedente. L'omissione della convenuta aveva comportato l'inversione dell'onere della prova (sulla stessa gravante anche in virtù dei principi generali in tema di accertamento negativo del credito) per cui la mancanza della serie completa degli estratti conto e del contratto iniziale d re dell'atto con cui era stata rilasciata l'asserita fideiussione di avrebbe dovuto riverberarsi a carico della Parte_2 stessa. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 1284 c.c. e 118 TUB e si ribadisce, anche riguardo ad essi, l'inversione dell'onere della prova, censurandosi il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di nullità del contratto di apertura di c/c per non essere necessaria, alla data della sua stipula, la forma scritta, introdotta solo con la L. 154/1992. Sostengono gli appellanti che, proprio in ragione del suddetto assunto, il Tribunale avrebbe dovuto accertare quanto meno la nullità parziale del contratto e, quindi, la non debenza degli interessi passivi in misura ultralegali, conformemente a quanto prescritto dall'art. 1284, comma 3, c.c.. Né poteva addebitarsi al correntista l'onere di produrre quel contratto, di cui la convenuta aveva comunque dedotto l'avvenuta stipula in forma scritta, atteso l'inadempimento della stessa all'obbligo di produzione ex artt. 119 TUB e 210. c.p.c..
5 Conseguentemente, pur in mancanza del contratto originario, il Tribunale, avendo gli originari attori allegato gli estratti conto dal 1982 al 2004, avrebbe dovuto disporre la nomina di un CTU al fine di espungere tutti gli addebiti per interessi ultralegali e spese di cui non era stata data prova della pattuizione per iscritto. Tanto anche con riferimento agli addebiti in conto operati in forza del contratto di apertura di credito del 18.02.2004. Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver accolto l'eccezione di legittimazione attiva solleva a riguardo alla domanda di invalidità della fideiussione rilasciata da Parte_2
Anche sul punto la pronuncia andava 'inesistenza di qualsivoglia obbligo di garanzia a carico di proprio in virtù della Controparte_5 mancata produzione, da parte della banca, UB, dell'atto con il quale quella garanzia era stata assunta. Con il quarto motivo, gli appellanti reiterano l'istanza di nomina di un CTU, disattesa dal primo Giudice sul presupposto erroneo che fosse a carico di essi appellanti fornire la prova del rapporto in contesa. Nella specie, erano stati comunque prodotti il contratto intervenuto nel 2004 e la serie completa degli estratti conto successivi a detta data sino a quella di introduzione del giudizio. Quindi, quanto meno con riferimento all'anzidetto lasso temporale, il primo Giudice avrebbe dovuto dar corso alla verifica, nominando a tal fine un esperto contabile, degli eventuali addebiti illegittimi denunciati dagli attori. Con il quinto motivo, si censura il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di indebito sul presupposto che alla data della sua proposizione il rapporto di c/c era ancora in corso. Assumono, per converso, gli appellanti che la domanda dagli stessi proposta era stata espressamente diretta ad accertare il saldo del conto alla data della intervenuta revoca dell'affidamento, onde cristallizzare, a quella data, i rapporti di dare avere tra le parti del rapporto. In ogni caso, la pendenza del rapporto alla suddetta data non avrebbe precluso quella di accertamento negativo che ne costituiva il presupposto. Con il sesto motivo, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza per aver omesso di pronunciarsi sugli addebiti illegittimi dagli stessi dedotti per interessi ultralegali, cms, spese e valute e per aver ritenuto genericamente proposta la domanda relativa alla illegittima capitalizzazione degli interessi passivi ed alla violazione del tasso usura, riguardo al quale nemmeno era applicabile la L 108/1996 perché successiva all'instaurazione del rapporto. Il Giudice di prime cure, così statuendo, non aveva però considerato che tutti gli addebiti di cui innanzi erano stati specificamente contestati sia con riferimento alla data di apertura del rapporto che riguardo al suo successivo svolgimento. Analogamente, era stato dedotto il superamento del tasso soglia anche per effetto delle modifiche contrattuali intervenute successivamente alla legge antiusura. Con il settimo motivo, gli appellanti deducono, per l'ipotesi di sua
6 riproposizione da parte dell'appellata, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione degli addebiti illegittimi, decorrendo la stessa solo a far data dalla chiusura del conto;
Con l'ottavo motivo, viene altresì ribadita, sempre per l'ipotesi di sua riproposizione da parte dell'appellata, l'infondatezza dell'avversa eccezione di decadenza dalla contestazione degli estratti conto. Richiamati con estrema sintesi i motivi di gravame, ritiene la Corte che gli stessi possano esaminarsi congiuntamente in quanto connessi. Essi sono in parte fondati nei termini di seguito specificati: I)-È incontestato tra le parti -e risulta comunque dalla documentazione in atti- che il rapporto di conto corrente dedotto in giudizio ebbe inizio nel febbraio 1982 (c/c n. 5298) ed era ancora in corso alla data di proposizione della domanda. Il contratto iniziale di apertur onto non è stato acquisito agli atti di causa, mentre è stato prodotto dalla quello di affidamento del 18.02.2004 con il CP_3 relativo documento di sintesi ocumento di sintesi relativo al conto affidato datato 08.02.2004. Risulta poi prodotta in giudizio, sempre da parte dell'appellata, la serie continua degli estratti conto (compreso quello scalare) dal 30.09.2004 al 31.03.2017. Gli appellanti hanno prodotto in giudizio gli estratti conto relativi al periodo precedente ma mancano quello iniziale alla data di apertura del conto e quelli relativi a numerosi periodi intermedi. Mancano, inoltre, la maggior parte degli scalari. Sempre con riferimento alle acquisizioni documentali agli atti di causa, risulta dagli atti che la convenuta, alla quale con istanza ex art. 119 TUB gli attori avevano richiesto la trasmissione della documentazione inerente al rapporto controverso ed alla prestata fideiussione, onerata di produrre la stessa ex art. 210 c.p.c., ha esibito soltanto la copia dei contratti e degli estratti conto relativi al decennio antecedente l'istanza ex art. 119 TUB formulata dagli attori, adducendo la mancata disponibilità di quella relativa al periodo pregresso per essere stata smarrita. Gli originari attori, sin dall'atto introduttivo del giudizio hanno allegato la mancanza di pattuizioni scritte delle condizioni economiche relative al conto, quali quelle relative agli interessi, alle cms, alle valute e spese applicate nel corso del rapporto. Sulla base di tale presupposto hanno chiesto rideterminarsi il saldo del conto, con espunzione degli addebiti per interessi passivi ultralegali ed anatocistici, per cms., spese e valute non pattuite, salvo, in ogni caso, l'eventuale superamento del tasso soglia ex L 108/96. L'accertamento della non debenza degli importi addebitati a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle cms è stato richiesto anche per l'ipotesi in cui la loro previsione fosse stata pattuita per iscritto. II)-Sulla base dei richiamati elementi di valutazione ritiene la Corte che, se da un lato, è corretta la statuizione del Giudice di prime cure che ha disatteso la domanda di ripetizione di indebito per essere ancora pendente alla data di proposizione della
