CA
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/09/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio di rinvio iscritto al n. r.g. 1172/2024, conseguente all'ordinanza della
Corte di Cassazione n.5364/2024, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n.2155/19, introdotto
DA
, in persona del l.r. p.t., Parte_1
con sede legale in Vinci (FI), località Sovigliana, via L. Da Vinci 347, CF/P.IVA
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Maurizio P.IVA_1
Zeoli (CF ) e dall'avv. Daniela Sarracino (C.F. C.F._1 C.F._2
), con studio in Benevento, via L. Pirandello 18 (indirizzi PEC:
[...] Email_1
e , giusta procura alle liti rilasciata su fo-
[...] Email_2
glio separato allegato telematicamente all'atto di riassunzione.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
1 , con sede in AR, Via Università, n. 1, Controparte_1
C.F. e numero di iscrizione Registro Imprese di AR , P. Iva P.IVA_2 P.IVA_3
in persona del procuratore speciale Dott.ssa , munita dei necessari poteri Controparte_2
in forza di procura notarile del Notaio Rep. n. 50.944 e Racc. n. 18.985 Persona_1
del 16 ottobre 2024, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio riassunto, dall'Avv. Francesco Mocci (C.F. C.F._3
) del Foro di Nuoro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso
[...]
Europa, 23 (indirizzo PEC: . Email_3
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Nel termine fissato per il deposito delle note ex art.127 ter cpc (27.6.2025) ha preci- sato le conclusioni la sola convenuta in riassunzione nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese avversarie per il periodo anteriore al 16 settembre 2003, per tutti i motivi esposti in atti;
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dalla socie- tà appellante in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili, prescritte e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
IN VIA SUBORDINATA: - nel- la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridurre l'importo da corri- spondere all'attore secondo i criteri indicati in atti, disponendo - in ogni caso - le opportu- ne compensazioni;
IN VIA ISTRUTTORIA: - respingere tutte le istanze istruttorie formulate dall'attrice, per le ragioni esposte in atti;
2 IN OGNI CASO: - condannare l'attrice al pa- gamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
I. I precedenti gradi di giudizio.
1. Con ordinanza in data 15.11.2015, pronunciata su ricorso ex art.702 bis cpc pro- posto da con socio unico nei confronti di Parte_1 Controparte_3
il Tribunale di Firenze accoglieva le azioni di nullità parziale e di inde-
[...]
bito oggettivo dalla prima proposte, in relazione al conto corrente bancario n.1223300003
119 e al collegato conto anticipi n.122330810504, intercorsi tra le parti e chiusi nel settem-
2 bre 2010, nonché l'eccezione di prescrizione decennale proposta dalla banca, e così statui- va:
(a) in difetto di dimostrazione da parte della ricorrente dell'esistenza di un affida- mento per apertura di credito, tutte le rimesse devono ritenersi solutorie, sicché è prescritto il diritto alla ripetizione di quelle effettuate in epoca anteriore al 16/9/2003 (ovvero oltre i dieci anni prima della proposizione della domanda giudiziale - ricorso depositato in data
16.9.2013);
(b) la disciplina dei rapporti bancari, ai fini del ricalcolo, andava ricostruita in questi termini:
1) per il periodo anteriore al 2.6.1998, in assenza di pattuizioni per iscritto, si dove- vano applicare i tassi legali ed espungere oneri, spese, commissioni e giorni valuta non pat- tuiti;
2) per il periodo successivo al 2/6/1998 trovavano applicazione le condizioni eco- nomiche pattuite dalle parti e documentate in atti;
3) per il periodo ante delibera CICR 2000, l'anatocismo andava escluso siccome il- lecito, mentre per il periodo successivo la banca si era adeguata alle prescrizioni della pre- detta delibera e, quindi, andava conteggiato;
4) non era dovuto alcun interesse per i trimestri in cui la banca aveva applicato inte- ressi usurari.
Accolta la ricostruzione effettuata dal TU sulla base di questi parametri, il tribuna- le condannava la banca a pagare a favore della ricorrente la somma di euro 3.028,25, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese di giudizio.
2. Proponeva appello nei confronti di Parte_1 Controparte_4
(poi ), che nel more aveva incorporato
[...] Controparte_1 [...]
, censurando unicamente il capo della decisione di primo Controparte_3
grado che aveva accolto l'eccezione di prescrizione decennale.
Con la sentenza n.2155/2019 del 17/9/2019 la Corte d'Appello di Firenze respinge- va tutti i motivi d'appello, sia il primo motivo, con cui era riproposta la questione della non corretta formulazione dell'eccezione di prescrizione in difetto della compiuta indicazione da parte delle banca delle singole rimesse solutorie, sia i rimanenti motivi, con i quali, in
3 sintesi, l'appellante sosteneva che sulla base della documentazione in atti fosse dimostrato l'affidamento dei conti de quibus mediante apertura di credito.
3. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassa- Parte_1 zione affidandosi a undici motivi. Con l'ordinanza n.5364/2024 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione impugnata, rinviando alla CdA di Firenze in diversa compo- sizione. In sintesi, la Corte di legittimità ha respinto i primi due motivi, con cui era denun- ciato il vizio di motivazione apparente, ha accolto i motivi dal terzo al settimo, afferenti alla medesima questione della prova dell'apertura di credito, e ha dichiarato assorbiti, per l'effetto, i rimanenti motivi.
In particolare, la Corte di Cassazione, richiamati i principi che governano il riparto dell'onere della prova nella materia de qua, ha così motivato:
“[…]
3.5. Tanto premesso, nella controversia in esame, la corte di appello, nel re- spingere il gravame di avverso l'ordinanza decisoria di primo Pt_1 Parte_1 grado, ha ribadito la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata (ed accolta dal tribunale), in primo grado, da (poi incorporata, Controparte_3
per fusione, da in relazione alle rimesse anteriori al decennio. Controparte_5
3.5.1. La sentenza oggi impugnata poggia, sostanzialmente, su un duplice assunto:
i) il primo, secondo cui, «Stante la difesa svolta dalla banca, incentrata sull'eccezione di prescrizione, deve intendersi, quindi, che la sussistenza di un contratto di apertura di cre- dito sia evidentemente contestata, fosse anche implicitamente, essendo incompatibile con la difesa svolta dal predetto istituto»; ii) il secondo, per cui, nella specie, nessuna prova ade- guata la società appellante, gravata del corrispondente onere, aveva fornito circa il fatto che il conto dalla stessa intrattenuto presso la banca odierna controricorrente fosse stato assistito, durante la sua operatività, anche da un contratto di apertura di credito, da dimo- strarsi, ad avviso della corte distrettuale, unicamente mediante la produzione del corri- spondente documento contrattuale, irrilevanti dovendosi considerare, invece, «le cosiddette
“prove indirette” (ossia le evidenze degli estratti conto, i riassunti scalari, i report della
Centrale rischi, la stabilità dell'esposizione che ne evidenzia il carattere non occasionale,
l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto). La Cor- te di cassazione ha difatti sancito l'irrilevanza del cosiddetto “fido di fatto” […]».
4
3.6. Entrambi tali assunti, tuttavia, non meritano seguito.
3.6.1. Invero, l'assoluta apoditticità del primo di essi, già ne esclude la possibilità di sua condivisione, rimanendo del tutto oscure le ragioni per cui la formulazione dell'eccezione di prescrizione, da parte della banca, sia incompatibile, di per sé, con la sussistenza di un contratto di apertura di credito.
3.6.2. Quanto al secondo, invece, lo stesso mostra di non aver in alcun modo consi- derato che, perché vi sia apertura di credito in conto corrente, rileva la pattuizione ‒ gene- ralmente formale, ma pur sempre realizzabile per facta concludentia – di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive. In altri termini, è scontato che
l'apertura di credito richieda la forma scritta ai sensi dell'articolo 117 del testo unico ban- cario. Tuttavia, la norma stabilisce anche che il C.I.C.R., mediante apposite norme di ran- go secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta.
3.6.3. Questa Corte, del resto, ha affermato (cfr. Cass. n. 14470 del 2005) che, «in materia di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, della legge n. 154 del 1992 e, successivamente, l'art. 117, comma 2, del T.U.B., nella parte in cui dispongono che il C.I.C.R. può prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, pos- sono essere stipulati in forma diversa da quella scritta, attribuiscono a detto Comitato in- terministeriale il potere - da questo conferito alla Banca d'Italia - di emanare disposizioni che integrano la legge e, nei limiti dalla stessa consentiti, possono derogarvi e che, perciò, costituiscono norme di rango secondario, la cui legittimità non è esclusa dalla mancata in- dicazione delle motivate ragioni tecniche della deroga, dovendo l'onere della motivazione ritenersi adempiuto mediante l'indicazione del tipo di contratto e la precisazione che esso deve riferirsi ad operazioni e servizi già individuati e disciplinati in contratti stipulati per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittime le disposizioni [...] in forza delle quali il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto, a pena di nullità)». Tale principio, poi, è stato successivamente puntualizzato da Cass. n.