7 domanda il rapporto di conto corrente oggetto di causa (per cui è infondata la censura posta con il quinto motivo di appello) dall'altro, merita invece di essere riformata quella che ha integralmente rigettato la domanda di accertamento negativo contestualmente proposta dagli originari attori. Quanto alla prima statuizione, é pacifico, in giurisprudenza, che la domanda di ripetizione di indebito riferita ad un conto corrente ancora in corso è inammissibile ove attenga alle rimesse c.d. ripristinatorie (per le quali non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quelle rimesse, il correntista si limita a ripristinare la provvista, senza determinare alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento) laddove, come recentemente chiarito da Cass. 15/02/2024, n. 4214, può invece essere fondatamente proposta riguardo alle rimesse c.d. solutorie (ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso con il contratto di apertura di credito in conto corrente oppure su un conto corrente ab origine non affidato) le quali, al contrario delle prime, costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca). Nel caso di specie, gli appellanti non hanno dedotto di aver effettuato versamenti solutori, per cui condivisibilmente il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione dagli stessi proposta. Anche nel caso di rapporto ancora aperto, è invece proponibile la domanda di accertamento negativo proposta dal correntista, il quale "potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli " (Cass. S.U. 24418/2010, pag. 10-11; conf.: Cass. 05/09/2018, n. 21646 e Cass. 15/01/2013, n. 798). Nel caso di specie, gli originari attori hanno dunque ammissibilmente proposto detta domanda, ma il Tribunale l'ha disattesa sul presupposto che fosse infondata la contestazione volta all'accertamento della nullità del contratto di apertura del conto corrente per difetto di forma scritta, non essendo la stessa richiesta al momento della sua accensione (1982) mentre quelle relative all'anatocismo ed all'usura erano generiche e prive di prova, non applicandosi, in ogni caso, al rapporto le disposizioni introdotte dalla L 108/96. La Corte non condivide siffatta statuizione in quanto, la mera circostanza che all'epoca di apertura del conto corrente non fosse richiesta la forma scritta quale requisito di validità del contratto, non esclude la nullità degli addebiti per interessi ultralegali ed anatocistici, essendo per i primi prevista la forma scritta ex art. 1284, comma 3, c.c. (cfr. tra le tante, Cass. 07/03/2017, n. 5609) ed essendo i secondi vietati
8 dall'art. 1283 c.c. (almeno sino all'entrata in vigore delle “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori” determinate dal CICR in ottemperanza al disposto del secondo comma dell'art. 120 TUB, introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999, poi sostituito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità del 2014). Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L 154/1992 (con la quale, all'art. 3, è stata introdotta la previsione della forma scritta dei contratti di conto corrente) la circostanza che gli stessi non siano stati stipulati per iscritto non esclude, quindi, la invalidità della previsione di interessi ultralegali ed anatocistici, ponendosi al più un problema di prova della loro concreta applicazione nel corso del rapporto. Analogo problema si pone per le cms, per le ulteriori spese e per le valute applicate nel corso del rapporto, dovendosi escludere la loro debenza in mancanza di prova della relativa pattuizione. Nel caso in esame, come già innanzi rilevato, gli originari attori hanno dedotto l'illegittimità dei suddetti addebiti, in modo specifico e dettagliato (cfr. atto di citazione e prima memoria ex art. 183 c.p.c.) per cui le censure dagli stessi formulate al riguardo non possono considerarsi generiche. Tuttavia, almeno con riferimento al periodo temporale compreso tra la instaurazione del rapporto a quello di stipula del contratto di affidamento del febbraio 2004, non hanno fornito prova degli addebiti illegittimi asseritamente applicati dalla convenuta: non solo non è stato acquisito agli atti il contratto originariamente stipulato e le eventuali integrazioni eventualmente intervenute prima del 2004, ma, soprattutto, non è stata prodotta la serie continua degli estratti conto e la gran parte di quelli scalari, sino alla suddetta data, dai quali avrebbe potuto comunque evincersi l'applicazione di interessi ultralegali, non pattuiti, come pure degli interessi anatocistici e degli ulteriori addebiti asseritamente illegittimi. Né ai fini della di cui trattasi può avere rilievo dirimente l'omessa ottemperanza della all'obbligo di produzione ex art. 210 c.p.c. e, prima ancora, CP_3 all'invito rivoltole rrentista ex art. 119 TUB, atteso che, come di recente affermato dalla Suprema Corte “Il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'articolo 119, comma 4, della legge bancaria (decreto legislativo n. 385 del 1993) che ha natura di diritto sostanziale e ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (Cass. 22/05/2024, n.
9 18227). Sicché, non può censurarsi il contegno della convenuta per non aver CP_3 prodotto il contratto originario di conto corrente e la s tinua degli estratti conto relativi al periodo antecedente al decennio dalla formulazione della relativa richiesta ex art. 119 TUB. La mancata produzione del contratto iniziale e/o della prova delle pattuizioni ivi contenute (avendone gli attori dedotto la mancata conclusione per iscritto, laddove la convenuta si è limitata ad addurre il mancato rinvenimento nella documentazione a suo disposizione) come pure della serie degli estratti conto relativi alla frazione temporale di cui innanzi -il cui onere incombeva agli attori (cfr. al riguardo, tra le tante, Cass. 09/03/ 2021 n. 6480, Cass. 17/04/2020, n. 7895 e Cass. 23/10/2017, n. 24948)- non poteva, comunque, comportare di per sé solo l'integrale rigetto delle domande attoree, stante l'avvenuta acquisizione agli atti di causa del contratto di affidamento del 18.02.2004, delle condizioni economiche del conto affidato, riportate nel documento di sintesi del 08.02.2024, come pure della serie continua degli estratti conto a decorrere da settembre 2004 sino alla data di introduzione del giudizio. Il Giudice di prime cure, in altri termini, non avrebbe potuto addebitare agli attori il mancato assolvimento degli oneri probatori loro carico, ma, tenuto conto dell'avvenuta produzione del suindicato contratto di affidamento e delle condizioni economiche regolanti il conto affidato intervenute l'8.02.2004 nonché degli estratti conto allegati, seppur in modo completo solo a decorrere da settembre 2004, avrebbe dovuto procedere alla delibazione nel merito delle domande attoree sia pur limitatamente all'anzidetto arco temporale. Invero, per giurisprudenza oramai consolidata, il giudice può integrare la prova offerta dal correntista con mezzi di cognizione disposti anche d'ufficio, come la CTU, alla quale può ricorrere anche quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti (cfr., in specie: Cass., n. 31187/2018; Cass., n. 29190/2020; Cass. 04/03/2021, n. 5887) ed avendo, in ogni caso, il correntista la facoltà delimitare l'azione di ripetizione e/o di accertamento negativo a un determinato periodo di svolgimento del rapporto (cfr., in tal senso, tra le ultime, Cass. 04/03/2021, n. 5887). La mancata produzione della serie completa degli estratti non comporta impossibilità di procedere al ricalcolo del saldo finale ma la mera necessità di assumere come punto di partenza il primo degli estratti conto disponibili. La sentenza impugnata va pertanto riformata per il capo in cui ha ritenuto generiche e non provate le domande attoree relative ai dedotti addebiti illegittimi (quelli relativi agli interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto, spese e valute non espressamente pattuite, superamento del tasso soglia) in quanto privi di causa debendi, sia pure entro i limiti temporali innanzi
10 indicati. III)-Procedendo, quindi, a siffatta delibazione, osserva la Corte quanto segue:
-sull'applicazione degli interessi ultralegali. Gli appellanti ne contestano la debenza in quanto non espressamente pattuiti per iscritto. La censura è infondata atteso che nel contratto di affidamento del 18.02.2004 e nel collegato documento di sintesi ne fu prevista la misura -così come accertata anche nella relazione di CTU depositata in atti (pag. 9)- in ragione del 6,125% (effettivo 6,267%) con capitalizzazione trimestrale, entro i limiti dell'affidamento, e del 10,125% con capitalizzazione trimestrale per utilizzi oltre fido eventualmente consentiti.
-sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Risulta dagli atti negoziali testé richiamati che, pur essendo stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, non è stata, tuttavia, convenuta la pari periodicità di quella degli interessi a credito del correntista. Ne consegue la nullità della clausola per violazione del disposto dell'art. 1283 c.c. atteso che, nei rapporti bancari, la nota delibera CICR del 9/02/2000 (emessa in ottemperanza al disposto del secondo comma dell'art. 120 del TUB, introdotto d.lgs. 4/08/1999) ne consentiva la deroga a condizione che fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Detta condizione non è stata prevista nel contratto di affidamento del 18.02.2004 né risulta che, successivamente, sia intervenuta tra le parti espressa convenzione in tal senso, quanto meno sino all'entrata in vigore delle modifiche normative introdotte dalla L 27/12/2013, n. 147, che per il periodo compreso tra il 1°.12.2014 e la data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2016, n. 49 (con la quale è stato sostanzialmente introdotto l'anatocismo annuale) ha ripristinato il divieto di capitalizzazione, così come accertato dalla Suprema Corte, che con sentenza 30/07/2024, n. 21344 ha enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria". La necessità di espresso accordo tra le parti in merito alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è stata prevista dalla giurisprudenza anche per i contratti già in corso alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 2000 (22/04/2000), non essendo stata considerata sufficiente, a tal fine, la pubblicazione sulla G.U. della comunicazione con cui gli istituti di credito davano atto di aderire alla condizione di reciprocità ivi prevista (cfr., in tale senso, tra le tante, Cass. 12/03/2020, n.7105 secondo la quale <la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente, sicché è necessario un nuovo accordo espresso fra la banca ed il cliente>>; conf. Cass. nn: 26769/2019, n.
11 26779/2019).
-sulle commissioni di massimo scoperto (cms). Anche la debenza degli addebiti in conto effettuati dalla convenuta a tale titolo deve considerarsi illegittima, per essere nulle le clausole che la contemplavano sia nel contratto di affidamento del 18.02.2004 che nel documento di sintesi del 08.02.2004 in cui era stata prevista in misura dello 0,625%. senza alcuna ulteriore specificazione. Per costante giurisprudenza di questa Corte < In tema di conto corrente bancario, la commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma ed è validamente pattuita allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità). Di conseguenza le clausole di commissione di massimo scoperto sono da ritenersi nulle per indeterminatezza e comunque per mancanza di causa qualora non sia chiaro, dalla lettura della clausola, se la commissione debba essere calcolata sul picco massimo dell'affidamento utilizzato dal cliente ovvero in percentuale sulla somma effettivamente prelevata nonché la periodicità di c lla commissione>> (così, tra le tante, App. Bari 08/04/2021, n. 681, rel. dott. . Per_2
Nel caso di specie, la clausola in questione, recando soltanto un importo percentuale su cui calcolare la commissione ivi prevista, non risponde ai requisiti di validità suindicati, essendo evidente la sua indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c.. La mancanza di una espressa convenzione scritta intervenuta tra le parti rende illegittime anche le c.d. commissioni disponibilità fondi e di commissione di istruttoria veloce.
-Sulla violazione del tasso soglia. La censura in tal senso formulata dagli appellanti è stata condivisibilmente disattesa dal Giudice di prime cure con riferimento al periodo antecedente al febbraio del 2004, in quanto, essendo stato instaurato il rapporto dedotto in giudizio prime dell'entrata in vigore della L 108/1996, la stessa non trova applicazione ai rapporti preesist raltro, la mancata dimostrazione delle condizioni economiche applicate dalla sino a detta data e la produzione CP_3 soltanto di alcuni estratti conto relativi allo st riodo impedisce di accertare se in concreto vi sia stata violazione di detta normativa, anche con riferimento al periodo successivo alla sua entrata in vigore. Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche per il periodo successivo al 18.02.2004, con riferimento alle pattuizioni contenute nel contratto di affidamento del 18.02.2004, atteso che il tasso degli interessi a debito ivi previsto era del 6,125% (effettivo 6,267%) con capitalizzazione trimestrale, entro i limiti dell'affidamento, e del 10,125% con capitalizzazione trimestrale per utilizzi oltre fido;
quindi, al di sotto del tasso soglia che a quella data -come dedotto dalla stessa parte appellante (cfr. conclusionale del 23.09.2023, pag. 17)- era pari al 14,250%.
12 -sulle spese non pattuite e sulla data delle valute. Sia le prime che le seconde competono alla convenuta solo se espressamente pattuite e con la decorrenza concordata. In tali termini è stato peraltro affidato al nominato ausiliare di ricalcolare il saldo del conto alla data del 14.01.2015, coincidente con l'ultimo addebito precedente all'introduzione del giudizio. Consegue da quanto sopra rilevato ed accertato che la domanda proposta da parte appellante volta alla rideterminazione del saldo banca, come annotato alla suddetta data del 14/01/2015, deve essere accolta, espungendosi, in quanto non dovuti, tutti gli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni, spese e valute non pattuite a decorrere dal 18/02/2004. IV)-Tra i vari quesiti posti al nominato ausiliare, come riportati nella richiamata ordinanza di nomina del 25.10.2022 e relativa integrazione del 16.12.2022, vi è stato quello di ricalcolare il saldo del conto per il periodo suindicato applicando i tassi pattuiti nel contratto del 18.02.2004 o quelli migliorativi successivamente applicati dalla banca, con espunzione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto nonché delle spese e valute non espressamente pattuite, predisponendo a tal fine un apposito conteggio alternativo che tenesse conto dei detti criteri. In risposta al quesito, il CTU ha sviluppate n. 3 distinte ipotesi di ricalcolo, indicando come ipotesi “A” quella corrispondente ai criteri suindicati (cfr. relazione di CTU pagg 10/14 e tabella A allegata alla stessa). Il saldo rideterminato all'esito del ricalcolo risulta essere di € 6.534,10 a debito del correntista laddove il saldo banca risultava essere di € 13.589,51, sempre a debito del correntista. Tra le tre ipotesi di ricalcolo sviluppate dal CTU vi è anche la seconda (indicata come lett. “B” e sviluppata nella tabella “B” allegata alla relazione peritale, che, fermi i criteri di cui all'ipotesi “A”, considera anche le rimesse solutorie effettuate nel periodo antecedente alla data del 25/03/2005 (in quanto coperta dalla prescrizione decennale eccepita dalla convenuta) calcolate sul saldo rettificato e non sul saldo banca. All'esito di tale ricalcolo, il CTU, espunte le rimesse prescritte, ha rideterminato il saldo del conto alla data del 14/01/2015 in € 6.909,22. Ritiene la Corte di aderire a tale ultima ipotesi di ricalcolo per essere fondata (contrariamente a quanto assunto dagli appellanti con il settimo motivo di gravame) l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie antecedenti al decennio precedente la data della domanda, trattandosi di rimesse oramai non più ripetibili e/o recuperabili (cfr. in tema Cass. 10/06/2024, n.16113) condividendosi pienamente le risultanze della CTU in quanto conformi ai quesiti posti oltre che puntuali, esaustive ed esenti da evidenti errori logici o di calcolo. Tanto anche con riferimento alla risposta data
13 dall'ausiliare alle osservazioni critiche formulate dai consulenti delle parti, alle quali si rinvia (cfr. relazione di CTU, pagg. 15/16). In definitiva, per le esposte considerazioni, deve ritenersi accertato che, alla data della 14/01/2015 (corrispondente a quello risultante alla data di introduzione del giudizio) il saldo registrato dal conto oggetto di causa era di € 6.909,22 a debito del correntista, in luogo di quello maggiore di € 13.589,51, registrato a quella data dalla banca. Ne consegue che, accogliendosi l'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la domanda di accertamento negativo proposta dai correntisti va accolta, rideterminandosi in € 6.909,22 a debito dello stesso correntista il saldo del conto corrente dedotto in giudizio alla data di proposizione della domanda. V)-fondata e meritevole di a e la doglianza posta con il terzo motivo di gravame, atteso che (alla quale la Banca aveva intimato Controparte_5 stragiudizialmente, nell'asseri sore, il pagamento delle somme a debito del correntista) era senz'altro legittimata ad eccepire l'insussistenza del paventato obbligo di garanzia a suo carico, per insussistenza della relativa pattuizione (avendo dedotto di non aver mai avuto contezza dell'assunzione di un obbligo in tal senso) o per l'invalidità della stessa ove in ipotesi intervenuta. La convenuta, sebbene oneratavi ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non ha prodotto CP_3 alc mento relativo all'assunzione dell'obbligo in questione, assumendo di non averlo rinvenuto nei propri archivi. Sicché a fronte della mancata produzione dell'atto di assunzione della garanzia e/o di prova della sua esistenza e delle relative condizioni (prova per la quale non è richiesta la forma m) nessun obbligo di garanzia può ritenersi insorto a carico di dovendosi, di conseguenza, ritenere infondata la pretesa Controparte_5 rivoltale volta a conseguire dalla stessa il ripianamento della debitoria del correntista. VI)-Le superiori statuizioni consentono di ritenere assorbito l'ottavo motivo di gravame, non essendo stata peraltro riproposta dall'appellante l'eccezione di decadenza dalla contestazione degli estratti conto. L'accoglimento dell'appello nei termini suindicati impone una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, caratterizzato dall'accoglimento, per quanto di ragione, delle domande formulate dagli originari attori, ne impone la liquidazione a carico dell'appellata, nella misura liquidata in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/2014 e s.m., in base al valore della causa, come desunto dalla differenza tra il saldo banca e quello effettivo accertato alla data di proposizione della domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di e, ronunciando su e Parte_1 Parte_2 di c Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
14 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 3174 resa dal Tribunale di Bari il 19.07.218, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide: 1)-accoglie l'appello per i motivi esposti in motivazione e, per l'effetto, in riforma parziale accerta e determina in € 6.909,22 il saldo a debito di del rapporto di conto corrente n. 5298, dedotto Parte_1 in giudi nda;
(b) dichiara insussistente l'obbligo di fideiussione a carico di Parte_2
2)-condanna l'appellata a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per compensi, in € 4.237,00, quanto al primo grado, ed in € 5.000,00, quanto al secondo grado, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta, e rimborso dei contributi unificati versati per entrambi i gradi del giudizio;
3)- conferma, per il resto, l'impugnata sentenza. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 11 marzo 2025 Il Presidente Dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
15
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 2275 R.G. 2018, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 3174 resa dal Tribunale di Bari il 19.07.218, avente ad oggetto: rapporto di c/c - accertamento negativo del credito – fideiussione - prova e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 da 'atto di appello, elettivamente domiciliati nel suo studio, in Bari
=Appellanti= e (già ed ancor prima in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rapp pore, rappres v. Alessandro Garofalo, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Appellata= All'udienza collegiale del 23 giugno 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte, in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19 e dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – citazione notificato in data 18.03.2015 Parte_1 convennero in giudizio, dinanzi al Parte_2 [...] mettendo che: (a) dal mese di febbraio dell'anno 1982 CP_3 [...] intratten sa di Risparmio di Puglia ( Parte_1 nvenuta il rapporto di conto corrente n. 5298, sul CP_3 quale era stato regolato u idamento le cui condizioni economiche non erano mai state pattuite per iscritto, con conseguente nullità (totale o parziale) del rapporto;
(b) il difetto di forma scritta comportava la riduzione degli interessi debitori al tasso legale e l'illegittimità dell'antergazione delle valute, dell'addebito di spese non pattuite e delle commissioni di massimo scoperto;
queste ultime comunque contrarie ai requisiti contrattuali di causalità e determinatezza dell'oggetto; (c) il rapporto, ancora, era connotato dall'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e da usura;
(d) la banca aveva omesso parzialmente la pubblicazione delle condizioni generali di contratto e l'invio degli estratti conto;
(e) il correntista aveva effettuato accrediti sul conto per almeno € 125.750,00, con la conseguenza che aveva diritto alla ripetizione di tale somma in caso di nullità totale ovvero della somma inferiore pari ad € 47.936,07 in ipotesi di nullità parziale, oltre interessi zione monetaria;
(f) la fideiussione asseritamente rilasciata da Pt_2
a garanzia della posizione debitoria del correntista era viziata dall'i
[...] orto garantito e dal comportamento non corretto della Banca, che non ne aveva mai consegnato una copia alla fideiubente;
essa, si era comunque estinta ai sensi degli artt. 1956, 1957 e 1958 c.c.. Chiesero, pertanto, l'accertamento dell'invalidità del conto corrente, dell'illegittimità dei relativi addebiti e del saldo al 28.2.2015, nonché la condanna della Banca alla ripetizione dell'indebito in favore del correntista, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché l'accertamento della responsabilità precontrattuale e contrattuale della convenuta con riferimento al rapporto dedotto e l'accertamento dell'invalidità o dell'estinzione del rapporto fideiussorio, con refusione delle spese di lite. Costituitasi ritualmente in giudizio, la Banca convenuta contrastò estensivamente le avverse domande deducendone l'inammissibilità e/o infondatezza per difetto di prova. Gradatamente, eccepì la prescrizione del diritto di ripetere eventuali addebiti in ipotesi illegittimi. Istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti anche in esecuzione di un ordine di esibizione nei confronti della convenuta, emesso ex art. 210 c.p.c., il Tribunale adito ha pronunciato la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, con la quale ha rigettato tutte le domande attoree, regolando le spese secondo soccombenza. Con tale pronuncia il Tribunale, rilevata preliminarmente l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito per essere ancora in corso il rapporto dedotto in giudizio alla data di proposizione della domanda, ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità dello stesso per mancanza di prova scritta, stante l'introduzione del suddetto
2 requisito di forma solo a far data dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992. Erano, poi, generiche e, comunque non provate, le censure relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e all'usura, non applicandosi in ogni caso al rapporto de quo le disposizioni introdotte con legge n. 108/96. alle richieste inerenti alla garanzia fideiussoria prestata dall'attric Pt_2 dirimente era la specifica contestazione del rapporto da parte della