27836 del 2017, nel senso che deve essere correttamente inteso perché, com'è stato preci- sato, anche successivamente, da questa stessa sezione, «l'intento di agevolare “particolari
5 modalità della contrattazione" non (può) comportare – in una equilibrata visione degli in- teressi in campo [...] – una "radicale" soppressione della forma scritta, ma solo una relati- va attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi […] la necessaria indicazione delle condizioni economiche del contratto ospitato (Cass., Sez. 1, sent. n. 9068 del 2017; e si veda altresì Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7763 del 2017 che ha respinto il ricorso incidenta- le formulato da una banca, avendo il giudice di merito rilevato la carenza sia di una stretta connessione funzionale ed operativa tra il contratto di apertura di credito e quello di conto corrente, sia di una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile da quello formato per iscritto)». Indirizzo ermeneutico, questo, che ha avuto, poi, ulteriore se- guito (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13063 del 2023; Cass. n. 926 del
2022), sicché può concludersi nel senso che, sia nel vigore della legge n. 154 del 1992, che del successivo d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), in forza della delibera del C.I.C.R., il con- tratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità.
3.7. L'impugnata decisione della corte distrettuale, dunque, per come concretamen- Con te motivata, si rivela, per ciò solo, in palese contrasto con i princìpi tutti fin qui esposti.
[..
, infatti, muovendo dal duplice (ma errato, per quanto si è finora riferito) presupposto di cui si è detto al precedente § 3.5.1. di questa motivazione, non ha conseguentemente valu- tato se il materiale probatorio complessivamente sottopostole dalle parti, - oggi richiamato
(ed ivi riprodotto nei suoi aspetti essenziali) dalla società ricorrente soprattutto nel suo quinto motivo. In particolare: i) «n. 4 contratti di conto corrente del 19.08.1996 e del
02.06.1998 […] laddove è previsto, espressamente, quanto segue: "Le aperture di credito che la Società concede in conto corrente al Correntista sono soggette alle seguenti statui- zioni: a) Il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità, b) se l'apertura di credito è
a tempo determinato il correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, c) la
Società ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla apertura di credito per il paga- mento di quanto dovuto sarà dato al Correntista un preavviso non inferiore a un giorno.. d)
6 in ogni caso il recesso ha effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito con- cesse... e) le eventuali disposizioni di scoperto che la società ritenesse di eseguire ... non comportano il ripristino dell'apertura di credito: f) l'eventuale scoperto consentito oltre il limite di apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite»; ii) n. 2 schede condi- zioni economiche, depositate, peraltro, dalla stessa banca, una per il conto ordinario e l'al- tra per il conto anticipi, firmate ed allegate ai contratti di conto corrente (richiamate, del resto, nel corpo della c.t.u.), datate 2.6.1988, dalle quali risulta la stipula di apposite pat- tuizioni per “Tasso Apertura di credito”, ivi specificato, per il conto ordinario all'8%, e, per quello anticipi, al 6,25%, nonché per “Tasso per scoperto di conto”, più alto dell'altro, evidentemente da applicare per le esposizioni oltre i limiti del fido, ivi fissato, per il conto ordinario, nella misura dell'11%, e, per il conto anticipi, del 7.250% – compreso quello
(certificazione proveniente dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia circa l'esistenza di un fido accordato alla correntista, almeno dal 1995, dalla Controparte_7
poi incorporata, per fusione, da di circa €
[...] Controparte_5
180.000,00) allegato alla consulenza di parte attrice, fosse idoneo, o meno, a far ritenere comunque dimostrata (anche in mancanza del corrispondente, specifico documento con- trattuale) l'esistenza, per tutta o parte della durata del rapporto di conto corrente de quo, di un affidamento a quest'ultimo collegato (considerato, peraltro, che il giudice del merito
è tenuto a valorizzare la prova ritualmente acquisita al riguardo, indipendentemente da una specifica allegazione dei correntista circa la stipula del contratto in questione. Cfr.
Cass. n. 31927 del 2019; Cass. n. 10026 del 2023), con le conseguenti ripercussioni, nell'ipotesi positiva, sull'eccezione di prescrizione decennale formulata dalla banca origi- naria convenuta con riferimento alla domanda di ripetizione di indebito della odierna ri- corrente”.
II. Il giudizio riassunto.
4. ha riassunto tempestivamente il giudizio, insistendo, Parte_1 in sintesi, per il rigetto dell'eccezione di prescrizione, sull'assunto che i conti fossero stati affidati per tutta la loro durata, e per l'accoglimento della domanda di indebito oggettivo per l'importo di euro 133.709,95, oltre interessi dalla chiusura dei conti al saldo effettivo,
7 come risultante dal terzo conteggio elaborato dal TU in primo grado (quello corrisponden- te alla sentenza di primo grado fatta eccezione per l'esclusione della prescrizione).
Nell'atto di riassunzione ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ in parziale riforma del provvedimento impugnato, accogliere la domanda proposta in 1 grado e di seguito espressamente precisata e, quindi, respinta ogni contraria istanza , eccezione e deduzione, accertare che la convenuta Banca, nel corso dei rapporti di conto corrente ed apertura di credito identificati con i numeri 1223300003119 e 122330810504 ha applicato: -- voci di debito effettivamente non dovute a causa della mancata preventiva valida pattuizione delle relative clausole , ovvero sulla base di clausole, usi , e/o condizioni da dichiarare nulle, il- legittime, inefficaci , per interessi ultra legali, capitalizzazione infrannuale degli interessi, commissioni di massimo scoperto , sistema di valute fittizie , spese , competenze o commis- sioni applicate peraltro in violazione delle norme e dei principi sulla trasparenza e corret- tezza nei contratti in generale ed in quelli bancari in particolare , in mancanza di adeguata comunicazione;
-- in ogni caso e comunque interessi e/o commissioni di massimo scoperto in misura illegittima, perché determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo; -- un tasso effettivo globale (TEG) trimestrale non rispondente ai limiti fissati dai D.M. di periodo emanati dal Ministero del Tesoro trimestralmente in at- tuazione della legge 108/96 in materia di USURA;
e per l'effetto condannare la
[...]
, società incorporante la , Controparte_4 Controparte_3
in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di parte appellante delle somme versate e non dovute, risultanti dalla ricostruzione del conto corrente oggetto di causa operata dal TU in I grado, eliminando gli addebiti conseguenti alle clausole inde- bite innanzi evidenziate, nella misura stabilita ivi nella III ipotesi di calcolo, per un totale di euro 133.709,95, oltre interessi maturati dalla chiusura del conto (30/09/2010) all'effettivo soddisfo, dedotto quanto nelle more eventualmente saldato ed accettato a titolo di acconto in esecuzione dell'ordinanza oggi impugnata, ovvero in quella diversa misura a stabilirsi anche eventualmente all'esito di un supplemento di TU per le questioni di segui- to reiterate, con riserva di gravame in caso di accertamento inferiore al richiesto, in ogni caso con maggiorazione di interessi dalla maturazione al soddisfo. Con condanna al pa- gamento delle spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio, nella misura corri-
8 spondente al valore di condanna ivi comprese le spese sostenute per la procedura di me- diazione come in atti documentate, con maggiorazione di rimborso forfettario, iva e cpa con distrazione”. Con ogni più ampia riserva e salvezza. IN VIA ISTRUTTORIA In via su- bordinata e salvo gravame, qualora codesta ecc.ma Corte ritenesse, per assurdo, ammissi- bile l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca e che, pure in presenza della prova documentale e indiretta dell'affidamento peraltro mai contestato e finanche riconosciuto dalla stessa banca, la controparte non fosse comunque onerata dall'obbligo di specificare
l'eccezione di prescrizione con il limite del fido ed il superamento dello stesso, in quel ca- so, si chiede disporsi nuova convocazione del TU affinché esegua la verifica della pre- scrizione nel rispetto dei criteri stabiliti dalle SS.UU. n.24418/2010 e dalle sentenze della
Cassazione nrr. 9421/2020 e 3858 del 2021 totalmente disattesi in primo grado e quindi: -- tenendo conto che la misura del fido nel periodo sottoposto a verifica della prescrizione corrisponde alle somme di volta in volta utilizzate dalla correntista oppure agli Accordati indicati nei prospetti mensili della della Visura della Controparte_3
Centrale Rischi della Banca d'Italia prodotta dall'esponente; -- verificando l'eventuale su- peramento del fido dopo aver depurato il saldo di conto corrente dalle accertate poste ille- gittime (dunque sul cd. saldo ricostruito); -- considerando ai fini della prescrizione le sole rimesse immediatamente successive all'addebito delle competenze, -- considerando even- tualmente prescritte la sola parte eccedente (ovvero l'extra fido) e non l'intera rimessa”.
5. Si è costituita nel giudizio riassunto , chiedendo: in te- Controparte_1
si, che fosse ribadita la prescrizione per il periodo antecedente al 16 settembre 2003, con conseguente rigetto della domanda avversaria;
in subordine, che fosse ridotto l'importo da corrispondere, tenendo conto della distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie e dispo- nendo, in ogni caso, le opportune compensazioni con il maggior credito vantato dalla banca in ragione del mutuo contestato.
6. Acquisiti i fascicoli di ufficio dei precedenti gradi, la causa, senza attività istrutto- ria, è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 1.7.2025 sulle conclusioni della sola parte convenuta in riassunzione, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazio- ne scritta, con la concessione di termini ridotti per il deposito di conclusionali e repliche (D
20+20).
9 Ha depositato comparsa conclusionale la sola parte convenuta in riassunzione, la quale, con tale atto, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio ex art.348 cpc sul rilievo che una volta notificata la riassunzione, non ha più preso parte atti- Pt_1
va al presente giudizio, che non ha più coltivato, neppure mediante il deposito di note scrit- te, risultando assente sia all'udienza di trattazione del 15 gennaio 2025 che a quella succes- siva, di precisazione delle conclusioni, del 27 giugno 2025, entrambe disposte in modalità
“trattazione scritta”. Ha invocato, pertanto, l'applicazione dell'art. 348, comma 2, c.p.c., chiedendo, in tesi, che il procedimento sia dichiarato improcedibile e, in subordine, ove la
Corte non ritenga di poter dichiarare l'improcedibilità, che la causa venga rimessa in istrut- toria al fine di disporre il rinvio all'udienza “successiva” prevista dall'art. 348, comma 2,
c.p.c., previa revoca del provvedimento di assunzione in decisione.
Ha depositato comparsa di replica l'attrice in riassunzione, la quale, in via prelimi- nare, si è associata alla richiesta formulata in via subordinata da , di remis- Controparte_1
sione in istruttoria al fine della fissazione dell'udienza prevista dall'art.348, co.2 cpc. Nel merito ha insistito nelle conclusioni rassegnate nella citazione in riassunzione.
Motivi della decisione
1. L'eccezione d'improcedibilità del giudizio riassunto, coltivata da Controparte_1
con la comparsa conclusionale, è destituita di fondamento, essa muovendo dall'erroneo presupposto che l'art.348 cpc, dettato per l'appello, trovi applicazione al giudizio di rinvio.
Invero, non tutte le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la
Corte di cassazione rinvia la causa sono applicabili al giudizio di rinvio, ma soltanto quelle che sono compatibili con la struttura e la funzione di tale giudizio, che è una mera prosecu- zione dell'originario giudizio (fase rescissoria a seguito del giudizio rescindente svolto dal- la Corte di Cassazione) in cui le parti conservano la posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese in precedenza (fatta eccezione per l'ipotesi in cui la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza della Corte di Cassazione).
E' noto, ancora, che la riassunzione può essere disposta ad opera anche di una sola delle parti ed anche ad opera della parte che è rimasta soccombente all'esito del giudizio di cassazione e, una volta effettuata, pone le parti nella medesima posizione originaria
10 (art.394, co.2 cpc), imponendo al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, questi è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti
(finanche della stessa parte appellante nel procedimento originario), a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr., fra le altre, Cass. civ. 24366/15; 4070/19; 12065/24).
Rispetto a simile struttura e funzione è evidente, ad esempio, che la citazione in riassunzione, di cui all'art.392, co.2 cpc, che non introduce un nuovo giudizio d'appello, non richiede l'avvertimento previsto dagli artt.342 e 163, co.3 n.7 cpc - avvertimento che in simile contesto non avrebbe alcun significato -, avendo tale atto unicamente la funzione di riattivazione e prosecuzione della fase rescissoria del giudizio.
Così come, venendo al tema specifico, è evidente che, non essendovi più una sen- tenza di primo grado (che è stata riformata da quella d'appello, poi cassata, e che non rivive per effetto della cassazione della decisione di appello), la sanzione dell'art.348 c.p.c., che porta al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non è applicabile.
In questo senso, già Cass. civ. 11881/93 ebbe ad affermare che “l'improcedibilità dell'appello, comportando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non può essere dichiarata nel giudizio di rinvio, giacché tale effetto è inammissibile rispetto alla sentenza di primo grado riformata in appello, essendo la stessa ormai definitivamente ca- ducata, senza possibilità di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di secon- do grado” e, prima ancora, Cass. civ. n.3676-1981 ebbe a precisare che la “mancata Costi- tuzione nel giudizio di rinvio, di alcune delle parti che furono appellanti nel pregresso giu- dizio di secondo grado, non dà luogo ad improcedibilità di detto giudizio, relativamente al quale non trova applicazione l'art 348 cod proc civ.”.
Non trovando applicazione l'art.348 cpc, non rileva l'inattività della parte riassu- mente ex se, ma può rilevare l'inattività di tutte le parti del giudizio, in tal caso soltanto po- tendosi procedere all'estinzione del giudizio per mancata partecipazione attiva delle stesse.
Nel caso in esame, tuttavia, , che avrebbe potuto favorire l'estinzione del Controparte_1
giudizio, non depositando le note scritte ex art.127 ter cpc, ha partecipato attivamente allo stesso, depositando le note sia per l'udienza del 15 gennaio 2025 che per l'udienza succes-
11 siva del 27 giugno 2025, con le quali ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclu- sioni.
Infondata, per le medesime ragioni, è la richiesta subordinata di di Controparte_1
rimessione della causa sul ruolo per la fissazione della seconda udienza ex art.348 cpc.
Come sopra osservato, tale disposizione non è applicabile al giudizio di rinvio.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che parte riassumente ha precisato nell'atto di riassunzione le conclusioni come se i precedenti gradi di giudizio non ci fossero stati. In realtà, avendo essa proposto appello soltanto sul capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto che i contratti di conto corrente non fossero affidati e, quindi, che tutte le rimesse confluite sul conto avessero natura solutoria, l'unica questione che residua all'esito della cassazione con rinvio, è giustappunto questa: si tratta di verificare se i conti fossero o meno affidati ai fini della corretta applicazione dell'eccezione di prescrizione.
Anche la questione in punto di corretta proposizione (e, quindi, di ammissibilità) dell'eccezione di prescrizione è preclusa in questa sede. La questione è stata già decisa dal giudice d'appello, che l'ha respinta (v. pag.
4-6 della sentenza che ha respinto il motivo alla luce del noto arresto delle S.U. del 2019), e non è stata oggetto di ricorso per cassazione, formandosi, pertanto, sul punto, il giudicato interno.
3. Ancora in via preliminare, è inammissibile l'eccezione di compensazione propo- sta da parte convenuta in riassunzione nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costi- tuzione depositata in questo giudizio.
Nelle conclusioni la banca chiede che, in caso di accoglimento della domanda attri- ce, siano operate le opportune compensazioni con il maggior credito da essa vantato in ra- gione del mutuo contestato.
Nella parte espositiva della comparsa di costituzione non si fa accenno però ad al- cun credito nascente da un contratto di mutuo, che nemmeno è indicato.
L'eccezione è formulata in termini generici. Inoltre, dall'esame degli atti dei prece- denti gradi di giudizio, non risulta che simile eccezione fosse stata proposta in primo grado o in quello d'appello.
12 L'eccezione è pertanto inammissibile: la sua proposizione viola il disposto dell'art.394 c.p.c. (né l'esigenza della sua proposizione è sorta dalla cassazione della sen- tenza d'appello); in ogni caso, essa è formulata in termini generici e aspecifici.
4. Alla luce dei principi fissati a questo giudice di rinvio dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra richiamata, si tratta di verificare se il complessivo materiale probatorio in atti consenta di ritenere dimostrato che i rapporti di conto corrente per cui è causa fossero affidati o meno, in che misura e a partire da quale data.
Nel rispondere a tale interrogativo vanno valorizzati i seguenti elementi:
1) oggetto di causa sono il conto corrente bancario n.1223300003119 (infra conto
3119) e il conto anticipi n.122330810504 (infra, conto 810504);
2) la documentazione bancaria in atti, relativa a tali conti, è costituita:
2.1.) quanto al conto ordinario nr.3119, da copia di tre documenti contrattuali, re- canti data 23/06/1988, 19/06/1996, 02/06/1998, prodotti da parte attrice. Nessuno di questi contratti contiene delle pattuizioni specifiche delle condizioni economiche applicate (tassi, spese, commissioni, valute, periodicità di capitalizzazione degli interessi), ma solamente le condizioni generali che disciplinano il rapporto. La banca ha prodotto copia del contratto di apertura del conto ordinario nr. 3119 del 02/06/98, già depositato dalla società attrice. Ri- spetto a quest'ultimo, il documento contrattuale depositato dalla banca è composto anche dalla scheda delle condizioni economiche da applicarsi al rapporto: Tasso creditore:
0,250% - Tasso passivo sull'apertura di credito: 8,00% - Tasso passivo sullo scoperto di conto: 11,00% -Commissione di Massimo Scoperto: 0,150% su base trimestrale - Periodici- tà di capitalizzazione degli interessi: Trimestrale per gli interessi passivi ed annuale per quelli attivi- Spese tenuta conto e singole operazioni: sono indicate le spese per ciascuna ti- pologia di operazione - Valute: sono indicate le valute da applicarsi alle diverse tipologie di operazioni;
2.2.) quanto al conto anticipi nr. 810504, da due documenti contrattuali, datati ri- spettivamente 02/06/1998 e 19/06/1996, prodotti da parte attrice. Nessuno di questi docu- menti contiene pattuizioni specifiche ma solamente le condizioni generali. La banca ha in- vece prodotto il contratto di apertura del conto anticipi nr. 810504 del 02/06/98, già deposi- tato dalla società attrice. Rispetto a quest'ultimo, il documento depositato dalla banca è
13 composto anche dalla scheda delle condizioni economiche da applicarsi al rapporto: Tasso creditore: 0,250% - Tasso passivo sull'apertura di credito: 6,25% - Tasso passivo sullo sco- perto di conto: 7,25% - Commissione di Massimo Scoperto: 0,050% su base trimestrale o
Periodicità di capitalizzazione degli interessi: Trimestrale per gli interessi passivi ed annua- le per quelli attivi, quindi in regime di non reciprocità - Spese tenuta conto e singole opera- zioni: sono indicate le spese per ciascuna tipologia di operazione - Valute: sono indicate le valute da applicarsi alle diverse tipologie di operazioni;
2.3.) quanto al conto ordinario nr.3119, da copia degli estratti conto e scalari inte- ressi per il periodo compreso tra il 01/01/1992 ed il 30/09/10. Fino al IV° trimestre del
1993, gli scalari non contengono anche il prospetto delle competenze addebitate ma solo il ricalcolo dei saldi per valuta;
2.4.) quanto al conto anticipi nr.810504, da copia degli estratti conto e scalari inte- ressi per il periodo compreso tra il 01/01/1992 ed il 17/09/10. Anche in questo caso, fino al
IV° trimestre del 1993, gli scalari non contengono anche il prospetto delle competenze ad- debitate ma solo il ricalcolo dei saldi per valuta;
2.5.) il report della Centrale Rischi della Banca d'Italia dal dicembre 1995 in poi.