[...] CP_3 ccepito il relativo difetto di legittimazione attiva. Anche in tal caso ata produzione documentale del negozio accessorio di garanzia non poteva che comportare il rigetto della relativa domanda attorea, trattandosi di prova del fatto costitutivo della domanda stessa. Con atto notificato il 18/10/2018, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sent d l'integrale riforma con l'accoglimento delle domande originaria dandosi altresì atto della non debenza di alcuna somma da parte di Parte_2 quale asserita garante rapporto dedotto in giudizio, vinte le spese d del giudizio. Con comparsa depositata il 6.06.2019, (che, Controparte_2 nelle more, aveva incorporato per fusione poi Controparte_3 succeduta, nel corso del present per avere, a sua Controparte_1 volta, incorporato per fusione la tazione scritta del Controparte_2
8.10.2021 e la documentazione ata). L'appellata ha contrastato estensivamente il gravame, eccependone, preliminarmente, l'inammissibilità per violazione del principio di sinteticità degli atti processuali;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese di giudizio. Riservata una prima volta la causa in decisione, con ordinanza riservata del 25.10.2022, qu esso la causa sul ruolo, disponendo CTU, per il tramite del dott. al quale ha assegnato i seguenti quesiti: Persona_1
“-proceda, il CT il saldo del conto corrente oggetto di causa (n. 5298) alla data del 28.02.2015, assumendo a dato iniziale del ricalcolo il saldo del primo estratto conto disponibile alla data del 18.02.2004 ovvero quello dell'estratto conto immediatamente successivo;
-la rielaborazione del conto per il periodo innanzi indicato (dal 18.02.2004 al 28.02.2015) dovrà avvenire applicando i criteri di seguito precisati: a)-interessi attivi e passivi come previsti nel contratto di apertura di credito del 18.02.2004 ovvero quelli più favorevoli al c sta, come risultanti dagli estratti conto in atti, applicati successivamente dalla CP_3
b)-capitalizzazione trimestrale degli inte ttivi e passivi come prevista nell'anzidetto contratto sino al 31.12.2013 mentre per il periodo successivo dovrà tenersi conto di quanto previsto dall' articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; c)-spese e valute come previste nell'anzidetto contratto del 18.02.2004 e nelle condizioni economiche regolanti il rapporto di conto corrente come riportate nel
3 documento di sintesi del 08.02.2004, con esclusione di ogni ulteriore spesa non espressamente ivi non considerata, salvo specifica pattuizione successiva tra le parti risultante dagli atti;
d)-esclusione delle commissioni di massimo scoperto e degli oneri trimestrali per utilizzi oltre il limite del fido, di quelli per istruttoria veloce e/o della commissione per il Servizio di Messa a Disposizione di Somme”. All'esito dell'udienza del 16.12.2022, fissata per la comparizione delle parti e del CTU, la Corte, tenuto conto delle osservazioni delle parti, ha integrato i quesiti già posti, affidando all'ausiliare anche il compito di:
“predisporre ulteriori ricalcoli alternativi del saldo del conto, che tengano conto dei quesiti integrativi proposti dalle parti. Sicché, fermi i criteri già posti con l'ordinanza del 25.10.2022: a) un primo ricalcolo dovrà escludere ogni forma di capitalizzazione degli interessi e non tener conto della prescrizione delle rimesse solutorie precedenti al 25.3.2005 ; b) una seconda ricostruzione del conto dovrà escludere la capitalizzazione degli interessi ma tener conto della prescrizione delle rimesse solutorie (da individuarsi sulla base del saldo ricalcolato al netto degli indebiti indicati nell'ordinanza del 25.10.2022, non anche sul c.d. saldo banca;
c) un terzo conteggio dovrà considerare la capitalizzazione periodica degli interessi come già indicata al punto b) dell'ordinanza del 25.10.2022 e tener conto della prescrizione delle rimesse solutorie, da calcolarsi come al punto che precede e sempre limitatamente al periodo precedente al 25.03.2005”. All'esito dell'accertamento peritale, la causa, all'udienza collegiale del 23 giugno 2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata nuovamente riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione= Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione dell'appellata di eccessiva lunghezza dell'atto di appello, che lo renderebbe inammissibile, per violazione del dovere di sinteticità espositiva degli atti giudiziari. Va al riguardo rilevato che, nel processo civile, la sinteticità degli atti, allo stato, non è prevista di per sé sola a pena di inammissibilità dell'appello, imponendo l'art. 342 c.p.c. soltanto l'osservanza, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dei requisiti minimi della sua motivazione che, nella specie, risultano ampiamente osservati. Con la proposta impugnazione, infatti, l'appellante, come si evince dai motivi di appello che di seguito verranno richiamati, oltre ad indicare i capi impugnati della sentenza, ne ha censurato i passaggi argomentativi che la sorreggono, esponendo altresì le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni, ove fondate, a determinare le modifiche della decisione censurata (sulla forma dell'appello, come delineata dall'art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, cfr., tra le ultime, Cass. 25/05/2017 n. 13151 e Cass. S.U. 16/11/2017 n. 27199).
4 Del resto, anche la recente riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha sì previsto un generale obbligo di sinteticità degli atti processuali (art. 121 c.p.c.) riguardo al quale (conformemente al disposto dell'art. 46, comma 4, dis. att. c.p.c.) è stato emanato il D.M. 7 agosto 2023, n. 110, che ha dettato specifici criteri redazionali degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero, ma è altrettanto vero che l'ultimo comma del richiamato art. 46 espressamente esclude che la violazione degli anzidetti criteri possa comportare l'invalidità dell'atto, incidendo, al più, sulla regolamentazione delle spese del processo. Ciò posto, passando all'esame del merito dell'appello, affidato ad otto motivi, con il primo, gli appellanti deducono la violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.. Il Giudice di prime cure aveva posto a fondamento della pronuncia di rigetto delle domande attoree la mancanza del co ne del conto corrente e della scrittura di fideiussione sottoscritta da Parte_2
Così statuendo, il Tribunale non ave già prima dell'introd del giudizio, parte attrice aveva richiesto, inutilmente e per ben due volte, alla CP_3 convenuta di ottenere, ex art. 119 TUB, copia dei contratti di dei relativi estratti conto e di eventuali fideiussioni rilasciate da Controparte_4
Lo stesso Tribunale, peraltro, stante la mancata ottemperan al disposto dell'art. 119 TUB, aveva ordinato alla stessa, ex art. 210 c.p.c., la produzione di quella documentazione. La Convenuta aveva ottemperata all'ordine di esibizione solo parzialmente, producendo soltanto la documentazione dell'ultimo decennio antecedente la prima richiesta ex art. 119 TUB del 16.03.2015, deducendo di non aver rinvenuto quella relativa al periodo precedente. L'omissione della convenuta aveva comportato l'inversione dell'onere della prova (sulla stessa gravante anche in virtù dei principi generali in tema di accertamento negativo del credito) per cui la mancanza della serie completa degli estratti conto e del contratto iniziale d re dell'atto con cui era stata rilasciata l'asserita fideiussione di avrebbe dovuto riverberarsi a carico della Parte_2 stessa. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 1284 c.c. e 118 TUB e si ribadisce, anche riguardo ad essi, l'inversione dell'onere della prova, censurandosi il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di nullità del contratto di apertura di c/c per non essere necessaria, alla data della sua stipula, la forma scritta, introdotta solo con la L. 154/1992. Sostengono gli appellanti che, proprio in ragione del suddetto assunto, il Tribunale avrebbe dovuto accertare quanto meno la nullità parziale del contratto e, quindi, la non debenza degli interessi passivi in misura ultralegali, conformemente a quanto prescritto dall'art. 1284, comma 3, c.c.. Né poteva addebitarsi al correntista l'onere di produrre quel contratto, di cui la convenuta aveva comunque dedotto l'avvenuta stipula in forma scritta, atteso l'inadempimento della stessa all'obbligo di produzione ex artt. 119 TUB e 210. c.p.c..