L'esame di questi documenti consente di svolgere queste considerazioni:
i. tanto il conto ordinario nr.3119, quanto il conto anticipi nr.810504, sono stati conclusi in data antecedente all'entrata in vigore, dapprima, della legge 154/1992 e poi del testo unico bancario (d.lgs. 385/1993 – infra, TUB); per il conto ordinario è prodotta copia del contratto del 1988, priva delle condizioni economiche;
per il conto anticipi è prodotta copia dell'estratto conto al 1.1.1992, da cui risulta che il conto era già operativo a quella data (la prima movimentazione riporta la chiusura del conto anticipi al 31.12.1991).
All'epoca, la conclusione dei contratti bancari, compresa l'apertura di credito, non richie- deva la forma scritta ad substantiam. Nel corso del rapporto le parti hanno ridefinito le condizioni come risulta dai contratti, relativi agli stessi conti, conclusi in epoca successiva e sopra richiamati. Tuttavia, gli unici contratti che contengono le condizioni economiche dei rapporti, ordinario e anticipi sbf, sono quelli conclusi in data 2.6.1998.
ii. Questi ultimi documenti contrattuali, sottoscritti in data 2.6.1998, tanto per il conto ordinario, quanto per il conto anticipi, prevedono una differenziazione del tasso
14 d'interesse a debito tra interessi sull'apertura di credito (il tasso è più basso) e interessi sul- lo scoperto (o oltre il fido, il tasso in tal caso è più alto). L'art.6 delle condizioni generali del contratto disciplina il funzionamento del conto per il caso in cui la banca avesse conces- so l'apertura di credito.
iii. Con riferimento alla , con cui erano intratte- Controparte_3
nuti ab origine i contratti de quibus, poi incorporata in , dal report alla cen- Controparte_1
trale rischi, risulta che la banca, con riferimento alla categoria dei rischi a revoca che, se- condo la stessa definizione contenuta nel report, è costituita dai “ Finanziamenti utilizzabili dal cliente nei limiti fissati contrattualmente per i quali l'intermediario si riserva la facoltà di recedere anche se non esiste una giusta causa (ad es. apertura di credito in conto cor- rente a tempo indeterminato)”, ha comunicato l'esistenza di un accordato/accordato opera- tivo pari ad euro 25.823,00, sin dalla prima rilevazione.
Invece, quanto ai rischi autoliquidanti, ovvero ai “Finanziamenti che il cliente ha ricevuto poiché ha ceduto all'intermediario prima della scadenza i crediti da lui vantati verso terzi soggetti. Tali finanziamenti sono rimborsati attraverso la riscossione da parte dell'intermediario di tali crediti (ad es. operazioni di anticipo su fatture, operazioni di fac- toring, cessione del quinto dello stipendio)” (v. legenda del report), le comunicazioni sono sistematiche soltanto a partire dal giugno 1998. Per i mesi precedenti non sono presenti se- gnalazioni per i mesi da gennaio a maggio 1998 e per i mesi da dicembre 1997 a febbraio
1997, per i mesi ancora più risalenti la segnalazione è incerta essendo usata la formula ge- nerica smobilizzo crediti. Inoltre, per i mesi a partire dal giugno 1998 il dato oggetto di co- municazione varia di mese in mese. La banca, in sostanza, comunica l'anticipazione s.b.f. effettuata nel mese. Da tale dato non è possibile desumere che il conto fosse affidato. Peral- tro, come si dirà fra poco, l'esame degli estratti conto evidenzia che le competenze maturate sul conto anticipi erano regolate sul conto corrente ordinario (e, quindi, il conto anticipi funzionava come conto tecnico), sicché è all'affidamento di quest'ultimo che occorre guar- dare per l'azione di indebito oggettivo. iv. L'esame degli estratti conto evidenzia, quanto al conto ordinario, che, sino a tutto l'anno 1993, gli scalari non contengono anche il prospetto delle competenze addebita-
15 te ma solo il ricalcolo dei saldi per valuta, il che non permette di verificare, ad esempio,
l'applicazione differenziata dei tassi di interesse, e cioè se entro o oltre un eventuale fido.
Per gli anni 1994-1995 gli estratti conto prevedono l'applicazione di tassi di inte- resse differenziati e nell'estratto conto del quarto trimestre 1995 è specificato che il primo tasso è il tasso sull'apertura di credito e il secondo tasso è quello per scoperto di conto, co- me da screenshoot del documento di seguito proposto.
Lo stesso estratto conto al 31.12.1995 parla di “variazioni di condizioni intervenu- te dalla precedente segnalazione”, come risulta dallo screenshoot sopra riprodotto. Il che consente di dedurre che quando negli estratti conto antecedenti a quello del quarto trimestre
1995 è indicata l'applicazione di 1° e 2° tasso, il primo tasso (più basso del secondo) è quello sull'apertura di credito (è cioè il c.d. tasso intrafido), il secondo tasso (più alto del primo) è il tasso oltre fido (cioè quello sul c.d. scoperto di conto).
Inoltre, a partire dal dicembre 1995 è presente in centrale rischi la comunicazione dell'accordato/accordato operativo (oltre che dell'importo effettivamente utilizzato).
Anche negli estratti del conto ordinario successivi al dicembre 1995 si registra l'applicazione di tassi di interesse differenziati, intra ed extra fido;
si parla di tasso sul fido;
in alcuni di CMS nella misura X sul fido e nella misura X+Y per la parte eccedente il fido
(v., ad esempio, estratto conto al terzo trimestre 1999, secondo trimestre 2000, quarto tri- mestre 2001, etc.).
16 Sempre l'esame degli estratti del conto ordinario evidenzia che in esso erano regola- te le competenze (interessi, commissioni, etc.) maturate in relazione alle operazioni del conto anticipi. E la circostanza, come già sopra detto, è confermata anche dall'esame degli estratti del conto anticipi Pt_2
Il complessivo quadro probatorio dimostra che il conto corrente ordinario, su cui confluivano anche le competenze del conto anticipi, era affidato (assistito da apertura di credito) quanto meno a partire dal 1.1.1994. Può darsi che il conto fosse affidato anche per il periodo precedente, ma la mancanza degli scalari, con l'indicazione differenziata dei tassi intra e oltre fido, non consente di individuare, ai fini de quibus, l'importo dell'affidamento e, quindi, di applicare i principi espressi in tema di rimesse solutorie e rimesse ripristinato- rie dal noto arresto delle S.U. del 2010.
Quanto al conto ordinario, per i periodi documentati dal report della centrale rischi
(ovvero dal dicembre 1995 in poi), l'importo dell'apertura di credito è pari all'ammontare dell'accordato/accordato operativo comunicato per la categoria rischi a revoca. Per i periodi precedenti, esso è pari all'importo desumibile dagli estratti conto dall'applicazione dei tassi intra ed extra fido, secondo operazione matematica inversa (Sul punto sarà dato incarico al
TU; qualora questi non fosse, tuttavia, in grado di ricavare l'ammontare dell'affidamento, il conto sarà considerato non affidato anche per il periodo gennaio 1994-novembre 1995).
Le conclusioni sopra raggiunte rendono necessario rimettere la causa in istruttoria, per l'ammissione di una TU contabile, integrativa di quella sviluppata in primo grado, che applichi l'insegnamento delle Sezioni Unite del dicembre 2010 in tema di rimesse solutorie e ripristinatorie e determini le rimesse prescritte. A ciò si provvede con contestuale e sepa- rata ordinanza.
Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'eccezione di inammissibilità dell'eccezione di prescri- zione riproposta nel giudizio riassunto da parte riassumente;
- dichiara inammissibile l'eccezione di compensazione proposta nel giudizio rias- sunto dalla convenuta;
Controparte_1
17 - accerta, nei termini di cui in motivazione, che il conto corrente ordinario n.3119,
su cui erano addebitate le competenze maturate sul conto anticipi n. 810504, era assistito da apertura di credito per il periodo a partire dal 1 gennaio 1994 sino al- la chiusura del rapporto;
- rimette la causa sul ruolo provvedendo, con separata ordinanza, alla nomina del
TU e al conferimento dell'incarico.
Così deciso nella camera di consiglio del 15-9-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio di rinvio iscritto al n. r.g. 1172/2024, conseguente all'ordinanza della
Corte di Cassazione n.5364/2024, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n.2155/19, introdotto
DA
, in persona del l.r. p.t., Parte_1
con sede legale in Vinci (FI), località Sovigliana, via L. Da Vinci 347, CF/P.IVA
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Maurizio P.IVA_1
Zeoli (CF ) e dall'avv. Daniela Sarracino (C.F. C.F._1 C.F._2
), con studio in Benevento, via L. Pirandello 18 (indirizzi PEC:
[...] Email_1
e , giusta procura alle liti rilasciata su fo-
[...] Email_2
glio separato allegato telematicamente all'atto di riassunzione.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
1 , con sede in AR, Via Università, n. 1, Controparte_1
C.F. e numero di iscrizione Registro Imprese di AR , P. Iva P.IVA_2 P.IVA_3
in persona del procuratore speciale Dott.ssa , munita dei necessari poteri Controparte_2
in forza di procura notarile del Notaio Rep. n. 50.944 e Racc. n. 18.985 Persona_1
del 16 ottobre 2024, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio riassunto, dall'Avv. Francesco Mocci (C.F. C.F._3
) del Foro di Nuoro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso
[...]
Europa, 23 (indirizzo PEC: . Email_3
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Nel termine fissato per il deposito delle note ex art.127 ter cpc (27.6.2025) ha preci- sato le conclusioni la sola convenuta in riassunzione nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese avversarie per il periodo anteriore al 16 settembre 2003, per tutti i motivi esposti in atti;
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dalla socie- tà appellante in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili, prescritte e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
IN VIA SUBORDINATA: - nel- la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridurre l'importo da corri- spondere all'attore secondo i criteri indicati in atti, disponendo - in ogni caso - le opportu- ne compensazioni;
IN VIA ISTRUTTORIA: - respingere tutte le istanze istruttorie formulate dall'attrice, per le ragioni esposte in atti;
2 IN OGNI CASO: - condannare l'attrice al pa- gamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
I. I precedenti gradi di giudizio.
1. Con ordinanza in data 15.11.2015, pronunciata su ricorso ex art.702 bis cpc pro- posto da con socio unico nei confronti di Parte_1 Controparte_3
il Tribunale di Firenze accoglieva le azioni di nullità parziale e di inde-
[...]
bito oggettivo dalla prima proposte, in relazione al conto corrente bancario n.1223300003
119 e al collegato conto anticipi n.122330810504, intercorsi tra le parti e chiusi nel settem-
2 bre 2010, nonché l'eccezione di prescrizione decennale proposta dalla banca, e così statui- va:
(a) in difetto di dimostrazione da parte della ricorrente dell'esistenza di un affida- mento per apertura di credito, tutte le rimesse devono ritenersi solutorie, sicché è prescritto il diritto alla ripetizione di quelle effettuate in epoca anteriore al 16/9/2003 (ovvero oltre i dieci anni prima della proposizione della domanda giudiziale - ricorso depositato in data
16.9.2013);
(b) la disciplina dei rapporti bancari, ai fini del ricalcolo, andava ricostruita in questi termini:
1) per il periodo anteriore al 2.6.1998, in assenza di pattuizioni per iscritto, si dove- vano applicare i tassi legali ed espungere oneri, spese, commissioni e giorni valuta non pat- tuiti;
2) per il periodo successivo al 2/6/1998 trovavano applicazione le condizioni eco- nomiche pattuite dalle parti e documentate in atti;
3) per il periodo ante delibera CICR 2000, l'anatocismo andava escluso siccome il- lecito, mentre per il periodo successivo la banca si era adeguata alle prescrizioni della pre- detta delibera e, quindi, andava conteggiato;
4) non era dovuto alcun interesse per i trimestri in cui la banca aveva applicato inte- ressi usurari.
Accolta la ricostruzione effettuata dal TU sulla base di questi parametri, il tribuna- le condannava la banca a pagare a favore della ricorrente la somma di euro 3.028,25, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese di giudizio.
2. Proponeva appello nei confronti di Parte_1 Controparte_4
(poi ), che nel more aveva incorporato
[...] Controparte_1 [...]
, censurando unicamente il capo della decisione di primo Controparte_3
grado che aveva accolto l'eccezione di prescrizione decennale.
Con la sentenza n.2155/2019 del 17/9/2019 la Corte d'Appello di Firenze respinge- va tutti i motivi d'appello, sia il primo motivo, con cui era riproposta la questione della non corretta formulazione dell'eccezione di prescrizione in difetto della compiuta indicazione da parte delle banca delle singole rimesse solutorie, sia i rimanenti motivi, con i quali, in
3 sintesi, l'appellante sosteneva che sulla base della documentazione in atti fosse dimostrato l'affidamento dei conti de quibus mediante apertura di credito.
3. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassa- Parte_1 zione affidandosi a undici motivi. Con l'ordinanza n.5364/2024 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione impugnata, rinviando alla CdA di Firenze in diversa compo- sizione. In sintesi, la Corte di legittimità ha respinto i primi due motivi, con cui era denun- ciato il vizio di motivazione apparente, ha accolto i motivi dal terzo al settimo, afferenti alla medesima questione della prova dell'apertura di credito, e ha dichiarato assorbiti, per l'effetto, i rimanenti motivi.
In particolare, la Corte di Cassazione, richiamati i principi che governano il riparto dell'onere della prova nella materia de qua, ha così motivato:
“[…]
3.5. Tanto premesso, nella controversia in esame, la corte di appello, nel re- spingere il gravame di avverso l'ordinanza decisoria di primo Pt_1 Parte_1 grado, ha ribadito la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata (ed accolta dal tribunale), in primo grado, da (poi incorporata, Controparte_3
per fusione, da in relazione alle rimesse anteriori al decennio. Controparte_5
3.5.1. La sentenza oggi impugnata poggia, sostanzialmente, su un duplice assunto:
i) il primo, secondo cui, «Stante la difesa svolta dalla banca, incentrata sull'eccezione di prescrizione, deve intendersi, quindi, che la sussistenza di un contratto di apertura di cre- dito sia evidentemente contestata, fosse anche implicitamente, essendo incompatibile con la difesa svolta dal predetto istituto»; ii) il secondo, per cui, nella specie, nessuna prova ade- guata la società appellante, gravata del corrispondente onere, aveva fornito circa il fatto che il conto dalla stessa intrattenuto presso la banca odierna controricorrente fosse stato assistito, durante la sua operatività, anche da un contratto di apertura di credito, da dimo- strarsi, ad avviso della corte distrettuale, unicamente mediante la produzione del corri- spondente documento contrattuale, irrilevanti dovendosi considerare, invece, «le cosiddette
“prove indirette” (ossia le evidenze degli estratti conto, i riassunti scalari, i report della
Centrale rischi, la stabilità dell'esposizione che ne evidenzia il carattere non occasionale,
l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto). La Cor- te di cassazione ha difatti sancito l'irrilevanza del cosiddetto “fido di fatto” […]».
4
3.6. Entrambi tali assunti, tuttavia, non meritano seguito.
3.6.1. Invero, l'assoluta apoditticità del primo di essi, già ne esclude la possibilità di sua condivisione, rimanendo del tutto oscure le ragioni per cui la formulazione dell'eccezione di prescrizione, da parte della banca, sia incompatibile, di per sé, con la sussistenza di un contratto di apertura di credito.
3.6.2. Quanto al secondo, invece, lo stesso mostra di non aver in alcun modo consi- derato che, perché vi sia apertura di credito in conto corrente, rileva la pattuizione ‒ gene- ralmente formale, ma pur sempre realizzabile per facta concludentia – di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive. In altri termini, è scontato che
l'apertura di credito richieda la forma scritta ai sensi dell'articolo 117 del testo unico ban- cario. Tuttavia, la norma stabilisce anche che il C.I.C.R., mediante apposite norme di ran- go secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta.
3.6.3. Questa Corte, del resto, ha affermato (cfr. Cass. n. 14470 del 2005) che, «in materia di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, della legge n. 154 del 1992 e, successivamente, l'art. 117, comma 2, del T.U.B., nella parte in cui dispongono che il C.I.C.R. può prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, pos- sono essere stipulati in forma diversa da quella scritta, attribuiscono a detto Comitato in- terministeriale il potere - da questo conferito alla Banca d'Italia - di emanare disposizioni che integrano la legge e, nei limiti dalla stessa consentiti, possono derogarvi e che, perciò, costituiscono norme di rango secondario, la cui legittimità non è esclusa dalla mancata in- dicazione delle motivate ragioni tecniche della deroga, dovendo l'onere della motivazione ritenersi adempiuto mediante l'indicazione del tipo di contratto e la precisazione che esso deve riferirsi ad operazioni e servizi già individuati e disciplinati in contratti stipulati per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittime le disposizioni [...] in forza delle quali il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto, a pena di nullità)». Tale principio, poi, è stato successivamente puntualizzato da Cass. n.