5 Conseguentemente, pur in mancanza del contratto originario, il Tribunale, avendo gli originari attori allegato gli estratti conto dal 1982 al 2004, avrebbe dovuto disporre la nomina di un CTU al fine di espungere tutti gli addebiti per interessi ultralegali e spese di cui non era stata data prova della pattuizione per iscritto. Tanto anche con riferimento agli addebiti in conto operati in forza del contratto di apertura di credito del 18.02.2004. Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver accolto l'eccezione di legittimazione attiva solleva a riguardo alla domanda di invalidità della fideiussione rilasciata da Parte_2
Anche sul punto la pronuncia andava 'inesistenza di qualsivoglia obbligo di garanzia a carico di proprio in virtù della Controparte_5 mancata produzione, da parte della banca, UB, dell'atto con il quale quella garanzia era stata assunta. Con il quarto motivo, gli appellanti reiterano l'istanza di nomina di un CTU, disattesa dal primo Giudice sul presupposto erroneo che fosse a carico di essi appellanti fornire la prova del rapporto in contesa. Nella specie, erano stati comunque prodotti il contratto intervenuto nel 2004 e la serie completa degli estratti conto successivi a detta data sino a quella di introduzione del giudizio. Quindi, quanto meno con riferimento all'anzidetto lasso temporale, il primo Giudice avrebbe dovuto dar corso alla verifica, nominando a tal fine un esperto contabile, degli eventuali addebiti illegittimi denunciati dagli attori. Con il quinto motivo, si censura il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di indebito sul presupposto che alla data della sua proposizione il rapporto di c/c era ancora in corso. Assumono, per converso, gli appellanti che la domanda dagli stessi proposta era stata espressamente diretta ad accertare il saldo del conto alla data della intervenuta revoca dell'affidamento, onde cristallizzare, a quella data, i rapporti di dare avere tra le parti del rapporto. In ogni caso, la pendenza del rapporto alla suddetta data non avrebbe precluso quella di accertamento negativo che ne costituiva il presupposto. Con il sesto motivo, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza per aver omesso di pronunciarsi sugli addebiti illegittimi dagli stessi dedotti per interessi ultralegali, cms, spese e valute e per aver ritenuto genericamente proposta la domanda relativa alla illegittima capitalizzazione degli interessi passivi ed alla violazione del tasso usura, riguardo al quale nemmeno era applicabile la L 108/1996 perché successiva all'instaurazione del rapporto. Il Giudice di prime cure, così statuendo, non aveva però considerato che tutti gli addebiti di cui innanzi erano stati specificamente contestati sia con riferimento alla data di apertura del rapporto che riguardo al suo successivo svolgimento. Analogamente, era stato dedotto il superamento del tasso soglia anche per effetto delle modifiche contrattuali intervenute successivamente alla legge antiusura. Con il settimo motivo, gli appellanti deducono, per l'ipotesi di sua
6 riproposizione da parte dell'appellata, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione degli addebiti illegittimi, decorrendo la stessa solo a far data dalla chiusura del conto;
Con l'ottavo motivo, viene altresì ribadita, sempre per l'ipotesi di sua riproposizione da parte dell'appellata, l'infondatezza dell'avversa eccezione di decadenza dalla contestazione degli estratti conto. Richiamati con estrema sintesi i motivi di gravame, ritiene la Corte che gli stessi possano esaminarsi congiuntamente in quanto connessi. Essi sono in parte fondati nei termini di seguito specificati: I)-È incontestato tra le parti -e risulta comunque dalla documentazione in atti- che il rapporto di conto corrente dedotto in giudizio ebbe inizio nel febbraio 1982 (c/c n. 5298) ed era ancora in corso alla data di proposizione della domanda. Il contratto iniziale di apertur onto non è stato acquisito agli atti di causa, mentre è stato prodotto dalla quello di affidamento del 18.02.2004 con il CP_3 relativo documento di sintesi ocumento di sintesi relativo al conto affidato datato 08.02.2004. Risulta poi prodotta in giudizio, sempre da parte dell'appellata, la serie continua degli estratti conto (compreso quello scalare) dal 30.09.2004 al 31.03.2017. Gli appellanti hanno prodotto in giudizio gli estratti conto relativi al periodo precedente ma mancano quello iniziale alla data di apertura del conto e quelli relativi a numerosi periodi intermedi. Mancano, inoltre, la maggior parte degli scalari. Sempre con riferimento alle acquisizioni documentali agli atti di causa, risulta dagli atti che la convenuta, alla quale con istanza ex art. 119 TUB gli attori avevano richiesto la trasmissione della documentazione inerente al rapporto controverso ed alla prestata fideiussione, onerata di produrre la stessa ex art. 210 c.p.c., ha esibito soltanto la copia dei contratti e degli estratti conto relativi al decennio antecedente l'istanza ex art. 119 TUB formulata dagli attori, adducendo la mancata disponibilità di quella relativa al periodo pregresso per essere stata smarrita. Gli originari attori, sin dall'atto introduttivo del giudizio hanno allegato la mancanza di pattuizioni scritte delle condizioni economiche relative al conto, quali quelle relative agli interessi, alle cms, alle valute e spese applicate nel corso del rapporto. Sulla base di tale presupposto hanno chiesto rideterminarsi il saldo del conto, con espunzione degli addebiti per interessi passivi ultralegali ed anatocistici, per cms., spese e valute non pattuite, salvo, in ogni caso, l'eventuale superamento del tasso soglia ex L 108/96. L'accertamento della non debenza degli importi addebitati a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle cms è stato richiesto anche per l'ipotesi in cui la loro previsione fosse stata pattuita per iscritto. II)-Sulla base dei richiamati elementi di valutazione ritiene la Corte che, se da un lato, è corretta la statuizione del Giudice di prime cure che ha disatteso la domanda di ripetizione di indebito per essere ancora pendente alla data di proposizione della
7 domanda il rapporto di conto corrente oggetto di causa (per cui è infondata la censura posta con il quinto motivo di appello) dall'altro, merita invece di essere riformata quella che ha integralmente rigettato la domanda di accertamento negativo contestualmente proposta dagli originari attori. Quanto alla prima statuizione, é pacifico, in giurisprudenza, che la domanda di ripetizione di indebito riferita ad un conto corrente ancora in corso è inammissibile ove attenga alle rimesse c.d. ripristinatorie (per le quali non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quelle rimesse, il correntista si limita a ripristinare la provvista, senza determinare alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento) laddove, come recentemente chiarito da Cass. 15/02/2024, n. 4214, può invece essere fondatamente proposta riguardo alle rimesse c.d. solutorie (ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso con il contratto di apertura di credito in conto corrente oppure su un conto corrente ab origine non affidato) le quali, al contrario delle prime, costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca). Nel caso di specie, gli appellanti non hanno dedotto di aver effettuato versamenti solutori, per cui condivisibilmente il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione dagli stessi proposta. Anche nel caso di rapporto ancora aperto, è invece proponibile la domanda di accertamento negativo proposta dal correntista, il quale "potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli " (Cass. S.U. 24418/2010, pag. 10-11; conf.: Cass. 05/09/2018, n. 21646 e Cass. 15/01/2013, n. 798). Nel caso di specie, gli originari attori hanno dunque ammissibilmente proposto detta domanda, ma il Tribunale l'ha disattesa sul presupposto che fosse infondata la contestazione volta all'accertamento della nullità del contratto di apertura del conto corrente per difetto di forma scritta, non essendo la stessa richiesta al momento della sua accensione (1982) mentre quelle relative all'anatocismo ed all'usura erano generiche e prive di prova, non applicandosi, in ogni caso, al rapporto le disposizioni introdotte dalla L 108/96. La Corte non condivide siffatta statuizione in quanto, la mera circostanza che all'epoca di apertura del conto corrente non fosse richiesta la forma scritta quale requisito di validità del contratto, non esclude la nullità degli addebiti per interessi ultralegali ed anatocistici, essendo per i primi prevista la forma scritta ex art. 1284, comma 3, c.c. (cfr. tra le tante, Cass. 07/03/2017, n. 5609) ed essendo i secondi vietati
8 dall'art. 1283 c.c. (almeno sino all'entrata in vigore delle “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori” determinate dal CICR in ottemperanza al disposto del secondo comma dell'art. 120 TUB, introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999, poi sostituito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità del 2014). Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L 154/1992 (con la quale, all'art. 3, è stata introdotta la previsione della forma scritta dei contratti di conto corrente) la circostanza che gli stessi non siano stati stipulati per iscritto non esclude, quindi, la invalidità della previsione di interessi ultralegali ed anatocistici, ponendosi al più un problema di prova della loro concreta applicazione nel corso del rapporto. Analogo problema si pone per le cms, per le ulteriori spese e per le valute applicate nel corso del rapporto, dovendosi escludere la loro debenza in mancanza di prova della relativa pattuizione. Nel caso in esame, come già innanzi rilevato, gli originari attori hanno dedotto l'illegittimità dei suddetti addebiti, in modo specifico e dettagliato (cfr. atto di citazione e prima memoria ex art. 183 c.p.c.) per cui le censure dagli stessi formulate al riguardo non possono considerarsi generiche. Tuttavia, almeno con riferimento al periodo temporale compreso tra la instaurazione del rapporto a quello di stipula del contratto di affidamento del febbraio 2004, non hanno fornito prova degli addebiti illegittimi asseritamente applicati dalla convenuta: non solo non è stato acquisito agli atti il contratto originariamente stipulato e le eventuali integrazioni eventualmente intervenute prima del 2004, ma, soprattutto, non è stata prodotta la serie continua degli estratti conto e la gran parte di quelli scalari, sino alla suddetta data, dai quali avrebbe potuto comunque evincersi l'applicazione di interessi ultralegali, non pattuiti, come pure degli interessi anatocistici e degli ulteriori addebiti asseritamente illegittimi. Né ai fini della di cui trattasi può avere rilievo dirimente l'omessa ottemperanza della all'obbligo di produzione ex art. 210 c.p.c. e, prima ancora, CP_3 all'invito rivoltole rrentista ex art. 119 TUB, atteso che, come di recente affermato dalla Suprema Corte “Il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'articolo 119, comma 4, della legge bancaria (decreto legislativo n. 385 del 1993) che ha natura di diritto sostanziale e ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (Cass. 22/05/2024, n.