27836 del 2017, nel senso che deve essere correttamente inteso perché, com'è stato preci- sato, anche successivamente, da questa stessa sezione, «l'intento di agevolare “particolari
5 modalità della contrattazione" non (può) comportare – in una equilibrata visione degli in- teressi in campo [...] – una "radicale" soppressione della forma scritta, ma solo una relati- va attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi […] la necessaria indicazione delle condizioni economiche del contratto ospitato (Cass., Sez. 1, sent. n. 9068 del 2017; e si veda altresì Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7763 del 2017 che ha respinto il ricorso incidenta- le formulato da una banca, avendo il giudice di merito rilevato la carenza sia di una stretta connessione funzionale ed operativa tra il contratto di apertura di credito e quello di conto corrente, sia di una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile da quello formato per iscritto)». Indirizzo ermeneutico, questo, che ha avuto, poi, ulteriore se- guito (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13063 del 2023; Cass. n. 926 del
2022), sicché può concludersi nel senso che, sia nel vigore della legge n. 154 del 1992, che del successivo d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), in forza della delibera del C.I.C.R., il con- tratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità.
3.7. L'impugnata decisione della corte distrettuale, dunque, per come concretamen- Con te motivata, si rivela, per ciò solo, in palese contrasto con i princìpi tutti fin qui esposti.
[..
, infatti, muovendo dal duplice (ma errato, per quanto si è finora riferito) presupposto di cui si è detto al precedente § 3.5.1. di questa motivazione, non ha conseguentemente valu- tato se il materiale probatorio complessivamente sottopostole dalle parti, - oggi richiamato
(ed ivi riprodotto nei suoi aspetti essenziali) dalla società ricorrente soprattutto nel suo quinto motivo. In particolare: i) «n. 4 contratti di conto corrente del 19.08.1996 e del
02.06.1998 […] laddove è previsto, espressamente, quanto segue: "Le aperture di credito che la Società concede in conto corrente al Correntista sono soggette alle seguenti statui- zioni: a) Il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità, b) se l'apertura di credito è
a tempo determinato il correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, c) la
Società ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla apertura di credito per il paga- mento di quanto dovuto sarà dato al Correntista un preavviso non inferiore a un giorno.. d)
6 in ogni caso il recesso ha effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito con- cesse... e) le eventuali disposizioni di scoperto che la società ritenesse di eseguire ... non comportano il ripristino dell'apertura di credito: f) l'eventuale scoperto consentito oltre il limite di apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite»; ii) n. 2 schede condi- zioni economiche, depositate, peraltro, dalla stessa banca, una per il conto ordinario e l'al- tra per il conto anticipi, firmate ed allegate ai contratti di conto corrente (richiamate, del resto, nel corpo della c.t.u.), datate 2.6.1988, dalle quali risulta la stipula di apposite pat- tuizioni per “Tasso Apertura di credito”, ivi specificato, per il conto ordinario all'8%, e, per quello anticipi, al 6,25%, nonché per “Tasso per scoperto di conto”, più alto dell'altro, evidentemente da applicare per le esposizioni oltre i limiti del fido, ivi fissato, per il conto ordinario, nella misura dell'11%, e, per il conto anticipi, del 7.250% – compreso quello
(certificazione proveniente dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia circa l'esistenza di un fido accordato alla correntista, almeno dal 1995, dalla Controparte_7
poi incorporata, per fusione, da di circa €
[...] Controparte_5
180.000,00) allegato alla consulenza di parte attrice, fosse idoneo, o meno, a far ritenere comunque dimostrata (anche in mancanza del corrispondente, specifico documento con- trattuale) l'esistenza, per tutta o parte della durata del rapporto di conto corrente de quo, di un affidamento a quest'ultimo collegato (considerato, peraltro, che il giudice del merito
è tenuto a valorizzare la prova ritualmente acquisita al riguardo, indipendentemente da una specifica allegazione dei correntista circa la stipula del contratto in questione. Cfr.
Cass. n. 31927 del 2019; Cass. n. 10026 del 2023), con le conseguenti ripercussioni, nell'ipotesi positiva, sull'eccezione di prescrizione decennale formulata dalla banca origi- naria convenuta con riferimento alla domanda di ripetizione di indebito della odierna ri- corrente”.
II. Il giudizio riassunto.
4. ha riassunto tempestivamente il giudizio, insistendo, Parte_1 in sintesi, per il rigetto dell'eccezione di prescrizione, sull'assunto che i conti fossero stati affidati per tutta la loro durata, e per l'accoglimento della domanda di indebito oggettivo per l'importo di euro 133.709,95, oltre interessi dalla chiusura dei conti al saldo effettivo,
7 come risultante dal terzo conteggio elaborato dal TU in primo grado (quello corrisponden- te alla sentenza di primo grado fatta eccezione per l'esclusione della prescrizione).
Nell'atto di riassunzione ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ in parziale riforma del provvedimento impugnato, accogliere la domanda proposta in 1 grado e di seguito espressamente precisata e, quindi, respinta ogni contraria istanza , eccezione e deduzione, accertare che la convenuta Banca, nel corso dei rapporti di conto corrente ed apertura di credito identificati con i numeri 1223300003119 e 122330810504 ha applicato: -- voci di debito effettivamente non dovute a causa della mancata preventiva valida pattuizione delle relative clausole , ovvero sulla base di clausole, usi , e/o condizioni da dichiarare nulle, il- legittime, inefficaci , per interessi ultra legali, capitalizzazione infrannuale degli interessi, commissioni di massimo scoperto , sistema di valute fittizie , spese , competenze o commis- sioni applicate peraltro in violazione delle norme e dei principi sulla trasparenza e corret- tezza nei contratti in generale ed in quelli bancari in particolare , in mancanza di adeguata comunicazione;
-- in ogni caso e comunque interessi e/o commissioni di massimo scoperto in misura illegittima, perché determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo; -- un tasso effettivo globale (TEG) trimestrale non rispondente ai limiti fissati dai D.M. di periodo emanati dal Ministero del Tesoro trimestralmente in at- tuazione della legge 108/96 in materia di USURA;
e per l'effetto condannare la
[...]
, società incorporante la , Controparte_4 Controparte_3
in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di parte appellante delle somme versate e non dovute, risultanti dalla ricostruzione del conto corrente oggetto di causa operata dal TU in I grado, eliminando gli addebiti conseguenti alle clausole inde- bite innanzi evidenziate, nella misura stabilita ivi nella III ipotesi di calcolo, per un totale di euro 133.709,95, oltre interessi maturati dalla chiusura del conto (30/09/2010) all'effettivo soddisfo, dedotto quanto nelle more eventualmente saldato ed accettato a titolo di acconto in esecuzione dell'ordinanza oggi impugnata, ovvero in quella diversa misura a stabilirsi anche eventualmente all'esito di un supplemento di TU per le questioni di segui- to reiterate, con riserva di gravame in caso di accertamento inferiore al richiesto, in ogni caso con maggiorazione di interessi dalla maturazione al soddisfo. Con condanna al pa- gamento delle spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio, nella misura corri-
8 spondente al valore di condanna ivi comprese le spese sostenute per la procedura di me- diazione come in atti documentate, con maggiorazione di rimborso forfettario, iva e cpa con distrazione”. Con ogni più ampia riserva e salvezza. IN VIA ISTRUTTORIA In via su- bordinata e salvo gravame, qualora codesta ecc.ma Corte ritenesse, per assurdo, ammissi- bile l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca e che, pure in presenza della prova documentale e indiretta dell'affidamento peraltro mai contestato e finanche riconosciuto dalla stessa banca, la controparte non fosse comunque onerata dall'obbligo di specificare
l'eccezione di prescrizione con il limite del fido ed il superamento dello stesso, in quel ca- so, si chiede disporsi nuova convocazione del TU affinché esegua la verifica della pre- scrizione nel rispetto dei criteri stabiliti dalle SS.UU. n.24418/2010 e dalle sentenze della
Cassazione nrr. 9421/2020 e 3858 del 2021 totalmente disattesi in primo grado e quindi: -- tenendo conto che la misura del fido nel periodo sottoposto a verifica della prescrizione corrisponde alle somme di volta in volta utilizzate dalla correntista oppure agli Accordati indicati nei prospetti mensili della della Visura della Controparte_3
Centrale Rischi della Banca d'Italia prodotta dall'esponente; -- verificando l'eventuale su- peramento del fido dopo aver depurato il saldo di conto corrente dalle accertate poste ille- gittime (dunque sul cd. saldo ricostruito); -- considerando ai fini della prescrizione le sole rimesse immediatamente successive all'addebito delle competenze, -- considerando even- tualmente prescritte la sola parte eccedente (ovvero l'extra fido) e non l'intera rimessa”.
5. Si è costituita nel giudizio riassunto , chiedendo: in te- Controparte_1
si, che fosse ribadita la prescrizione per il periodo antecedente al 16 settembre 2003, con conseguente rigetto della domanda avversaria;
in subordine, che fosse ridotto l'importo da corrispondere, tenendo conto della distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie e dispo- nendo, in ogni caso, le opportune compensazioni con il maggior credito vantato dalla banca in ragione del mutuo contestato.
6. Acquisiti i fascicoli di ufficio dei precedenti gradi, la causa, senza attività istrutto- ria, è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 1.7.2025 sulle conclusioni della sola parte convenuta in riassunzione, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazio- ne scritta, con la concessione di termini ridotti per il deposito di conclusionali e repliche (D
20+20).