9 18227). Sicché, non può censurarsi il contegno della convenuta per non aver CP_3 prodotto il contratto originario di conto corrente e la s tinua degli estratti conto relativi al periodo antecedente al decennio dalla formulazione della relativa richiesta ex art. 119 TUB. La mancata produzione del contratto iniziale e/o della prova delle pattuizioni ivi contenute (avendone gli attori dedotto la mancata conclusione per iscritto, laddove la convenuta si è limitata ad addurre il mancato rinvenimento nella documentazione a suo disposizione) come pure della serie degli estratti conto relativi alla frazione temporale di cui innanzi -il cui onere incombeva agli attori (cfr. al riguardo, tra le tante, Cass. 09/03/ 2021 n. 6480, Cass. 17/04/2020, n. 7895 e Cass. 23/10/2017, n. 24948)- non poteva, comunque, comportare di per sé solo l'integrale rigetto delle domande attoree, stante l'avvenuta acquisizione agli atti di causa del contratto di affidamento del 18.02.2004, delle condizioni economiche del conto affidato, riportate nel documento di sintesi del 08.02.2024, come pure della serie continua degli estratti conto a decorrere da settembre 2004 sino alla data di introduzione del giudizio. Il Giudice di prime cure, in altri termini, non avrebbe potuto addebitare agli attori il mancato assolvimento degli oneri probatori loro carico, ma, tenuto conto dell'avvenuta produzione del suindicato contratto di affidamento e delle condizioni economiche regolanti il conto affidato intervenute l'8.02.2004 nonché degli estratti conto allegati, seppur in modo completo solo a decorrere da settembre 2004, avrebbe dovuto procedere alla delibazione nel merito delle domande attoree sia pur limitatamente all'anzidetto arco temporale. Invero, per giurisprudenza oramai consolidata, il giudice può integrare la prova offerta dal correntista con mezzi di cognizione disposti anche d'ufficio, come la CTU, alla quale può ricorrere anche quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti (cfr., in specie: Cass., n. 31187/2018; Cass., n. 29190/2020; Cass. 04/03/2021, n. 5887) ed avendo, in ogni caso, il correntista la facoltà delimitare l'azione di ripetizione e/o di accertamento negativo a un determinato periodo di svolgimento del rapporto (cfr., in tal senso, tra le ultime, Cass. 04/03/2021, n. 5887). La mancata produzione della serie completa degli estratti non comporta impossibilità di procedere al ricalcolo del saldo finale ma la mera necessità di assumere come punto di partenza il primo degli estratti conto disponibili. La sentenza impugnata va pertanto riformata per il capo in cui ha ritenuto generiche e non provate le domande attoree relative ai dedotti addebiti illegittimi (quelli relativi agli interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto, spese e valute non espressamente pattuite, superamento del tasso soglia) in quanto privi di causa debendi, sia pure entro i limiti temporali innanzi
10 indicati. III)-Procedendo, quindi, a siffatta delibazione, osserva la Corte quanto segue:
-sull'applicazione degli interessi ultralegali. Gli appellanti ne contestano la debenza in quanto non espressamente pattuiti per iscritto. La censura è infondata atteso che nel contratto di affidamento del 18.02.2004 e nel collegato documento di sintesi ne fu prevista la misura -così come accertata anche nella relazione di CTU depositata in atti (pag. 9)- in ragione del 6,125% (effettivo 6,267%) con capitalizzazione trimestrale, entro i limiti dell'affidamento, e del 10,125% con capitalizzazione trimestrale per utilizzi oltre fido eventualmente consentiti.
-sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Risulta dagli atti negoziali testé richiamati che, pur essendo stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, non è stata, tuttavia, convenuta la pari periodicità di quella degli interessi a credito del correntista. Ne consegue la nullità della clausola per violazione del disposto dell'art. 1283 c.c. atteso che, nei rapporti bancari, la nota delibera CICR del 9/02/2000 (emessa in ottemperanza al disposto del secondo comma dell'art. 120 del TUB, introdotto d.lgs. 4/08/1999) ne consentiva la deroga a condizione che fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Detta condizione non è stata prevista nel contratto di affidamento del 18.02.2004 né risulta che, successivamente, sia intervenuta tra le parti espressa convenzione in tal senso, quanto meno sino all'entrata in vigore delle modifiche normative introdotte dalla L 27/12/2013, n. 147, che per il periodo compreso tra il 1°.12.2014 e la data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2016, n. 49 (con la quale è stato sostanzialmente introdotto l'anatocismo annuale) ha ripristinato il divieto di capitalizzazione, così come accertato dalla Suprema Corte, che con sentenza 30/07/2024, n. 21344 ha enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria". La necessità di espresso accordo tra le parti in merito alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è stata prevista dalla giurisprudenza anche per i contratti già in corso alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 2000 (22/04/2000), non essendo stata considerata sufficiente, a tal fine, la pubblicazione sulla G.U. della comunicazione con cui gli istituti di credito davano atto di aderire alla condizione di reciprocità ivi prevista (cfr., in tale senso, tra le tante, Cass. 12/03/2020, n.7105 secondo la quale <la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente, sicché è necessario un nuovo accordo espresso fra la banca ed il cliente>>; conf. Cass. nn: 26769/2019, n.
11 26779/2019).
-sulle commissioni di massimo scoperto (cms). Anche la debenza degli addebiti in conto effettuati dalla convenuta a tale titolo deve considerarsi illegittima, per essere nulle le clausole che la contemplavano sia nel contratto di affidamento del 18.02.2004 che nel documento di sintesi del 08.02.2004 in cui era stata prevista in misura dello 0,625%. senza alcuna ulteriore specificazione. Per costante giurisprudenza di questa Corte < In tema di conto corrente bancario, la commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma ed è validamente pattuita allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità). Di conseguenza le clausole di commissione di massimo scoperto sono da ritenersi nulle per indeterminatezza e comunque per mancanza di causa qualora non sia chiaro, dalla lettura della clausola, se la commissione debba essere calcolata sul picco massimo dell'affidamento utilizzato dal cliente ovvero in percentuale sulla somma effettivamente prelevata nonché la periodicità di c lla commissione>> (così, tra le tante, App. Bari 08/04/2021, n. 681, rel. dott. . Per_2
Nel caso di specie, la clausola in questione, recando soltanto un importo percentuale su cui calcolare la commissione ivi prevista, non risponde ai requisiti di validità suindicati, essendo evidente la sua indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c.. La mancanza di una espressa convenzione scritta intervenuta tra le parti rende illegittime anche le c.d. commissioni disponibilità fondi e di commissione di istruttoria veloce.
-Sulla violazione del tasso soglia. La censura in tal senso formulata dagli appellanti è stata condivisibilmente disattesa dal Giudice di prime cure con riferimento al periodo antecedente al febbraio del 2004, in quanto, essendo stato instaurato il rapporto dedotto in giudizio prime dell'entrata in vigore della L 108/1996, la stessa non trova applicazione ai rapporti preesist raltro, la mancata dimostrazione delle condizioni economiche applicate dalla sino a detta data e la produzione CP_3 soltanto di alcuni estratti conto relativi allo st riodo impedisce di accertare se in concreto vi sia stata violazione di detta normativa, anche con riferimento al periodo successivo alla sua entrata in vigore. Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche per il periodo successivo al 18.02.2004, con riferimento alle pattuizioni contenute nel contratto di affidamento del 18.02.2004, atteso che il tasso degli interessi a debito ivi previsto era del 6,125% (effettivo 6,267%) con capitalizzazione trimestrale, entro i limiti dell'affidamento, e del 10,125% con capitalizzazione trimestrale per utilizzi oltre fido;
quindi, al di sotto del tasso soglia che a quella data -come dedotto dalla stessa parte appellante (cfr. conclusionale del 23.09.2023, pag. 17)- era pari al 14,250%.
12 -sulle spese non pattuite e sulla data delle valute. Sia le prime che le seconde competono alla convenuta solo se espressamente pattuite e con la decorrenza concordata. In tali termini è stato peraltro affidato al nominato ausiliare di ricalcolare il saldo del conto alla data del 14.01.2015, coincidente con l'ultimo addebito precedente all'introduzione del giudizio. Consegue da quanto sopra rilevato ed accertato che la domanda proposta da parte appellante volta alla rideterminazione del saldo banca, come annotato alla suddetta data del 14/01/2015, deve essere accolta, espungendosi, in quanto non dovuti, tutti gli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni, spese e valute non pattuite a decorrere dal 18/02/2004. IV)-Tra i vari quesiti posti al nominato ausiliare, come riportati nella richiamata ordinanza di nomina del 25.10.2022 e relativa integrazione del 16.12.2022, vi è stato quello di ricalcolare il saldo del conto per il periodo suindicato applicando i tassi pattuiti nel contratto del 18.02.2004 o quelli migliorativi successivamente applicati dalla banca, con espunzione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto nonché delle spese e valute non espressamente pattuite, predisponendo a tal fine un apposito conteggio alternativo che tenesse conto dei detti criteri. In risposta al quesito, il CTU ha sviluppate n. 3 distinte ipotesi di ricalcolo, indicando come ipotesi “A” quella corrispondente ai criteri suindicati (cfr. relazione di CTU pagg 10/14 e tabella A allegata alla stessa). Il saldo rideterminato all'esito del ricalcolo risulta essere di € 6.534,10 a debito del correntista laddove il saldo banca risultava essere di € 13.589,51, sempre a debito del correntista. Tra le tre ipotesi di ricalcolo sviluppate dal CTU vi è anche la seconda (indicata come lett. “B” e sviluppata nella tabella “B” allegata alla relazione peritale, che, fermi i criteri di cui all'ipotesi “A”, considera anche le rimesse solutorie effettuate nel periodo antecedente alla data del 25/03/2005 (in quanto coperta dalla prescrizione decennale eccepita dalla convenuta) calcolate sul saldo rettificato e non sul saldo banca. All'esito di tale ricalcolo, il CTU, espunte le rimesse prescritte, ha rideterminato il saldo del conto alla data del 14/01/2015 in € 6.909,22. Ritiene la Corte di aderire a tale ultima ipotesi di ricalcolo per essere fondata (contrariamente a quanto assunto dagli appellanti con il settimo motivo di gravame) l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie antecedenti al decennio precedente la data della domanda, trattandosi di rimesse oramai non più ripetibili e/o recuperabili (cfr. in tema Cass. 10/06/2024, n.16113) condividendosi pienamente le risultanze della CTU in quanto conformi ai quesiti posti oltre che puntuali, esaustive ed esenti da evidenti errori logici o di calcolo. Tanto anche con riferimento alla risposta data
13 dall'ausiliare alle osservazioni critiche formulate dai consulenti delle parti, alle quali si rinvia (cfr. relazione di CTU, pagg. 15/16). In definitiva, per le esposte considerazioni, deve ritenersi accertato che, alla data della 14/01/2015 (corrispondente a quello risultante alla data di introduzione del giudizio) il saldo registrato dal conto oggetto di causa era di € 6.909,22 a debito del correntista, in luogo di quello maggiore di € 13.589,51, registrato a quella data dalla banca. Ne consegue che, accogliendosi l'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la domanda di accertamento negativo proposta dai correntisti va accolta, rideterminandosi in € 6.909,22 a debito dello stesso correntista il saldo del conto corrente dedotto in giudizio alla data di proposizione della domanda. V)-fondata e meritevole di a e la doglianza posta con il terzo motivo di gravame, atteso che (alla quale la Banca aveva intimato Controparte_5 stragiudizialmente, nell'asseri sore, il pagamento delle somme a debito del correntista) era senz'altro legittimata ad eccepire l'insussistenza del paventato obbligo di garanzia a suo carico, per insussistenza della relativa pattuizione (avendo dedotto di non aver mai avuto contezza dell'assunzione di un obbligo in tal senso) o per l'invalidità della stessa ove in ipotesi intervenuta. La convenuta, sebbene oneratavi ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non ha prodotto CP_3 alc mento relativo all'assunzione dell'obbligo in questione, assumendo di non averlo rinvenuto nei propri archivi. Sicché a fronte della mancata produzione dell'atto di assunzione della garanzia e/o di prova della sua esistenza e delle relative condizioni (prova per la quale non è richiesta la forma m) nessun obbligo di garanzia può ritenersi insorto a carico di dovendosi, di conseguenza, ritenere infondata la pretesa Controparte_5 rivoltale volta a conseguire dalla stessa il ripianamento della debitoria del correntista. VI)-Le superiori statuizioni consentono di ritenere assorbito l'ottavo motivo di gravame, non essendo stata peraltro riproposta dall'appellante l'eccezione di decadenza dalla contestazione degli estratti conto. L'accoglimento dell'appello nei termini suindicati impone una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, caratterizzato dall'accoglimento, per quanto di ragione, delle domande formulate dagli originari attori, ne impone la liquidazione a carico dell'appellata, nella misura liquidata in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/2014 e s.m., in base al valore della causa, come desunto dalla differenza tra il saldo banca e quello effettivo accertato alla data di proposizione della domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di e, ronunciando su e Parte_1 Parte_2 di c Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
14 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 3174 resa dal Tribunale di Bari il 19.07.218, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide: 1)-accoglie l'appello per i motivi esposti in motivazione e, per l'effetto, in riforma parziale accerta e determina in € 6.909,22 il saldo a debito di del rapporto di conto corrente n. 5298, dedotto Parte_1 in giudi nda;
(b) dichiara insussistente l'obbligo di fideiussione a carico di Parte_2
2)-condanna l'appellata a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per compensi, in € 4.237,00, quanto al primo grado, ed in € 5.000,00, quanto al secondo grado, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta, e rimborso dei contributi unificati versati per entrambi i gradi del giudizio;
3)- conferma, per il resto, l'impugnata sentenza. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 11 marzo 2025 Il Presidente Dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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