9 Ha depositato comparsa conclusionale la sola parte convenuta in riassunzione, la quale, con tale atto, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio ex art.348 cpc sul rilievo che una volta notificata la riassunzione, non ha più preso parte atti- Pt_1
va al presente giudizio, che non ha più coltivato, neppure mediante il deposito di note scrit- te, risultando assente sia all'udienza di trattazione del 15 gennaio 2025 che a quella succes- siva, di precisazione delle conclusioni, del 27 giugno 2025, entrambe disposte in modalità
“trattazione scritta”. Ha invocato, pertanto, l'applicazione dell'art. 348, comma 2, c.p.c., chiedendo, in tesi, che il procedimento sia dichiarato improcedibile e, in subordine, ove la
Corte non ritenga di poter dichiarare l'improcedibilità, che la causa venga rimessa in istrut- toria al fine di disporre il rinvio all'udienza “successiva” prevista dall'art. 348, comma 2,
c.p.c., previa revoca del provvedimento di assunzione in decisione.
Ha depositato comparsa di replica l'attrice in riassunzione, la quale, in via prelimi- nare, si è associata alla richiesta formulata in via subordinata da , di remis- Controparte_1
sione in istruttoria al fine della fissazione dell'udienza prevista dall'art.348, co.2 cpc. Nel merito ha insistito nelle conclusioni rassegnate nella citazione in riassunzione.
Motivi della decisione
1. L'eccezione d'improcedibilità del giudizio riassunto, coltivata da Controparte_1
con la comparsa conclusionale, è destituita di fondamento, essa muovendo dall'erroneo presupposto che l'art.348 cpc, dettato per l'appello, trovi applicazione al giudizio di rinvio.
Invero, non tutte le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la
Corte di cassazione rinvia la causa sono applicabili al giudizio di rinvio, ma soltanto quelle che sono compatibili con la struttura e la funzione di tale giudizio, che è una mera prosecu- zione dell'originario giudizio (fase rescissoria a seguito del giudizio rescindente svolto dal- la Corte di Cassazione) in cui le parti conservano la posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese in precedenza (fatta eccezione per l'ipotesi in cui la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza della Corte di Cassazione).
E' noto, ancora, che la riassunzione può essere disposta ad opera anche di una sola delle parti ed anche ad opera della parte che è rimasta soccombente all'esito del giudizio di cassazione e, una volta effettuata, pone le parti nella medesima posizione originaria
10 (art.394, co.2 cpc), imponendo al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, questi è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti
(finanche della stessa parte appellante nel procedimento originario), a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr., fra le altre, Cass. civ. 24366/15; 4070/19; 12065/24).
Rispetto a simile struttura e funzione è evidente, ad esempio, che la citazione in riassunzione, di cui all'art.392, co.2 cpc, che non introduce un nuovo giudizio d'appello, non richiede l'avvertimento previsto dagli artt.342 e 163, co.3 n.7 cpc - avvertimento che in simile contesto non avrebbe alcun significato -, avendo tale atto unicamente la funzione di riattivazione e prosecuzione della fase rescissoria del giudizio.
Così come, venendo al tema specifico, è evidente che, non essendovi più una sen- tenza di primo grado (che è stata riformata da quella d'appello, poi cassata, e che non rivive per effetto della cassazione della decisione di appello), la sanzione dell'art.348 c.p.c., che porta al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non è applicabile.
In questo senso, già Cass. civ. 11881/93 ebbe ad affermare che “l'improcedibilità dell'appello, comportando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non può essere dichiarata nel giudizio di rinvio, giacché tale effetto è inammissibile rispetto alla sentenza di primo grado riformata in appello, essendo la stessa ormai definitivamente ca- ducata, senza possibilità di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di secon- do grado” e, prima ancora, Cass. civ. n.3676-1981 ebbe a precisare che la “mancata Costi- tuzione nel giudizio di rinvio, di alcune delle parti che furono appellanti nel pregresso giu- dizio di secondo grado, non dà luogo ad improcedibilità di detto giudizio, relativamente al quale non trova applicazione l'art 348 cod proc civ.”.
Non trovando applicazione l'art.348 cpc, non rileva l'inattività della parte riassu- mente ex se, ma può rilevare l'inattività di tutte le parti del giudizio, in tal caso soltanto po- tendosi procedere all'estinzione del giudizio per mancata partecipazione attiva delle stesse.
Nel caso in esame, tuttavia, , che avrebbe potuto favorire l'estinzione del Controparte_1
giudizio, non depositando le note scritte ex art.127 ter cpc, ha partecipato attivamente allo stesso, depositando le note sia per l'udienza del 15 gennaio 2025 che per l'udienza succes-
11 siva del 27 giugno 2025, con le quali ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclu- sioni.
Infondata, per le medesime ragioni, è la richiesta subordinata di di Controparte_1
rimessione della causa sul ruolo per la fissazione della seconda udienza ex art.348 cpc.
Come sopra osservato, tale disposizione non è applicabile al giudizio di rinvio.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che parte riassumente ha precisato nell'atto di riassunzione le conclusioni come se i precedenti gradi di giudizio non ci fossero stati. In realtà, avendo essa proposto appello soltanto sul capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto che i contratti di conto corrente non fossero affidati e, quindi, che tutte le rimesse confluite sul conto avessero natura solutoria, l'unica questione che residua all'esito della cassazione con rinvio, è giustappunto questa: si tratta di verificare se i conti fossero o meno affidati ai fini della corretta applicazione dell'eccezione di prescrizione.
Anche la questione in punto di corretta proposizione (e, quindi, di ammissibilità) dell'eccezione di prescrizione è preclusa in questa sede. La questione è stata già decisa dal giudice d'appello, che l'ha respinta (v. pag.
4-6 della sentenza che ha respinto il motivo alla luce del noto arresto delle S.U. del 2019), e non è stata oggetto di ricorso per cassazione, formandosi, pertanto, sul punto, il giudicato interno.
3. Ancora in via preliminare, è inammissibile l'eccezione di compensazione propo- sta da parte convenuta in riassunzione nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costi- tuzione depositata in questo giudizio.
Nelle conclusioni la banca chiede che, in caso di accoglimento della domanda attri- ce, siano operate le opportune compensazioni con il maggior credito da essa vantato in ra- gione del mutuo contestato.
Nella parte espositiva della comparsa di costituzione non si fa accenno però ad al- cun credito nascente da un contratto di mutuo, che nemmeno è indicato.
L'eccezione è formulata in termini generici. Inoltre, dall'esame degli atti dei prece- denti gradi di giudizio, non risulta che simile eccezione fosse stata proposta in primo grado o in quello d'appello.
12 L'eccezione è pertanto inammissibile: la sua proposizione viola il disposto dell'art.394 c.p.c. (né l'esigenza della sua proposizione è sorta dalla cassazione della sen- tenza d'appello); in ogni caso, essa è formulata in termini generici e aspecifici.
4. Alla luce dei principi fissati a questo giudice di rinvio dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra richiamata, si tratta di verificare se il complessivo materiale probatorio in atti consenta di ritenere dimostrato che i rapporti di conto corrente per cui è causa fossero affidati o meno, in che misura e a partire da quale data.
Nel rispondere a tale interrogativo vanno valorizzati i seguenti elementi:
1) oggetto di causa sono il conto corrente bancario n.1223300003119 (infra conto
3119) e il conto anticipi n.122330810504 (infra, conto 810504);
2) la documentazione bancaria in atti, relativa a tali conti, è costituita:
2.1.) quanto al conto ordinario nr.3119, da copia di tre documenti contrattuali, re- canti data 23/06/1988, 19/06/1996, 02/06/1998, prodotti da parte attrice. Nessuno di questi contratti contiene delle pattuizioni specifiche delle condizioni economiche applicate (tassi, spese, commissioni, valute, periodicità di capitalizzazione degli interessi), ma solamente le condizioni generali che disciplinano il rapporto. La banca ha prodotto copia del contratto di apertura del conto ordinario nr. 3119 del 02/06/98, già depositato dalla società attrice. Ri- spetto a quest'ultimo, il documento contrattuale depositato dalla banca è composto anche dalla scheda delle condizioni economiche da applicarsi al rapporto: Tasso creditore:
0,250% - Tasso passivo sull'apertura di credito: 8,00% - Tasso passivo sullo scoperto di conto: 11,00% -Commissione di Massimo Scoperto: 0,150% su base trimestrale - Periodici- tà di capitalizzazione degli interessi: Trimestrale per gli interessi passivi ed annuale per quelli attivi- Spese tenuta conto e singole operazioni: sono indicate le spese per ciascuna ti- pologia di operazione - Valute: sono indicate le valute da applicarsi alle diverse tipologie di operazioni;
2.2.) quanto al conto anticipi nr. 810504, da due documenti contrattuali, datati ri- spettivamente 02/06/1998 e 19/06/1996, prodotti da parte attrice. Nessuno di questi docu- menti contiene pattuizioni specifiche ma solamente le condizioni generali. La banca ha in- vece prodotto il contratto di apertura del conto anticipi nr. 810504 del 02/06/98, già deposi- tato dalla società attrice. Rispetto a quest'ultimo, il documento depositato dalla banca è
13 composto anche dalla scheda delle condizioni economiche da applicarsi al rapporto: Tasso creditore: 0,250% - Tasso passivo sull'apertura di credito: 6,25% - Tasso passivo sullo sco- perto di conto: 7,25% - Commissione di Massimo Scoperto: 0,050% su base trimestrale o
Periodicità di capitalizzazione degli interessi: Trimestrale per gli interessi passivi ed annua- le per quelli attivi, quindi in regime di non reciprocità - Spese tenuta conto e singole opera- zioni: sono indicate le spese per ciascuna tipologia di operazione - Valute: sono indicate le valute da applicarsi alle diverse tipologie di operazioni;
2.3.) quanto al conto ordinario nr.3119, da copia degli estratti conto e scalari inte- ressi per il periodo compreso tra il 01/01/1992 ed il 30/09/10. Fino al IV° trimestre del
1993, gli scalari non contengono anche il prospetto delle competenze addebitate ma solo il ricalcolo dei saldi per valuta;
2.4.) quanto al conto anticipi nr.810504, da copia degli estratti conto e scalari inte- ressi per il periodo compreso tra il 01/01/1992 ed il 17/09/10. Anche in questo caso, fino al
IV° trimestre del 1993, gli scalari non contengono anche il prospetto delle competenze ad- debitate ma solo il ricalcolo dei saldi per valuta;
2.5.) il report della Centrale Rischi della Banca d'Italia dal dicembre 1995 in poi.
L'esame di questi documenti consente di svolgere queste considerazioni:
i. tanto il conto ordinario nr.3119, quanto il conto anticipi nr.810504, sono stati conclusi in data antecedente all'entrata in vigore, dapprima, della legge 154/1992 e poi del testo unico bancario (d.lgs. 385/1993 – infra, TUB); per il conto ordinario è prodotta copia del contratto del 1988, priva delle condizioni economiche;
per il conto anticipi è prodotta copia dell'estratto conto al 1.1.1992, da cui risulta che il conto era già operativo a quella data (la prima movimentazione riporta la chiusura del conto anticipi al 31.12.1991).
All'epoca, la conclusione dei contratti bancari, compresa l'apertura di credito, non richie- deva la forma scritta ad substantiam. Nel corso del rapporto le parti hanno ridefinito le condizioni come risulta dai contratti, relativi agli stessi conti, conclusi in epoca successiva e sopra richiamati. Tuttavia, gli unici contratti che contengono le condizioni economiche dei rapporti, ordinario e anticipi sbf, sono quelli conclusi in data 2.6.1998.
ii. Questi ultimi documenti contrattuali, sottoscritti in data 2.6.1998, tanto per il conto ordinario, quanto per il conto anticipi, prevedono una differenziazione del tasso
14 d'interesse a debito tra interessi sull'apertura di credito (il tasso è più basso) e interessi sul- lo scoperto (o oltre il fido, il tasso in tal caso è più alto). L'art.6 delle condizioni generali del contratto disciplina il funzionamento del conto per il caso in cui la banca avesse conces- so l'apertura di credito.
iii. Con riferimento alla , con cui erano intratte- Controparte_3
nuti ab origine i contratti de quibus, poi incorporata in , dal report alla cen- Controparte_1
trale rischi, risulta che la banca, con riferimento alla categoria dei rischi a revoca che, se- condo la stessa definizione contenuta nel report, è costituita dai “ Finanziamenti utilizzabili dal cliente nei limiti fissati contrattualmente per i quali l'intermediario si riserva la facoltà di recedere anche se non esiste una giusta causa (ad es. apertura di credito in conto cor- rente a tempo indeterminato)”, ha comunicato l'esistenza di un accordato/accordato opera- tivo pari ad euro 25.823,00, sin dalla prima rilevazione.
Invece, quanto ai rischi autoliquidanti, ovvero ai “Finanziamenti che il cliente ha ricevuto poiché ha ceduto all'intermediario prima della scadenza i crediti da lui vantati verso terzi soggetti. Tali finanziamenti sono rimborsati attraverso la riscossione da parte dell'intermediario di tali crediti (ad es. operazioni di anticipo su fatture, operazioni di fac- toring, cessione del quinto dello stipendio)” (v. legenda del report), le comunicazioni sono sistematiche soltanto a partire dal giugno 1998. Per i mesi precedenti non sono presenti se- gnalazioni per i mesi da gennaio a maggio 1998 e per i mesi da dicembre 1997 a febbraio
1997, per i mesi ancora più risalenti la segnalazione è incerta essendo usata la formula ge- nerica smobilizzo crediti. Inoltre, per i mesi a partire dal giugno 1998 il dato oggetto di co- municazione varia di mese in mese. La banca, in sostanza, comunica l'anticipazione s.b.f. effettuata nel mese. Da tale dato non è possibile desumere che il conto fosse affidato. Peral- tro, come si dirà fra poco, l'esame degli estratti conto evidenzia che le competenze maturate sul conto anticipi erano regolate sul conto corrente ordinario (e, quindi, il conto anticipi funzionava come conto tecnico), sicché è all'affidamento di quest'ultimo che occorre guar- dare per l'azione di indebito oggettivo. iv. L'esame degli estratti conto evidenzia, quanto al conto ordinario, che, sino a tutto l'anno 1993, gli scalari non contengono anche il prospetto delle competenze addebita-
15 te ma solo il ricalcolo dei saldi per valuta, il che non permette di verificare, ad esempio,
l'applicazione differenziata dei tassi di interesse, e cioè se entro o oltre un eventuale fido.
Per gli anni 1994-1995 gli estratti conto prevedono l'applicazione di tassi di inte- resse differenziati e nell'estratto conto del quarto trimestre 1995 è specificato che il primo tasso è il tasso sull'apertura di credito e il secondo tasso è quello per scoperto di conto, co- me da screenshoot del documento di seguito proposto.
Lo stesso estratto conto al 31.12.1995 parla di “variazioni di condizioni intervenu- te dalla precedente segnalazione”, come risulta dallo screenshoot sopra riprodotto. Il che consente di dedurre che quando negli estratti conto antecedenti a quello del quarto trimestre
1995 è indicata l'applicazione di 1° e 2° tasso, il primo tasso (più basso del secondo) è quello sull'apertura di credito (è cioè il c.d. tasso intrafido), il secondo tasso (più alto del primo) è il tasso oltre fido (cioè quello sul c.d. scoperto di conto).
Inoltre, a partire dal dicembre 1995 è presente in centrale rischi la comunicazione dell'accordato/accordato operativo (oltre che dell'importo effettivamente utilizzato).
Anche negli estratti del conto ordinario successivi al dicembre 1995 si registra l'applicazione di tassi di interesse differenziati, intra ed extra fido;
si parla di tasso sul fido;
in alcuni di CMS nella misura X sul fido e nella misura X+Y per la parte eccedente il fido
(v., ad esempio, estratto conto al terzo trimestre 1999, secondo trimestre 2000, quarto tri- mestre 2001, etc.).
16 Sempre l'esame degli estratti del conto ordinario evidenzia che in esso erano regola- te le competenze (interessi, commissioni, etc.) maturate in relazione alle operazioni del conto anticipi. E la circostanza, come già sopra detto, è confermata anche dall'esame degli estratti del conto anticipi Pt_2
Il complessivo quadro probatorio dimostra che il conto corrente ordinario, su cui confluivano anche le competenze del conto anticipi, era affidato (assistito da apertura di credito) quanto meno a partire dal 1.1.1994. Può darsi che il conto fosse affidato anche per il periodo precedente, ma la mancanza degli scalari, con l'indicazione differenziata dei tassi intra e oltre fido, non consente di individuare, ai fini de quibus, l'importo dell'affidamento e, quindi, di applicare i principi espressi in tema di rimesse solutorie e rimesse ripristinato- rie dal noto arresto delle S.U. del 2010.
Quanto al conto ordinario, per i periodi documentati dal report della centrale rischi
(ovvero dal dicembre 1995 in poi), l'importo dell'apertura di credito è pari all'ammontare dell'accordato/accordato operativo comunicato per la categoria rischi a revoca. Per i periodi precedenti, esso è pari all'importo desumibile dagli estratti conto dall'applicazione dei tassi intra ed extra fido, secondo operazione matematica inversa (Sul punto sarà dato incarico al
TU; qualora questi non fosse, tuttavia, in grado di ricavare l'ammontare dell'affidamento, il conto sarà considerato non affidato anche per il periodo gennaio 1994-novembre 1995).
Le conclusioni sopra raggiunte rendono necessario rimettere la causa in istruttoria, per l'ammissione di una TU contabile, integrativa di quella sviluppata in primo grado, che applichi l'insegnamento delle Sezioni Unite del dicembre 2010 in tema di rimesse solutorie e ripristinatorie e determini le rimesse prescritte. A ciò si provvede con contestuale e sepa- rata ordinanza.
Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'eccezione di inammissibilità dell'eccezione di prescri- zione riproposta nel giudizio riassunto da parte riassumente;
- dichiara inammissibile l'eccezione di compensazione proposta nel giudizio rias- sunto dalla convenuta;
Controparte_1
17 - accerta, nei termini di cui in motivazione, che il conto corrente ordinario n.3119,
su cui erano addebitate le competenze maturate sul conto anticipi n. 810504, era assistito da apertura di credito per il periodo a partire dal 1 gennaio 1994 sino al- la chiusura del rapporto;
- rimette la causa sul ruolo provvedendo, con separata ordinanza, alla nomina del
TU e al conferimento dell'incarico.
Così deciso nella camera di consiglio del 15-9-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18